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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23224/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2378 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOINSumIeOro, r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026LELIO MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CONRumEeTroT dIi r;a ccolta generale 23224/2026- controricorrenti D–at a pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza n. 530/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 10/11/2021 R.G.N. 684/2018 più 1;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primogrado, ha respinto le domande originariamente proposteCoopolis Società cooperativa in liquidazione, volte ad accertarela illegittimità dei verbali di accertamento, avvisi di addebito euna nota di variazione della posizione assicurativa/assistenziale,elevati da INPS e INAIL e notificati tra il 2014 e il 2015, aventiad oggetto la pretesa di maggiori contribuzioni dovute inrelazione ai rapporti di lavoro dipendente instaurati con i socidella cooperativa ed alla variazione del rapporto assicurativo.La società si era avvalsa di metodiche formali consone allagestione di rapporti di lavoro subordinato per i propri soci (circasettemila persone succedutesi nel tempo), quali comunicazioniobbligatorie di assunzione ai centri per l’impiego, denunceDM10, modelli UNIEMEN, costituzione di posizioni contributivepresso [OSCURATO:PERSONA], conguagli sulledenunce mensili per le prestazioni di malattia, maternità, ANF,trascrizione di presenze/assenze, ore supplementari, infortunio,lavoro notturno, ma il tribunale aveva ritenuto che non eraoperante un regime contributivo adeguato e corrispondente alregime giuridico del contratto atipico di assunzione previsto exart.1 co.3 L.142/2001 per i soci lavoratori di cooperativa sociale.Numero registro generale 1822/2022Il tribunale aveva escluso la subordinazione vuoi per il mancatoN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026approfondimento dell’indagine a fronte di un numerDoat a pubblicazione 14/07/2026insufficiente di lavoratori interpellati, vuoi perché mancavanoelementi idonei a dimostrare l’eterodirezione, come lacircostanza che i soci cooptati erano liberi di accettare o menogli ingaggi lavorativi, non erano sottoposti a controllisupervisioni o verifiche, non soggiacevano a disciplina oraria edi presenza, e per essi non erano stati riscontrati casi diesercizio del potere disciplinare.

Ma mentre per il lavoroautonomo ed il lavoro subordinato v’è un proprio regimecontributivo, manca invece un regime contributivo ad hoc per ilcontratto atipico di cui all’art. 1 co. 3 (che così prescrive: “ilsocio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesioneo successivamente all’instaurazione del rapporto associativo unulteriore rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata oin qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazionecoordinata non occasionale con cui contribuisce comunque alraggiungimento degli scopi sociali”).INPS e INAIL proponevano separati atti di appello poi riunitisostenendo una equiparazione della contribuzione previdenzialee assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella deilavoratori dipendenti di impresa.

L’azienda aveva scelto untertium genus, nel quale numerosi elementi spuri o commistionicon le regole del regime subordinato denotavano occultamentodella subordinazione; e richiamati precedenti della Corteterritoriale, evidenziavano che la forma della tutelaprevidenziale in concreto applicata non incide sullaqualificazione dei rapporti di lavoro, in ragione del principio chea tutte le attività va garantita la tutela previdenziale, nell’otticadella universalizzazione delle tutele.

I soci nell’espletamentodelle loro attività non apportavano alcun materiale proprio néNumero registro generale 1822/2022Numero di raccolta generale 23224/2026limitavano a porre le proprie energie lavorative a disposizionDeat a pubblicazione 14/07/2026della società, percepivano indennità di malattia erogate daINPS, ed ancora, in presenza di prestazioni ripetitive, elementarie predeterminate, non rileva l’assoggettamento all’esercizio delpotere direttivo ed organizzativo del datore ma possono supplireindici sussidiari individuati nella continuità e durata delrapporto, nelle modalità di erogazione del compenso, nellapresenza di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale,senza che assuma rilevanza decisiva la facoltà dei soci disvolgere attività in proprio o in favore di terzi, e di rifiutare leoccasioni di lavoro loro offerte dalla cooperativa, come del parinel lavoro intermittente o a chiamata che sono altre forme dilavoro subordinato.La Corte territoriale ha accolto l’appello: l’operazione compiutada Coopolis presentava profili ambigui e inammissibili perchédestinati a variare a seconda delle circostanze, e l’aver sceltol’appartenenza dei soci lavoratori alla Gestione del Fondolavoratori dipendenti aveva un significato in un momento storicoin cui è ammessa solo l’alternativa tra autonomia esubordinazione (ai fini previdenziali).

Dalle dichiarazionitestimoniali era emerso che nel rapporto di lavoro non v’eranoingerenze verificative o esternazione di ordini, però i sociavevano anche riferito di essere a disposizione dellacooperativa, le loro prestazioni erano autodeterminate sul solcodi tracciati imposti, dove i controlli potevano anche essere lievio inesistenti, a maglie larghe, però alcuni testi avevanoricordato che c’era una persona che assegnava il lavoratore edava disposizioni su cosa fare, altri che osservavano un orariocon pausa pranzo, altri ancora di avere un referente dellacooperativa nell’azienda dove prestava attività, altri cheNumero registro generale 1822/2022avevano un responsabile al quale veniva avvisata l’assenzaN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026senza bisogno di autorizzazione.

L’INPS nel verbale avevDaat a pubblicazione 14/07/2026proceduto ad adeguare la contribuzione al minimale retributivocalcolando anche le assenze ingiustificate, e l’azienda effettuavai versamenti sulla base di quanto erogato.

Quindi la Corted’appello, ritenuto di qualificare il rapporto nell’ambito dellasubordinazione, ha riformato la sentenza di primo gradoconfermando la pretesa contributiva/assicurativa.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societàcooperativa, affidandosi a 13 motivi; entrambi gli enti,previdenziale ed assicurativo, hanno depositato controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del13 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale deve rilevarsi che con nota telematica del03/04/2025 il procuratore alle liti della ricorrente ha depositatoestratto della sentenza n.29/2025 con la quale il Tribunale diLodi ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazionegiudiziale della Cooperativa ex art.121 d.lgs. n.14/2019.

Intermini generali la liquidazione giudiziale, disposta ex art.2545terdecies comma primo, secondo periodo, cod. civ., produce suirapporti processuali pendenti gli effetti previsti dall’art.143,comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, ed in particolare l’interruzionedel processo.

Occorre però considerare le peculiarità del giudiziodi legittimità, e in particolare la sua natura officiosa, che nedetermina la sostanziale impermeabilità rispetto agli eventiinterruttivi.

Si intende dare continuità al costante orientamentodi questa Corte, secondo il quale la dichiarazione di fallimentodi una delle parti nel corso del giudizio di legittimità non integrauna causa di interruzione del relativo giudizio, posto che inNumero registro generale 1822/2022quest’ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e nonN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi dDealt a pubblicazione 14/07/2026processo contemplati in via generale dalla legge (Cass.06/11/2023 n.30785); orientamento di recente ritenutoapplicabile anche alla diversa ipotesi dell’apertura dellaliquidazione giudiziale nei confronti di cooperativa che svolga2.

Passando in rassegna i motivi di ricorso, essi sarannoesaminati per gruppi omogenei di tematiche comuni.3.

Con il primo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360co. 1 n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla eccezione di giudicatoesterno riferito alla sentenza della Corte d’appello di Milano n.870/17, pubblicata il 7/11/17, non impugnata da INPS e passatain giudicato (nel maggio 2018); rileva che le questioni ivi risoltesono divenute incontrovertibili e che la precedente pronuncia dimerito ha fissato la regola interpretativa dei successivi casiconcreti aventi oggetto identico.

In particolare, il giudicatoriguardava l’affermazione che, ai fini della qualificazione delrapporto di lavoro non assume rilievo la tutela previdenziale difatto accordata ai soci e che il versamento contributivo allagestione lavoratori dipendenti e non alla gestione separata nonassume rilievo confessorio né vincolante; inoltre, ivi era statoritenuto decisivo ad escludere la subordinazione la possibilitàper il socio di rifiutarsi di svolgere il servizio a lui propostopotendo liberamente accettare o rifiutare le occasioni di lavorocomunicate dalla cooperativa, e del pari era stato ritenutocompatibile con la collaborazione autonoma lo svolgimento delservizio in determinate fasce orarie e la previsione di uncompenso non fisso ma commisurato alle ore di lavoroeffettivamente prestate, mentre non era emersa con sufficienteNumero registro generale 1822/2022certezza la circostanza che il socio dovesse trasmettere in casoN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026di malattia il certificato medico alla cooperativa per conseguirDeat a pubblicazione 14/07/2026la relativa indennità di assenza.

Il giudicato era stato eccepitonella memoria difensiva in appello e si estende alle questionianaloghe relative ad un punto fondamentale comune alle cause,come premessa logica indispensabile e riguardante i rapporti didurata, con estensione di efficacia non relativamente allecircostanze variabili da periodo a periodo ma rispetto aglielementi costitutivi della fattispecie.Con il secondo motivo (lett.B), analogo al precedente, deduceai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. l’omessa pronuncia sullaeccezione di giudicato esterno, riferito ad altra sentenza, resadalla Corte d’appello di Torino n. 875/15, tra Coopolis e INAIL,non impugnata, nella quale si affermava tra l’altro che la tutelaprevidenziale accordata ai soci lavoratori con versamentieffettuati alla [OSCURATO:PERSONA] dipendenti non è rilevanteperché non incide sulla qualificazione dei rapporti di lavoro.Con il terzo motivo (lett.C) la società ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., il giudicato interno peracquiescenza sulle conclusioni di primo grado dotate diautonoma natura decisoria; rileva che su alcuni verbaliimpugnati non erano state acquisite dichiarazioni testimoniali,non erano stati compiuti accessi nei vari cantieri o presso varicommittenti, e che l’Istituto aveva utilizzato materialeistruttorio estraneo alla controversia; il giudicato internoriguarda dunque la carenza di elementi descrittivi dellasubordinazione, come accertata dal giudice di primo grado percarenza probatoria sulla eterodirezione, riferita ad una pluralitàdi elementi presuntivi, e riguarda tutti i verbali contestati, le cuiNumero registro generale 1822/2022modalità di accertamento, anche per la loro lacunosità, nonN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026avevano consentito di ritenere provata la subordinazione.

Data pubblicazione 14/07/20264.

I primi due motivi sono trattati congiuntamente vertendosull’identica questione del dedotto giudicato esterno.

Essi sonoinammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.4.1- Il ricorrente non illustra specificamente la sede processualedel giudizio di appello in cui sia stata sollevata l’eccezione digiudicato, non essendo sufficiente il richiamo numerico allepagine della memoria di costituzione in grado di appello nellaquale sia stata asseritamente formulata l’eccezione di giudicato,occorrendo allegare il contenuto del rilievo in quella sede svoltoonde comprenderne l’aderenza alla tematica trattata nellesentenze di appello integranti l’asserito giudicato esterno.

Siosserva che la doglianza non è strutturata sub specie diviolazione di legge ex art. 2909 c.c. bensì come error inprocedendo desumendo che l’impugnata sentenza, nella qualenon risulta menzionata l’eccezione difensiva di parte appellata,abbia omesso di fornire idonea risposta alla doglianza dipregresso giudicato.

Ma, al di là della asserita identità di partiprocessuali e di analoghe tematiche -per come rappresentatenel presente ricorso- trattate nelle sentenze delle Corti di [OSCURATO:PERSONA], citate e riportate per stralci nei due motivi in disamina,mancano riferimenti all’oggetto della controversia, alla naturadei contributi in quella sede pretesi, alle annualità ed importi, alnovero dei lavoratori coinvolti ed alla natura dei loro rapporticon la società, il tutto per poter verificare se vi fossecompatibilità con il giudizio di appello in questa sede impugnato,e per poter eventualmente escludere che la sentenza censuratadi omessa pronuncia abbia implicitamente risposto in sensonegativo alla suddetta eccezione superando, con autonomoNumero registro generale 1822/2022accertamento di fatto, la questione nel seguire l’articolazione deNi umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026motivi di appello dei due istituti e confutando, nel merito, lDeat a pubblicazione 14/07/2026originarie doglianze della società ricorrente.4.2 - Inoltre, manca il richiamo (riproduzione anche solo perestratto e non soltanto attraverso la mera enunciazione)all’oggetto del giudizio presupposto, le ragioni di quellaoriginaria domanda e l’indicazione parti, nonché, e soprattutto,l’illustrazione delle questioni di fatto e di diritto sollevate nelgiudizio precedente con il suo ricorso introduttivo, e soprattuttose e come esse siano state rappresentate dinanzi al propriogiudice di appello.4.3 - Giova rilevare che le medesime censure, sempre conriferimento al giudicato esterno costituito dalla sentenzan.1870/2017 della Corte d’appello di Milano, sono già statesollevate nel procedimento tra I.N.P.S. e la Cooperativa definitocon ordinanza 14/12/2024 n.32513 di questa Corte, e da essaritenute inammissibili nei termini che seguono: «il ricorrentenon riporta dove e quando siano state proposte analoghecensure nel grado di appello (né è desumibile nulla in propositodalla sentenza impugnata); ma neppure risultano documentatii predetti giudicati, con l’allegazione del testo completo dellasentenza e l’attestazione della cancelleria (Cass. n. 28515/17);vi è, infine, un difetto di specificità, perché non è dato verificarese le pronunce asseritamente passate in giudicato, attenganoeffettivamente agli stessi anni e riguardino effettivamente glistessi fatti».

Tali considerazioni valgono anche in questoprocedimento, esattamente ad esso sovrapponibili, perché nelricorso per cassazione la parte non ha trascritto nella parterilevante la pretesa eccezione di giudicato sollevata avanti allacorte territoriale, eccezione la cui proposizione non è desumibileNumero registro generale 1822/2022dalla motivazione della sentenza in questa sede impugnataN. u mero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026Dello stesso tenore e nello stesso senso si è già di recentDeat a pubblicazione 14/07/2026pronunciata questa Corte con ord. n. 2411/2026.5.

Anche il terzo motivo (rubricato con lett.C) sul giudicatointerno è inammissibile: la parte ricorrente non individua lastatuizione di primo grado che non risulti coinvolta nei motivi diappello, e non deduce in quale difesa del secondo grado digiudizio abbia eventualmente eccepito il giudicato internoformatosi in primo grado a seguito ed a cagione del limitatogravame di INPS.

Ove la parte intenda riferirsi ad una ratiodecidendi non censurata, o ad una questione nonspecificamente impugnata, va osservato che tuttavia essa èrimasta travolta dalla pronuncia di appello che ha riformatotutta la sentenza del tribunale, non residuando alcuna parte dipronuncia che sia rimasta confermata.

Il nucleo della doglianzadegli istituti era la natura del rapporto sociale, riqualificato comelavoro subordinato, sulla base di principi ricostruttivi delcontratto di lavoro sociale, della sua natura di contratto atipico,e del corrispondente regime previdenziale ad esso applicabile.Nell’impugnata sentenza di appello si esprime un esplicitogiudizio di “erroneità degli argomenti espressi dal Tribunale”,tenuto conto della mancanza di autonomia di un tertium genuse del comportamento elusivo della cooperativa datrice di lavoro,ribaltando tutte le soluzioni rese dal primo giudice sullequaestiones ivi sollevate (rischio imprenditoriale, messa adisposizione delle energie lavorative sei soci, indennità erogateda INPS, forma della retribuzione, prestazioni elementari eripetitive, indici sussidiari della subordinazione, possibilità dirifiuto di occasioni di lavoro, facoltà di svolgere attività in proprioo in favore di terzi).

Non si assiste ad una autonomia di questioniche non siano in nesso conseguenziale ad altre, tutte gravitantiNumero registro generale 1822/2022sul tema della natura subordinata dei rapporti di lavoro.

SNi umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026rammenta che questa Corte, con ord. n. 12649/2020, hDaat a pubblicazione 14/07/2026precisato che “l'acquiescenza alle parti della sentenza nonimpugnata si verifica solo quando le parti della sentenza sianodel tutto autonome l'una rispetto all'altra e non anche quandola parte non impugnata si ponga in nesso conseguenziale conl'altra e trovi in essa il suo presupposto, perché in tale ipotesi,gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono aicapi dipendenti o che ne costituiscano un conseguenzialesviluppo, pur se non espressamente e direttamente investitidall'impugnazione e dalla pronuncia (Cass. civile sez.

I,30/11/1988, n.6494)” ed ancora, “ne consegue che laformazione della cosa giudicata su un capo della sentenza permancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento aicapi che siano completamente autonomi perché fondati sudistinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alleparti della sentenza non impugnata non si verifica quandoqueste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovinoin essa il suo presupposto (Cassazione civile sez. lav.,23/09/2016, n.18713; Cassazione civile sez.

VI, 11/12/2015,n.25086 ; Cass. Civ., sez. 06, del 08/01/2015, n. 85; Cass. Civ.,sez. 01, del 23/03/2012, n. 4732)”.6.

I successivi due motivi (lett.

D ed E) possono essere trattaticongiuntamente poiché inerenti la dedotta violazione dellanorma disciplinatrice del lavoro subordinato nell’ambito delrapporto sociale.

Con il quarto motivo la società ricorrentededuce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazionedell’art. 1 co. 3 L. 142/01 e art. 2094 c.c. in punto di irrilevanzadel regime previdenziale ai fini della qualificazione del rapportodi lavoro; la sentenza aveva cioè erroneamente qualificato irapporti di lavoro dei soci della cooperativa in base al regimeNumero registro generale 1822/2022previdenziale.

Con il quinto motivo deduce, in relazione all’artN. umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2094 cod.civ. in puntDoat a pubblicazione 14/07/2026di determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare alcaso concreto al fine di qualificare il rapporto di lavoro.6.1 - Essi sono infondati.

I giudici di merito non hanno ritenutoirrilevante il regime previdenziale adottato, né hanno fattoautomaticamente discendere da esso la qualificazione delrapporto di lavoro in termini di subordinazione; invero, da unlato è stato ritenuto ambiguo il comportamento dellacooperativa nel creare una condizione formale di lavorosubordinato ai fini previdenziali per poi negarne lecaratteristiche descrittive essenziali e qualificanti, dall’altro sonostati compiuti in sede ispettiva accertamenti concreti, consuccessiva valorizzazione in ambito giudiziale degli elementiprobatori e documentali offerti dalle parti, senza alcunautomatismo.

L’iscrizione nella gestione dei lavoratoridipendenti ha una sua incidenza sulla qualifica del rapporto manon è decisiva, costituisce un principio di prova di cui l’Istitutoha tenuto conto per valutare il comportamento datoriale,riportandosi a criteri generali per dimostrare l’assenza diautonomia e supportare l’eterodirezione.6.2 - Sotto il profilo della dedotta irrilevanza del regimeprevidenziale, va osservato che il riconoscimento, in favore deisoci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile aquella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondenteobbligo della società, presuppone che venga accertato dalgiudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato inmaniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi comeprestazione di lavoro autonomo, non comportandol'assoggettamento a contribuzione della società l'automaticaNumero registro generale 1822/2022configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa eN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026il socio (Cass. ord. 10996/2025).

Data pubblicazione 14/07/20266.3 - Nel caso specifico, poi, si noti che la vicenda processualesorge dalla contestazione della cooperativa sociale allaqualificazione di rapporto di lavoro subordinato risultante daiverbali ispettivi, a fronte di dati formali, di provenienza dellastessa cooperativa, illustrativi della iscrizione compiuta dallasocietà presso Gestione lavoratori dipendenti, quindiipotizzando un regime previdenziale coerente con il rapporto dilavoro subordinato, rispetto al quale sarebbe stato onere dellasocietà, per poter beneficiare di un più favorevole regimecontributivo, fornire la prova contraria della mancanza disubordinazione senza limitarsi ad addurre un generico edindimostrato “erroe”; e tuttavia la ricorrente contestal’interpretazione resa in sede giudiziale sugli elementi descrittividella subordinazione ma non fornisce dati probatori a sostegnodella autonomia dei rapporti di lavoro con i propri soci; in talmodo tende ad una mera rivalutazione degli stessi elementi giàesaminati nella fase di merito.

Ciò che è rimesso ad onere diINPS ai fini dell’accertamento della subordinazione, nellaillustrazione degli elementi di fatto riportati in sentenza, risultaessere stato ad ogni modo compiuto dall’istituto; né l’INPS, afronte dell’iscrizione nel Fondo lavoratori dipendenti, si èlimitato a confermare o a trarre da essa la certezza della naturasubordinata dei rapporti di lavoro, spiegando invece articolateillustrazioni, per lo più in fatto, degli elementi inequivocamentedescrittivi dell’accertata subordinazione.

La prova contrariadella non subordinazione, cioè della natura autonoma delleprestazioni rese dai soci al fine di evitare l’aggravio contributivo,non può che spettare a carico della ricorrente.Numero registro generale 1822/20227.

L’argomento si collega con il settimo ed ottavo motivo (lettN. umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026G ed H) di cui si dirà a breve, e sono trattati unitamente aDalt a pubblicazione 14/07/2026successivo gruppo di censure.

E precisamente:Nel sesto motivo (rubricato con lett.

F) la società ricorrentelamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione efalsa applicazione di art. 115 cpc per avere la sentenza d’appelloposto a fondamento della decisione convinzioni soggettive e/oprove oggettivamente inesistenti e/o utilizzato in modo errato icriteri di notorietà di un fatto.Con il settimo motivo (lett.

G) deduce in relazione all’art. 360comma 1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 2696 c.c. in punto dierrata distribuzione dell’onere della prova a carico di INPS inrelazione ai fatti costitutivi della pretesa.Con l’ottavo motivo (lett.

H) deduce in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c. la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. in punto dimateriale individuazione analitica dei singoli rapporti di lavoro,prova della loro natura subordinata e relativo onere probatorioa carico di INPS.Nel nono motivo (lett.

I) deduce ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2967c.c. in punto di presunzioni semplici e onere della prova.Al decimo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.(lett.

L) lamenta il vizio di motivazione per omesso esamedell’istanza di CTU per la verifica dell’esistenza di differenzecontributive che si traduce in omessa valutazione di un fattodecisivo.Con l’undicesimo motivo (lett.

M) deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n.3 c.p.c. la violazione dell’art. 1 co. 2 L. 142/2001 inNumero registro generale 1822/2022punto di assunzione del rischio di impresa da parte dei soci dellaN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026Coopolis.

Data pubblicazione 14/07/2026Con il dodicesimo motivo (lett. N) deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1 co. 2 L. 142/2001in punto di contratto di lavoro e attività svolta dai soci diCoopolis.Con il tredicesimo ed ultimo motivo (lett.

O) lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. per illogicautilizzazione dei parametri normativi di riferimento.8 - Previa separata disamina, a seguire, dei motivi F ed L, chepresentano separati profili di denunciate violazioni di carattereprocessuale e motivazionale dell’impugnata sentenza, tutti glialtri possono essere trattati congiuntamente, per ragioni diconnessione, perché ciascuno di essi affronta la medesimaquestione della qualificazione giuridica dei rapporti dei socilavoratori, seppure da prospettive diverse.8.1 - Trattasi di censure in gran parte sovrapponibili a quantegià ritenute infondate da questa Corte nell’ordinanza n.32513/2024, resa tra le medesime parti di questo giudizio dilegittimità, e che viene in questa sede integralmente richiamata.Ed egualmente trattasi di motivi riprodotti anche nel giudizioesitato di recente da questa Corte con ord. n.10926/2026.Vengono poi in rilievo le considerazioni svolte in unprocedimento analogo tra una cooperativa (Uniqacoop inliquidazione) e l’I.N.P.S. (Cass. 18/09/2025 n.25623, e già inCass. n.29973/2022), e si osserva che nel caso deciso da Cass.25623/2025, così come in quello deciso da Cass. n.32513/2024,con specifico riferimento alla qualificazione del rapporto dilavoro del socio di cooperativa, è stato tra l’altro ritenuto che:«13.

Quanto alla vincolatività della qualificazioneN umdeerol r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026rapporto di lavoro prescelta dalle parti […], questNau mCeoror dti era ccolta generale 23224/2026ha già rilevato che l’indagine del giudice non puDòat a pubblicazione 14/07/2026arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, inquanto anche al legislatore è precluso il potere diqualificare un rapporto di lavoro in termini dissonantirispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allostatuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna(Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del1994 e n. 121 del 1993).

Ne deriva, quale conseguenzaineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da partedel legislatore, sia da parte dei contraenti individuali”(sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato indiritto).

In tale àmbito, difatti, è canone primariod’interpretazione il “comportamento complessivo” delleparti, “anche posteriore alla conclusione del contratto”(art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina ilsignificato delle pattuizioni consacrate nel testo negozialee consente di saggiarne la coerenza con la successiva2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nellostesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683,punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14ottobre 2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi delladecisione).

Neppure la posizione ricoperta dal sociolavoratore […] contraddice la qualificazione in termini disubordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura alatere rispetto al rapporto associativo e che “deverispondere allo schema qualificatorio stabilito in modoinderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia suquello previdenziale” (ordinanza n. 5403 del 2025, cit.,Numero registro generale 1822/2022punto 25 del Considerato in diritto). 14.– È il concretoN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentarDeat a pubblicazione 14/07/2026l’essenziale tema d’indagine.

All’esame delle restanticensure, che polarizzano l’attenzione su tale profilo, giovapremettere che la valutazione della sussistenza degl’indicirivelatori di un rapporto di lavoro subordinato costituisceun accertamento di fatto.

Rispetto a tale accertamento, ilsindacato di legittimità è equiparabile al più generalesindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da partedel giudice di merito.

Ne deriva che il giudizio relativo allaqualificazione di uno specifico rapporto come subordinatoo come autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n.3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.

Percontro, il giudizio è sindacabile nei limiti ammessi dall’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., allorché si proponga dicriticare il ragionamento (necessariamente presuntivo)concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito adincludere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n.22846). 15.– Non può essere condiviso l’assunto […] chenel caso di specie difetti l’accertamento in concreto delvincolo di subordinazione.

Con tale accertamento la Cortedi merito si è cimentata, vagliando gli elementi istruttoriraccolti e le peculiarità delle prestazioni lavorative svoltedai soci della cooperativa ricorrente. 16.– [OSCURATO:PERSONA] non si può nemmeno imputare di aver violato icriteri legali enucleati dall’art. 2094 cod. civ. […].

In lineacon i princìpi enunciati da questa Corte (Cass., sez.

Nluamver.o, r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/202619 aprile 2010, n. 9251), i giudici del gravameN uhmaerno ndi ora ccolta generale 23224/2026conferito rilevanza agl’indici sussidiari, alla luce della piDùat a pubblicazione 14/07/2026sfumata valenza dell’assoggettamento all’altrui poteredirettivo, organizzativo, disciplinare.

In tale disamina, laCorte d’appello ha analizzato una pluralità di elementi, nelloro vicendevole interagire, elementi dai quali si puòlegittimamente evincere l’eterodirezione (ordinanza n.22845 del 2022, cit., punto 8 dei Motivi della decisione):l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa, ilfatto che i soci si limitassero a mettere le loro energielavorative a disposizione della società; la natura ripetitivaed elementare delle mansioni di pulizia, di facchinaggio edi movimentazione merci, mansioni predeterminate nellemodalità esecutive; l’assenza di un genuino rischiod’impresa; il mancato apporto di attrezzature e materiali;l’erogazione di una retribuzione oraria, peraltroparametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro deidipendenti delle piccole e medie imprese del settore (intermini analoghi, ordinanza n. 29973 del 2022, cit., punto5.2. dei Motivi della decisione; nei medesimi termini,ordinanza n. 31683 del 2022, cit., punto

8.2. dei Motividella decisione, e ordinanza n. 30236 del 2022, cit., punto5.2. dei Motivi della decisione).

Anche di recente, in unacontroversia in larga parte sovrapponibile, questa Corteha rimarcato che si tratta di “un’opzione interpretativa delmateriale probatorio congruamente argomentata,espressione di una potestà propria del giudice del meritoe che non può essere sindacata nel suo esercizio” (Cass.,sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951, punto 20 delle Ragionidella decisione) […]. 17.– La fondatezza della pretesacontributiva è stata riconosciuta, in quanto è Nsutmaetroo r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026riscontrato in positivo il carattere subordinato dei rNaupmeproo dri trai ccolta generale 23224/2026che legavano la cooperativa ai soci.

Tali considerazionDait a pubblicazione 14/07/2026privano di valenza decisiva le censure […], in ordine allaviolazione dei criteri di distribuzione dell’onere dellaprova. 18.– Gli argomenti addotti dalla parte ricorrentenon avvalorano gli errores in iudicando denunciati etendono, nel loro nucleo essenziale, a ottenere larevisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie ea contrapporre un diverso, più appagante, inquadramentodelle circostanze di fatto.

Verso una rivalutazione delcompendio probatorio convergono anche le critiche […]incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ.

Talidoglianze ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici dimerito, espressa in modo lineare e coerente, di riteneredimostrate determinate circostanze e, in tale contesto, dia preferenza di altri (ordinanze n. 30236 del 2022 e n.29973 del 2022, cit., punto

6.1. dei Motivi della decisione)e così travalicano i confini del giudizio di legittimità(ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 12 dei Motividella decisione) […]».9.

Tornando all’odierno giudizio, la Corte territoriale ha deciso ilcaso portato al suo esame facendo esatta applicazione deiprincipi di diritto stabiliti da Cass. 25623/2025, da Cass.n.32513/2024 e da Cass. n.29973/2022, con riferimentoall’accertamento e alla qualificazione del rapporto di lavoro delsocio lavoratore di una cooperativa, nei termini sopra richiamati.La Corte d’appello non si è fermata alla lettera del «contratto dilavoro sociale» concluso tra la Cooperativa e i suoi soci, ed inparticolare alle clausole che escludono la natura subordinata delNumero registro generale 1822/2022rapporto, ma si è spinta ad esaminare il concreto svolgersi dNi umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026tale rapporto.

All’esito del prudente apprezzamento dDealt a pubblicazione 14/07/2026materiale istruttorio, ha ritenuto in concreto ravvisabili glielementi tipici della subordinazione poiché la gestione inconcreto che di tali rapporti è stata fatta è quella propria deirapporti di lavoro subordinato.10.

La Corte territoriale ha complessivamente valutato glielementi di prova desumibili dai verbali ispettivi I.N.P.S. e dalledichiarazioni rese dai lavoratori escussi, senza pretesa dicompletezza in quanto sintomatiche della gestione dei rapportisvolti con i soci lavoratori, ritenendo la loro soggezione al potereorganizzativo, direttivo e disciplinare della Cooperativa dal fattoche i soci si limitassero a mettere le loro energie lavorative adisposizione della società; dalla natura ripetitiva ed elementaredelle mansioni svolte, predeterminate nelle modalità esecutive;dall’assenza di alcun rischio imprenditoriale al di là del ruolomutualistico svolto nella gestione dell’organismo sociale; dalmancato apporto di attrezzature e materiali.11.

La Corte d’appello non si è del resto limitata a esaminare ic.d. indici sussidiari della subordinazione, ma ha ritenutoprovata la soggezione dei soci lavoratori al potere direttivo eorganizzativo della Cooperativa sul rilievo decisivo che eraquest’ultima che individuava l’occasione di lavoro, contattava ilsocio e lo inviava sul posto di lavoro dove, peraltro, questioperava secondo le direttive e le indicazioni impartite.12.

Deve dunque concludersi che la Corte territoriale haproceduto all’accertamento in concreto della natura subordinatadei rapporti di lavoro dedotti in giudizio senza arrestarsi alnomen juris, ma sulla base di una valutazione complessiva deglielementi di prova, anche ex art. 2729 e segg. cod. civ.

ConNumero registro generale 1822/2022particolare riferimento al giudizio di inferenza sotteso alleN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026presunzioni semplici, i motivi sono inammissibili nella parte iDnat a pubblicazione 14/07/2026cui deducono che tale giudizio è stato compiuto a partire da fattiignoti e non accertati, perché tale censura si risolve nellarichiesta di un nuovo esame del materiale probatorio giàcompiuto dalla Corte territoriale, riservato al suo prudenteapprezzamento e in questa sede non consentito.13.

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimentoalla censura di accertamento «in massa» della subordinazione.Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta affattoche la corte territoriale abbia limitato il suo accertamento soload alcuni dei rapporti dedotti in giudizio.

Al contrario, dallamotivazione risulta che le considerazioni valgono per tutti irapporti dedotti in giudizio, sul presupposto (rilevante ex art.2729 e segg. cod. civ.) della loro sostanziale identità nelleconcrete modalità di svolgimento.14.

In sintesi deve concludersi che la Corte territoriale haproceduto all’accertamento in concreto della natura subordinatadei rapporti dei soci lavoratori della Cooperativa in conformitàdei principi di diritto stabiliti da questa Corte.

Nel resto i motividi ricorso si sostanziano nella censura al prudenteapprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito e inquesta sede non sindacabile se non in termini che non appaionotravalicati.15.

Con riferimento, poi, al sesto motivo (lett.

F) leargomentazioni introdotte dalla Corte territoriale sullainconcepibile sfera di autodeterminazione di cui potevanogodere i soci impiegati in contratti d’opera ed appalto, conprestazioni svolte in autonomia laddove esse non potevano nonessere etero organizzate, non sono censurabili sotto il profiloNumero registro generale 1822/2022della mera esternazione di convinzioni soggettive, neppureN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026riconducibili nel fatto notorio; invero, trattasi di argomentazionDait a pubblicazione 14/07/2026che si introducono in un giudizio inferenziale ad illustrazionedelle dinamiche prestazionali nell’ambito di contratti di appaltoe di lavoro subordinato, laddove il conseguimento di un risultatodelle prestazioni richieste, in combinato con il dato emerso delcarattere elementare ripetitivo e predeterminato delleprestazioni lavorative, già esaminato a proposito dei criterisussidiari della subordinazione.

E non ricorre la doluta violazionedell’art. 115 c.p.c., ravvisabile allorquando il giudice di meritoha dichiarato espressamente di non dover osservare la regolacontenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (cass. n.9731/25), argomento chesi coniuga con la libera valutazione delle prove; si rammentiquanto in Cass.

SU n. 20867/2020: In tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il doveredi considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.16.

Con riguardo infine al decimo motivo (rubricato con lett.

L),sul tema della mancata ammissione dell’istanza istruttoria(CTU) nel senso che si traduca in un’omessa valutazione di unfatto decisivo, va rammentato che il provvedimento reso sullerichieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazionNeu mpeeror r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comNummerao d1i r,a ccolta generale 23224/2026n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni Doat a pubblicazione 14/07/2026decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità delmezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazionedella sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed alcompendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché pervizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa dicircostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenzache è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività delmezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (cfr.ord. n.30810/23).

Si osservi, poi, che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie.

Il principio, espresso dalla sentenza delle SezioniUnite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altrepronunce della Corte di cassazione, con la precisazione chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415 del 2018 en.17005 del 2024).

Si aggiunga che nella sentenza impugnatanon risulta che la parte ricorrente abbia allegato specificamentedove, come e quando siano stati introdotti elementi istruttoridecisivi in appello che non siano stati valutati in primo grado, eche la parte non indica quale sia la regula juris violata nel dareprevalenza alla prova documentale costituita dal verbaleispettivo.

Aggiungasi, ancora, che, come riportato in ord. Cass.n. 35146/2021, il giudizio con cui il giudice di merito accoNlgumae roo r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026rigetti una istanza istruttoria è di norma insindacabile in Nsuemdereo d di rai ccolta generale 23224/2026legittimità, in quanto espressione di una scelta discrezionaDleat a pubblicazione 14/07/2026che, pur non essendo libera nel fine, è riservata dal legislatoreal giudice di merito, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unitedi questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 1911 del 13/07/1963), epiù volte ribadito in seguito (sent. 1501/1965, n.1253/1975, n.1653/1971, ed altre citate).

La sindacabilità è però consentitanell’ipotesi in cui il ricorrente assuma che il giudice di merito,decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale (adesempio, abbia ritenuto vietata una prova consentita, non abbiaammesso mezzi di prova decisivi, sia stato allegato un vizio dicapacità a deporre) e quindi vi sia stata una devianza da unaregola processuale, oppure quando il ricorrente assuma che lavalutazione di rigetto di istanze istruttorie sia viziata sul pianodella logica.

Orbene, non ricorrono i menzionati casi.17.

Tutti i motivi sono infondati.

In sintesi, deve concludersi chela Corte territoriale ha proceduto all’accertamento della naturasubordinata dei rapporti dei soci lavoratori della Cooperativa inconformità dei principi di diritto stabiliti da questa Corte.

Nelresto, i motivi di ricorso si sostanziano nella censura al prudenteapprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito e inquesta sede non sindacabile se non in termini che non appaionotravalicati.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorsodeve essere pertanto, complessivamente rigettato.18.

Seguono le statuizioni sulle spese, regolate secondosoccombenza in ragione del valore di causa per diverse posizionidei controcorrenti, e le disposizioni sul contributo unificato.Numero registro generale 1822/2022Per tutte le ragioni esposte, l’impugnata sentenza non esprimeN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026alcuna delle lamentate violazioni di legge, ed il ricorso devDeat a pubblicazione 14/07/2026essere respinto.Seguono, per soccombenza, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo,e la statuizione sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 38.000,00 in favore di INPS, ed in € 13.000,00 infavore di INAIL, oltre accessori di rito.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2378 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOINSumIeOro, r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026LELIO MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CONRumEeTroT dIi r;a ccolta generale 23224/2026- controricorrenti D–at a pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza n. 530/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 10/11/2021 R.G.N. 684/2018 più 1;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primogrado, ha respinto le domande originariamente proposteCoopolis Società cooperativa in liquidazione, volte ad accertarela illegittimità dei verbali di accertamento, avvisi di addebito euna nota di variazione della posizione assicurativa/assistenziale,elevati da INPS e INAIL e notificati tra il 2014 e il 2015, aventiad oggetto la pretesa di maggiori contribuzioni dovute inrelazione ai rapporti di lavoro dipendente instaurati con i socidella cooperativa ed alla variazione del rapporto assicurativo.La società si era avvalsa di metodiche formali consone allagestione di rapporti di lavoro subordinato per i propri soci (circasettemila persone succedutesi nel tempo), quali comunicazioniobbligatorie di assunzione ai centri per l’impiego, denunceDM10, modelli UNIEMEN, costituzione di posizioni contributivepresso [OSCURATO:PERSONA], conguagli sulledenunce mensili per le prestazioni di malattia, maternità, ANF,trascrizione di presenze/assenze, ore supplementari, infortunio,lavoro notturno, ma il tribunale aveva ritenuto che non eraoperante un regime contributivo adeguato e corrispondente alregime giuridico del contratto atipico di assunzione previsto exart.1 co.3 L.142/2001 per i soci lavoratori di cooperativa sociale.Numero registro generale 1822/2022Il tribunale aveva escluso la subordinazione vuoi per il mancatoN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026approfondimento dell’indagine a fronte di un numerDoat a pubblicazione 14/07/2026insufficiente di lavoratori interpellati, vuoi perché mancavanoelementi idonei a dimostrare l’eterodirezione, come lacircostanza che i soci cooptati erano liberi di accettare o menogli ingaggi lavorativi, non erano sottoposti a controllisupervisioni o verifiche, non soggiacevano a disciplina oraria edi presenza, e per essi non erano stati riscontrati casi diesercizio del potere disciplinare. Ma mentre per il lavoroautonomo ed il lavoro subordinato v’è un proprio regimecontributivo, manca invece un regime contributivo ad hoc per ilcontratto atipico di cui all’art. 1 co. 3 (che così prescrive: “ilsocio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesioneo successivamente all’instaurazione del rapporto associativo unulteriore rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata oin qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazionecoordinata non occasionale con cui contribuisce comunque alraggiungimento degli scopi sociali”).INPS e INAIL proponevano separati atti di appello poi riunitisostenendo una equiparazione della contribuzione previdenzialee assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella deilavoratori dipendenti di impresa. L’azienda aveva scelto untertium genus, nel quale numerosi elementi spuri o commistionicon le regole del regime subordinato denotavano occultamentodella subordinazione; e richiamati precedenti della Corteterritoriale, evidenziavano che la forma della tutelaprevidenziale in concreto applicata non incide sullaqualificazione dei rapporti di lavoro, in ragione del principio chea tutte le attività va garantita la tutela previdenziale, nell’otticadella universalizzazione delle tutele. I soci nell’espletamentodelle loro attività non apportavano alcun materiale proprio néNumero registro generale 1822/2022Numero di raccolta generale 23224/2026limitavano a porre le proprie energie lavorative a disposizionDeat a pubblicazione 14/07/2026della società, percepivano indennità di malattia erogate daINPS, ed ancora, in presenza di prestazioni ripetitive, elementarie predeterminate, non rileva l’assoggettamento all’esercizio delpotere direttivo ed organizzativo del datore ma possono supplireindici sussidiari individuati nella continuità e durata delrapporto, nelle modalità di erogazione del compenso, nellapresenza di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale,senza che assuma rilevanza decisiva la facoltà dei soci disvolgere attività in proprio o in favore di terzi, e di rifiutare leoccasioni di lavoro loro offerte dalla cooperativa, come del parinel lavoro intermittente o a chiamata che sono altre forme dilavoro subordinato.La Corte territoriale ha accolto l’appello: l’operazione compiutada Coopolis presentava profili ambigui e inammissibili perchédestinati a variare a seconda delle circostanze, e l’aver sceltol’appartenenza dei soci lavoratori alla Gestione del Fondolavoratori dipendenti aveva un significato in un momento storicoin cui è ammessa solo l’alternativa tra autonomia esubordinazione (ai fini previdenziali). Dalle dichiarazionitestimoniali era emerso che nel rapporto di lavoro non v’eranoingerenze verificative o esternazione di ordini, però i sociavevano anche riferito di essere a disposizione dellacooperativa, le loro prestazioni erano autodeterminate sul solcodi tracciati imposti, dove i controlli potevano anche essere lievio inesistenti, a maglie larghe, però alcuni testi avevanoricordato che c’era una persona che assegnava il lavoratore edava disposizioni su cosa fare, altri che osservavano un orariocon pausa pranzo, altri ancora di avere un referente dellacooperativa nell’azienda dove prestava attività, altri cheNumero registro generale 1822/2022avevano un responsabile al quale veniva avvisata l’assenzaN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026senza bisogno di autorizzazione. L’INPS nel verbale avevDaat a pubblicazione 14/07/2026proceduto ad adeguare la contribuzione al minimale retributivocalcolando anche le assenze ingiustificate, e l’azienda effettuavai versamenti sulla base di quanto erogato. Quindi la Corted’appello, ritenuto di qualificare il rapporto nell’ambito dellasubordinazione, ha riformato la sentenza di primo gradoconfermando la pretesa contributiva/assicurativa.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societàcooperativa, affidandosi a 13 motivi; entrambi gli enti,previdenziale ed assicurativo, hanno depositato controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del13 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che con nota telematica del03/04/2025 il procuratore alle liti della ricorrente ha depositatoestratto della sentenza n.29/2025 con la quale il Tribunale diLodi ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazionegiudiziale della Cooperativa ex art.121 d.lgs. n.14/2019. Intermini generali la liquidazione giudiziale, disposta ex art.2545terdecies comma primo, secondo periodo, cod. civ., produce suirapporti processuali pendenti gli effetti previsti dall’art.143,comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, ed in particolare l’interruzionedel processo. Occorre però considerare le peculiarità del giudiziodi legittimità, e in particolare la sua natura officiosa, che nedetermina la sostanziale impermeabilità rispetto agli eventiinterruttivi. Si intende dare continuità al costante orientamentodi questa Corte, secondo il quale la dichiarazione di fallimentodi una delle parti nel corso del giudizio di legittimità non integrauna causa di interruzione del relativo giudizio, posto che inNumero registro generale 1822/2022quest’ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e nonN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi dDealt a pubblicazione 14/07/2026processo contemplati in via generale dalla legge (Cass.06/11/2023 n.30785); orientamento di recente ritenutoapplicabile anche alla diversa ipotesi dell’apertura dellaliquidazione giudiziale nei confronti di cooperativa che svolga2. Passando in rassegna i motivi di ricorso, essi sarannoesaminati per gruppi omogenei di tematiche comuni.3. Con il primo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360co. 1 n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla eccezione di giudicatoesterno riferito alla sentenza della Corte d’appello di Milano n.870/17, pubblicata il 7/11/17, non impugnata da INPS e passatain giudicato (nel maggio 2018); rileva che le questioni ivi risoltesono divenute incontrovertibili e che la precedente pronuncia dimerito ha fissato la regola interpretativa dei successivi casiconcreti aventi oggetto identico. In particolare, il giudicatoriguardava l’affermazione che, ai fini della qualificazione delrapporto di lavoro non assume rilievo la tutela previdenziale difatto accordata ai soci e che il versamento contributivo allagestione lavoratori dipendenti e non alla gestione separata nonassume rilievo confessorio né vincolante; inoltre, ivi era statoritenuto decisivo ad escludere la subordinazione la possibilitàper il socio di rifiutarsi di svolgere il servizio a lui propostopotendo liberamente accettare o rifiutare le occasioni di lavorocomunicate dalla cooperativa, e del pari era stato ritenutocompatibile con la collaborazione autonoma lo svolgimento delservizio in determinate fasce orarie e la previsione di uncompenso non fisso ma commisurato alle ore di lavoroeffettivamente prestate, mentre non era emersa con sufficienteNumero registro generale 1822/2022certezza la circostanza che il socio dovesse trasmettere in casoN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026di malattia il certificato medico alla cooperativa per conseguirDeat a pubblicazione 14/07/2026la relativa indennità di assenza. Il giudicato era stato eccepitonella memoria difensiva in appello e si estende alle questionianaloghe relative ad un punto fondamentale comune alle cause,come premessa logica indispensabile e riguardante i rapporti didurata, con estensione di efficacia non relativamente allecircostanze variabili da periodo a periodo ma rispetto aglielementi costitutivi della fattispecie.Con il secondo motivo (lett.B), analogo al precedente, deduceai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. l’omessa pronuncia sullaeccezione di giudicato esterno, riferito ad altra sentenza, resadalla Corte d’appello di Torino n. 875/15, tra Coopolis e INAIL,non impugnata, nella quale si affermava tra l’altro che la tutelaprevidenziale accordata ai soci lavoratori con versamentieffettuati alla [OSCURATO:PERSONA] dipendenti non è rilevanteperché non incide sulla qualificazione dei rapporti di lavoro.Con il terzo motivo (lett.C) la società ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., il giudicato interno peracquiescenza sulle conclusioni di primo grado dotate diautonoma natura decisoria; rileva che su alcuni verbaliimpugnati non erano state acquisite dichiarazioni testimoniali,non erano stati compiuti accessi nei vari cantieri o presso varicommittenti, e che l’Istituto aveva utilizzato materialeistruttorio estraneo alla controversia; il giudicato internoriguarda dunque la carenza di elementi descrittivi dellasubordinazione, come accertata dal giudice di primo grado percarenza probatoria sulla eterodirezione, riferita ad una pluralitàdi elementi presuntivi, e riguarda tutti i verbali contestati, le cuiNumero registro generale 1822/2022modalità di accertamento, anche per la loro lacunosità, nonN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026avevano consentito di ritenere provata la subordinazione. Data pubblicazione 14/07/20264. I primi due motivi sono trattati congiuntamente vertendosull’identica questione del dedotto giudicato esterno. Essi sonoinammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.4.1- Il ricorrente non illustra specificamente la sede processualedel giudizio di appello in cui sia stata sollevata l’eccezione digiudicato, non essendo sufficiente il richiamo numerico allepagine della memoria di costituzione in grado di appello nellaquale sia stata asseritamente formulata l’eccezione di giudicato,occorrendo allegare il contenuto del rilievo in quella sede svoltoonde comprenderne l’aderenza alla tematica trattata nellesentenze di appello integranti l’asserito giudicato esterno. Siosserva che la doglianza non è strutturata sub specie diviolazione di legge ex art. 2909 c.c. bensì come error inprocedendo desumendo che l’impugnata sentenza, nella qualenon risulta menzionata l’eccezione difensiva di parte appellata,abbia omesso di fornire idonea risposta alla doglianza dipregresso giudicato. Ma, al di là della asserita identità di partiprocessuali e di analoghe tematiche -per come rappresentatenel presente ricorso- trattate nelle sentenze delle Corti di [OSCURATO:PERSONA], citate e riportate per stralci nei due motivi in disamina,mancano riferimenti all’oggetto della controversia, alla naturadei contributi in quella sede pretesi, alle annualità ed importi, alnovero dei lavoratori coinvolti ed alla natura dei loro rapporticon la società, il tutto per poter verificare se vi fossecompatibilità con il giudizio di appello in questa sede impugnato,e per poter eventualmente escludere che la sentenza censuratadi omessa pronuncia abbia implicitamente risposto in sensonegativo alla suddetta eccezione superando, con autonomoNumero registro generale 1822/2022accertamento di fatto, la questione nel seguire l’articolazione deNi umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026motivi di appello dei due istituti e confutando, nel merito, lDeat a pubblicazione 14/07/2026originarie doglianze della società ricorrente.4.2 - Inoltre, manca il richiamo (riproduzione anche solo perestratto e non soltanto attraverso la mera enunciazione)all’oggetto del giudizio presupposto, le ragioni di quellaoriginaria domanda e l’indicazione parti, nonché, e soprattutto,l’illustrazione delle questioni di fatto e di diritto sollevate nelgiudizio precedente con il suo ricorso introduttivo, e soprattuttose e come esse siano state rappresentate dinanzi al propriogiudice di appello.4.3 - Giova rilevare che le medesime censure, sempre conriferimento al giudicato esterno costituito dalla sentenzan.1870/2017 della Corte d’appello di Milano, sono già statesollevate nel procedimento tra I.N.P.S. e la Cooperativa definitocon ordinanza 14/12/2024 n.32513 di questa Corte, e da essaritenute inammissibili nei termini che seguono: «il ricorrentenon riporta dove e quando siano state proposte analoghecensure nel grado di appello (né è desumibile nulla in propositodalla sentenza impugnata); ma neppure risultano documentatii predetti giudicati, con l’allegazione del testo completo dellasentenza e l’attestazione della cancelleria (Cass. n. 28515/17);vi è, infine, un difetto di specificità, perché non è dato verificarese le pronunce asseritamente passate in giudicato, attenganoeffettivamente agli stessi anni e riguardino effettivamente glistessi fatti». Tali considerazioni valgono anche in questoprocedimento, esattamente ad esso sovrapponibili, perché nelricorso per cassazione la parte non ha trascritto nella parterilevante la pretesa eccezione di giudicato sollevata avanti allacorte territoriale, eccezione la cui proposizione non è desumibileNumero registro generale 1822/2022dalla motivazione della sentenza in questa sede impugnataN. u mero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026Dello stesso tenore e nello stesso senso si è già di recentDeat a pubblicazione 14/07/2026pronunciata questa Corte con ord. n. 2411/2026.5. Anche il terzo motivo (rubricato con lett.C) sul giudicatointerno è inammissibile: la parte ricorrente non individua lastatuizione di primo grado che non risulti coinvolta nei motivi diappello, e non deduce in quale difesa del secondo grado digiudizio abbia eventualmente eccepito il giudicato internoformatosi in primo grado a seguito ed a cagione del limitatogravame di INPS. Ove la parte intenda riferirsi ad una ratiodecidendi non censurata, o ad una questione nonspecificamente impugnata, va osservato che tuttavia essa èrimasta travolta dalla pronuncia di appello che ha riformatotutta la sentenza del tribunale, non residuando alcuna parte dipronuncia che sia rimasta confermata. Il nucleo della doglianzadegli istituti era la natura del rapporto sociale, riqualificato comelavoro subordinato, sulla base di principi ricostruttivi delcontratto di lavoro sociale, della sua natura di contratto atipico,e del corrispondente regime previdenziale ad esso applicabile.Nell’impugnata sentenza di appello si esprime un esplicitogiudizio di “erroneità degli argomenti espressi dal Tribunale”,tenuto conto della mancanza di autonomia di un tertium genuse del comportamento elusivo della cooperativa datrice di lavoro,ribaltando tutte le soluzioni rese dal primo giudice sullequaestiones ivi sollevate (rischio imprenditoriale, messa adisposizione delle energie lavorative sei soci, indennità erogateda INPS, forma della retribuzione, prestazioni elementari eripetitive, indici sussidiari della subordinazione, possibilità dirifiuto di occasioni di lavoro, facoltà di svolgere attività in proprioo in favore di terzi). Non si assiste ad una autonomia di questioniche non siano in nesso conseguenziale ad altre, tutte gravitantiNumero registro generale 1822/2022sul tema della natura subordinata dei rapporti di lavoro. SNi umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026rammenta che questa Corte, con ord. n. 12649/2020, hDaat a pubblicazione 14/07/2026precisato che “l'acquiescenza alle parti della sentenza nonimpugnata si verifica solo quando le parti della sentenza sianodel tutto autonome l'una rispetto all'altra e non anche quandola parte non impugnata si ponga in nesso conseguenziale conl'altra e trovi in essa il suo presupposto, perché in tale ipotesi,gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono aicapi dipendenti o che ne costituiscano un conseguenzialesviluppo, pur se non espressamente e direttamente investitidall'impugnazione e dalla pronuncia (Cass. civile sez. I,30/11/1988, n.6494)” ed ancora, “ne consegue che laformazione della cosa giudicata su un capo della sentenza permancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento aicapi che siano completamente autonomi perché fondati sudistinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alleparti della sentenza non impugnata non si verifica quandoqueste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovinoin essa il suo presupposto (Cassazione civile sez. lav.,23/09/2016, n.18713; Cassazione civile sez. VI, 11/12/2015,n.25086 ; Cass. Civ., sez. 06, del 08/01/2015, n. 85; Cass. Civ.,sez. 01, del 23/03/2012, n. 4732)”.6. I successivi due motivi (lett. D ed E) possono essere trattaticongiuntamente poiché inerenti la dedotta violazione dellanorma disciplinatrice del lavoro subordinato nell’ambito delrapporto sociale. Con il quarto motivo la società ricorrentededuce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazionedell’art. 1 co. 3 L. 142/01 e art. 2094 c.c. in punto di irrilevanzadel regime previdenziale ai fini della qualificazione del rapportodi lavoro; la sentenza aveva cioè erroneamente qualificato irapporti di lavoro dei soci della cooperativa in base al regimeNumero registro generale 1822/2022previdenziale. Con il quinto motivo deduce, in relazione all’artN. umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2094 cod.civ. in puntDoat a pubblicazione 14/07/2026di determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare alcaso concreto al fine di qualificare il rapporto di lavoro.6.1 - Essi sono infondati. I giudici di merito non hanno ritenutoirrilevante il regime previdenziale adottato, né hanno fattoautomaticamente discendere da esso la qualificazione delrapporto di lavoro in termini di subordinazione; invero, da unlato è stato ritenuto ambiguo il comportamento dellacooperativa nel creare una condizione formale di lavorosubordinato ai fini previdenziali per poi negarne lecaratteristiche descrittive essenziali e qualificanti, dall’altro sonostati compiuti in sede ispettiva accertamenti concreti, consuccessiva valorizzazione in ambito giudiziale degli elementiprobatori e documentali offerti dalle parti, senza alcunautomatismo. L’iscrizione nella gestione dei lavoratoridipendenti ha una sua incidenza sulla qualifica del rapporto manon è decisiva, costituisce un principio di prova di cui l’Istitutoha tenuto conto per valutare il comportamento datoriale,riportandosi a criteri generali per dimostrare l’assenza diautonomia e supportare l’eterodirezione.6.2 - Sotto il profilo della dedotta irrilevanza del regimeprevidenziale, va osservato che il riconoscimento, in favore deisoci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile aquella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondenteobbligo della società, presuppone che venga accertato dalgiudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato inmaniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi comeprestazione di lavoro autonomo, non comportandol'assoggettamento a contribuzione della società l'automaticaNumero registro generale 1822/2022configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa eN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026il socio (Cass. ord. 10996/2025). Data pubblicazione 14/07/20266.3 - Nel caso specifico, poi, si noti che la vicenda processualesorge dalla contestazione della cooperativa sociale allaqualificazione di rapporto di lavoro subordinato risultante daiverbali ispettivi, a fronte di dati formali, di provenienza dellastessa cooperativa, illustrativi della iscrizione compiuta dallasocietà presso Gestione lavoratori dipendenti, quindiipotizzando un regime previdenziale coerente con il rapporto dilavoro subordinato, rispetto al quale sarebbe stato onere dellasocietà, per poter beneficiare di un più favorevole regimecontributivo, fornire la prova contraria della mancanza disubordinazione senza limitarsi ad addurre un generico edindimostrato “erroe”; e tuttavia la ricorrente contestal’interpretazione resa in sede giudiziale sugli elementi descrittividella subordinazione ma non fornisce dati probatori a sostegnodella autonomia dei rapporti di lavoro con i propri soci; in talmodo tende ad una mera rivalutazione degli stessi elementi giàesaminati nella fase di merito. Ciò che è rimesso ad onere diINPS ai fini dell’accertamento della subordinazione, nellaillustrazione degli elementi di fatto riportati in sentenza, risultaessere stato ad ogni modo compiuto dall’istituto; né l’INPS, afronte dell’iscrizione nel Fondo lavoratori dipendenti, si èlimitato a confermare o a trarre da essa la certezza della naturasubordinata dei rapporti di lavoro, spiegando invece articolateillustrazioni, per lo più in fatto, degli elementi inequivocamentedescrittivi dell’accertata subordinazione. La prova contrariadella non subordinazione, cioè della natura autonoma delleprestazioni rese dai soci al fine di evitare l’aggravio contributivo,non può che spettare a carico della ricorrente.Numero registro generale 1822/20227. L’argomento si collega con il settimo ed ottavo motivo (lettN. umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026G ed H) di cui si dirà a breve, e sono trattati unitamente aDalt a pubblicazione 14/07/2026successivo gruppo di censure. E precisamente:Nel sesto motivo (rubricato con lett. F) la società ricorrentelamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione efalsa applicazione di art. 115 cpc per avere la sentenza d’appelloposto a fondamento della decisione convinzioni soggettive e/oprove oggettivamente inesistenti e/o utilizzato in modo errato icriteri di notorietà di un fatto.Con il settimo motivo (lett. G) deduce in relazione all’art. 360comma 1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 2696 c.c. in punto dierrata distribuzione dell’onere della prova a carico di INPS inrelazione ai fatti costitutivi della pretesa.Con l’ottavo motivo (lett. H) deduce in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c. la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. in punto dimateriale individuazione analitica dei singoli rapporti di lavoro,prova della loro natura subordinata e relativo onere probatorioa carico di INPS.Nel nono motivo (lett. I) deduce ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2967c.c. in punto di presunzioni semplici e onere della prova.Al decimo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.(lett. L) lamenta il vizio di motivazione per omesso esamedell’istanza di CTU per la verifica dell’esistenza di differenzecontributive che si traduce in omessa valutazione di un fattodecisivo.Con l’undicesimo motivo (lett. M) deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n.3 c.p.c. la violazione dell’art. 1 co. 2 L. 142/2001 inNumero registro generale 1822/2022punto di assunzione del rischio di impresa da parte dei soci dellaN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026Coopolis. Data pubblicazione 14/07/2026Con il dodicesimo motivo (lett. N) deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1 co. 2 L. 142/2001in punto di contratto di lavoro e attività svolta dai soci diCoopolis.Con il tredicesimo ed ultimo motivo (lett. O) lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. per illogicautilizzazione dei parametri normativi di riferimento.8 - Previa separata disamina, a seguire, dei motivi F ed L, chepresentano separati profili di denunciate violazioni di carattereprocessuale e motivazionale dell’impugnata sentenza, tutti glialtri possono essere trattati congiuntamente, per ragioni diconnessione, perché ciascuno di essi affronta la medesimaquestione della qualificazione giuridica dei rapporti dei socilavoratori, seppure da prospettive diverse.8.1 - Trattasi di censure in gran parte sovrapponibili a quantegià ritenute infondate da questa Corte nell’ordinanza n.32513/2024, resa tra le medesime parti di questo giudizio dilegittimità, e che viene in questa sede integralmente richiamata.Ed egualmente trattasi di motivi riprodotti anche nel giudizioesitato di recente da questa Corte con ord. n.10926/2026.Vengono poi in rilievo le considerazioni svolte in unprocedimento analogo tra una cooperativa (Uniqacoop inliquidazione) e l’I.N.P.S. (Cass. 18/09/2025 n.25623, e già inCass. n.29973/2022), e si osserva che nel caso deciso da Cass.25623/2025, così come in quello deciso da Cass. n.32513/2024,con specifico riferimento alla qualificazione del rapporto dilavoro del socio di cooperativa, è stato tra l’altro ritenuto che:«13. Quanto alla vincolatività della qualificazioneN umdeerol r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026rapporto di lavoro prescelta dalle parti […], questNau mCeoror dti era ccolta generale 23224/2026ha già rilevato che l’indagine del giudice non puDòat a pubblicazione 14/07/2026arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, inquanto anche al legislatore è precluso il potere diqualificare un rapporto di lavoro in termini dissonantirispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allostatuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna(Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenzaineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da partedel legislatore, sia da parte dei contraenti individuali”(sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato indiritto). In tale àmbito, difatti, è canone primariod’interpretazione il “comportamento complessivo” delleparti, “anche posteriore alla conclusione del contratto”(art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina ilsignificato delle pattuizioni consacrate nel testo negozialee consente di saggiarne la coerenza con la successiva2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nellostesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683,punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14ottobre 2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi delladecisione). Neppure la posizione ricoperta dal sociolavoratore […] contraddice la qualificazione in termini disubordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura alatere rispetto al rapporto associativo e che “deverispondere allo schema qualificatorio stabilito in modoinderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia suquello previdenziale” (ordinanza n. 5403 del 2025, cit.,Numero registro generale 1822/2022punto 25 del Considerato in diritto). 14.– È il concretoN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentarDeat a pubblicazione 14/07/2026l’essenziale tema d’indagine. All’esame delle restanticensure, che polarizzano l’attenzione su tale profilo, giovapremettere che la valutazione della sussistenza degl’indicirivelatori di un rapporto di lavoro subordinato costituisceun accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, ilsindacato di legittimità è equiparabile al più generalesindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da partedel giudice di merito. Ne deriva che il giudizio relativo allaqualificazione di uno specifico rapporto come subordinatoo come autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n.3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. Percontro, il giudizio è sindacabile nei limiti ammessi dall’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., allorché si proponga dicriticare il ragionamento (necessariamente presuntivo)concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito adincludere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n.22846). 15.– Non può essere condiviso l’assunto […] chenel caso di specie difetti l’accertamento in concreto delvincolo di subordinazione. Con tale accertamento la Cortedi merito si è cimentata, vagliando gli elementi istruttoriraccolti e le peculiarità delle prestazioni lavorative svoltedai soci della cooperativa ricorrente. 16.– [OSCURATO:PERSONA] non si può nemmeno imputare di aver violato icriteri legali enucleati dall’art. 2094 cod. civ. […]. In lineacon i princìpi enunciati da questa Corte (Cass., sez. Nluamver.o, r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/202619 aprile 2010, n. 9251), i giudici del gravameN uhmaerno ndi ora ccolta generale 23224/2026conferito rilevanza agl’indici sussidiari, alla luce della piDùat a pubblicazione 14/07/2026sfumata valenza dell’assoggettamento all’altrui poteredirettivo, organizzativo, disciplinare. In tale disamina, laCorte d’appello ha analizzato una pluralità di elementi, nelloro vicendevole interagire, elementi dai quali si puòlegittimamente evincere l’eterodirezione (ordinanza n.22845 del 2022, cit., punto 8 dei Motivi della decisione):l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa, ilfatto che i soci si limitassero a mettere le loro energielavorative a disposizione della società; la natura ripetitivaed elementare delle mansioni di pulizia, di facchinaggio edi movimentazione merci, mansioni predeterminate nellemodalità esecutive; l’assenza di un genuino rischiod’impresa; il mancato apporto di attrezzature e materiali;l’erogazione di una retribuzione oraria, peraltroparametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro deidipendenti delle piccole e medie imprese del settore (intermini analoghi, ordinanza n. 29973 del 2022, cit., punto5.2. dei Motivi della decisione; nei medesimi termini,ordinanza n. 31683 del 2022, cit., punto 8.2. dei Motividella decisione, e ordinanza n. 30236 del 2022, cit., punto5.2. dei Motivi della decisione). Anche di recente, in unacontroversia in larga parte sovrapponibile, questa Corteha rimarcato che si tratta di “un’opzione interpretativa delmateriale probatorio congruamente argomentata,espressione di una potestà propria del giudice del meritoe che non può essere sindacata nel suo esercizio” (Cass.,sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951, punto 20 delle Ragionidella decisione) […]. 17.– La fondatezza della pretesacontributiva è stata riconosciuta, in quanto è Nsutmaetroo r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026riscontrato in positivo il carattere subordinato dei rNaupmeproo dri trai ccolta generale 23224/2026che legavano la cooperativa ai soci. Tali considerazionDait a pubblicazione 14/07/2026privano di valenza decisiva le censure […], in ordine allaviolazione dei criteri di distribuzione dell’onere dellaprova. 18.– Gli argomenti addotti dalla parte ricorrentenon avvalorano gli errores in iudicando denunciati etendono, nel loro nucleo essenziale, a ottenere larevisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie ea contrapporre un diverso, più appagante, inquadramentodelle circostanze di fatto. Verso una rivalutazione delcompendio probatorio convergono anche le critiche […]incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. Talidoglianze ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici dimerito, espressa in modo lineare e coerente, di riteneredimostrate determinate circostanze e, in tale contesto, dia preferenza di altri (ordinanze n. 30236 del 2022 e n.29973 del 2022, cit., punto 6.1. dei Motivi della decisione)e così travalicano i confini del giudizio di legittimità(ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 12 dei Motividella decisione) […]».9. Tornando all’odierno giudizio, la Corte territoriale ha deciso ilcaso portato al suo esame facendo esatta applicazione deiprincipi di diritto stabiliti da Cass. 25623/2025, da Cass.n.32513/2024 e da Cass. n.29973/2022, con riferimentoall’accertamento e alla qualificazione del rapporto di lavoro delsocio lavoratore di una cooperativa, nei termini sopra richiamati.La Corte d’appello non si è fermata alla lettera del «contratto dilavoro sociale» concluso tra la Cooperativa e i suoi soci, ed inparticolare alle clausole che escludono la natura subordinata delNumero registro generale 1822/2022rapporto, ma si è spinta ad esaminare il concreto svolgersi dNi umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026tale rapporto. All’esito del prudente apprezzamento dDealt a pubblicazione 14/07/2026materiale istruttorio, ha ritenuto in concreto ravvisabili glielementi tipici della subordinazione poiché la gestione inconcreto che di tali rapporti è stata fatta è quella propria deirapporti di lavoro subordinato.10. La Corte territoriale ha complessivamente valutato glielementi di prova desumibili dai verbali ispettivi I.N.P.S. e dalledichiarazioni rese dai lavoratori escussi, senza pretesa dicompletezza in quanto sintomatiche della gestione dei rapportisvolti con i soci lavoratori, ritenendo la loro soggezione al potereorganizzativo, direttivo e disciplinare della Cooperativa dal fattoche i soci si limitassero a mettere le loro energie lavorative adisposizione della società; dalla natura ripetitiva ed elementaredelle mansioni svolte, predeterminate nelle modalità esecutive;dall’assenza di alcun rischio imprenditoriale al di là del ruolomutualistico svolto nella gestione dell’organismo sociale; dalmancato apporto di attrezzature e materiali.11. La Corte d’appello non si è del resto limitata a esaminare ic.d. indici sussidiari della subordinazione, ma ha ritenutoprovata la soggezione dei soci lavoratori al potere direttivo eorganizzativo della Cooperativa sul rilievo decisivo che eraquest’ultima che individuava l’occasione di lavoro, contattava ilsocio e lo inviava sul posto di lavoro dove, peraltro, questioperava secondo le direttive e le indicazioni impartite.12. Deve dunque concludersi che la Corte territoriale haproceduto all’accertamento in concreto della natura subordinatadei rapporti di lavoro dedotti in giudizio senza arrestarsi alnomen juris, ma sulla base di una valutazione complessiva deglielementi di prova, anche ex art. 2729 e segg. cod. civ. ConNumero registro generale 1822/2022particolare riferimento al giudizio di inferenza sotteso alleN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026presunzioni semplici, i motivi sono inammissibili nella parte iDnat a pubblicazione 14/07/2026cui deducono che tale giudizio è stato compiuto a partire da fattiignoti e non accertati, perché tale censura si risolve nellarichiesta di un nuovo esame del materiale probatorio giàcompiuto dalla Corte territoriale, riservato al suo prudenteapprezzamento e in questa sede non consentito.13. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimentoalla censura di accertamento «in massa» della subordinazione.Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta affattoche la corte territoriale abbia limitato il suo accertamento soload alcuni dei rapporti dedotti in giudizio. Al contrario, dallamotivazione risulta che le considerazioni valgono per tutti irapporti dedotti in giudizio, sul presupposto (rilevante ex art.2729 e segg. cod. civ.) della loro sostanziale identità nelleconcrete modalità di svolgimento.14. In sintesi deve concludersi che la Corte territoriale haproceduto all’accertamento in concreto della natura subordinatadei rapporti dei soci lavoratori della Cooperativa in conformitàdei principi di diritto stabiliti da questa Corte. Nel resto i motividi ricorso si sostanziano nella censura al prudenteapprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito e inquesta sede non sindacabile se non in termini che non appaionotravalicati.15. Con riferimento, poi, al sesto motivo (lett. F) leargomentazioni introdotte dalla Corte territoriale sullainconcepibile sfera di autodeterminazione di cui potevanogodere i soci impiegati in contratti d’opera ed appalto, conprestazioni svolte in autonomia laddove esse non potevano nonessere etero organizzate, non sono censurabili sotto il profiloNumero registro generale 1822/2022della mera esternazione di convinzioni soggettive, neppureN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026riconducibili nel fatto notorio; invero, trattasi di argomentazionDait a pubblicazione 14/07/2026che si introducono in un giudizio inferenziale ad illustrazionedelle dinamiche prestazionali nell’ambito di contratti di appaltoe di lavoro subordinato, laddove il conseguimento di un risultatodelle prestazioni richieste, in combinato con il dato emerso delcarattere elementare ripetitivo e predeterminato delleprestazioni lavorative, già esaminato a proposito dei criterisussidiari della subordinazione. E non ricorre la doluta violazionedell’art. 115 c.p.c., ravvisabile allorquando il giudice di meritoha dichiarato espressamente di non dover osservare la regolacontenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (cass. n.9731/25), argomento chesi coniuga con la libera valutazione delle prove; si rammentiquanto in Cass. SU n. 20867/2020: In tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il doveredi considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.16. Con riguardo infine al decimo motivo (rubricato con lett. L),sul tema della mancata ammissione dell’istanza istruttoria(CTU) nel senso che si traduca in un’omessa valutazione di unfatto decisivo, va rammentato che il provvedimento reso sullerichieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazionNeu mpeeror r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comNummerao d1i r,a ccolta generale 23224/2026n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni Doat a pubblicazione 14/07/2026decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità delmezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazionedella sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed alcompendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché pervizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa dicircostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenzache è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività delmezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (cfr.ord. n.30810/23). Si osservi, poi, che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie. Il principio, espresso dalla sentenza delle SezioniUnite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altrepronunce della Corte di cassazione, con la precisazione chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415 del 2018 en.17005 del 2024). Si aggiunga che nella sentenza impugnatanon risulta che la parte ricorrente abbia allegato specificamentedove, come e quando siano stati introdotti elementi istruttoridecisivi in appello che non siano stati valutati in primo grado, eche la parte non indica quale sia la regula juris violata nel dareprevalenza alla prova documentale costituita dal verbaleispettivo. Aggiungasi, ancora, che, come riportato in ord. Cass.n. 35146/2021, il giudizio con cui il giudice di merito accoNlgumae roo r egistro generale 1822/2022Numero sezionale 2378/2026rigetti una istanza istruttoria è di norma insindacabile in Nsuemdereo d di rai ccolta generale 23224/2026legittimità, in quanto espressione di una scelta discrezionaDleat a pubblicazione 14/07/2026che, pur non essendo libera nel fine, è riservata dal legislatoreal giudice di merito, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unitedi questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 1911 del 13/07/1963), epiù volte ribadito in seguito (sent. 1501/1965, n.1253/1975, n.1653/1971, ed altre citate). La sindacabilità è però consentitanell’ipotesi in cui il ricorrente assuma che il giudice di merito,decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale (adesempio, abbia ritenuto vietata una prova consentita, non abbiaammesso mezzi di prova decisivi, sia stato allegato un vizio dicapacità a deporre) e quindi vi sia stata una devianza da unaregola processuale, oppure quando il ricorrente assuma che lavalutazione di rigetto di istanze istruttorie sia viziata sul pianodella logica. Orbene, non ricorrono i menzionati casi.17. Tutti i motivi sono infondati. In sintesi, deve concludersi chela Corte territoriale ha proceduto all’accertamento della naturasubordinata dei rapporti dei soci lavoratori della Cooperativa inconformità dei principi di diritto stabiliti da questa Corte. Nelresto, i motivi di ricorso si sostanziano nella censura al prudenteapprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito e inquesta sede non sindacabile se non in termini che non appaionotravalicati. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorsodeve essere pertanto, complessivamente rigettato.18. Seguono le statuizioni sulle spese, regolate secondosoccombenza in ragione del valore di causa per diverse posizionidei controcorrenti, e le disposizioni sul contributo unificato.Numero registro generale 1822/2022Per tutte le ragioni esposte, l’impugnata sentenza non esprimeN umero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 23224/2026alcuna delle lamentate violazioni di legge, ed il ricorso devDeat a pubblicazione 14/07/2026essere respinto.Seguono, per soccombenza, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo,e la statuizione sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 38.000,00 in favore di INPS, ed in € 13.000,00 infavore di INAIL, oltre accessori di rito.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito