CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 19610/2017 del ruolo generale, proposto DA l'AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 25, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65H01 H501 I) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 77B04 L049 X), con studio in Roma, alla Via XXIV Maggio n. 43. - CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza n. 1663/24/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia - Sezione distaccata di Lecce - depositata il 4 maggio 2017 e notificata il 23 maggio 2017; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 16 marzo 2022; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la suindicata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia - Sezione distaccata di Lecce - riformava la sentenza n. 806/2/2015 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, accogliendo l'appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., condannava l'Agenzia delle Entrate alla restituzione delle somme versate dalla contribuente a titolo di imposta di registro, rigettando, invece, l'appello incidentale avanzato dall'Ufficio; 2. il giudizio riguardava l'impugnazione del silenzio serbato dall'Agenzia sull'istanza di rimborso presentata in data 7 aprile 2014 dalla predetta società, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 131/1986, avente ad oggetto la somma di 275.018,00 C, corrisposta a titolo d'imposta di registro e considerata (dalla contribuente) divenuta indebita per effetto della risoluzione anticipata, comunicata all'Ufficio il 28 gennaio 2013, dell'accordo sostitutivo di concessione demaniale marittima n. 3/2003, stipulato in data 4 febbraio 2003 tra l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (a cui il 10 novembre 2003 era subentrata la [OSCURATO:SOCIETA].), con cui era stato concesso, per la durata di trenta anni (scadenza febbraio 2033), l'uso esclusivo di una superfice di ettari 65,74 (tra aree a terra e specchio d'acqua) per la realizzazione di una banchina, di un terminale molo gasiero, di depositi di gas naturale liquefatto e di un impianto di rigassificazione di GNL; Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 2 di 13 3. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso della contribuente, assumendo che la norma speciale dell'art. 45 del d.P.R. 28 aprile 1986, n. 131 prevedeva che la base imponibile era costituita dall'ammontare del canone annuo per l'intera durata del contratto, con esclusione delle vicende sottostanti il rapporto concessorio, come desumibile dalla mancata considerazione del rimborso a seguito di recesso o di risoluzione anticipata del rapporto, aggiungendo che non poteva ricevere applicazione la disciplina dell'art. 36 del citato d.P.R., siccome riferita al contratto di locazione tra privati a tempo indeterminato ed ai contratti di locazione con patto di proroga tacita o di recesso anticipato; 4. la [OSCURATO:PERSONA] di Genova aveva accolto l'appello proposto dalla contribuente, reputando, invece, che il versamento dell'imposta di registro effettuato per l'intero periodo si era rivelato indebito a seguito del recesso comunicato il 28 gennaio 2013, così legittimando l'istanza di rimborso, come previsto dagli 17, co. 3, e 36, co. 4, d.P.R. 28 aprile 1986, n. 131. 4.1. la Commissione precisava che il menzionato art. 45 non stabilisce che l'imposta deve calcolarsi per l'intera durata del rapporto, limitandosi, invece, a prevedere che la base imponibile è costituita dall'ammontare del canone, segnalando altresì che il legislatore non intendeva introdurre per le concessioni demaniali una disciplina diversa dalle locazioni, tenuto conto della medesima aliquota applicabile (a mente dell'art. 5 della tariffa) e del disposto dell'art. 3, co. 16, D.L. 95/2012, secondo cui le previsioni di cui all'art. 17, co. 3, d.P.R citato si applicano anche alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, con ciò sgomberando il campo da ogni incertezza sul diritto alla restituzione di quanto versato, il cui mancato riconoscimento comporterebbe, altresì, la violazione della capacità contributiva della società; 5. avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato il 20 luglio 2017, formulando due motivi di impugnazione; Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 3 di 13 6. la [OSCURATO:SOCIETA]. notificava in data 28 settembre 2017 controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo, di ricorso l'Agenzia censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 43, co. 1, lett. h) e 45 d.P.R. 28 aprile 1986, n. 131 (cd. T.U.R.), nonché la falsa applicazione dell'art. 3, co. 16, D.L. 95/2012, convertito dalla I. n. 135/2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamente interpretato il menzionato art. 45 nella parte in cui aveva ritenuto che detta disposizione indicasse come base imponibile dell'imposta di registro in oggetto il mero ammontare del canone, senza commisurarlo all'intera durata del contratto, come invece dovrebbe reputarsi leggendo tale disposizione in combinato disposto con l'art. 43 del medesimo testo unico, secondo cui la base imponibile è costituita, nei casi diversi da quelli contemplati dalla predetta norma, dall'ammontare del canone pattuito per l'intera durata del contratto, senza che rilevino le successive vicende del rapporto; 1.1. la difesa erariale aggiungeva che la diposizione dell'art. 45 citato si pone come norma speciale, fonte esclusiva dei rapporti di concessione, e che non può ricevere applicazione l'art. 17, co. 3, del medesimo T.U.R., la quale è norma, a sua volta speciale, prevista per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, così come non potrebbe invocarsi l'applicazione dell'art. 3, co. 16, D.L. 95/2012, che ha esteso l'operatività della previsione di cui all'art. 17, co. 3, T.U.R. alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, in quanto tale disposizione si applica alle sole risoluzioni avvenute dopo la sua entrata in vigore (6 luglio 2012), mentre la comunicazione del recesso sarebbe avvenuta, nel caso di specie, peraltro con atto privo di data certa, il 28 gennaio 2012; 2. con il secondo motivo di impugnazione, l'Ufficio rimproverava al Giudice regionale, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 4 di 13 fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata prova della comunicazione di recesso che, secondo la società, sarebbe stata inoltrata tramite lettera raccomandata del 28 gennaio 2013, senza però fornirne evidenza, come eccepito dalla difesa dell'Agenzia, sia in primo grado (pagina n. 7 delle controdeduzioni), che in appello (pagina n. 7 delle controdeduzioni), emergendo dagli atti solo una copia di una missiva del 28 gennaio 2012 indirizzata all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], priva di data certa, lamentando, altresì, che non fosse stata fornita dimostrazione della comunicazione della risoluzione all'Ufficio tramite la prova del pagamento della relativa imposta, il tutto per sostenere l'inapplicabilità, anche ratione temporis, dell'art. 3, co. 16, D.L. 95/2012 e, quindi, dell'art. 17, co. 3, T.U.R.; OSSERVA 1. Il ricorso va rigettato in relazione al suo primo motivo, con valore assorbente rispetto alle ragioni poste a fondamento della seconda doglianza. 2. Le circostanze di fatto, rilevanti per la decisione, risultano pacifiche tra le parti e possono ricapitolarsi, ricordando che: - in data 4 febbraio 2003 l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] stipulava con la [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale subentrò la [OSCURATO:SOCIETA].) l'accordo sostitutivo di concessione demaniale marittima n. 3 /2003 per l'uso esclusivo di una superfice di ettari 65,74, con previsione di durata trentennale, a decorrere dal 4 febbraio 2003; - la società versò in varie soluzioni l'imposta di registro per la programmata, intera, durata del rapporto; - la società, a seguito del recesso dall'accordo di concessione, presentò in data 7 aprile 2014 l'istanza di rimborso della somma di 275.018,00 C, corrispondente all'importo dei canoni relativi al periodo tra il 28 gennaio 2013 sino alla scadenza del termine della concessione (3 febbraio 2033); - l'ufficio non diede seguito alla predetta istanza e sul silenzio - rifiuto si è instaurata la presente controversia, il cui preliminare e dirimente oggetto sta Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 5 di 13 nello stabilire se l'imposta di registro vada commisurata alla durata programmata oppure a quella effettiva del rapporto. 3. Va subito premesso che erroneamente l'Agenzia ha formulato il primo motivo di impugnazione in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in quanto le ragioni della contestazione non concernono errores in procedendo, ma il dedotto error iudicando, avendo lamentato l'istante la violazione degli artt. 43, co. 1, lett. h) e 45 d.P.R. 28 aprile 1986, n. 131 (cd. T.U.R.), nonchè la falsa applicazione dell'art. 3, co. 16, D.L. 95/2012, convertito dalla I. n. 135/2012, ipotesi queste che vanno evidentemente sussunte nel paradigma di cui all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Nondimeno, può procedersi alla riqualificazione del motivo nei suddetti termini, risultando chiaro il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa, avendo questa Corte chiarito che «L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239)» (così Cass. n. 26310/2017 e, nello stesso senso, Cass. n. 32415/2021, Cass. n. 10862/2018, Cass. n. 17470/2018, Cass. n. 25557/2017). 4. Va ancora preliminarmente osservato che non può ricevere seguito l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa della controricorrente nella parte in cui ha posto in evidenza che le ragioni dell'impugnazione non si sono rivolte contro la statuizione del Giudice regionale - ritenuta integrare un'autonoma ratio decidendi - nella parte in cui ha riconosciuto fondato il diritto al rimborso sulla scorta della previsione dell'art. 36 del d.P.R. 131/1986. In realtà, la valutazione della Commissione tributaria regionale si è articolata sul richiamo alle previsioni degli artt. 17 e 36 del citato decreto e sul rilievo che l'art. 45 del medesimo testo unico nulla prevede in ordine alla Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 6 di 13 durata del contratto, il tutto per sostenere che il legislatore non abbia inteso dettare per le concessioni demaniali una disciplina diversa da quella prevista per le locazioni, citando sul punto anche il disposto dell'art. 3, co. 16, del decreto legge n. 95/2012. E' questa la complessiva logica che sorregge la decisione impugnata e tale ordine di idee risulta essere stato posto in discussione nel motivo di impugnazione sia nella parte in cui si è - di contro - prospettata l'esigenza di una lettura combinata degli artt. 43, co. 1, lett. h) e 45 del d.P.R. 131/1986, reputata dalla difesa erariale avente valore dirimente ai fini che occupano, che nella parte in cui s'è negata l'operatività ratione temporis del menzionato art. 3, co.16, al fine di escludere l'applicazione della disciplina indicata dal Giudice dell'appello. Il motivo d'impugnazione è, quindi, ammissibile sotto il profilo della sua specificità e coerenza rispetto alla statuizione del Giudice territoriale, non rilevando il mancato riferimento al menzionato art. 36, restando tale disposizione coinvolta nella complessiva, alternativa, ricostruzione interpretativa offerta con la censura in esame. 5. Tanto premesso, va osservato che non è in contestazione che la concessione abbia riguardato, per quanto ora occupa, l'uso della predetta area (divisa tra terra e mare), mentre il quadro di riferimento normativo su cui ruota la controversia in esame, su cui le parti si sono confrontate e che è stato preso in esame dalla sentenza impugnata, è costituito dalle seguenti disposizioni del d.P.R. 131/1986, nelle versioni ratione temporis applicabili: - art. 17 (rubricato «Cessioni, risoluzioni e proroghe tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili»), il cui comma terzo prevedeva e prevede che «Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 7 di 13 durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. ...» (sottolineatura aggiunta); - art. 36 (rubricato «Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato»), il cui comma quarto ancora stabilisce che «Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata»; - art. 43 (rubricato «base imponibile»), secondo cui «la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: ... h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto»; - art. 45 (rubricato «Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato»), a mente del quale «Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonchè per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita, rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito» (sottolineatura aggiunta). L'art. 3, co. 16, del decreto legge n. 95/2012 del 6 luglio 2012 (rubricato: «Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive») ha successivamente stabilito che «Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto». 5. Occorre subito osservare che non può essere condiviso l'assunto della difesa erariale secondo il quale l'art. 45 T.U.R. andrebbe letto in combinato Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 8 di 13 disposto con la previsione del precedente art. 43, co. 1, lett. h) del medesimo testo. Come sopra riportato, le citate disposizioni regolano in termini specifici e distinti la tassazione dei diversi atti ivi contemplati, considerando per essi differenti basi imponibili ai fini della determinazione dell'imposta di registro, il che induce ad escludere, già sotto tale profilo, che tra le menzionate norme corra un rapporto di complementarietà, tale da giustificare una loro lettura combinata. Non solo. L'art. 43 del menzionato T.U.R., nell'indicare le basi imponibili applicabili alle fattispecie ivi considerate, fa espressamente salve le disposizioni dei successivi articoli, tra cui l'art. 45, che - per l'appunto - adotta il suindicato diverso parametro, il che consente di ritenere che la tesi dell'Agenzia, non confrontandosi con tale diversità di disciplina, poggi, in definitiva, su di una petizione di principio, non altrimenti giustificata, anzi smentita dalle citate previsioni, che risultano dirette a regolare diversamente fattispecie distinte. Piuttosto, l'art. 45 T.U.R. è - come riconosce la stessa difesa dello Stato - norma speciale, nel senso che detta una disciplina propria e specifica della base imponibile applicabile alle concessioni di cui all'art. 5 della prima parte della tariffa (scilicet: «concessioni su beni demaniali»), stabilendo che essa è costituita «dall'ammontare del canone», senza ulteriori specificazioni ed in termini, quindi, diversi da quanto previsto dall'art. 43, co. 1, lett. h), che è norma riferita ad una categoria generale di contratti, individuati solo per il loro contenuto patrimoniale, per i quali la base imponibile è, invece, rappresentata «dall'ammontare dei corrispettivi per l'intera durata del contratto». Tanto chiarito, deve riconoscersi che la previsione dell'art. 45 T.U.R., nella sua laconica versione, non risolve, tuttavia, il problema in rassegna, non specificando se la durata da considerare ai fini che occupano sia quella effettiva del rapporto di concessione o quella programmata e nemmeno Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 9 di 13 contempla l'ipotesi di un recesso anticipato dal rapporto di concessione, ma è certo che, a differenza di quanto stabilito dall'art. 43, co. 1, lett. h), la disposizione in commento non fa riferimento alla durata dell'intero rapporto, il che rappresenta un primo indizio volto a far, quanto meno, dubitare dell'operatività di tale regola (se non proprio ad escluderla) nella diversa fattispecie in rassegna. Le riflessioni che precedono impongono, allora, di ricercare la soluzione sul piano di una più ampia interpretazione delle disposizioni sopra menzionate ed in tale prospettiva non può farsi a meno di considerare quanto segue. La previsione dell'art. 36, co. 4, T.U.R., nello stabilire che «per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata», esprime, al di là della specifica regola tecnica dettata, un principio di carattere generale nella parte in cui riconosce rilevanza, nei contratti di durata ed ai fini dell'imposta di registro, alle sopravvenienze contrattuali, quali - come nel caso che occupa - il recesso anticipato dall'accordo sostituivo di concessione demaniale. L'art. 17, co. 3, T.U.R. relativo alle risoluzioni dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili è poi esplicito nello stabilire il diritto al rimborso del contribuente in caso di risoluzione anticipata del contratto. Non solo. L'art. 5, Parte Prima, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 (relativo alle locazioni) ha collocato nella relativa disciplina anche le "concessioni di beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative", tanto che la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, riconosciuto l'equiparazione, ai fini fiscali, della concessione di beni demaniali alla locazione di immobili (cfr. Cass. n. 15667/2004 che richiama Cass. 4857/1998). In effetti, non par dubbio che nella concessione d'uso di area demaniale si possa individuare l'attribuzione di un diritto assimilabile a quello personale di godimento, non escluso dalla previsione dell'art. 823 c.c., sempre che si assicuri l'interesse pubblico insito nel bene. Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 10 di 13 Alla luce di tale contesto ricostruttivo, può allora riconoscersi un rapporto di equivalenza, perlomeno ai fini che interessano, tra la locazione di immobili e la concessione di beni demaniali, risultando equiparabili i contenuti essenziali dei rapporti generati dai rispettivi atti, caratterizzati - come sono - dalla concessione del diritto di godimento di beni immobili. In tale prospettiva, si giustifica allora l'applicabilità della disciplina dettata dal menzionato art. 17, co. 3, T.U.R., in tema di rimborso delle imposte versate in caso di recesso anticipato del contratto, anche alla fattispecie in rassegna, assumendo essa la valenza di regola propria e consentanea alle ipotesi di recesso anticipato dai rapporti di durata, aventi ad oggetto il godimento di beni immobili. Le riflessioni che precedono consentono, dunque, di ritenere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 3, co. 16, del decreto legge 95/2012, il diritto al rimborso delle imposte versate in caso di recesso anticipato della concessione demaniale potesse essere ricavato dai suindicati principi, dai quali, in particolare, era possibile desumere la suddetta regola di sistema, in termini corrispondenti, del resto, al non derogabile principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, nella sua accezione di attitudine economica del contribuente, di indice di ricchezza dello stesso in relazione ai contenuti effettivi del rapporto sostanziale oggetto dell'atto tassato, che tale capacità manifesta e che è, quindi, colpita dall'imposta. In tale prospettiva, quindi, l'art. 3 del citato decreto legge ha solo assicurato l'efficacia di una norma di diritto positivo ad una regola, comunque, già desumibile, in via interpretativa, dal sistema delle norme sopra illustrate, dovendo, in definitiva, riconoscersi alla predetta disposizione valore ricognitivo di un principio ordinamentale. 6. Le considerazioni svolte conducono, pertanto, al rigetto del ricorso, con valutazione che assorbe e rende pleonastico l'esame del secondo motivo del ricorso. Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 11 di 13 Detta censura, infatti, è stata articolata, come sopra esposto, in ragione dell'«omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360 10 co. n. 5 c.p.c.)», lamentando l'Agenzia che «la Società sostiene di aver comunicato il proprio recesso all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] mediante lettera raccomandata del 28.1.13, senza che di tale missiva sia stata mai fornita prova all'Amministrazione finanziaria ...» ed assumendo che «se quindi il Giudice avesse considerato tale profilo, dell'anteriorità della missiva al D.L. n. 95/12 o comunque della sua data non certa, non avrebbe potuto ritenere applicabile al caso l'art. 17, 3 0 c. TUR secondo le previsioni del D.L. in parola, applicabile solo alle fattispecie insorte dopo il 6. 7.12». Senonchè, le valutazioni sopra articolate riconoscono l'applicabilità della regola stabilita dall'art. 17, co. 3, del T.U.R. anche prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge, come, del resto, ritenuto anche dal Giudice dell'appello nella parte in cui ha richiamato le previsioni degli artt. 17, co. 3, 36, co. 4, 45 del T.U.R. e dell'art. 5 della tariffa allegata, nonché dell'art. 3, co. 16, del decreto legge 95/2012, intesa quest'ultima come norma di chiarimento di un principio già insito nel sistema. Resta, quindi, tema assorbito nelle superiori considerazioni il profilo della dedotta anteriorità del recesso (del 28 gennaio 2012) a tale ultimo intervento normativo, così come non assume alcun rilievo il censurato omesso esame della mancanza di prova della comunicazione del recesso del 28 gennaio 2013. Va solo aggiunto sul punto che il recesso dal rapporto di concessione costituisce circostanza non più controvertibile, già a seguito della prima sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale - come riferito dalla ricorrente - nel giudicare tempestiva l'istanza di rimborso, aveva implicitamente, quanto chiaramente, ritenuto sussistente sia il recesso, che la sua legittimità, oltre che la sua opponibilità all'Agenzia (in relazione alla dedotta mancanza di data certa del recesso del 28 gennaio 2012), in termini che non hanno costituito motivo di appello incidentale, il Proc. 19610/2017 ric. gen. ordinanza Pagina n. 12 di 13 quale - da quel che risulta dalla sentenza impugnata - ha avuto ad oggetto solo il tema della decadenza dall'istanza di rimborso. 7. Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso va, quindi, rigettato. 8. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. 9. Va da ultimo osservato che, in ragione della qualità soggettiva dell