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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16197/2026

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amenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso-controricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026Mandarano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialeallegata al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 814/2024 depositata il 18/03/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per chiede che la Corte accolga ilricorso.Uditi per il ricorrente l'Avvocatura Generale Dello Stato, per icontroricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensori deicontroricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentava in data 11/5/2021, ai sensidell’art. 77 del d.P.R. 131/86, istanza di rimborso dell’imposta di registro,pari a euro 798.442,54, versata per annualità successive a quella dirisoluzione anticipata di un contratto di concessione stipulato con ilComune di Milano, in data 21/12/2017, per la concessione dell’unitàimmobiliare, di proprietà comunale, sita nello stabile di [OSCURATO:PERSONA] n. 4,ad uso attività commerciale/imprenditoriale per la durata di diciotto annidecorrenti dal 1° gennaio 2018, con la quale la Società si obbligava alpagamento di un corrispettivo annuo pari a euro 2.851.024, oltre speseaccessorie.1.1 La società registrava il contratto in data 05/01/2018 ed il Comuneversava l’imposta di registro per l’intera durata della concessione,calcolata sull’ammontare complessivo del corrispettivo pattuito in €1.026.569,00 (dando altresì prova del pagamento con il deposito delmodello F23), chiarendo che il tributo era stato riaddebitato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della specifica previsione contenuta nellaNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026convenzione all’art. 13 secondo cui “Le spese, imposte e tasse relative alpresente atto sono a totale carico del concessionario”.1.2 Deduceva la parte che tale contratto era stato però risolto in data13/04/2021, ossia anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, e chela risoluzione contrattuale era stata registrata in data 18/5/2021.1.3 Pertanto, la società domandava, ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.P.R.n. 131/1986, il rimborso della somma di € 798.442,54, pari alla impostadi registro relativa alle annualità successive a quella della risoluzione, dal2022 al 2035.1.4 Con provvedimento del 13/9/2022 n. 316651 l’Ufficio rigettaval’istanza della società, contestando, da un lato, il difetto di legittimazionespecie dell’invocato art. 17, comma 3, TUR perché non operante per icontratti di concessioni di beni demaniali appartenenti a Enti PubbliciTerritoriali.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, consentenza n. 1288/05/2023 accoglieva il ricorso della Società.1.5 La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, conla sentenza n. 814/21/2024 rigettava l’appello dell’Ufficio, così statuendo Quanto all’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 17, c.3 del TUR, equindi ai contratti di concessione di beni demaniali, si conferma che lanorma citata, relativa alle risoluzioni dei contratti di locazione ed affitto dibeni immobili, riconosce espressamente il diritto al rimborso per ilcontraente in caso di risoluzione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] stipulata tra ilComune e la Società presenta, di fatto, i connotati tipici e le clausolecaratteristiche di qualsiasi contratto di locazione, potendosi correttamentel’art. 17 TUR.

Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità conferma lacorrettezza dell’applicazione della disciplina dettata dall’art. 17, c. 3 TURal caso di specie.

In tema di imposta di registro, posto che la concessioned'uso di un'area demaniale, stante l'attribuzione del diritto di godimento dibeni immobiliari, è equivalente alla locazione di beni immobili, in caso diNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026recesso anticipato le imposte versate sono rimborsabili, ai sensi dell'art.17, comma 3, T.U.I.R., anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art.3, comma 16, D.L. n. 95 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n.135 del 2012. (Cass. Civ. Ord. n. 26636/22) .1.6 Per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe ricorrel’amministrazione articolando un unico motivo.1.7 Replicano con controricorso la contribuente ed il Comune di Milanoche depositano memorie difensive in prossimità dell’udienza.1.8 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite inudienza, di accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., l’Ufficio lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17,comma 3, 43, lettera h), e 45 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 3, comma16, del d.l. n. 95/2012, conv. in legge 135/2012, nonché la violazionedell’art. 5 della Tariffa parte prima allegata allo stesso TUR, per avere laCorte regionale erroneamente applicato il disposto dell’art. 17, comma 3,rubricato alla concessione di un bene del demanio comunale.2.

In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdedotta dalla società Benetton, secondo cui la Corte territoriale avrebbeinterpretato il rapporto come un qualsiasi contratto di locazione,accertamento non attinto dall’unica censura proposta e pertanto passatoin giudicato.

In realtà, l’amministrazione finanziaria ha criticato lastatuizione della corte di merito, affermando che l’art. 17, comma 3,d.P.R. n. 131/1986 ha riguardo unicamente ai contratti di locazione esublocazione di immobili urbani, e non è dunque direttamente applicabileal caso in questione, che attiene invece ad una concessione di benedemaniale del Comune di Milano, aggiungendo che nella vicenda all’esamesi discute di concessione avente ad oggetto un bene demanialeappartenente all’Ente locale territoriale, alla quale non può trovareNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026applicazione la previsione contenuta nell’art.3 comma 16 del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, di natura eccezionale e derogatoria, avendo esteso ladisciplina dell’art. 17, comma 3, TUR unicamente alle concessioni di beniimmobili appartenenti al demanio dello Stato.2.1 Del resto, è fermo principio di questa Corte quello secondo cui ilgiudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minimadella sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambitodella controversia, sicché l'appello motivato con riguardo anche ad unosoltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'interaquestione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere delgiudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspettiche, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti,neppure in via implicita, dal motivo di gravame.( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n°10760/19, Cass. n. 30728/22).3.Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.3.1 La cornice normativa della controversia sottoposta allo scrutinio diquesta Corte è la seguente: l'articolo 3, comma 16, del d.l. 6 luglio 2012,n. 95 (rubricato: «Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzionedei costi per locazioni passive»), dispone che «Le previsioni di cuiall'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobiliappartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previstodall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.»3.2 L'articolo 17, comma 3, del Testo unico dell'imposta di registroapprovato con decreto legislativo 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «Peri contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di duratapluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito perl'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare delNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026canone relativo a ciascun anno.

In caso di risoluzione anticipata delcontratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivopattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributorelativo alle annualità successive a quella in corso. ...».

Testo confermatodall’art. 21 del d.lgs. n. 123/2025.3.2 La previsione normativa consente alle parti dei contratti delle locazionidi immobili urbani l’opzione del versamento dell'imposta per l'interadurata contrattuale (quindi sull’intero corrispettivo) ovvero sul canoneannuo (modifiche apportate al Tur dall'art. 21, comma 18, della legge n.449/1997) in funzione dell'anticipazione finanziaria dell'entrata pubblica,ed a fronte dell'incentivo costituito dalla riduzione tariffaria, con riguardoal tasso legale di interesse, dell'imposta dovuta.3.3 In particolare, il predetto art.17 è norma speciale perché disciplinaautonomamente l’imposta di registro sulle locazioni pluriennali di immobiliurbani e sulle concessioni demaniali ed è derogatoria rispetto alla regolagenerale di cui all'articolo 45 del TUR (rubricato «Concessioni e atti conamministrazioni dello Stato») la quale dispone che «Per gli atticoncernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa,nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti realiimmobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotatidi personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erarialein base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituitarispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello delcorrispettivo pattuito».

Si tratta di norma riferita ad una categoriagenerale di contratti per i quali è dettato esclusivamente il criterio per ladeterminazione della base imponibile, senza alcun riferimento alla duratadell'intero rapporto; mentre, l'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegataallo stesso TUR cit. cui rinvia il disposto dell’art. 45 summenzionato regolala tassazione per i contratti di locazione, affitto e concessione di beniNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026immobili (senza alcuna distinzione tra concessioni statali o di entiterritoriali).3.4 Il disposto dell’art. 45 in esame è a sua volta norma speciale ancherispetto all’art. 43, comma 1, lett. h), T.U.R, che fa salvo quanto dispostodagli articoli successivi (e dunque da quanto disposto dall’art. 45 cit.),secondo cui «la base imponibile è costituita […] per i contratti diversi daquelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni acontenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuitiper l'intera durata del contratto», senza ulteriori specificazioni ed intermini, quindi, diversi da quanto previsto dall'art. 45 cit. .3.5 Le citate disposizioni regolano, pertanto, la tassazione degli atti ivicontemplati, considerando per essi differenti basi imponibili ai fini delladeterminazione dell'imposta di registro, che non interferiscono con laprevisione normativa di cui all’art. 17 cit..3.6 Dall’esegesi delle norme in disamina emerge che per i contrattidiversi dalle locazioni di immobili urbani e dalle concessioni demaniali, ilcontribuente non ha diritto di opzione ai fini della quantificazionedell’imposta di registro, poiché la base imponibile si calcola per i contrattidi cui all’art. 43, lett. h), esclusivamente sull’ammontare dei corrispettivipattuiti per l’intera durata del contratto e per le concessioni di cui all’art.45 del decreto menzionato sul corrispettivo pattuito.3.7 La questione posta dal ricorso per cassazione è stata già decisa daquesta Corte di legittimità affermando che «In tema di imposta diregistro, posto che la concessione d'uso di un'area demaniale, stantel'attribuzione del diritto di godimento di beni immobiliari, è equivalentealla locazione di beni immobili, in caso di recesso anticipato le imposteversate sono rimborsabili, ai sensi dell'art. 17, comma 3, TUR, ancheanteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 16, del d.l. n. 95 del2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012» (Cass. n. 26636 del09/09/2022).Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/20263.8 Cass. n. 3342/2023, che richiama Cass. n. 26636/2022, conriferimento a fattispecie regolata dalla disciplina antecedente all’interventonormativo del 2012, ha ritenuto che nella concessione d’uso di areademaniale si possa individuare l’attribuzione di un diritto assimilabile aquello personale di godimento, non escluso dalla previsione dell’art. 823c.c., sempre che si assicuri l’interesse pubblico insito nel bene.3.9 Sulla questione la Corte è tornata con pronuncia del 26 marzo 2025,n. 7996, con la quale si è affermato che la concessione di un’area deldemanio portuale destinata ad un pubblico servizio non può equipararsialla locazione di immobile urbano (anche commerciale; come non puòequipararsi l’affitto di azienda alla locazione di un immobile), in quantonon riconducibile ad un rapporto privatistico, fondando la propria tesisulla distinzione operata dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U,Ordinanza n. 6019 del 25/03/2016) tra le concessioni delle areedemaniali destinate ad un pubblico servizio e quelle non destinate ad unpubblico servizio, inquadrabili nello schema privatistico della locazione.3.10 In particolare, detta ordinanza – seguita da ordinanza interlocutoriadi rimessione della questione relativa alla nozione di immobili urbani allapubblica udienza (ord. interlocutoria n. 8447/2025) - ha precisato che lanorma dell’art. 17, comma 3, cit. non può essere estesa alla concessionedel demanio comunale, trattandosi di norma di stretta interpretazione,un ''rapporto amministrativo di concessione'' nel senso precisato dalleSezioni Unite (cfr. ordinanza n. 6019 del 25/03/2016), che abbia adoggetto ''beni immobili appartenenti al demanio dello Stato''.3.11 La quaestio iuris va esaminata leggendo il disposto dell’art. 17summenzionato in combinazione con la previsione dell'art. 36, co. 4,T.U.R. rubricato «Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto diproroga tacita o di recesso anticipato», il quale nello stabilire che «per icontratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima dellaNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicatain relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata»,esprime, al di là della specifica regola tecnica dettata, un principio dicarattere generale nella parte in cui riconosce rilevanza, nei contratti didurata ed ai fini dell'imposta di registro, alle sopravvenienze contrattuali,quali - come nel caso che occupa - il recesso anticipato dall'accordosostituivo di concessione demaniale.3.12 In tale prospettiva, è dunque giustificata l’applicabilità della disciplinadettata dal menzionato art. 17, co. 3, T.U.R in tema dirimborso delle imposte versate in caso di recesso anticipato del contrattoanche alla fattispecie in rassegna, assumendo essa la valenza di regolaconsentanea alle ipotesi di recesso anticipato dai rapporti di durata, aventiad oggetto il godimento di beni immobili urbani, la cui nozione non puònon includere tutti gli immobili oggetto di contratti di durata, rivelandosidel tutto irrilevante la natura del soggetto titolare della proprietà delcespite.3.13 L'art. 17, co. 3, T.U.R. relativo alle risoluzioni dei contratti dilocazione ed affitto di beni immobili è, difatti, esplicito nello stabilire ildiritto al rimborso del contribuente in caso di risoluzione anticipata delcontratto; in particolare, i rapporti locativi e di concessione hanno incomune l’opzione del pagamento dell’imposta di registro su base annualeovvero sull’intera durata del contratto, tanto che la giurisprudenza diquesta Corte ha, da tempo, riconosciuto l'equiparazione, ai fini fiscali,della concessione di beni demaniali alla locazione di immobili (cfr. Cass. n.15667/2004 che richiama Cass. 4857/1998), come chiarito dall'art. 5,punto 2, della tariffa 1, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1986, n. 131,l'uso derivante dalla concessione è fiscalmente equiparabile alla locazione(cfr.: Cass. civ., n. 4857/1998; Cass. n. 15667/2004, in motiv.).3.14 La ragione essenziale dell’istanza di rimborso nella delineatafattispecie - risoluzione anticipata della concessione - della impostaNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026versata riposa, in realtà, non tanto sulla natura del rapporto, ma sul fattosopravvenuto della risoluzione anticipata del rapporto concessorio conconseguente diritto alla restituzione della somma versata in occasionedell’atto poi risolto.3.15 A questo proposito, non vale osservare che nessuna norma“specifica” prevede – per le concessioni del demanio non statale - larestituzione dell'imposta versata sull'intero importo del corrispettivo,quando il contratto venga a mancare per un evento successivo, primadella sua naturale scadenza, in quanto una ermeneusi riduttiva dellaportata della disposizione di cui all’art. 17, comma 3, cit. si porrebbe incontrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata dellanorma medesima (art.53 Cost.); e, soprattutto, il diritto a versarel’imposta di registro sull’intero corrispettivo discende per i rapporticoncessori dal conseguente diritto al rimborso riconosciuto dall’art. 17comma 3, cit., diritto che deve essere esteso all’affine concessione di benidemaniali tout court caratterizzati dalla cessazione anticipata delcontratto: in tal caso, l'imposta, anticipatamente versata, risultaindebitamente trattenuta dal fisco che, perciò, è tenuto alla restituzione inbase ad una regola di carattere generale, di cui è traccia evidente neld.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 (così Cass., Sez.

T, 15 giugno 2007, n.14028, così, Cass., Sez.

T., 27 giugno 2021, n. 17904 in materia diripetizione di caparra confirmatoria nell’ipotesi di mancata conclusione delcontratto definitivo).3.16 La peculiarità del sistema di riscossione dell'imposta, congegnato alfine di favorire quam maxime l'adempimento della prestazione tributaria,non toglie che sul piano dello strumento processuale non si debbaristabilire la consequenzialità propria delle posizioni sostanziali delrapporto tributario: di modo che l'art. 17 consente al soggetto passivodell'imposta di agire per il rimborso, con una disposizione, di cui non puònon riconoscersi carattere speciale in materia di ripetizione dell'indebito,Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026idonea a limitare soggettivamente l'azione in generale, ex art. 2033 c.c.,accordata a chiunque abbia eseguito un pagamento non dovuto o non piùdovuto (Cass. 16390/2022; Cass. n. 25754/2025).3.17 A tal proposito, questa Corte ha statuito che la natura demaniale delbene (appartenente ad ente territoriale) non è di ostacolo né allacostituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali opersonali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né allacircolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapportiprivatistici, come diritti soggettivi perfetti (Cass. 29 maggio 2023, n.15066), sancendo di conseguenza quella equivalenza tra rapporti privati econcessioni già affermata da questa Corte nei precedenti sopra richiamati.3.18 In effetti, non par dubbio che nella concessione d'uso di areademaniale si possa individuare l'attribuzione di un diritto assimilabile aquello personale di godimento, non escluso dalla previsione dell'art. 823c.c., sempre che si assicuri l'interesse pubblico insito nel bene.3.19 Alla luce di tale contesto ricostruttivo, può allora riconoscersi unrapporto di equivalenza funzionale tra concessione e locazione quanto algodimento del bene, risultando equiparabili i contenuti essenziali deirapporti generati dai rispettivi atti, caratterizzati - come sono - dallaconcessione del diritto di godimento di beni immobili.4.

Le riflessioni che precedono consentono, dunque, di ritenere che, anchedopo l'introduzione dell'art. 3, comma 16, del decreto legge 95/2012,sussiste il diritto al rimborso delle imposte versate in caso di recessoanticipato della concessione demaniale, inferibile dal non derogabileprincipio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, nellasua accezione di attitudine economica del contribuente, di indice diricchezza dello stesso in relazione ai contenuti effettivi del rapportosostanziale oggetto dell'atto tassato, che tale capacità manifesta e che è,quindi, colpita dall'imposta.Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/20264.1 In tale prospettiva, quindi, l'art. 3 del citato d.l. n. 95/2012 ha soloassicurato l'efficacia di una norma di diritto positivo ad una regola,comunque, già desumibile, in via interpretativa, dal sistema delle normesopra illustrate, dovendo, in definitiva, riconoscersi alla predettadisposizione valore ricognitivo di un principio ordinamentale, nonpotendosi ridurre l’interpretazione giuridica ad una attività puramenteformalistica indifferente al contenuto ed all’incidenza concreta della normasu rapporti affini e sostanzialmente sovrapponibili rispetto a quelliespressamente elencati dalla disposizione normativa, dovendosi assicurareuna applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volutedalla Costituzione.4.2 Altrimenti detto, il fatto che il legislatore del 2012 abbia sentito ilbisogno di focalizzare la sussistenza del diritto al rimborso con riguardoalle concessioni del demanio statale - con ciò rimarcando, attraverso latutela del concessionario, l’interesse finanziario dello Stato alla percezioneintegrale ed anticipata dei canoni concessori – non esclude affatto, viste lesu riportate considerazioni di ordine sistematico (oltre che costituzionale),che la stessa tutela possa (debba) essere riconosciuta, per il vincolo comedetto derivante dall’assimilazione del rapporto concessorio a quellolocativo (con speciale evidenza se non finalizzato ad un pubblico servizio,come nella fattispecie in esame), anche al concessionario di un benecomunale.5.

Alla luce di tali considerazioni, la lettura giuridica sostanziale dell’art.17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, in coordinazione con gli artt. 36 e 77del medesimo decreto, consente di ritenere sufficiente, ai finidell’applicazione della norma, che il rapporto abbia ad oggetto beniimmobili urbani oggetto di locazione o di concessione demaniale,indipendentemente dal soggetto che esercita la funzione concessoria.5.1 Ed invero, vale il principio secondo cui è doveroso inferire dalladisposizione censurata una norma in linea con i principi e le regoleNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026costituzionali, là dove l’opzione ermeneutica conforme a Costituzione siacoerente con il contenuto dell’enunciato, ossia con il significante delladisposizione che il legislatore ha posto, giacché da quel significante,previamente individuato, non può che muovere la dinamica diinveramento della norma nella concretezza del suo operare.

In taleprospettiva, si giustifica allora l'applicabilità della disciplina dettata dalmenzionato art. 17, comma 3, T.U.R in tema di rimborso delle imposteversate in caso di recesso anticipato del contratto anche alla fattispecie inrassegna, dovendosi ricercare un significato secundumconstitutionem dell’enunciato normativo, ricercando il senso fatto palesedal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dallaintenzione del legislatore (art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.), dovendosiritenere distonico rispetto al dettato costituzionale un prelievo fiscale suannualità mai maturate e dunque su proventi mai percepiti.5.2.

Il rimborso dell’imposta di registro versata per annualità nonmaturate diventa così uno strumento di equità fiscale – peraltro garantitoin termini generali dal richiamato art. 17 - che protegge i contribuenti daprelievi non dovuti ovvero non più dovuti a causa di eventi sopravvenutiche interrompono il rapporto contrattuale impedendo l’incameramento delcorrispettivo sul quale è stata versata l’imposta di registro, non potendouna interpretazione formale della norma (art. 17 cit.) consentireall’amministrazione di trattenere somme non sorrette più da un titologiustificativo, dovendo il prelievo fiscale restare sempre ancorato allarealtà dei fatti economici.6.

Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.7.

La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026Così deciso all’udienza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazionein data 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMilena [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso-controricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026Mandarano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialeallegata al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 814/2024 depositata il 18/03/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per chiede che la Corte accolga ilricorso.Uditi per il ricorrente l'Avvocatura Generale Dello Stato, per icontroricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensori deicontroricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentava in data 11/5/2021, ai sensidell’art. 77 del d.P.R. 131/86, istanza di rimborso dell’imposta di registro,pari a euro 798.442,54, versata per annualità successive a quella dirisoluzione anticipata di un contratto di concessione stipulato con ilComune di Milano, in data 21/12/2017, per la concessione dell’unitàimmobiliare, di proprietà comunale, sita nello stabile di [OSCURATO:PERSONA] n. 4,ad uso attività commerciale/imprenditoriale per la durata di diciotto annidecorrenti dal 1° gennaio 2018, con la quale la Società si obbligava alpagamento di un corrispettivo annuo pari a euro 2.851.024, oltre speseaccessorie.1.1 La società registrava il contratto in data 05/01/2018 ed il Comuneversava l’imposta di registro per l’intera durata della concessione,calcolata sull’ammontare complessivo del corrispettivo pattuito in €1.026.569,00 (dando altresì prova del pagamento con il deposito delmodello F23), chiarendo che il tributo era stato riaddebitato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della specifica previsione contenuta nellaNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026convenzione all’art. 13 secondo cui “Le spese, imposte e tasse relative alpresente atto sono a totale carico del concessionario”.1.2 Deduceva la parte che tale contratto era stato però risolto in data13/04/2021, ossia anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, e chela risoluzione contrattuale era stata registrata in data 18/5/2021.1.3 Pertanto, la società domandava, ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.P.R.n. 131/1986, il rimborso della somma di € 798.442,54, pari alla impostadi registro relativa alle annualità successive a quella della risoluzione, dal2022 al 2035.1.4 Con provvedimento del 13/9/2022 n. 316651 l’Ufficio rigettaval’istanza della società, contestando, da un lato, il difetto di legittimazionespecie dell’invocato art. 17, comma 3, TUR perché non operante per icontratti di concessioni di beni demaniali appartenenti a Enti PubbliciTerritoriali. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, consentenza n. 1288/05/2023 accoglieva il ricorso della Società.1.5 La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, conla sentenza n. 814/21/2024 rigettava l’appello dell’Ufficio, così statuendo Quanto all’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 17, c.3 del TUR, equindi ai contratti di concessione di beni demaniali, si conferma che lanorma citata, relativa alle risoluzioni dei contratti di locazione ed affitto dibeni immobili, riconosce espressamente il diritto al rimborso per ilcontraente in caso di risoluzione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] stipulata tra ilComune e la Società presenta, di fatto, i connotati tipici e le clausolecaratteristiche di qualsiasi contratto di locazione, potendosi correttamentel’art. 17 TUR. Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità conferma lacorrettezza dell’applicazione della disciplina dettata dall’art. 17, c. 3 TURal caso di specie. In tema di imposta di registro, posto che la concessioned'uso di un'area demaniale, stante l'attribuzione del diritto di godimento dibeni immobiliari, è equivalente alla locazione di beni immobili, in caso diNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026recesso anticipato le imposte versate sono rimborsabili, ai sensi dell'art.17, comma 3, T.U.I.R., anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art.3, comma 16, D.L. n. 95 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n.135 del 2012. (Cass. Civ. Ord. n. 26636/22) .1.6 Per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe ricorrel’amministrazione articolando un unico motivo.1.7 Replicano con controricorso la contribuente ed il Comune di Milanoche depositano memorie difensive in prossimità dell’udienza.1.8 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite inudienza, di accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., l’Ufficio lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17,comma 3, 43, lettera h), e 45 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 3, comma16, del d.l. n. 95/2012, conv. in legge 135/2012, nonché la violazionedell’art. 5 della Tariffa parte prima allegata allo stesso TUR, per avere laCorte regionale erroneamente applicato il disposto dell’art. 17, comma 3,rubricato alla concessione di un bene del demanio comunale.2. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdedotta dalla società Benetton, secondo cui la Corte territoriale avrebbeinterpretato il rapporto come un qualsiasi contratto di locazione,accertamento non attinto dall’unica censura proposta e pertanto passatoin giudicato. In realtà, l’amministrazione finanziaria ha criticato lastatuizione della corte di merito, affermando che l’art. 17, comma 3,d.P.R. n. 131/1986 ha riguardo unicamente ai contratti di locazione esublocazione di immobili urbani, e non è dunque direttamente applicabileal caso in questione, che attiene invece ad una concessione di benedemaniale del Comune di Milano, aggiungendo che nella vicenda all’esamesi discute di concessione avente ad oggetto un bene demanialeappartenente all’Ente locale territoriale, alla quale non può trovareNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026applicazione la previsione contenuta nell’art.3 comma 16 del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, di natura eccezionale e derogatoria, avendo esteso ladisciplina dell’art. 17, comma 3, TUR unicamente alle concessioni di beniimmobili appartenenti al demanio dello Stato.2.1 Del resto, è fermo principio di questa Corte quello secondo cui ilgiudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minimadella sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambitodella controversia, sicché l'appello motivato con riguardo anche ad unosoltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'interaquestione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere delgiudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspettiche, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti,neppure in via implicita, dal motivo di gravame.( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n°10760/19, Cass. n. 30728/22).3.Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.3.1 La cornice normativa della controversia sottoposta allo scrutinio diquesta Corte è la seguente: l'articolo 3, comma 16, del d.l. 6 luglio 2012,n. 95 (rubricato: «Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzionedei costi per locazioni passive»), dispone che «Le previsioni di cuiall'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobiliappartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previstodall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.»3.2 L'articolo 17, comma 3, del Testo unico dell'imposta di registroapprovato con decreto legislativo 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «Peri contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di duratapluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito perl'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare delNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata delcontratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivopattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributorelativo alle annualità successive a quella in corso. ...». Testo confermatodall’art. 21 del d.lgs. n. 123/2025.3.2 La previsione normativa consente alle parti dei contratti delle locazionidi immobili urbani l’opzione del versamento dell'imposta per l'interadurata contrattuale (quindi sull’intero corrispettivo) ovvero sul canoneannuo (modifiche apportate al Tur dall'art. 21, comma 18, della legge n.449/1997) in funzione dell'anticipazione finanziaria dell'entrata pubblica,ed a fronte dell'incentivo costituito dalla riduzione tariffaria, con riguardoal tasso legale di interesse, dell'imposta dovuta.3.3 In particolare, il predetto art.17 è norma speciale perché disciplinaautonomamente l’imposta di registro sulle locazioni pluriennali di immobiliurbani e sulle concessioni demaniali ed è derogatoria rispetto alla regolagenerale di cui all'articolo 45 del TUR (rubricato «Concessioni e atti conamministrazioni dello Stato») la quale dispone che «Per gli atticoncernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa,nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti realiimmobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotatidi personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erarialein base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituitarispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello delcorrispettivo pattuito». Si tratta di norma riferita ad una categoriagenerale di contratti per i quali è dettato esclusivamente il criterio per ladeterminazione della base imponibile, senza alcun riferimento alla duratadell'intero rapporto; mentre, l'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegataallo stesso TUR cit. cui rinvia il disposto dell’art. 45 summenzionato regolala tassazione per i contratti di locazione, affitto e concessione di beniNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026immobili (senza alcuna distinzione tra concessioni statali o di entiterritoriali).3.4 Il disposto dell’art. 45 in esame è a sua volta norma speciale ancherispetto all’art. 43, comma 1, lett. h), T.U.R, che fa salvo quanto dispostodagli articoli successivi (e dunque da quanto disposto dall’art. 45 cit.),secondo cui «la base imponibile è costituita […] per i contratti diversi daquelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni acontenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuitiper l'intera durata del contratto», senza ulteriori specificazioni ed intermini, quindi, diversi da quanto previsto dall'art. 45 cit. .3.5 Le citate disposizioni regolano, pertanto, la tassazione degli atti ivicontemplati, considerando per essi differenti basi imponibili ai fini delladeterminazione dell'imposta di registro, che non interferiscono con laprevisione normativa di cui all’art. 17 cit..3.6 Dall’esegesi delle norme in disamina emerge che per i contrattidiversi dalle locazioni di immobili urbani e dalle concessioni demaniali, ilcontribuente non ha diritto di opzione ai fini della quantificazionedell’imposta di registro, poiché la base imponibile si calcola per i contrattidi cui all’art. 43, lett. h), esclusivamente sull’ammontare dei corrispettivipattuiti per l’intera durata del contratto e per le concessioni di cui all’art.45 del decreto menzionato sul corrispettivo pattuito.3.7 La questione posta dal ricorso per cassazione è stata già decisa daquesta Corte di legittimità affermando che «In tema di imposta diregistro, posto che la concessione d'uso di un'area demaniale, stantel'attribuzione del diritto di godimento di beni immobiliari, è equivalentealla locazione di beni immobili, in caso di recesso anticipato le imposteversate sono rimborsabili, ai sensi dell'art. 17, comma 3, TUR, ancheanteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 16, del d.l. n. 95 del2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012» (Cass. n. 26636 del09/09/2022).Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/20263.8 Cass. n. 3342/2023, che richiama Cass. n. 26636/2022, conriferimento a fattispecie regolata dalla disciplina antecedente all’interventonormativo del 2012, ha ritenuto che nella concessione d’uso di areademaniale si possa individuare l’attribuzione di un diritto assimilabile aquello personale di godimento, non escluso dalla previsione dell’art. 823c.c., sempre che si assicuri l’interesse pubblico insito nel bene.3.9 Sulla questione la Corte è tornata con pronuncia del 26 marzo 2025,n. 7996, con la quale si è affermato che la concessione di un’area deldemanio portuale destinata ad un pubblico servizio non può equipararsialla locazione di immobile urbano (anche commerciale; come non puòequipararsi l’affitto di azienda alla locazione di un immobile), in quantonon riconducibile ad un rapporto privatistico, fondando la propria tesisulla distinzione operata dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U,Ordinanza n. 6019 del 25/03/2016) tra le concessioni delle areedemaniali destinate ad un pubblico servizio e quelle non destinate ad unpubblico servizio, inquadrabili nello schema privatistico della locazione.3.10 In particolare, detta ordinanza – seguita da ordinanza interlocutoriadi rimessione della questione relativa alla nozione di immobili urbani allapubblica udienza (ord. interlocutoria n. 8447/2025) - ha precisato che lanorma dell’art. 17, comma 3, cit. non può essere estesa alla concessionedel demanio comunale, trattandosi di norma di stretta interpretazione,un ''rapporto amministrativo di concessione'' nel senso precisato dalleSezioni Unite (cfr. ordinanza n. 6019 del 25/03/2016), che abbia adoggetto ''beni immobili appartenenti al demanio dello Stato''.3.11 La quaestio iuris va esaminata leggendo il disposto dell’art. 17summenzionato in combinazione con la previsione dell'art. 36, co. 4,T.U.R. rubricato «Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto diproroga tacita o di recesso anticipato», il quale nello stabilire che «per icontratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima dellaNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicatain relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata»,esprime, al di là della specifica regola tecnica dettata, un principio dicarattere generale nella parte in cui riconosce rilevanza, nei contratti didurata ed ai fini dell'imposta di registro, alle sopravvenienze contrattuali,quali - come nel caso che occupa - il recesso anticipato dall'accordosostituivo di concessione demaniale.3.12 In tale prospettiva, è dunque giustificata l’applicabilità della disciplinadettata dal menzionato art. 17, co. 3, T.U.R in tema dirimborso delle imposte versate in caso di recesso anticipato del contrattoanche alla fattispecie in rassegna, assumendo essa la valenza di regolaconsentanea alle ipotesi di recesso anticipato dai rapporti di durata, aventiad oggetto il godimento di beni immobili urbani, la cui nozione non puònon includere tutti gli immobili oggetto di contratti di durata, rivelandosidel tutto irrilevante la natura del soggetto titolare della proprietà delcespite.3.13 L'art. 17, co. 3, T.U.R. relativo alle risoluzioni dei contratti dilocazione ed affitto di beni immobili è, difatti, esplicito nello stabilire ildiritto al rimborso del contribuente in caso di risoluzione anticipata delcontratto; in particolare, i rapporti locativi e di concessione hanno incomune l’opzione del pagamento dell’imposta di registro su base annualeovvero sull’intera durata del contratto, tanto che la giurisprudenza diquesta Corte ha, da tempo, riconosciuto l'equiparazione, ai fini fiscali,della concessione di beni demaniali alla locazione di immobili (cfr. Cass. n.15667/2004 che richiama Cass. 4857/1998), come chiarito dall'art. 5,punto 2, della tariffa 1, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1986, n. 131,l'uso derivante dalla concessione è fiscalmente equiparabile alla locazione(cfr.: Cass. civ., n. 4857/1998; Cass. n. 15667/2004, in motiv.).3.14 La ragione essenziale dell’istanza di rimborso nella delineatafattispecie - risoluzione anticipata della concessione - della impostaNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026versata riposa, in realtà, non tanto sulla natura del rapporto, ma sul fattosopravvenuto della risoluzione anticipata del rapporto concessorio conconseguente diritto alla restituzione della somma versata in occasionedell’atto poi risolto.3.15 A questo proposito, non vale osservare che nessuna norma“specifica” prevede – per le concessioni del demanio non statale - larestituzione dell'imposta versata sull'intero importo del corrispettivo,quando il contratto venga a mancare per un evento successivo, primadella sua naturale scadenza, in quanto una ermeneusi riduttiva dellaportata della disposizione di cui all’art. 17, comma 3, cit. si porrebbe incontrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata dellanorma medesima (art.53 Cost.); e, soprattutto, il diritto a versarel’imposta di registro sull’intero corrispettivo discende per i rapporticoncessori dal conseguente diritto al rimborso riconosciuto dall’art. 17comma 3, cit., diritto che deve essere esteso all’affine concessione di benidemaniali tout court caratterizzati dalla cessazione anticipata delcontratto: in tal caso, l'imposta, anticipatamente versata, risultaindebitamente trattenuta dal fisco che, perciò, è tenuto alla restituzione inbase ad una regola di carattere generale, di cui è traccia evidente neld.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 (così Cass., Sez. T, 15 giugno 2007, n.14028, così, Cass., Sez. T., 27 giugno 2021, n. 17904 in materia diripetizione di caparra confirmatoria nell’ipotesi di mancata conclusione delcontratto definitivo).3.16 La peculiarità del sistema di riscossione dell'imposta, congegnato alfine di favorire quam maxime l'adempimento della prestazione tributaria,non toglie che sul piano dello strumento processuale non si debbaristabilire la consequenzialità propria delle posizioni sostanziali delrapporto tributario: di modo che l'art. 17 consente al soggetto passivodell'imposta di agire per il rimborso, con una disposizione, di cui non puònon riconoscersi carattere speciale in materia di ripetizione dell'indebito,Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026idonea a limitare soggettivamente l'azione in generale, ex art. 2033 c.c.,accordata a chiunque abbia eseguito un pagamento non dovuto o non piùdovuto (Cass. 16390/2022; Cass. n. 25754/2025).3.17 A tal proposito, questa Corte ha statuito che la natura demaniale delbene (appartenente ad ente territoriale) non è di ostacolo né allacostituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali opersonali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né allacircolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapportiprivatistici, come diritti soggettivi perfetti (Cass. 29 maggio 2023, n.15066), sancendo di conseguenza quella equivalenza tra rapporti privati econcessioni già affermata da questa Corte nei precedenti sopra richiamati.3.18 In effetti, non par dubbio che nella concessione d'uso di areademaniale si possa individuare l'attribuzione di un diritto assimilabile aquello personale di godimento, non escluso dalla previsione dell'art. 823c.c., sempre che si assicuri l'interesse pubblico insito nel bene.3.19 Alla luce di tale contesto ricostruttivo, può allora riconoscersi unrapporto di equivalenza funzionale tra concessione e locazione quanto algodimento del bene, risultando equiparabili i contenuti essenziali deirapporti generati dai rispettivi atti, caratterizzati - come sono - dallaconcessione del diritto di godimento di beni immobili.4. Le riflessioni che precedono consentono, dunque, di ritenere che, anchedopo l'introduzione dell'art. 3, comma 16, del decreto legge 95/2012,sussiste il diritto al rimborso delle imposte versate in caso di recessoanticipato della concessione demaniale, inferibile dal non derogabileprincipio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, nellasua accezione di attitudine economica del contribuente, di indice diricchezza dello stesso in relazione ai contenuti effettivi del rapportosostanziale oggetto dell'atto tassato, che tale capacità manifesta e che è,quindi, colpita dall'imposta.Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/20264.1 In tale prospettiva, quindi, l'art. 3 del citato d.l. n. 95/2012 ha soloassicurato l'efficacia di una norma di diritto positivo ad una regola,comunque, già desumibile, in via interpretativa, dal sistema delle normesopra illustrate, dovendo, in definitiva, riconoscersi alla predettadisposizione valore ricognitivo di un principio ordinamentale, nonpotendosi ridurre l’interpretazione giuridica ad una attività puramenteformalistica indifferente al contenuto ed all’incidenza concreta della normasu rapporti affini e sostanzialmente sovrapponibili rispetto a quelliespressamente elencati dalla disposizione normativa, dovendosi assicurareuna applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volutedalla Costituzione.4.2 Altrimenti detto, il fatto che il legislatore del 2012 abbia sentito ilbisogno di focalizzare la sussistenza del diritto al rimborso con riguardoalle concessioni del demanio statale - con ciò rimarcando, attraverso latutela del concessionario, l’interesse finanziario dello Stato alla percezioneintegrale ed anticipata dei canoni concessori – non esclude affatto, viste lesu riportate considerazioni di ordine sistematico (oltre che costituzionale),che la stessa tutela possa (debba) essere riconosciuta, per il vincolo comedetto derivante dall’assimilazione del rapporto concessorio a quellolocativo (con speciale evidenza se non finalizzato ad un pubblico servizio,come nella fattispecie in esame), anche al concessionario di un benecomunale.5. Alla luce di tali considerazioni, la lettura giuridica sostanziale dell’art.17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, in coordinazione con gli artt. 36 e 77del medesimo decreto, consente di ritenere sufficiente, ai finidell’applicazione della norma, che il rapporto abbia ad oggetto beniimmobili urbani oggetto di locazione o di concessione demaniale,indipendentemente dal soggetto che esercita la funzione concessoria.5.1 Ed invero, vale il principio secondo cui è doveroso inferire dalladisposizione censurata una norma in linea con i principi e le regoleNumero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026costituzionali, là dove l’opzione ermeneutica conforme a Costituzione siacoerente con il contenuto dell’enunciato, ossia con il significante delladisposizione che il legislatore ha posto, giacché da quel significante,previamente individuato, non può che muovere la dinamica diinveramento della norma nella concretezza del suo operare. In taleprospettiva, si giustifica allora l'applicabilità della disciplina dettata dalmenzionato art. 17, comma 3, T.U.R in tema di rimborso delle imposteversate in caso di recesso anticipato del contratto anche alla fattispecie inrassegna, dovendosi ricercare un significato secundumconstitutionem dell’enunciato normativo, ricercando il senso fatto palesedal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dallaintenzione del legislatore (art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.), dovendosiritenere distonico rispetto al dettato costituzionale un prelievo fiscale suannualità mai maturate e dunque su proventi mai percepiti.5.2. Il rimborso dell’imposta di registro versata per annualità nonmaturate diventa così uno strumento di equità fiscale – peraltro garantitoin termini generali dal richiamato art. 17 - che protegge i contribuenti daprelievi non dovuti ovvero non più dovuti a causa di eventi sopravvenutiche interrompono il rapporto contrattuale impedendo l’incameramento delcorrispettivo sul quale è stata versata l’imposta di registro, non potendouna interpretazione formale della norma (art. 17 cit.) consentireall’amministrazione di trattenere somme non sorrette più da un titologiustificativo, dovendo il prelievo fiscale restare sempre ancorato allarealtà dei fatti economici.6. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.7. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.Numero registro generale 11429/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 16197/2026Data pubblicazione 25/05/2026Così deciso all’udienza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazionein data 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMilena [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris