Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16390/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37333-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 582/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 10/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l'anno 2005 pretesa nei confronti della Presidente e legale rappresentante della Associazione sportiva dilettantistica Team, ritenendo che non fosse provata l'attività gestoria compiuta dalla Presidente dell'associazione, in quanto l'Ufficio ha prodotto la copia del verbale del consiglio direttivo del 25 ottobre 2005 che attribuisce alla signora Tosetti la delega alla stipula di atti e contratti inerenti sia l'attività commerciale che istituzionale ma senza indicare atti concreti effettivamente compiuti dalla stessa.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale non ha resistito la parte intimata.

La ricorrente deduce la violazione dell'art. 38 cod. civ e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, rilevando che la sentenza impugnata risulterebbe in contrasto con i principi più volte espressi da questa Corte in tema di responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ., comma 2, Ric. 2019 n. 37333 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. n. 8752 del 2017; Cass. n. 18188 del 2014; Cass. n. 26290 del 2007, Cass. n. 2619 del 2018).

Si è parimenti aggiunto che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 16237 del 2021; Cass. n. 5746 del 2007, Cass. n. 12473 del 2015; Cass.n. 19486 del 2009; Cass. n. 2169 del 2018).

Sulla base di tali principi concernenti la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie di chi svolge istituzionalmente compiti di amministrazione e di gestione nell'ambito dell'associazione (nella specie la parte contribuente è legale rappresentante della stessa nonché titolare di una delega alla stipula di atti e contratti inerenti sia l'attività commerciale che istituzionale), deve quindi ritenersi sussistere un principio di presunzione idoneo a far supporre che i predetti Ric. 2019 n. 37333 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -3- soggetti concorrano nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (in questo senso si è espressa Cass. n. 16237 del 2021), spettando invece all'Ufficio la prova dell'effettiva ingerenza solo quando si tratti di amministratori di fatto, cosicché la sentenza impugnata non ha fatto applicazione corretta di tali principi laddove afferma che ai fini tributari è necessaria la concreta prova da parte dell'Ufficio dell'attività negoziale compiuta dal legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria anche per il regime delle spese processuali di questo grado di giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria anche per il regime delle spese processuali di questo grado di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] te Mauro M cci LL\ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37333-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 582/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 10/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l'anno 2005 pretesa nei confronti della Presidente e legale rappresentante della Associazione sportiva dilettantistica Team, ritenendo che non fosse provata l'attività gestoria compiuta dalla Presidente dell'associazione, in quanto l'Ufficio ha prodotto la copia del verbale del consiglio direttivo del 25 ottobre 2005 che attribuisce alla signora Tosetti la delega alla stipula di atti e contratti inerenti sia l'attività commerciale che istituzionale ma senza indicare atti concreti effettivamente compiuti dalla stessa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale non ha resistito la parte intimata. La ricorrente deduce la violazione dell'art. 38 cod. civ e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, rilevando che la sentenza impugnata risulterebbe in contrasto con i principi più volte espressi da questa Corte in tema di responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Il ricorso è fondato. Ed invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ., comma 2, Ric. 2019 n. 37333 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. n. 8752 del 2017; Cass. n. 18188 del 2014; Cass. n. 26290 del 2007, Cass. n. 2619 del 2018). Si è parimenti aggiunto che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 16237 del 2021; Cass. n. 5746 del 2007, Cass. n. 12473 del 2015; Cass.n. 19486 del 2009; Cass. n. 2169 del 2018). Sulla base di tali principi concernenti la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie di chi svolge istituzionalmente compiti di amministrazione e di gestione nell'ambito dell'associazione (nella specie la parte contribuente è legale rappresentante della stessa nonché titolare di una delega alla stipula di atti e contratti inerenti sia l'attività commerciale che istituzionale), deve quindi ritenersi sussistere un principio di presunzione idoneo a far supporre che i predetti Ric. 2019 n. 37333 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- soggetti concorrano nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (in questo senso si è espressa Cass. n. 16237 del 2021), spettando invece all'Ufficio la prova dell'effettiva ingerenza solo quando si tratti di amministratori di fatto, cosicché la sentenza impugnata non ha fatto applicazione corretta di tali principi laddove afferma che ai fini tributari è necessaria la concreta prova da parte dell'Ufficio dell'attività negoziale compiuta dal legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria anche per il regime delle spese processuali di questo grado di giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria anche per il regime delle spese processuali di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] te Mauro M cci LL\ [OSCURATO:PERSONA]