CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38435/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di NOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Noia ha condannato [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. alla pena di € 4.000,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, relativamente al reato di cui all'art. 256, comma 2, d. Igs. 152/2006 perché depositava in modo incontrollato ed in particolare senza alcuna autorizzazione sul nudo terreno presso l'impianto di frantumazione, vagliatura e macinazione di materiali di natura lapidea della società di cui è rappresentante legale, [OSCURATO:SOCIETA]. [...] nel perimetro del parco nazionale del Vesuvio, rifiuti di varia natura provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione della predetta società e, nella specie, circa 10.000 mc di rifiuti speciali inerti non pericolosi. Reato accertato il 16 gennaio 2017. 2. L'imputato ha proposto appello trasmesso a questa Corte di Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 162 bis cod. pen.). Il Tribunale ha ritenuto tardiva la ripresentazione dell'istanza di oblazione in quanto proposta dopo le conclusioni del P.M. Invece, essendo stata proposta la prima istanza di oblazione entro i termini dell'art. 419 cod. proc. pen. non era necessaria una nuova proposizione dell'istanza, in quanto il giudice avrebbe dovuto prendere atto della cessazione della causa ritenuta - in precedenza - ostativa all'oblazione (la bonifica dell'area dai rifiuti). Infatti, doveva ritenersi ancora in essere la prima domanda, oggetto di un rigetto solo provvisorio. 2. 2. Contraddittorietà della motivazione e violazione di legge sull'omessa dichiarazione di particolare tenuità del fatto, art. 131 bis, cod. pen. Il fatto con la bonifica del sito è stato epurato da ogni conseguenza dannosa; il materiale non era di per sé pericoloso per l'ambiente e, comunque, vi è stata la rimozione totale. Inoltre, l'oblazione non è stata ammessa non per la carenza oggettiva dei presupposti, ma solo per la ritenuta tardività e, in tal modo, la motivazione del rigetto della particolare tenuità del fatto risulta contraddittoria. 2. 3. Difetto e contraddittorietà della motivazione sull'accertamento della responsabilità. Le prove assunte in dibattimento risultano insufficienti per l'affermazione della responsabilità del ricorrente. L'imputato, nel suo esame dibattimentale, aveva spiegato la sua posizione, ovvero di essere autorizzato al trattamento del materiale rinvenuto sul terreno (la materia prima secondaria) e quel poco di plastica presente era scartata. La sentenza impugnata non tiene conto del tipo di materiale rinvenuto nell'area. E' mancato un accertamento peritale sulla natura dei materiali rinvenuti nel terreno. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della decisione impugnata. Ai fini della configurabilità del reato di cui dell'art. 256, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è sufficiente l'accertamento della natura dei rifiuti accumulati e nel caso la decisione impugnata, con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, ha evidenziato come nel terreno oggetto degli accertamenti erano accumulati a terra, rocce da scavi, rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione e , residui di miscele bituminose (con catrame), come emergente dalle foto, dai verbali di sequestro e dalle testimonianze della P.G., nonché dalle stesse dichiarazioni dell'imputato rese nel suo esame. Infatti, "In materia di tutela penale dell'ambiente, l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un processo di produzione quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 152 del 2006, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti" (Sez. 3, Sentenza n. 33028 del 01/07/2015 Ud., dep. 28/07/2015, Rv. 264203 - 01). Inoltre, la decisione accerta in fatto che nella sede di Terzigno (oggetto dell'accertamento in oggetto) non era presente l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti; solo nella sede di Ottaviano la società aveva un'autorizzazione al recupero di materiale inerte. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza, ma in modo alquanto generico prospetta una mancanza di prove. 4. Manifestamente infondato il motivo processuale della ritenuta tardività dell'istanza di oblazione. L'istanza di oblazione, già respinta in precedenza, è stata riproposta solo dopo le conclusioni del P.M. Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha ritenuto tardivamente presentata l'istanza di oblazione dopo le conclusioni del P.M.: "L'istanza di oblazione già respinta può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dall'imputato successivamente alle conclusioni del pubblico ministero" (Sez. 3, Sentenza n. 43770 del 11/10/2012 Ud., dep. 12/11/2012, Rv. 253608 - 01). L'art. 162 bis cod. pen., infatti, prevede la riproposizione dell'istanza di oblazione "sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado". Per l'art. 523 cod. proc. pen. esaurita l'assunzione delle prove il pubblico ministero e successivamente i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. Con l'illustrazione delle conclusioni del P.M. inizia la discussione finale, conseguentemente l'istanza di oblazione doveva essere riproposta prima dell'inizio dell'intervento del P.M. La ratio della norma è anche evidente in quanto il P.M. conclude nel merito dell'azione penale e ciò sarebbe precluso da una richiesta di definizione anticipata del processo (con oblazione). L'assenza di riproposizione della questione legittima il P.M. a rassegnare le sue conclusioni, con la preclusione dell'oblazione. L'originaria domanda era stata respinta con la necessità, quindi, di una sua ripresentazione nei termini previsti dall'art. 162 bis cod. pen. 5. Relativamente alla particolare tenuità del fatto deve rilevarsi che la sentenza adeguatamente motiva per l'esclusione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'entità dei rifiuti (circa 1.000 metri cubi e la particolarità della zona protetta (Parco nazionale del Vesuvio). La sentenza impugnata, inoltre, irroga una pena superiore al minimo edittale di C 4.000,00 con pena base di 6.000,00 C, e quindi ben al di sopra del limite edittale di C 2.600,00, con la conseguenza che può ritenersi - anche - implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto: «L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto» (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/09/202