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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:34
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0220 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 11 gennaio 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Sostegno alle energie rinnovabili – Obbligo di approvvigionamento di elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili – Aiuto compatibile con il mercato interno – Notifica preliminare dell’aiuto – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria per una violazione dell’obbligo di approvvigionamento intervenuta prima di tale notifica» Nella causa C‑220/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej (Corte d’appello di Varsavia, sezione commerciale e proprietà intellettuale, Polonia), con decisione del 22 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2023, nel procedimento R. sp. z o.o. contro [OSCURATO:PERSONA]ędu [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Settima Sezione), composta da A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, N. Wahl e M.L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la R. sp. z o.o e il [OSCURATO:PERSONA] Urzędu [OSCURATO:PERSONA] (presidente dell’Ufficio di regolamentazione dell’energia, Polonia) (in prosieguo: il «presidente dell’URE») in merito a una sanzione pecuniaria inflitta alla R. a causa del mancato rispetto degli obblighi in materia di ottenimento e di presentazione di certificati di origine ai quali essa è soggetta in forza di un regime di sostegno ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili situate in Polonia.

Diritto polacco 3 L’articolo 9a dell’ustawa – Prawo energetyczne (legge sull’energia), del 10 aprile 1997, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’energia»), così disponeva: «1.

Le imprese del settore energetico, i clienti finali e le società di intermediazione di materie prime o gli intermediari di cui al paragrafo 1a sono tenuti, nella misura definita nelle disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 9: 1) a ottenere e presentare al presidente dell’URE, ai fini del processo di eliminazione, il certificato di origine (...) rilasciato per l’energia elettrica prodotta da fonti [rinnovabili] situate nel territorio della Repubblica di Polonia, o 2) versare un contributo sostitutivo entro il termine di cui al paragrafo 5, calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo

2. 1a.

Sono tenuti a rispettare l’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 8: 1) le imprese del settore energetico che producono o commercializzano energia elettrica e vendono energia elettrica ai clienti finali; (...)

5. I contributi sostitutivi di cui al paragrafo 1, punto 2 (...) costituiscono entrate del Fondo nazionale per la protezione dell’ambiente e la gestione delle acque e devono essere versati sul conto bancario di detto Fondo entro il 31 marzo di ogni anno, per l’anno civile precedente. (...)

9. [OSCURATO:PERSONA] dell’Economia stabilisce, mediante decreto, l’ambito di applicazione dettagliato degli obblighi di cui [al paragrafo 1] (...) (...)». 4 L’articolo 56, paragrafo 1, punto 1a, della legge sull’energia prevedeva quanto segue: «Qualsiasi violazione dell’obbligo di ottenere e presentare al presidente dell’URE, ai fini del processo di eliminazione, un certificato di origine, un certificato di origine per il biogas o di versare il contributo sostitutivo è punita con una sanzione pecuniaria».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 5 Nel 2005 la Repubblica di Polonia ha introdotto un regime di certificati di origine a sostegno dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili («elettricità verde»).

A tal fine, siffatti certificati sono messi gratuitamente a disposizione di tali produttori in funzione della loro produzione di elettricità verde, mentre altre imprese del settore energetico, e segnatamente quelle che vendono energia elettrica a clienti finali, sono soggette all’obbligo di acquistarli dai suddetti produttori e di presentarli, ai fini della loro eliminazione, al presidente dell’URE in una quantità corrispondente ad una percentuale dei loro volumi di energia elettrica commercializzati. 6 Nel 2013 la R., un’impresa attiva nel commercio di energia elettrica e soggetta all’obbligo, previsto dall’articolo 9a, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’energia, di ottenere e di presentare certificati di origine in relazione ai volumi di energia elettrica da essa commercializzati, ha venduto energia elettrica alla H.S.A., una società che produce ferroleghe, nonché ad altri clienti. 7 Al fine di adempiere tale obbligo per i volumi di energia elettrica che aveva venduto nel 2013 a clienti finali, la R. ha presentato al presidente dell’URE i certificati di origine corrispondenti a tali volumi, sebbene detti certificati non coprissero il volume di energia elettrica erogato alla H. 8 La R. riteneva, infatti, che l’energia elettrica fornita alla H. non fosse destinata al consumo proprio di quest’ultima, cosicché la H. non era, quanto a tale volume di energia elettrica, un cliente finale.

Il volume erogato alla suddetta società non rientrava quindi nell’obbligo previsto dall’articolo 9a, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’energia. 9 Con decisione del 20 dicembre 2018, il presidente dell’URE, ritenendo che il volume di energia elettrica venduto alla H. fosse effettivamente destinato al consumo proprio e fosse quindi soggetto all’obbligo in questione, ha, da un lato, dichiarato che la R. non aveva adempiuto il suddetto obbligo né aveva versato il contributo sostitutivo e, dall’altro, comminato alla R., ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, punto 1a, della legge in parola, una sanzione pecuniaria di 19898182,35 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 4476096,12) a titolo di tale inadempienza. 10 Chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla R., il Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia – Tribunale per la protezione della concorrenza e dei consumatori, Polonia) ha parzialmente accolto quest’ultimo annullando detta decisione nella parte in cui imponeva una sanzione pecuniaria. 11 A tal fine, detto giudice ha ritenuto che, sebbene il presidente dell’URE fosse in linea di principio legittimato, alla luce dell’articolo 56, paragrafo 1, punto 1a, della legge sull’energia, ad infliggere alla R. una sanzione pecuniaria per l’inosservanza dell’obbligo di presentare certificati di origine per quanto riguarda il volume di energia elettrica erogata alla H., l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE tuttavia vi ostava. 12 Infatti, secondo il suddetto giudice, dalla decisione C (2016) 4944 final della Commissione, del 2 agosto 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.37345 (2015/NN) – Polonia – Sistema polacco di certificati di origine per sostenere le energie rinnovabili e ridurre gli oneri connessi all’obbligo di certificati di energie rinnovabili per gli utenti ad alta intensità energetica ( GU 2016, C 471, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione finale del 2 agosto 2016»), risultava che il regime polacco di certificati di origine costituisce un aiuto di Stato.

Orbene, anche se, con detta decisione, la Commissione europea aveva dichiarato tale regime compatibile con il mercato interno, resterebbe il fatto che la sua attuazione per il periodo antecedente alla decisione in parola sarebbe in contrasto con l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 13 Il presidente dell’URE ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Gospodarczy i Własności intelektualnej (Corte d’appello di Varsavia, sezione commerciale e proprietà intellettuale, Polonia), facendo valere, in particolare, la violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 14 Il giudice del rinvio rileva, sulla base della decisione finale del 2 agosto 2016, che le disposizioni che istituiscono l’obbligo relativo ai certificati di origine sono state introdotte nell’ordinamento giuridico polacco in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 15 Esso ritiene tuttavia che la questione se sia possibile comminare una sanzione pecuniaria a un’impresa sulla base di disposizioni nazionali relative a un regime di aiuti attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non sia stata ancora risolta dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nell’ipotesi in cui tale regime di aiuti sia stato successivamente dichiarato compatibile con il mercato interno. 16 A tal riguardo, esso ritiene ipotizzabile considerare che, così come il beneficiario di un aiuto non notificato deve tener conto della necessità di rimborsarlo, un’impresa soggetta agli obblighi derivanti da un siffatto regime di aiuti e convinta della mancata notifica di tale regime deve poter prevedere di non essere sanzionata per la violazione degli stessi. 17 L’effettività del divieto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deporrebbe nello stesso senso, così come la circostanza che i fondi provenienti dal contributo sostitutivo, di cui all’articolo 9a, paragrafo 1, punto 2, e paragrafo 5, della legge sull’energia, e quelli provenienti dalle sanzioni per mancato pagamento di quest’ultimo sarebbero destinati al finanziamento dell’aiuto, mentre il contributo sostitutivo – contrariamente a quanto affermato dal presidente dell’URE – costituirebbe parte integrante dell’aiuto. 18 In tale contesto, il Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej (Corte d’appello di Varsavia, sezione commerciale e proprietà intellettuale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], debba essere interpretato nel senso che la mancata notifica di un aiuto di Stato alla [Commissione], sebbene la Commissione abbia successivamente dichiarato in una decisione che tale aiuto era compatibile con il mercato interno, esclude che possa essere inflitta una sanzione pecuniaria a un’impresa che non si sia conformata a un obbligo derivante da una disposizione nazionale di attuazione di [detto] aiuto nel periodo precedente la decisione della Commissione».

Sulla questione pregiudiziale 19 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando, in particolare, la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 20 Tale disposizione trova applicazione nella presente causa. 21 Con la sua questione unica, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che a un’impresa sia inflitta una sanzione pecuniaria per violazione di un obbligo rientrante in una misura di aiuto di Stato attuata prima dell’adozione, da parte della Commissione, della decisione finale che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, qualora la violazione di cui trattasi sia intervenuta durante il periodo precedente a tale adozione. 22 Dalla decisione di rinvio risulta che detta questione si pone rispetto al regime polacco di certificati di origine introdotto nel 2005 e destinato a sostenere i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in Polonia.

Pur costituendo, secondo la Commissione, un regime di aiuti di Stato rientrante nell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tale regime le è stato notificato dalle autorità polacche solo nel 2013, dato che queste ultime avevano inizialmente supposto che un siffatto regime non potesse essere qualificato quale aiuto di Stato.

Con la sua decisione finale del 2 agosto 2016, la Commissione ha dichiarato il suddetto regime compatibile con il mercato interno, pur censurandone al contempo l’attuazione prematura. 23 In tale contesto, la questione sollevata, come motivata dal giudice del rinvio, verte sulla conformità al diritto dell’Unione di una sanzione pecuniaria inflitta a un’impresa per non avere quest’ultima adempiuto, segnatamente, al suo obbligo di ottenere e presentare certificati d’origine per la totalità delle proprie vendite di energia elettrica, posto che è pacifico che tale obbligo, sulla base della decisione finale del 2 agosto 2016, fa parte del medesimo regime di aiuti di Stato. 24 Ciò precisato, occorre, in primo luogo, ricordare che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce un controllo preventivo sui progetti di aiuti nuovi.

Il regime a carattere preventivo così organizzato mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili.

Al fine di conseguire tale obiettivo, l’attuazione di un progetto di aiuto viene differita fino a che, con la decisione definitiva della Commissione, non venga dissipato il dubbio circa la compatibilità dell’aiuto stesso (sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 84 e giurisprudenza citata). 25 A tal proposito, l’obbligo di notifica costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo istituito dal Trattato FUE nel settore degli aiuti di Stato.

Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri hanno l’obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione qualsiasi misura intesa ad istituire o a modificare un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, dall’altro, di non dare attuazione a tale misura, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, fintantoché detta istituzione dell’Unione europea non abbia adottato una decisione finale in merito alla misura stessa (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 19 e giurisprudenza citata) 26 Il divieto sancito dal menzionato articolo 108, paragrafo 3, mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 20 e giurisprudenza citata). 27 Nell’ambito di tale sistema di controllo degli aiuti di Stato, i giudici nazionali, da un lato, e la Commissione, dall’altro, svolgono ruoli complementari, ma distinti, in quanto i giudici nazionali provvedono, in particolare, alla salvaguardia, fino alla decisione finale della Commissione, dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14 , EU:C:2016:686 , punti 30 e 31 ). 28 L’applicazione di tali norme si fonda su un obbligo di leale cooperazione, nell’ambito del quale, in particolare, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑284/12 , EU:C:2013:755 , punto 41 ). 29 In secondo luogo, da una giurisprudenza consolidata risulta, da un lato, che una misura di aiuto attuata in violazione degli obblighi dettati dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE è illegittima (sentenza dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] IV, C‑275/10 , EU:C:2011:814 , punto 28 e giurisprudenza citata). 30 Dall’altro lato, in una situazione in cui la Commissione, con riguardo a un aiuto attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha adottato, come nel caso di specie, una decisione finale che ha dichiarato la compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE, tale decisione non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto di esecuzione sancito dal paragrafo 3, ultima frase, dello stesso articolo

108. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, di tale disposizione svuotandola del suo effetto utile (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 21 ). 31 Ne consegue che un aiuto attuato prima dell’adozione della decisione finale che constata la sua compatibilità con il mercato interno deve essere considerato illegale alla luce dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE durante il periodo precedente all’adozione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, Veejaam e Espo, C‑470/20 , EU:C:2022:981 , punto 54 ). 32 In terzo luogo, la Corte ha inoltre dichiarato, senza limitare tale constatazione a un settore particolare del diritto dell’Unione, che un regime sanzionatorio che preveda ammende o altre misure coercitive per garantire l’esecuzione di una normativa nazionale riconosciuta contraria al diritto dell’Unione deve essere dichiarato per ciò stesso in contrasto con tale diritto (sentenza dell’11 settembre 2003, Safalero, C‑13/01 , EU:C:2003:447 , punto 45 e giurisprudenza citata). 33 Di conseguenza, sanzioni inflitte a causa dell’inosservanza di un obbligo che è in contrasto con l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE in quanto si inserisce, come rilevato al punto 31 della presente ordinanza, in un regime di aiuti di Stato attuato prima dell’adozione della decisione finale che ne dichiara la compatibilità con il mercato interno, sono esse stesse in contrasto con tale disposizione, qualora siano inflitte per una violazione di tale obbligo commessa nel periodo precedente all’adozione della decisione in parola. 34 Nel caso di specie, dalle constatazioni effettuate dal giudice del rinvio risulta, anzitutto, che l’obbligo, previsto dall’articolo 9a, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’energia, di ottenere certificati di origine e di presentarli al presidente dell’URE ai fini della loro eliminazione fa parte di un regime di aiuti di Stato introdotto nell’ordinamento giuridico polacco in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in quanto tale regime è stato attuato prima dell’adozione, da parte della Commissione, della decisione finale che lo dichiarava compatibile con il mercato interno, inoltre, che un siffatto obbligo era quindi, nel corso del periodo precedente all’adozione di siffatta decisione, contrario a detto articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, e, infine, che la sanzione alla R. è stata inflitta per una violazione commessa durante tale periodo di illegalità. 35 In tali circostanze, che spetta eventualmente al giudice del rinvio verificare, una sanzione quale quella inflitta alla R. dovrebbe, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti da 24 a 32 della presente ordinanza, essere dichiarata contraria all’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE. 36 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia inflitta a un’impresa una sanzione pecuniaria per violazione di un obbligo rientrante in una misura di aiuto di Stato attuata prima dell’adozione, da parte della Commissione, della decisione finale che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, qualora la violazione di cui trattasi sia intervenuta nel periodo precedente a tale adozione.

Sulle spese 37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che sia inflitta a un’impresa una sanzione pecuniaria per violazione di un obbligo rientrante in una misura di aiuto di Stato attuata prima dell’adozione, da parte della Commissione europea, della decisione finale che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, qualora la violazione di cui trattasi sia intervenuta durante il periodo precedente a tale adozione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0220 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 11 gennaio 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Sostegno alle energie rinnovabili – Obbligo di approvvigionamento di elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili – Aiuto compatibile con il mercato interno – Notifica preliminare dell’aiuto – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria per una violazione dell’obbligo di approvvigionamento intervenuta prima di tale notifica» Nella causa C‑220/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej (Corte d’appello di Varsavia, sezione commerciale e proprietà intellettuale, Polonia), con decisione del 22 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2023, nel procedimento R. sp. z o.o. contro [OSCURATO:PERSONA]ędu [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Settima Sezione), composta da A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, N. Wahl e M.L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la R. sp. z o.o e il [OSCURATO:PERSONA] Urzędu [OSCURATO:PERSONA] (presidente dell’Ufficio di regolamentazione dell’energia, Polonia) (in prosieguo: il «presidente dell’URE») in merito a una sanzione pecuniaria inflitta alla R. a causa del mancato rispetto degli obblighi in materia di ottenimento e di presentazione di certificati di origine ai quali essa è soggetta in forza di un regime di sostegno ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili situate in Polonia. Diritto polacco 3 L’articolo 9a dell’ustawa – Prawo energetyczne (legge sull’energia), del 10 aprile 1997, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’energia»), così disponeva: «1.   Le imprese del settore energetico, i clienti finali e le società di intermediazione di materie prime o gli intermediari di cui al paragrafo 1a sono tenuti, nella misura definita nelle disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 9: 1) a ottenere e presentare al presidente dell’URE, ai fini del processo di eliminazione, il certificato di origine (...) rilasciato per l’energia elettrica prodotta da fonti [rinnovabili] situate nel territorio della Repubblica di Polonia, o 2) versare un contributo sostitutivo entro il termine di cui al paragrafo 5, calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo 2. 1a.   Sono tenuti a rispettare l’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 8: 1) le imprese del settore energetico che producono o commercializzano energia elettrica e vendono energia elettrica ai clienti finali; (...) 5.   I contributi sostitutivi di cui al paragrafo 1, punto 2 (...) costituiscono entrate del Fondo nazionale per la protezione dell’ambiente e la gestione delle acque e devono essere versati sul conto bancario di detto Fondo entro il 31 marzo di ogni anno, per l’anno civile precedente. (...) 9.   [OSCURATO:PERSONA] dell’Economia stabilisce, mediante decreto, l’ambito di applicazione dettagliato degli obblighi di cui [al paragrafo 1] (...) (...)». 4 L’articolo 56, paragrafo 1, punto 1a, della legge sull’energia prevedeva quanto segue: «Qualsiasi violazione dell’obbligo di ottenere e presentare al presidente dell’URE, ai fini del processo di eliminazione, un certificato di origine, un certificato di origine per il biogas o di versare il contributo sostitutivo è punita con una sanzione pecuniaria». Procedimento principale e questione pregiudiziale 5 Nel 2005 la Repubblica di Polonia ha introdotto un regime di certificati di origine a sostegno dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili («elettricità verde»). A tal fine, siffatti certificati sono messi gratuitamente a disposizione di tali produttori in funzione della loro produzione di elettricità verde, mentre altre imprese del settore energetico, e segnatamente quelle che vendono energia elettrica a clienti finali, sono soggette all’obbligo di acquistarli dai suddetti produttori e di presentarli, ai fini della loro eliminazione, al presidente dell’URE in una quantità corrispondente ad una percentuale dei loro volumi di energia elettrica commercializzati. 6 Nel 2013 la R., un’impresa attiva nel commercio di energia elettrica e soggetta all’obbligo, previsto dall’articolo 9a, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’energia, di ottenere e di presentare certificati di origine in relazione ai volumi di energia elettrica da essa commercializzati, ha venduto energia elettrica alla H.S.A., una società che produce ferroleghe, nonché ad altri clienti. 7 Al fine di adempiere tale obbligo per i volumi di energia elettrica che aveva venduto nel 2013 a clienti finali, la R. ha presentato al presidente dell’URE i certificati di origine corrispondenti a tali volumi, sebbene detti certificati non coprissero il volume di energia elettrica erogato alla H. 8 La R. riteneva, infatti, che l’energia elettrica fornita alla H. non fosse destinata al consumo proprio di quest’ultima, cosicché la H. non era, quanto a tale volume di energia elettrica, un cliente finale. Il volume erogato alla suddetta società non rientrava quindi nell’obbligo previsto dall’articolo 9a, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’energia. 9 Con decisione del 20 dicembre 2018, il presidente dell’URE, ritenendo che il volume di energia elettrica venduto alla H. fosse effettivamente destinato al consumo proprio e fosse quindi soggetto all’obbligo in questione, ha, da un lato, dichiarato che la R. non aveva adempiuto il suddetto obbligo né aveva versato il contributo sostitutivo e, dall’altro, comminato alla R., ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, punto 1a, della legge in parola, una sanzione pecuniaria di 19898182,35 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 4476096,12) a titolo di tale inadempienza. 10 Chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla R., il Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia – Tribunale per la protezione della concorrenza e dei consumatori, Polonia) ha parzialmente accolto quest’ultimo annullando detta decisione nella parte in cui imponeva una sanzione pecuniaria. 11 A tal fine, detto giudice ha ritenuto che, sebbene il presidente dell’URE fosse in linea di principio legittimato, alla luce dell’articolo 56, paragrafo 1, punto 1a, della legge sull’energia, ad infliggere alla R. una sanzione pecuniaria per l’inosservanza dell’obbligo di presentare certificati di origine per quanto riguarda il volume di energia elettrica erogata alla H., l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE tuttavia vi ostava. 12 Infatti, secondo il suddetto giudice, dalla decisione C (2016) 4944 final della Commissione, del 2 agosto 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.37345 (2015/NN) – Polonia – Sistema polacco di certificati di origine per sostenere le energie rinnovabili e ridurre gli oneri connessi all’obbligo di certificati di energie rinnovabili per gli utenti ad alta intensità energetica ( GU 2016, C 471, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione finale del 2 agosto 2016»), risultava che il regime polacco di certificati di origine costituisce un aiuto di Stato. Orbene, anche se, con detta decisione, la Commissione europea aveva dichiarato tale regime compatibile con il mercato interno, resterebbe il fatto che la sua attuazione per il periodo antecedente alla decisione in parola sarebbe in contrasto con l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 13 Il presidente dell’URE ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Gospodarczy i Własności intelektualnej (Corte d’appello di Varsavia, sezione commerciale e proprietà intellettuale, Polonia), facendo valere, in particolare, la violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 14 Il giudice del rinvio rileva, sulla base della decisione finale del 2 agosto 2016, che le disposizioni che istituiscono l’obbligo relativo ai certificati di origine sono state introdotte nell’ordinamento giuridico polacco in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 15 Esso ritiene tuttavia che la questione se sia possibile comminare una sanzione pecuniaria a un’impresa sulla base di disposizioni nazionali relative a un regime di aiuti attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non sia stata ancora risolta dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nell’ipotesi in cui tale regime di aiuti sia stato successivamente dichiarato compatibile con il mercato interno. 16 A tal riguardo, esso ritiene ipotizzabile considerare che, così come il beneficiario di un aiuto non notificato deve tener conto della necessità di rimborsarlo, un’impresa soggetta agli obblighi derivanti da un siffatto regime di aiuti e convinta della mancata notifica di tale regime deve poter prevedere di non essere sanzionata per la violazione degli stessi. 17 L’effettività del divieto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deporrebbe nello stesso senso, così come la circostanza che i fondi provenienti dal contributo sostitutivo, di cui all’articolo 9a, paragrafo 1, punto 2, e paragrafo 5, della legge sull’energia, e quelli provenienti dalle sanzioni per mancato pagamento di quest’ultimo sarebbero destinati al finanziamento dell’aiuto, mentre il contributo sostitutivo – contrariamente a quanto affermato dal presidente dell’URE – costituirebbe parte integrante dell’aiuto. 18 In tale contesto, il Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej (Corte d’appello di Varsavia, sezione commerciale e proprietà intellettuale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], debba essere interpretato nel senso che la mancata notifica di un aiuto di Stato alla [Commissione], sebbene la Commissione abbia successivamente dichiarato in una decisione che tale aiuto era compatibile con il mercato interno, esclude che possa essere inflitta una sanzione pecuniaria a un’impresa che non si sia conformata a un obbligo derivante da una disposizione nazionale di attuazione di [detto] aiuto nel periodo precedente la decisione della Commissione». Sulla questione pregiudiziale 19 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando, in particolare, la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 20 Tale disposizione trova applicazione nella presente causa. 21 Con la sua questione unica, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che a un’impresa sia inflitta una sanzione pecuniaria per violazione di un obbligo rientrante in una misura di aiuto di Stato attuata prima dell’adozione, da parte della Commissione, della decisione finale che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, qualora la violazione di cui trattasi sia intervenuta durante il periodo precedente a tale adozione. 22 Dalla decisione di rinvio risulta che detta questione si pone rispetto al regime polacco di certificati di origine introdotto nel 2005 e destinato a sostenere i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in Polonia. Pur costituendo, secondo la Commissione, un regime di aiuti di Stato rientrante nell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tale regime le è stato notificato dalle autorità polacche solo nel 2013, dato che queste ultime avevano inizialmente supposto che un siffatto regime non potesse essere qualificato quale aiuto di Stato. Con la sua decisione finale del 2 agosto 2016, la Commissione ha dichiarato il suddetto regime compatibile con il mercato interno, pur censurandone al contempo l’attuazione prematura. 23 In tale contesto, la questione sollevata, come motivata dal giudice del rinvio, verte sulla conformità al diritto dell’Unione di una sanzione pecuniaria inflitta a un’impresa per non avere quest’ultima adempiuto, segnatamente, al suo obbligo di ottenere e presentare certificati d’origine per la totalità delle proprie vendite di energia elettrica, posto che è pacifico che tale obbligo, sulla base della decisione finale del 2 agosto 2016, fa parte del medesimo regime di aiuti di Stato. 24 Ciò precisato, occorre, in primo luogo, ricordare che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce un controllo preventivo sui progetti di aiuti nuovi. Il regime a carattere preventivo così organizzato mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’attuazione di un progetto di aiuto viene differita fino a che, con la decisione definitiva della Commissione, non venga dissipato il dubbio circa la compatibilità dell’aiuto stesso (sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 84 e giurisprudenza citata). 25 A tal proposito, l’obbligo di notifica costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo istituito dal Trattato FUE nel settore degli aiuti di Stato. Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri hanno l’obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione qualsiasi misura intesa ad istituire o a modificare un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, dall’altro, di non dare attuazione a tale misura, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, fintantoché detta istituzione dell’Unione europea non abbia adottato una decisione finale in merito alla misura stessa (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 19 e giurisprudenza citata) 26 Il divieto sancito dal menzionato articolo 108, paragrafo 3, mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 20 e giurisprudenza citata). 27 Nell’ambito di tale sistema di controllo degli aiuti di Stato, i giudici nazionali, da un lato, e la Commissione, dall’altro, svolgono ruoli complementari, ma distinti, in quanto i giudici nazionali provvedono, in particolare, alla salvaguardia, fino alla decisione finale della Commissione, dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14 , EU:C:2016:686 , punti 30 e 31 ). 28 L’applicazione di tali norme si fonda su un obbligo di leale cooperazione, nell’ambito del quale, in particolare, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑284/12 , EU:C:2013:755 , punto 41 ). 29 In secondo luogo, da una giurisprudenza consolidata risulta, da un lato, che una misura di aiuto attuata in violazione degli obblighi dettati dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE è illegittima (sentenza dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] IV, C‑275/10 , EU:C:2011:814 , punto 28 e giurisprudenza citata). 30 Dall’altro lato, in una situazione in cui la Commissione, con riguardo a un aiuto attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha adottato, come nel caso di specie, una decisione finale che ha dichiarato la compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE, tale decisione non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto di esecuzione sancito dal paragrafo 3, ultima frase, dello stesso articolo 108. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, di tale disposizione svuotandola del suo effetto utile (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 21 ). 31 Ne consegue che un aiuto attuato prima dell’adozione della decisione finale che constata la sua compatibilità con il mercato interno deve essere considerato illegale alla luce dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE durante il periodo precedente all’adozione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, Veejaam e Espo, C‑470/20 , EU:C:2022:981 , punto 54 ). 32 In terzo luogo, la Corte ha inoltre dichiarato, senza limitare tale constatazione a un settore particolare del diritto dell’Unione, che un regime sanzionatorio che preveda ammende o altre misure coercitive per garantire l’esecuzione di una normativa nazionale riconosciuta contraria al diritto dell’Unione deve essere dichiarato per ciò stesso in contrasto con tale diritto (sentenza dell’11 settembre 2003, Safalero, C‑13/01 , EU:C:2003:447 , punto 45 e giurisprudenza citata). 33 Di conseguenza, sanzioni inflitte a causa dell’inosservanza di un obbligo che è in contrasto con l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE in quanto si inserisce, come rilevato al punto 31 della presente ordinanza, in un regime di aiuti di Stato attuato prima dell’adozione della decisione finale che ne dichiara la compatibilità con il mercato interno, sono esse stesse in contrasto con tale disposizione, qualora siano inflitte per una violazione di tale obbligo commessa nel periodo precedente all’adozione della decisione in parola. 34 Nel caso di specie, dalle constatazioni effettuate dal giudice del rinvio risulta, anzitutto, che l’obbligo, previsto dall’articolo 9a, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’energia, di ottenere certificati di origine e di presentarli al presidente dell’URE ai fini della loro eliminazione fa parte di un regime di aiuti di Stato introdotto nell’ordinamento giuridico polacco in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in quanto tale regime è stato attuato prima dell’adozione, da parte della Commissione, della decisione finale che lo dichiarava compatibile con il mercato interno, inoltre, che un siffatto obbligo era quindi, nel corso del periodo precedente all’adozione di siffatta decisione, contrario a detto articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, e, infine, che la sanzione alla R. è stata inflitta per una violazione commessa durante tale periodo di illegalità. 35 In tali circostanze, che spetta eventualmente al giudice del rinvio verificare, una sanzione quale quella inflitta alla R. dovrebbe, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti da 24 a 32 della presente ordinanza, essere dichiarata contraria all’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE. 36 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia inflitta a un’impresa una sanzione pecuniaria per violazione di un obbligo rientrante in una misura di aiuto di Stato attuata prima dell’adozione, da parte della Commissione, della decisione finale che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, qualora la violazione di cui trattasi sia intervenuta nel periodo precedente a tale adozione. Sulle spese 37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che sia inflitta a un’impresa una sanzione pecuniaria per violazione di un obbligo rientrante in una misura di aiuto di Stato attuata prima dell’adozione, da parte della Commissione europea, della decisione finale che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, qualora la violazione di cui trattasi sia intervenuta durante il periodo precedente a tale adozione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris