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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03342/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31412-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - controricorrente - avverso la sentenza n. 69/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di POTENZA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 31412 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg 31412/20 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata, che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate su impugnazione di diniego di rimborso per imposta di registro sulle somme versate per gli anni di concessione demaniale non fruita (atto registrato il 21.1.2010).

La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR ha riformato la sentenza, ritenendo non applicabile l'art. 3 comma 16 dl. 95/2012 (che ha equiparato il rapporto di concessione demaniale al rapporto locatizio), essendo tale normativa successiva alla registrazione del contratto in esame, ha escluso l'efficacia retroattiva della norma.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 3 comma 16 dl. 95/12 e 17 comma 3 dpr 131/1986, in quanto il presupposto applicativo dell'imposta, in base all'art. 17 TUR, non va individuato nella stipula del contratto bensì nella sua eventuale risoluzione anticipata, avvenuta nella fattispecie quattro anni dopo l'entrata in vigore della norma; la indicata disposizione non è stata modificata dall'art. 3 co. 16 dl. cit., che si è limitato ad introdurre una ipotesi di rimborso al verificarsi di un determinato evento (la risoluzione), per cui non vi è alcuna richiesta di applicazione retroattiva della norma, atteso che le condizioni del diritto al rimborso dell'imposta di registro si sono verificate in data 14.12.2016, dopo l'entrata in vigore della norma.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Va premesso che l'art. 3 co. 16 dl. n. 95/2012 (rubricato: «Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive»), statuisce che le previsioni di cui all'art. 17 TUR si applicano alle concessioni demaniali di beni immobili fermo restando quanto previsto dall'art. 57 co. 7 stesso decreto, così equiparando il rapporto di concessione al rapporto locatizio. 2.2.Ciò premesso il motivo va accolto, ribadendo i principi di recente affermati da questa Corte (Cass. n. 26636/2022), secondo cui in tema di imposta di registro, in caso di recesso anticipato, le imposte versate sono rimborsabili, ai sensi dell'art. 17, comma 3, TUR, anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 135 del 2012.

I 2.3.Nella indicata decisione la Corte, ricostruito il quadro giuridico di LA riferimento, richiamati gli artt. 17, 36, 43, 45, del DPR 131/1986, nonché il citato art. 3, co. 16, del di n. 95/2012 ha ritenuto che nella concessione d'uso di area demaniale si possa individuare l'attribuzione di un diritto assimilabile a quello personale di godimento, non escluso dalla previsione dell'art. 823 c.c., sempre che si assicuri l'interesse pubblico insito nel bene.

Alla luce di tale contesto ricostruttivo, può allora riconoscersi un rapporto di equivalenza, perlomeno ai fini che interessano, tra la locazione di immobili e la concessione di beni demaniali, risultando equiparabili i contenuti essenziali dei rapporti generati dai rispettivi atti, caratterizzati - come sono - dalla concessione del diritto di godimento di beni immobili. 2.4.In tale prospettiva, si giustifica allora l'applicabilità della disciplina dettata dal menzionato art. 17, co. 3, T.U.R in tema di rimborso delle imposte versate in caso di recesso anticipato del contratto anche alla fattispecie in rassegna, assumendo essa la valenza di regola propria applicabile alle ipotesi di recesso anticipato dai rapporti di durata, aventi ad oggetto il godimento di beni immobili.

Le riflessioni che precedono consentono, dunque, di ritenere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 3, co. 16, del decreto legge 95/2012, il diritto al rimborso delle imposte versate in caso di recesso anticipato della concessione demaniale potesse essere ricavato dai suindicati principi, dai quali, in particolare, era possibile desumere la suddetta regola di sistema, in termini corrispondenti, del resto, al non derogabile principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, nella sua accezione di attitudine economica del contribuente, di indice di ricchezza dello stesso in relazione ai contenuti effettivi del rapporto sostanziale oggetto dell'atto tassato, che tale capacità manifesta e che è, quindi, colpita dall'imposta.

In tale prospettiva, quindi, l'art. 3 del citato decreto legge ha solo assicurato l'efficacia di una norma di diritto positivo ad una regola, comunque, già desumibile, in via interpretativa, dal sistema delle norme sopra illustrate, dovendosi, in definitiva, riconoscere alla predetta disposizione valore ricognitivo di un principio ordinamentale.

3. Le considerazioni svolte conducono all'accoglimento del ricorso e alla cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31412-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - controricorrente - avverso la sentenza n. 69/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di POTENZA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 31412 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg 31412/20 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata, che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate su impugnazione di diniego di rimborso per imposta di registro sulle somme versate per gli anni di concessione demaniale non fruita (atto registrato il 21.1.2010). La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR ha riformato la sentenza, ritenendo non applicabile l'art. 3 comma 16 dl. 95/2012 (che ha equiparato il rapporto di concessione demaniale al rapporto locatizio), essendo tale normativa successiva alla registrazione del contratto in esame, ha escluso l'efficacia retroattiva della norma. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 3 comma 16 dl. 95/12 e 17 comma 3 dpr 131/1986, in quanto il presupposto applicativo dell'imposta, in base all'art. 17 TUR, non va individuato nella stipula del contratto bensì nella sua eventuale risoluzione anticipata, avvenuta nella fattispecie quattro anni dopo l'entrata in vigore della norma; la indicata disposizione non è stata modificata dall'art. 3 co. 16 dl. cit., che si è limitato ad introdurre una ipotesi di rimborso al verificarsi di un determinato evento (la risoluzione), per cui non vi è alcuna richiesta di applicazione retroattiva della norma, atteso che le condizioni del diritto al rimborso dell'imposta di registro si sono verificate in data 14.12.2016, dopo l'entrata in vigore della norma. 2. Il motivo è fondato. 2.1.Va premesso che l'art. 3 co. 16 dl. n. 95/2012 (rubricato: «Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive»), statuisce che le previsioni di cui all'art. 17 TUR si applicano alle concessioni demaniali di beni immobili fermo restando quanto previsto dall'art. 57 co. 7 stesso decreto, così equiparando il rapporto di concessione al rapporto locatizio. 2.2.Ciò premesso il motivo va accolto, ribadendo i principi di recente affermati da questa Corte (Cass. n. 26636/2022), secondo cui in tema di imposta di registro, in caso di recesso anticipato, le imposte versate sono rimborsabili, ai sensi dell'art. 17, comma 3, TUR, anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 135 del 2012. I 2.3.Nella indicata decisione la Corte, ricostruito il quadro giuridico di LA riferimento, richiamati gli artt. 17, 36, 43, 45, del DPR 131/1986, nonché il citato art. 3, co. 16, del di n. 95/2012 ha ritenuto che nella concessione d'uso di area demaniale si possa individuare l'attribuzione di un diritto assimilabile a quello personale di godimento, non escluso dalla previsione dell'art. 823 c.c., sempre che si assicuri l'interesse pubblico insito nel bene. Alla luce di tale contesto ricostruttivo, può allora riconoscersi un rapporto di equivalenza, perlomeno ai fini che interessano, tra la locazione di immobili e la concessione di beni demaniali, risultando equiparabili i contenuti essenziali dei rapporti generati dai rispettivi atti, caratterizzati - come sono - dalla concessione del diritto di godimento di beni immobili. 2.4.In tale prospettiva, si giustifica allora l'applicabilità della disciplina dettata dal menzionato art. 17, co. 3, T.U.R in tema di rimborso delle imposte versate in caso di recesso anticipato del contratto anche alla fattispecie in rassegna, assumendo essa la valenza di regola propria applicabile alle ipotesi di recesso anticipato dai rapporti di durata, aventi ad oggetto il godimento di beni immobili. Le riflessioni che precedono consentono, dunque, di ritenere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 3, co. 16, del decreto legge 95/2012, il diritto al rimborso delle imposte versate in caso di recesso anticipato della concessione demaniale potesse essere ricavato dai suindicati principi, dai quali, in particolare, era possibile desumere la suddetta regola di sistema, in termini corrispondenti, del resto, al non derogabile principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, nella sua accezione di attitudine economica del contribuente, di indice di ricchezza dello stesso in relazione ai contenuti effettivi del rapporto sostanziale oggetto dell'atto tassato, che tale capacità manifesta e che è, quindi, colpita dall'imposta. In tale prospettiva, quindi, l'art. 3 del citato decreto legge ha solo assicurato l'efficacia di una norma di diritto positivo ad una regola, comunque, già desumibile, in via interpretativa, dal sistema delle norme sopra illustrate, dovendosi, in definitiva, riconoscere alla predetta disposizione valore ricognitivo di un principio ordinamentale. 3. Le considerazioni svolte conducono all'accoglimento del ricorso e alla cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]