CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 21460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2923/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], n. Milano il 17 luglio 1957, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliati in Roma, via Cavour 228/B, presso lo studio del secondo, il tutto come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, sez. 30, n. 6052/2014, depositata in data 20 novembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione un maggior reddito di partecipazione nella soc. A C Castello e Rossetto in n.c., relativamente all’anno 2007, a carico della contribuente [OSCURATO:PERSONA]. In particolare emergeva che la soc. [OSCURATO:SOCIETA], acquirente dalla collettiva suddetta di un immobile per € 325.000,00, aveva versato ulteriori € 40 mila in favore del socio della medesima [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di undici assegni, laddove la collettiva stessa aveva emesso per quell’anno due sole fatture, l’una per la cessione al prezzo dichiarato di € 325 mila e l’altra per € 2.045,00 a titolo di rimborso spese condominiali e sempre nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] quindi aumentava, proporzionalmente al ritenuto maggior introito non dichiarato, la plusvalenza derivante dalla cessione e notificava l’atto ai due soci - essendo nel frattempo stata cancellata la società venditrice - individuando una maggior imposta a carico della contribuente Rossetto in € 19.519,00. Tutti i soci impugnavano l’avviso, ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] deduceva: violazione dell’art.2495 cod. civ. essendo stata la società cancellata; difetto di motivazione; illegittimità dell’invito a produrre in quanto rivolto ad una società estinta; violazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212 essendo stato l’atto emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla conclusione delle indagini. La CTP respingeva il ricorso in quanto riteneva corretta la notifica ai soci e legittimo l’avviso anticipato in quanto urgente essendo prossimo lo spirare del termine decadenziale per l’annualità accertata. 2. La contribuente ricorreva in appello e la CTR accoglieva il ricorso ritenendo la nullità dell’atto di accertamento derivante dall’avere l’Agenzia notificato lo stesso anteriormente al decorso del termine di sessanta giorni sopra indicato, non essendo in proposito sufficiente, per configurarsi l’urgenza che giustifica l’anticipazione, l’imminenza del decorso del termine di decadenza, richiamando in proposito Cass. Sez. U. 29/07/2013, n.18184, pronuncia che inoltre statuiva come l’inosservanza dell’indicato termine dilatorio determina l’illegittimità dell’atto impositivo, essendo il termine stesso posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio. Inoltre la CTR osservava come la società fosse stata cancellata in data 19 dicembre 2007, laddove la cartella venne notificata in data 25 agosto 2009. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n.4062 aveva in proposito statuito come in tal caso i creditori insoddisfatti potessero rivolgersi direttamente ai soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione, affidandolo a tre motivi. Si è costituita con controricorso la contribuente per resistere al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione degli articoli 14, 19 e 53 del d . l gs. 31 dicembre 1992 , n . 546 e degli articoli 101 e 102 cod. proc . civ . e 111 C ost ., in relazione all'articolo 360,primo comma , num . 4 cod . proc . civ . Ad avviso dell’Agenzia i giudici dei precedenti gradi avrebbero dovuto imporre l’instaurazione del litisconsorzio necessario, al fine di garantire uniformità dei giudicati, mentre invece pendevano il giudizio instaurato dall’altro socio (frattanto sospeso in attesa della definizione del giudizio nei riguardi della società) e quello da parte della società. Ciò in quanto l’art. 14del d.lgs. n.546/1992 stabilisce che se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi sedi ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma uno e ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. Nella specie, ad avviso dell'Agenzia, il giudizio sulla fondatezza e legittimità dell'accertamento emesso nei confronti della società di persone non poteva essere disgiunto dal giudizio sulla legittimità e fondatezza degli accertamenti emessi nei confronti dei singoli soci. La mancata integrazione del contraddittorio comportava così la nullità di tutte le attività processuali conseguenti ed il regresso del processo in primo grado. 2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell'articolo 12, comma 7 , della l . n . 212 / 2000 in relazione all'articolo 360,primo comma, num . 3 , cod . proc . civ . L'Agenzia imputa al collegio regionale di non aver ritenuto sussistenti le condizioni di necessità e urgenza per la notifica dell'avviso di accertamento prima dei 60 giorni previsti dall'art. 12 dello statuto del contribuente. Secondo parte della recente giurisprudenza di Corte di Cassazione l'esistenza del requisito dell'urgenza sarebbe direttamente discendente dall'imminente scadenza del termine del potere accertativo. In particolare l'Agenzia richiamava la sentenza Cass. 11/09/2013 , n . 20769 ed altre. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2291 cod . civ . e dell'art . 2495 , cod . civ . in relazione all'art . 360,primo comma, num . 3 , cod . proc . c iv . Ad avviso dell'Agenzia la CTR avrebbe errato laddove stabili va che gli eventuali creditori insoddisfatti avrebbero potuto rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse e sulla base del bilancio finale di liquidazione. In merito ai rapporti tra debitori e creditori delle società estinte è intervenuta la sentenza Cass. 12/03/2013, n. 6071 , la quale ha stabilito che la società cancellata in quanto estinta perde la legittimazione a stare in giudizio , quindi le obbligazioni gravanti sulla società estinte si trasferiscono in capo ai soci. La ratio andrebbe individuata nella volontà di impedire che la società debitrice con la propria cancellazione possa impedire al creditore di far valere il proprio diritto e tale risultato può essere pienamente raggiunto solo riconoscendo che una volta avvenuto meno l'ente collettivo ed emerso il sostrato personale che in qualche misura ne è alla base i soci li vengano gli effettivi titolari di debiti sociali non liquidati il supremo collegio ha chiarito che il debito di cui sono chiamati a rispondere i soci o i responsabili delle obbligazioni non si configura quindi come un debito nuovo ma come lo stesso facente capo alla società prima dell'estinzione. In particolare qualora l'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese non corrisponde al venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che pendente societateessi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Nel caso di specie la società era in nome collettivo, quindi di persone, per la quale a mente dell'articolo 2291 cod. civ. tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. La sentenza Cass. 14/11/2014 , n. 24322 ha chiarito che nel caso di una società di persone estinta il socio è tenuto ad accollarsi i debiti derivanti da imposte non versate al fisco anche se non ha ricevuto alcun avviso bonario personalmente. 4. Nel proprio controricorso la contribuente eccepisce anzitutto il non ricorrere nella specie del litisconsorzio necessario, sia in quanto la controversia ha valore inferiore ad € 20 mila sia in quanto la società è ormai estinta. Inoltre viene ribadita l’illegittimità dell’atto di accertamento per violazione dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n.212/2000. Infine viene formulata istanza di condanna dell’Agenzia ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., con danni da determinarsi in via equitativa, giustificata a parere della controricorrente dalla temerarietà dimostrata dall’Agenzia stessa per aver ignorato la “realtà documentale” rassegnata e il consolidato orientamento giurisprudenziale. 5. Il primo motivo è infondato. Anzitutto la parte controricorrente fa presente come la controversia, avendo valore inferiore ad € 20 mila, sarebbe assoggettata alla disciplina di cui all’art. 17 - bis del d.lgs. n. 546/1992, mentre quella inerente la società sarebbe di valore superiore. Da ciò discenderebbe a suo avviso la non configurabilità del litisconsorzio necessario, attesa la difformità dei riti. Va innanzitutto osservato che la stessa sussistenza dei presupposti per applicare alle controversie differenti riti, da cui nella prospettazione della controricorrente discenderebbe la non configurabilità del litisconsorzio necessario, non è stata dimostrata, per cui la questione non può neppure essere delibata. Deve in ogni caso farsi richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che nella specie rende del pari infondata la richiesta di integrazione del contraddittorio. In primo luogo, essendo pacifico che la società risulta estinta e cancellata, e ben prima rispetto allo stesso avviso di accertamento (precisamente in data 19 dicembre 2007), e tra l’altro essendo stato l’avviso, come indicato dalla stessa Agenzia, correttamente notificato ai soli soci, è evidente che nessun litisconsorzio è configurabile con un soggetto non più esistente e privo di legittimazione, per il quale inopinatamente alcuno abbia deciso di instaurare una controversia. Come sottolineato dalla stessa difesa dell’Agenzia nello sviluppo del terzo motivo di ricorso, una volta estinta, la legittimazione per i debiti sociali permane in capo ai soli soci, che risponderanno appunto illimitatamente delle obbligazioni stesse in virtù della disciplina prevista per le società di persone, anche ove il titolo esecutivo fosse formato in capo alla sola società, il tutto sulla base del fenomeno successorio che si realizza in tal caso (Cass. Sez. U. 12/03/2013, n.6070). Soprattutto vale ricordare come la giurisprudenza abbia comunque escluso la necessità di integrare il contraddittorio ove il motivo di ricorso sia palesemente infondato: «Nel processo di cassazione, in presenza di unaccertamento di maggiore imponibile a carico di una società dipersone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato suglistessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito per essere stati celebrati, in violazione del principio del contraddittorio, senza la parte cipazione di tutti i litisconsortinecessari (società e soci), non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione risulti inammissibile o prima facie infondato atteso che, in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbecon i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, secondo comma, Cost. e nell'art. 6, par. 1, della CEDU» (Cass. 03/07/2021, n.18890). 6. Orbene il secondo motivo di ricorso è prima facieinfondato. In effetti un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude che costituisca l’estremo dell’urgenza, idoneo a consentire la notifica dell’accertamento anteriormente alla scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni stabilito dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, l’imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa (da ultimo Cass. 06/04 /2022, n.11110). Da tanto discende l’esclusione della necessità dell’integrazione del contraddittorio e, poi, l’infondatezza del motivo stesso. 7. La conseguente nullità dell’atto impositivo determina l’assorbimento del residuo motivo di gravame. 8. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo. 9. Non sussistono invece i presupposti per la condanna al risarcimento di cui all’art. 96, ult. comma, cod. proc. civ., dal momento che l’indirizzo giurisprudenziale cui questa Corte aderisce, all’epoca del ricorso non poteva dirsi altrettanto consolidato, essendo allora ancora attuali pronunce di segno opposto, come quelle citate dalla stessa ricorrente. 9. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n.1778 d el 29/01/2016). P. Q. M.