CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 27069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12129-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura notarile in atti; Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -2- -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] ROMANI E [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1957/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Frascati, la Banca di credito cooperativo del Tuscolo, oggi Banca di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e del Tuscolo, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era deceduta D’[OSCURATO:PERSONA], della quale l’attore era erede universale, la quale risultava cointestataria con i convenuti di un libretto di deposito nominativo acceso presso la banca convenuta, che presentava alla morte della de cuius una giacenza di circa € 100.000,00. Sosteneva che il libretto era stato alimentato esclusivamente con due ingenti versamenti di denaro appartenente alla de cuius, sicché, essendo stata vinta la presunzione di pari appartenenza delle somme giacenti, aveva diritto alla restituzione dell’intera somma. Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -3- Il Tribunale adito, dopo avere concesso la rimessione in termini ai convenuti Ditri, attesa la nullità della notifica dell’atto di citazione, con la sentenza n. 283 del 22 novembre 2012, dichiarata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti, rigettava la domanda attorea, accertando che ognuno dei cointestatari aveva diritto a ricevere un quarto delle somme depositate. Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -4- Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e, nella resistenza degli appellati [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e John, la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1957 del 27 marzo 2018 rigettava il gravame. Osservava che effettivamente non era stata raggiunta la prova che le somme di cui ai versamenti effettuati in vita dalla dante causa dell’attore, fossero di esclusiva provenienza della de cuius, sicché non poteva reputarsi vinta la presunzione di cui all’art.1298 co. 2 c.c., che regola i rapporti interni tra i cointestatari di rapporti bancari. In tal senso deponeva anche la circostanza che il libretto in esame era stato affidato in custodia a tal [OSCURATO:PERSONA], il che sul presupposto che la contitolarità fosse anche sostanziale. Né poteva assumere carattere dirimente la circostanza che almeno € 30.000,00 derivassero da disponibilità esclusive della D’Itri (trattandosi della somma dalla medesima ricavata dalla vendita di un proprio immobile), atteso che il successivo deposito aveva avuto ad oggetto la somma di € 60.000,00 ed Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -5- era di circa tre mesi successivo alla vendita del bene, sicchè appariva implausibile che la de cuius avesse atteso tale tempo prima di depositare in banca la non trascurabile somma ricavata dalla vendita. Era, infine , disatteso il motivo di appello con il quale si lamentava la mancata compensazione integrale delle spese di lite da parte del Tribunale, rilevandosi che tale decisione era ricollegata alla preponderante soccombenza dell’attore in primo grado. Avverso tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e del Tuscolo non ha svolto difese in questa fase. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1854 e dell’art. 2697 c.c. Si deduce che, sebbene i convenuti avessero inteso provare che le somme depositate provenivano anche dal loro patrimonio, tale prova non è stata raggiunta, con la conseguenza che doveva rafforzarsi la tesi dell’attore che si fondava sulla circostanza che i versamenti erano stati Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -6- effettuati unicamente dalla de cuius, tant’è che nel testamento il libretto era stato attribuito proprio all’attore. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., laddove si contesta la mancata considerazione delle condizioni patrimoniali della de cuius, che era titolare di ben tre immobili e che quindi ben avrebbe potuto disporre delle somme oggetto dei versamenti. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 113, 114 e 115 c.p.c. quanto all’episodio del ricavato della vendita di un garage della defunta. Infatti, una volta ritenuto che quanto meno la somma di € 30.000,00, pari al prezzo della vendita, era proveniente esclusivamente dal patrimonio della defunta, tale somma deve essere attribuita all’attore, che concorrerebbe per un quarto sulle restanti somme, venendo a beneficiare quindi di un credito ben superiore all’ammontare di un quarto calcolato sull’intera giacenza del libretto. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -7- dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016; Cass. S.U. n. 20867/2020). Poste tali premesse, e rilevata l’impossibilità di dedurre il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., attesa l‘applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 77/2018) nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -8- dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (conf. Cass. n. 18777/2015 che ha ritenuto superata la presunzione de qua, e ritenuta raggiunta la prova dell'esclusiva provenienza del denaro dall'attività professionale di uno dei coniugi cointestatari, dalla circostanza che l'altro coniuge, legalmente separato, fosse titolare di un conto corrente personale utilizzato per l'accredito dello stipendio ed il pagamento delle utenze). Trattasi di una presunzione legale "juris tantum" (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma cod.civ.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000) , ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta , la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -9- abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (in ipotesi si potrebbe verificare il caso che uno dei cointestatari, per ragioni di difficoltà personali degli altri formali contitolari - come nel caso di malattia a carattere temporaneo o permanente – ovvero logistiche – come nell’ipotesi in cui risieda in località diversa da quella ove è stato acceso il rapporto bancario – provveda al versamento di somme appartenenti in esclusiva all’altro cointestatario). Ciò chiarito e ribadito quindi che era onere dell’attore, intenzionato a superare la presunzione di cui all’art. 1298 co. 2 c.c., fornire la dimostrazione che le somme versate dalla de cuius fossero di sua esclusiva pertinenza, anche in questa sede la tesi difensiva appare essenzialmente ricollegata al richiamo alla circostanza che il versamento fosse stato effettuato materialmente dalla sola D’Itri. Trattasi però di elemento che di per sé solo non appare idoneo a vincere la detta presunzione, come peraltro confortato anche da alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 4496/2010, secondo cui per vincere la presunzione in esame, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari; Cass. n. 8718/1994 Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -10- secondo cui l’art. 1298 co. 2 c.c. si applica anche al cosiddetto conto provvisorio, caratterizzato dalla immissione nello stesso di danaro cui viene conferita la specifica destinazione dell'acquisto di titoli, ancorché il danaro sia stato versato da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi, salvo che si dimostri che il titolo di acquisizione di quel denaro rendeva destinatario dello stesso in via esclusiva il solo cointestatario che poi lo ha versato sul conto). I giudici di merito, nell’esercizio loro riservato dell’apprezzamento in fatto del materiale istruttorio, hanno ritenuto che non fosse stata offerta la prova che tutte le somme versate provenissero dal patrimonio della de cuius, di guisa che le censure nel loro insieme mirano a sollecitare una diversa valutazione delle prove in senso più appagante per il ricorrente rispetto a quanto operato dai giudicidi merito. Questi ultimi, in considerazione del fatto che gli altri cointestatari risiedevano all’estero, hanno ritenuto che ciò potesse dare giustificazione delle ragioni per le quali l’operazione materiale di versamento era effettuata dalla sola dante causa del ricorrente; hanno altresì ritenuto che non fosse risolutiva, quanto meno per la somma di € 30.000,00, la circostanza che la D’Itri avesse provveduto ad alienare un proprio immobile per tale cifra, ritenendo che non fosse possibile con certezza ricollegare tale operazione di vendita al successivo versamento, sia in considerazione del differente importo delle somme versate rispetto al prezzo della vendita, sia in considerazione dell’implausibilità della tesi del Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -11- ricorrente, che vorrebbe che la de cuius avesse atteso circa tre mesi prima di provvedere al deposito della somma di ben € 30.000,00. Né può reputarsi che abbia carattere decisivo (e ciò anche a voler soprassedere in merito all’inammissibilità della deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c.) la circostanza che la de cuius avesse una apprezzabile posizione patrimoniale, posto che la possidenza economica di per sé non comprova anche che le somme versate fossero di sua esclusiva pertinenza. 3. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. laddove la Corte distrettuale ha confermato la correttezza della compensazione solo parziale delle spese di lite ad opera del Tribunale (essendo stata posta la parte residua a carico del ricorrente), assumendosi che in realtà la norma di cui in rubrica consente anche la compensazione integrale, non avendo il giudice di appello esplicitato il percorso logico- argomentativo per procedere solo in parte alla compensazione. Il motivo è inammissibile. Ed, infatti, questa Corte ha precisato che (Cass. n. 3438/2016) nel regolare le spese di lite in caso di reciprocasoccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -12- infondate, e nell'operare una idealecompensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integralecompensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. Pertanto (cfr. Cass. n. 8421/2017), il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giustimotivi. Orbene, pacifica la ricorrenza di un’ipotesi di soccombenza reciproca, alla luce della lettura del dispositivo della sentenza del Tribunale, quale riportato alle pagg. 6 e ss. del ricorso, rientra nell’apprezzamento del giudice di merito la valutazione circa l’individuazione della parte prevalentemente soccombente, non risultando quindi sindacabile la scelta di compensare in parte le spese né la percentuale entro la quale operare la compensazione. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato , dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene anticipatario. Ric. 2019 n. 12129 sez. S2 -ud. 22-02-2022 -13- 5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA]