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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22917/2026

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ocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 874/05/2016, depositata in data 17 febbraio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito dell’esame di documentazione bancaria prodottadalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno di imposta 2007, l’Agenziadelle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti dellaNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026‘[OSCURATO:SOCIETA]’, con il quale accertava unData pubblicazione 08/07/2026reddito di impresa per Euro 367.908,55 (a fronte di Euro 234.645,00dichiarati), per effetto della plusvalenza derivante dalla vendita di unimmobile alla [OSCURATO:SOCIETA]..

L’avviso veniva notificato allasocietà, cessata in data 22 maggio 2007, il 18 dicembre 2012.Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva l’avviso diaccertamento n.

T9D013B07144/2012 nei confronti di AlfredoCastello, con il quale veniva imputato al contribuente, nella sua vestedi socio al 34% delle quote della società, e, quindi, recuperato atassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il maggior reddito accertatonei confronti della società.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano (d’ora in poi, perbrevità, CTP), evidenziando i vizi dell’accertamento sottostante(notificato alla società 5 anni e mezzo dopo la cessazione) ededucendo diversi vizi (motivazione per relationem, mancanza dicontraddittorio preventivo) dell’avviso del socio.La CTP rigettava il ricorso.2.

Gli eredi interponevano gravame alla Commissionetributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, CTR)chiedendone l’integrale riforma.Anche la CTR riteneva corretto l’operato dell’Ufficio.3.

Per la cassazione della citata sentenza i contribuenti hannoproposto ricorso affidato ad otto motivi.

L’Ufficio resiste concontroricorso.depositarono memoria ex art. 380bis1 c.p.c. eccependo ilsopravvenuto giudicato favorevole al socio [OSCURATO:PERSONA](ord. Cass. n. 21460/2022), e chiedendo la condanna dell’Ufficio alrisarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.Con ordinanza n. 26050/2025 questa Corte rinviava la causa anuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascicoli di merito.Numero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026Acquisiti i fascicoli di merito dei precedenti gradi, è stata fissataData pubblicazione 08/07/2026l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.In data 19-20 giugno 2026 i ricorrenti hanno depositato nuovamemoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la «violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 2495 e 2312 del Codice Civile, ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.», per non avere la CTR affermatol’illegittimità dell’avviso di accertamento societario, in quantonotificato a distanza di oltre 5 anni e mezzo dalla sua estinzione.2.

Con il secondo motivo deducono la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art.12, co. 7, della Legge N°212 del 27//2000, art.24 della L. n. 4/1929, artt. 24 e 97 della Costituzione e art. 41, co.2, della Carta UE dei diritti fondamentali, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR rilevato l’illegittimità dell’avvisodi accertamento societario per il mancato rispetto del terminedilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7.

L. 212/2000.3.

Con il terzo motivo denunciano la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, della Legge N°212 del 27/7/2000e dell’art. 24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3c.p.c.» per non avere la CTR affermato la nullità dell’avviso diaccertamento impugnato, al quale non erano allegati gli atti sui qualisi fonda.4.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della Legge N°212 del27/7/2000, dell’art. 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e degli articoli2697 e 2909 del Codice Civile, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.».Sostengono, da un lato, che la documentazione depositatadall’Ufficio solo in primo grado (e, perciò, inammissibile) sarebbecomunque inidonea a provare gli addebiti alla società; dall’altro, chegli altri due soci avevano impugnato i rispettivi avvisi diaccertamento, ottenendone l’annullamento con decisioni della CTR,passate in giudicato, i cui effetti si estendono al presente giudizio.Numero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/20265.

Con il quinto motivo denunciano la «violazione e/o falsaNumero di raccolta generale 22917/2026applicazione dell’art. 86, comma 2, del DPR 22 dicembDraeta pu1b9bli8ca6zio ne 08/07/2026N°917, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» ribadendo gli errori dicalcolo ‘macroscopici’ rilevati nell’accertamento impugnato.6.

Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la «violazionedell’art. 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, aisensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR rilevatoche l’avviso di accertamento societario aveva ad oggetto anche l’IVAe, pertanto, sussisteva l’obbligo di contraddittorioendoprocedimentale.7.

Con il settimo motivo denunciano la «violazione dell’art. 132c.p.c. e art. 36 D.Lgs. n.546 del 1992» in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente affermato chela sentenza n. 2452/2015 della CTR lombarda aveva accertato unmaggior reddito societario per Euro 40.863,55, mentre detto importocorrispondeva a quello scomputato dalla maggiore base imponibile.8.

Con l’ottavo (ed ultimo) motivo i ricorrenti lamentanol’«omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione tra le parti [art.360, co.1, n.5 c.p.c.]» per nonavere la CTR considerato le sentenze favorevoli emesse nei confrontidegli altri due soci.9.

Osserva la Corte che non rileva nella specie la questione,preliminare all’esame dei motivi di ricorso e rilevabile d’ufficio daquesta Corte, dell’eventuale mancato rispetto dell’integrità delcontraddittorio nei gradi di merito.9.1.

Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anchepronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietàdell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni deiredditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguenteautomatica imputazione dei redditi a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che ilNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,Data pubblicazione 08/07/2026da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la societàche tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dellostesso procedimento e la controversia non può essere decisalimitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti,non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutivadell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, conconseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessariooriginario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da unosoltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione delcontraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilitàdi riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto danullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche di ufficio» (Cass., Sez.

U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra letante, Cass. 25/6/2018 n. 16730).

Ne consegue che «in materiatributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito dellesocietà di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, indifetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicalenullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primogrado» (Cass. 22/01/2018 n. 1472).9.2.

Invero questa Corte di legittimità non ha mancato diprecisare che «nel processo di cassazione, in presenza di causedecise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, allarettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguenteautomatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, laviolazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determinala rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non ènecessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizionedel contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltreNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processualeData pubblicazione 08/07/2026dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altreparti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessivafattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causapetendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso ilsostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente ilfondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che ditutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazionedegli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici» (Cass.24/2/2022 n. 6073).9.3.

Se i giudizi nei confronti della società e dei soci si sonosvolti nei gradi merito separatamente, ma contestualmente, nonsarebbe violato il litisconsorzio: «in tema di rettifica del reddito diuna società di persone, l'inosservanza del litisconsorzio necessariotra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese suiricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stessocollegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che lariunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che ilrinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dallanecessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe incontrasto con il principio della ragionevole durata del processo»(Cass. 15/02/2018, n. 3789).9.4.

Nella specie, i giudizi relativi ai singoli soci sono statitrattati separatamente, e la mancata partecipazione degli altri duesoci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai gradi di merito delgiudizio concluso con la sentenza qui impugnata dovrebbe essererilevata d'ufficio la nullità della sentenza impugnata, e quelladell'intero giudizio.Tuttavia, contrasta con tale conclusione la circostanza chel’altro socio ([OSCURATO:PERSONA]) ha già impugnato, con separatogiudizio (del quale non era parte il socio [OSCURATO:PERSONA])l'accertamento emesso nei suoi confronti (per vizi anche dell’avvisoNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026presupposto, ossia quello emesso nei confronti della società), e cheData pubblicazione 08/07/2026la decisione di secondo grado della CTR di Milano, che ha accoltol’appello (e, quindi, il ricorso originario), è divenuta irrevocabile, inquanto confermata da questa Corte (cfr. ord. n. 21460/2022,allegata dai ricorrenti alla memoria ex art. 380bis1 c.p.c.).in ordine all'opponibilità, in rito e nel merito, di tale giudicato,l'irrevocabilità della pronuncia sul ricorso dell’altro socio costituisceun dato incontestato e documentato.Inoltre, pacifico che la società risulta estinta e cancellata, eben prima rispetto allo stesso avviso di accertamento (precisamentein data 19 dicembre 2007), e che l’avviso è stato correttamentenotificato ai soli soci, è evidente che nessun litisconsorzio èconfigurabile con la società, soggetto non più esistente e privo dilegittimazione.Pertanto, sotto il profilo dell'integrità del contraddittorio, nonvi è necessità (né opportunità, considerato il principio di economiaprocessuale, costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 111,secondo comma, Cost., con riferimento alla ragionevole durata delprocesso) di retrocedere questo giudizio al primo grado, al fine di farpartecipare ad esso altre parti, sulle cui posizioni si è ormai giàprodotta una decisione irrevocabile all'esito di altro giudizio.

Edinvero, si noti ad abundantiam, nessuna delle parti di questo giudizioha manifestato l'interesse alla retrocessione dell'intero giudizio allafase di primo grado, in ragione della mancata integrazione dellitisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società nel merito.10.

Diversa questione, da trattare in sede di decisione dellecensure proposte dai ricorrenti, è se il predetto giudicato favorevole,formatosi nei confronti di un socio/litisconsorte necessario, possaessere esteso agli altri soci.10.1.

Va, preliminarmente, affermata l’ammissibilitàdell’istanza formulata dai ricorrenti nella memoria ex art. 380bis1c.p.c., stante la sopravvenienza del giudicato, rispettoNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026all’introduzione del presente grado di giudizio (Cass. 22/01/2018, n.Numero di raccolta generale 22917/20261534).

Data pubblicazione 08/07/202610.2.

Decidendo sul ricorso proposto dal socio Maria GraziaRossetto avverso il proprio avviso di accertamento, questa Corte(con l’ordinanza n. 21460/2022) ha confermato l’accoglimento dellostesso da parte della CTR ritenendo la nullità dell’atto diaccertamento derivante dall’avere l’Agenzia delle entrate notificatolo stesso anteriormente al decorso del termine di sessanta giornisopra indicato, non essendo in proposito sufficiente, per configurarsil’urgenza che giustifica l’anticipazione, l’imminenza del decorso deltermine di decadenza.

Questa Corte ha affermato che «in effetti uncostante orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude checostituisca l’estremo dell’urgenza, idoneo a consentire la notificadell’accertamento anteriormente alla scadenza del termine dilatoriodi sessanta giorni stabilito dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000,l’imminente scadenza del termine decadenziale dell'azioneaccertativa (da ultimo Cass. 06/04/2022, n. 11110)».10.3.

Ciò posto, è opportuno riportare i principi affermati daquesta Corte in tema di estensione del giudicato nell’ipotesi diaccertamento nei confronti della società e dei soci ex art. 5 t.u.i.r.10.3.1.

In termini generali si è affermato che:- il giudicato favorevole all'Amministrazione, maturatosull'accertamento nei confronti della società di persone, non puòestendersi all'atto impositivo conseguente emesso, in materia diIrpef, per la stessa annualità nei confronti del socio, ove questi siarimasto estraneo al procedimento introdotto dalla società;- il giudicato favorevole alla società, invece, si estende algiudizio instaurato dal singolo socio avverso l’avviso di accertamentopersonale;- in ordine a tali possibili evenienze (derivanti comunque dalladisfunzione processuale consistita nella mancata integrazione delcontraddittorio nel giudizio introdotto dalla società), questa Corte(Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) ha, infatti, cosìNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026argomentato: «l'eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti,Data pubblicazione 08/07/2026cioè, a singole posizioni), saranno valutati tenendo conto dei limitisoggettivi stabiliti dall'art. 2909 c.c..

Il principio del contraddittorioe il diritto di difesa impediscono di opporre il giudicato a chi non hapartecipato al processo o non è stato messo in grado di essere partenello stesso.

Il terzo, se una norma lo prevede (come l'art. 1306 c.c.)può beneficiare del giudicato inter alios, ma non può essernepregiudicato. [...] si deve ritenere che il giudicato di annullamentodell'avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nelprocesso relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamentepregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancatapartecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizioagli stessi.

La pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limitisoggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quantonon abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmentevittoriosi.

In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamentonotificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato algiudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potutofare di meglio.

L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo incondizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di unsocio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propriconfronti.

Analoghe considerazioni valgono in relazione all'eventualeannullamento parziale dell'atto di accertamento "presupposto", chegiova ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarlinel giudizio di annullamento totale.

Si può dire che nella specie siverifica una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis, che nongiustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produceeffetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbianopartecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti deilitisconsorti rimasti estranei al giudizio.

I limiti soggettivi delgiudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievolevenga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si siapotuto difendere»;Numero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026- a ben vedere anche il giudicato favorevole ottenuto da unNumero di raccolta generale 22917/2026solo socio, per cause non personali, può essere opposto dallaD astao pcubieblitcàaz,io ne 08/07/2026e/o dagli altri soci, all'amministrazione finanziaria.

Questa, infatti, èparte necessaria in tutti i ricorsi e, quindi, non può eccepire alcunaviolazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa.

Valea dire, i contribuenti possono opporre all'amministrazione finanziariaogni decisione di annullamento dell'avviso di accertamento delreddito imputato alla società (che non sia stata pronunciata percause non estensibili), perché non vi osta il limite soggettivo delgiudicato (Cass. 14/03/2022, n. 8211).10.3.2.

Applicazione di tale «pregiudizialità secundumeventum litis» è, nella sostanza, anche l'arresto giurisprudenzialesecondo il quale «nel processo di cassazione, in presenza di causedecise separatamente nel merito (nella specie relative,rispettivamente, alla rettifica dei redditi di una società di persone ealla conseguente automatica imputazione degli stessi a ciascunsocio), la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti deisoci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti ilitisconsorti necessari (società e soci), in violazione del principio delcontraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormaidefinitivo, in conseguenza della formazione del giudicato,l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società, attesoche, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo gradocontrasterebbe con i principi di economia processuale e diragionevole durata del processo, che hanno fondamentocostituzionale; pertanto tali giudizi sono definibili in sede dilegittimità con decisione nel merito di annullamento anchedell'accertamento nei confronti del socio» (Cass. n. 32220 del10/12/2019).10.3.3.

Calando i suddetti principi nella fattispecie, deveritenersi che il giudicato favorevole formatosi nei confronti del socioMaria [OSCURATO:PERSONA] debba estendere i suoi effetti anche nelpresente giudizio, avente ad oggetto l’avviso di accertamentoNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026personale dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA], che presuppone l’avvisoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di accertamento societario, dichiarato illegittimo nel giudiziopromosso dalla Rossetto per effetto del mancato rispetto del terminedilatorio di 60 giorni.11.

In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello vacassata, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causapuò essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con l’accoglimento,tenuto conto dell’intervenuto giudicato, dell’originario ricorso deglieredi del contribuente.12.

Stante il sopravvenuto giudicato sussistono i presuppostiper compensare le spese dell’intero processo tra le parti.Non sussistono invece i presupposti per la condanna alrisarcimento di cui all’art. 96, ult. comma, c.p.c., per il solo fatto chel’Agenzia delle entrate non abbia annullato in via di autotutelal’avviso di accertamento impugnato, non integrando, all’evidenza,tale comportamento una condotta processuale, sanzionabile ai sensidella citata norma.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, tenutoconto dell’intervenuto giudicato, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso degli eredi del contribuente.Compensa le spese dell’intero processo tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 874/05/2016, depositata in data 17 febbraio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito dell’esame di documentazione bancaria prodottadalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno di imposta 2007, l’Agenziadelle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti dellaNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026‘[OSCURATO:SOCIETA]’, con il quale accertava unData pubblicazione 08/07/2026reddito di impresa per Euro 367.908,55 (a fronte di Euro 234.645,00dichiarati), per effetto della plusvalenza derivante dalla vendita di unimmobile alla [OSCURATO:SOCIETA].. L’avviso veniva notificato allasocietà, cessata in data 22 maggio 2007, il 18 dicembre 2012.Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva l’avviso diaccertamento n. T9D013B07144/2012 nei confronti di AlfredoCastello, con il quale veniva imputato al contribuente, nella sua vestedi socio al 34% delle quote della società, e, quindi, recuperato atassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il maggior reddito accertatonei confronti della società.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano (d’ora in poi, perbrevità, CTP), evidenziando i vizi dell’accertamento sottostante(notificato alla società 5 anni e mezzo dopo la cessazione) ededucendo diversi vizi (motivazione per relationem, mancanza dicontraddittorio preventivo) dell’avviso del socio.La CTP rigettava il ricorso.2. Gli eredi interponevano gravame alla Commissionetributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, CTR)chiedendone l’integrale riforma.Anche la CTR riteneva corretto l’operato dell’Ufficio.3. Per la cassazione della citata sentenza i contribuenti hannoproposto ricorso affidato ad otto motivi. L’Ufficio resiste concontroricorso.depositarono memoria ex art. 380bis1 c.p.c. eccependo ilsopravvenuto giudicato favorevole al socio [OSCURATO:PERSONA](ord. Cass. n. 21460/2022), e chiedendo la condanna dell’Ufficio alrisarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.Con ordinanza n. 26050/2025 questa Corte rinviava la causa anuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascicoli di merito.Numero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026Acquisiti i fascicoli di merito dei precedenti gradi, è stata fissataData pubblicazione 08/07/2026l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.In data 19-20 giugno 2026 i ricorrenti hanno depositato nuovamemoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la «violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 2495 e 2312 del Codice Civile, ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.», per non avere la CTR affermatol’illegittimità dell’avviso di accertamento societario, in quantonotificato a distanza di oltre 5 anni e mezzo dalla sua estinzione.2. Con il secondo motivo deducono la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art.12, co. 7, della Legge N°212 del 27//2000, art.24 della L. n. 4/1929, artt. 24 e 97 della Costituzione e art. 41, co.2, della Carta UE dei diritti fondamentali, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR rilevato l’illegittimità dell’avvisodi accertamento societario per il mancato rispetto del terminedilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7. L. 212/2000.3. Con il terzo motivo denunciano la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, della Legge N°212 del 27/7/2000e dell’art. 24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3c.p.c.» per non avere la CTR affermato la nullità dell’avviso diaccertamento impugnato, al quale non erano allegati gli atti sui qualisi fonda.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della Legge N°212 del27/7/2000, dell’art. 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e degli articoli2697 e 2909 del Codice Civile, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.».Sostengono, da un lato, che la documentazione depositatadall’Ufficio solo in primo grado (e, perciò, inammissibile) sarebbecomunque inidonea a provare gli addebiti alla società; dall’altro, chegli altri due soci avevano impugnato i rispettivi avvisi diaccertamento, ottenendone l’annullamento con decisioni della CTR,passate in giudicato, i cui effetti si estendono al presente giudizio.Numero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/20265. Con il quinto motivo denunciano la «violazione e/o falsaNumero di raccolta generale 22917/2026applicazione dell’art. 86, comma 2, del DPR 22 dicembDraeta pu1b9bli8ca6zio ne 08/07/2026N°917, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» ribadendo gli errori dicalcolo ‘macroscopici’ rilevati nell’accertamento impugnato.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la «violazionedell’art. 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, aisensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR rilevatoche l’avviso di accertamento societario aveva ad oggetto anche l’IVAe, pertanto, sussisteva l’obbligo di contraddittorioendoprocedimentale.7. Con il settimo motivo denunciano la «violazione dell’art. 132c.p.c. e art. 36 D.Lgs. n.546 del 1992» in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente affermato chela sentenza n. 2452/2015 della CTR lombarda aveva accertato unmaggior reddito societario per Euro 40.863,55, mentre detto importocorrispondeva a quello scomputato dalla maggiore base imponibile.8. Con l’ottavo (ed ultimo) motivo i ricorrenti lamentanol’«omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione tra le parti [art.360, co.1, n.5 c.p.c.]» per nonavere la CTR considerato le sentenze favorevoli emesse nei confrontidegli altri due soci.9. Osserva la Corte che non rileva nella specie la questione,preliminare all’esame dei motivi di ricorso e rilevabile d’ufficio daquesta Corte, dell’eventuale mancato rispetto dell’integrità delcontraddittorio nei gradi di merito.9.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anchepronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietàdell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni deiredditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguenteautomatica imputazione dei redditi a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che ilNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,Data pubblicazione 08/07/2026da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la societàche tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dellostesso procedimento e la controversia non può essere decisalimitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti,non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutivadell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, conconseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessariooriginario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da unosoltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione delcontraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilitàdi riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto danullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche di ufficio» (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra letante, Cass. 25/6/2018 n. 16730). Ne consegue che «in materiatributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito dellesocietà di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, indifetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicalenullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primogrado» (Cass. 22/01/2018 n. 1472).9.2. Invero questa Corte di legittimità non ha mancato diprecisare che «nel processo di cassazione, in presenza di causedecise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, allarettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguenteautomatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, laviolazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determinala rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non ènecessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizionedel contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltreNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processualeData pubblicazione 08/07/2026dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altreparti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessivafattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causapetendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso ilsostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente ilfondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che ditutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazionedegli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici» (Cass.24/2/2022 n. 6073).9.3. Se i giudizi nei confronti della società e dei soci si sonosvolti nei gradi merito separatamente, ma contestualmente, nonsarebbe violato il litisconsorzio: «in tema di rettifica del reddito diuna società di persone, l'inosservanza del litisconsorzio necessariotra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese suiricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stessocollegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che lariunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che ilrinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dallanecessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe incontrasto con il principio della ragionevole durata del processo»(Cass. 15/02/2018, n. 3789).9.4. Nella specie, i giudizi relativi ai singoli soci sono statitrattati separatamente, e la mancata partecipazione degli altri duesoci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai gradi di merito delgiudizio concluso con la sentenza qui impugnata dovrebbe essererilevata d'ufficio la nullità della sentenza impugnata, e quelladell'intero giudizio.Tuttavia, contrasta con tale conclusione la circostanza chel’altro socio ([OSCURATO:PERSONA]) ha già impugnato, con separatogiudizio (del quale non era parte il socio [OSCURATO:PERSONA])l'accertamento emesso nei suoi confronti (per vizi anche dell’avvisoNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026presupposto, ossia quello emesso nei confronti della società), e cheData pubblicazione 08/07/2026la decisione di secondo grado della CTR di Milano, che ha accoltol’appello (e, quindi, il ricorso originario), è divenuta irrevocabile, inquanto confermata da questa Corte (cfr. ord. n. 21460/2022,allegata dai ricorrenti alla memoria ex art. 380bis1 c.p.c.).in ordine all'opponibilità, in rito e nel merito, di tale giudicato,l'irrevocabilità della pronuncia sul ricorso dell’altro socio costituisceun dato incontestato e documentato.Inoltre, pacifico che la società risulta estinta e cancellata, eben prima rispetto allo stesso avviso di accertamento (precisamentein data 19 dicembre 2007), e che l’avviso è stato correttamentenotificato ai soli soci, è evidente che nessun litisconsorzio èconfigurabile con la società, soggetto non più esistente e privo dilegittimazione.Pertanto, sotto il profilo dell'integrità del contraddittorio, nonvi è necessità (né opportunità, considerato il principio di economiaprocessuale, costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 111,secondo comma, Cost., con riferimento alla ragionevole durata delprocesso) di retrocedere questo giudizio al primo grado, al fine di farpartecipare ad esso altre parti, sulle cui posizioni si è ormai giàprodotta una decisione irrevocabile all'esito di altro giudizio. Edinvero, si noti ad abundantiam, nessuna delle parti di questo giudizioha manifestato l'interesse alla retrocessione dell'intero giudizio allafase di primo grado, in ragione della mancata integrazione dellitisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società nel merito.10. Diversa questione, da trattare in sede di decisione dellecensure proposte dai ricorrenti, è se il predetto giudicato favorevole,formatosi nei confronti di un socio/litisconsorte necessario, possaessere esteso agli altri soci.10.1. Va, preliminarmente, affermata l’ammissibilitàdell’istanza formulata dai ricorrenti nella memoria ex art. 380bis1c.p.c., stante la sopravvenienza del giudicato, rispettoNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026all’introduzione del presente grado di giudizio (Cass. 22/01/2018, n.Numero di raccolta generale 22917/20261534). Data pubblicazione 08/07/202610.2. Decidendo sul ricorso proposto dal socio Maria GraziaRossetto avverso il proprio avviso di accertamento, questa Corte(con l’ordinanza n. 21460/2022) ha confermato l’accoglimento dellostesso da parte della CTR ritenendo la nullità dell’atto diaccertamento derivante dall’avere l’Agenzia delle entrate notificatolo stesso anteriormente al decorso del termine di sessanta giornisopra indicato, non essendo in proposito sufficiente, per configurarsil’urgenza che giustifica l’anticipazione, l’imminenza del decorso deltermine di decadenza. Questa Corte ha affermato che «in effetti uncostante orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude checostituisca l’estremo dell’urgenza, idoneo a consentire la notificadell’accertamento anteriormente alla scadenza del termine dilatoriodi sessanta giorni stabilito dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000,l’imminente scadenza del termine decadenziale dell'azioneaccertativa (da ultimo Cass. 06/04/2022, n. 11110)».10.3. Ciò posto, è opportuno riportare i principi affermati daquesta Corte in tema di estensione del giudicato nell’ipotesi diaccertamento nei confronti della società e dei soci ex art. 5 t.u.i.r.10.3.1. In termini generali si è affermato che:- il giudicato favorevole all'Amministrazione, maturatosull'accertamento nei confronti della società di persone, non puòestendersi all'atto impositivo conseguente emesso, in materia diIrpef, per la stessa annualità nei confronti del socio, ove questi siarimasto estraneo al procedimento introdotto dalla società;- il giudicato favorevole alla società, invece, si estende algiudizio instaurato dal singolo socio avverso l’avviso di accertamentopersonale;- in ordine a tali possibili evenienze (derivanti comunque dalladisfunzione processuale consistita nella mancata integrazione delcontraddittorio nel giudizio introdotto dalla società), questa Corte(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) ha, infatti, cosìNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026argomentato: «l'eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti,Data pubblicazione 08/07/2026cioè, a singole posizioni), saranno valutati tenendo conto dei limitisoggettivi stabiliti dall'art. 2909 c.c.. Il principio del contraddittorioe il diritto di difesa impediscono di opporre il giudicato a chi non hapartecipato al processo o non è stato messo in grado di essere partenello stesso. Il terzo, se una norma lo prevede (come l'art. 1306 c.c.)può beneficiare del giudicato inter alios, ma non può essernepregiudicato. [...] si deve ritenere che il giudicato di annullamentodell'avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nelprocesso relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamentepregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancatapartecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizioagli stessi. La pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limitisoggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quantonon abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmentevittoriosi. In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamentonotificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato algiudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potutofare di meglio. L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo incondizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di unsocio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propriconfronti. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'eventualeannullamento parziale dell'atto di accertamento "presupposto", chegiova ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarlinel giudizio di annullamento totale. Si può dire che nella specie siverifica una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis, che nongiustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produceeffetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbianopartecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti deilitisconsorti rimasti estranei al giudizio. I limiti soggettivi delgiudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievolevenga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si siapotuto difendere»;Numero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026- a ben vedere anche il giudicato favorevole ottenuto da unNumero di raccolta generale 22917/2026solo socio, per cause non personali, può essere opposto dallaD astao pcubieblitcàaz,io ne 08/07/2026e/o dagli altri soci, all'amministrazione finanziaria. Questa, infatti, èparte necessaria in tutti i ricorsi e, quindi, non può eccepire alcunaviolazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa. Valea dire, i contribuenti possono opporre all'amministrazione finanziariaogni decisione di annullamento dell'avviso di accertamento delreddito imputato alla società (che non sia stata pronunciata percause non estensibili), perché non vi osta il limite soggettivo delgiudicato (Cass. 14/03/2022, n. 8211).10.3.2. Applicazione di tale «pregiudizialità secundumeventum litis» è, nella sostanza, anche l'arresto giurisprudenzialesecondo il quale «nel processo di cassazione, in presenza di causedecise separatamente nel merito (nella specie relative,rispettivamente, alla rettifica dei redditi di una società di persone ealla conseguente automatica imputazione degli stessi a ciascunsocio), la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti deisoci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti ilitisconsorti necessari (società e soci), in violazione del principio delcontraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormaidefinitivo, in conseguenza della formazione del giudicato,l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società, attesoche, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo gradocontrasterebbe con i principi di economia processuale e diragionevole durata del processo, che hanno fondamentocostituzionale; pertanto tali giudizi sono definibili in sede dilegittimità con decisione nel merito di annullamento anchedell'accertamento nei confronti del socio» (Cass. n. 32220 del10/12/2019).10.3.3. Calando i suddetti principi nella fattispecie, deveritenersi che il giudicato favorevole formatosi nei confronti del socioMaria [OSCURATO:PERSONA] debba estendere i suoi effetti anche nelpresente giudizio, avente ad oggetto l’avviso di accertamentoNumero registro generale 13955/2016Numero sezionale 5316/2026Numero di raccolta generale 22917/2026personale dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA], che presuppone l’avvisoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di accertamento societario, dichiarato illegittimo nel giudiziopromosso dalla Rossetto per effetto del mancato rispetto del terminedilatorio di 60 giorni.11. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello vacassata, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causapuò essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con l’accoglimento,tenuto conto dell’intervenuto giudicato, dell’originario ricorso deglieredi del contribuente.12. Stante il sopravvenuto giudicato sussistono i presuppostiper compensare le spese dell’intero processo tra le parti.Non sussistono invece i presupposti per la condanna alrisarcimento di cui all’art. 96, ult. comma, c.p.c., per il solo fatto chel’Agenzia delle entrate non abbia annullato in via di autotutelal’avviso di accertamento impugnato, non integrando, all’evidenza,tale comportamento una condotta processuale, sanzionabile ai sensidella citata norma. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, tenutoconto dell’intervenuto giudicato, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso degli eredi del contribuente.Compensa le spese dell’intero processo tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 22917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris