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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 agosto 2026

Cassazione n. 24818/2026

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dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –Avverso la sentenza n. 2875/2019 emessa dalla Corte d’appello di Firenze,pubblicata il 29.11.2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di ArezzoElisabetta Ciampini per chiedere lo scioglimento della comunione di alcuniimmobili e la restituzione di somme di denaro concesse a titolo di mutuo nelcorso della convivenza con la convenuta, che era cessata.[OSCURATO:PERSONA] si costituì, non si oppose allo scioglimento della comunione e,in via riconvenzionale, chiese la restituzione della somma di € 117.235,00per prestiti effettuati al convivente, oltre alla somma di 47.808, pari al 50%delle di cui al conto corrente cointestato, sostenendo di aver effettuato ungiroconto dal conto cointestato ad entrambi al conto corrente di FortunatoIl Tribunale dispose lo scioglimento della comunione degli immobili e, perquel che ancora rileva in questa sede, rigettò la domanda riconvenzionaleproposta da [OSCURATO:PERSONA] per carenza di prova del prestito effettuatoin favore del convivente, affermando che la disposizione di un giroconto dalconto comune a quello esclusivo non costituiva di per sé elemento decisivodel contratto di mutuo, potendo trattarsi di precedenti ragioni di credito.2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso detta statuizione,sostenendo che, a fronte degli estratti conto da cui risultava un girocontoeuro 92.570,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA], questi avrebbe dovutodimostrare che gli importi versati fossero di sua esclusiva proprietà peraverli versati sul conto corrente cointestato, in applicazione dell’art. 1298,comma 2, c.c.La Corte d’appello, con sentenza del 29.11.2019, accolse tale motivo e,dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in relazione all’art.1298c.c., giunse alla conclusione che, per superare la presunzione di parità diquote, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che le somme oggettodel giroconto erano frutto del suo precedente accredito di somme personalisul conto cointestato.Numero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corted’appello sulla base di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoIl ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Le parti hanno depositato memorie illustrative.Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del quinto e settimo motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost e dell’art.1298 c.c., in relazione all’art.360, comma 1,n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerato il fatto storico,decisivo per il giudizio, costituito dai versamenti effettuati dal ricorrente sulconto cointestato, che consentirebbe di superare la presunzione dicomproprietà delle somme presenti sul conto corrente.Il ricorrente ricostruisce i passaggi della somma di £200.000.000. dal suoconto corrente n. 2673,18 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena a quellointestato ad [OSCURATO:PERSONA] avente n. 2600.44, accesso sempre pressoMPS; successivamente, la somma di £ 266.558,494, comprensiva anche deldenaro della convenuta, sarebbe stata oggetto di giroconto sul conto n.2732.90 cointestato ad entrambi.Da tali operazioni bancarie, sarebbe stato agevole rilevare che la somma di£ 266.558,494, pur provenendo dal conto esclusivo di [OSCURATO:PERSONA],per l’importo di £ 200.000.000, era di proprietà esclusiva di FortunatoSecondo la ricostruzione del ricorrente, su detto conto vi furono altreoperazioni fino all’accordo di suddividere le somme esistenti sulla base dellerispettive provviste, come risulterebbe dalla documentazione versata in atticon le memorie istruttorie.La Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare tale documentazione, cheproverebbe l’accredito delle somme di proprietà esclusiva di FortunatoNumero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/2026idonea a superare la presunzione di comproprietà.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c., 2729, comma 1, c.c., 1298,comma 2, c.c., 116 c.p.c., 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che la prova dellacomproprietà delle somme presenti sul conto corrente cointestato potesseessere superata attraverso le presunzioni semplici, purché gravi, precise econcordanti.

Nel caso di specie, vi sarebbe la prova della titolarità dellamaggior parte delle somme depositate sul conto comune in capo alricorrente, come risulterebbe dalla documentazione versata in atti edall’ammissione della stessa [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dato attodella divisione in parti disuguali delle somme presenti sul conto correntecointestato, confermando la diversa entità delle rimesse sul conto comune.In definitiva, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai contestato laricostruzione del ricorrente in ordine alla sua esclusiva proprietà dellesomme rinvenute sul conto cointestato, anche in considerazione della suaingente disponibilità di denaro.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art.115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., sotto ilprofilo del travisamento della prova, con riferimento all’esistenza di attidecisivi per il giudizio, non contestati dalla convenuta, idonei a dimostrarela proprietà esclusiva, in capo al ricorrente, delle somme depositate sulconto corrente cointestato.4.

I primi tre motivi di ricorso, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono fondati, con assorbimento dei restanti.4.1.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lacointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascunintestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., lacontitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva laNumero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/2026prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno deicorrentisti (Cass. n. 27069/2022; Cass. n. 77/2018).Trattasi di una presunzione legale juris tantum che dà luogo soltantoall’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraversopresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n.1087/2000) volte a dimostrare non già che la materiale operazione diversamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che lastessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di unodei contitolari.Tanto avviene nell’ipotesi in cui il saldo attivo discenda dal versamento disomme di pertinenza di uno solo dei correntisti, il che esclude che l’altropossa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (Cass. n.29324/2021).4.2.

La sentenza della Corte d’appello, in sostanza, dopo aver affermato cheera onere di [OSCURATO:PERSONA] provare l’accredito di somme personali sulconto comune, al fine di superare la presunzione di contitolarità, nulla hadetto in ordine alla valutazione degli elementi istruttori che nonconsentivano il superamento della presunzione.La sentenza impugnata, pur richiamando correttamente i principi relativiall’operatività dell’art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidalesi dividono in parti uguali “se non risulti diversamente”, ha affermato che“era onere del Fognani dimostrare che le somme oggetto del girocontoerano frutto di un precedente accredito di somme personali del contestato”,ribadendo che “in difetto di prova, a norma dell’art. 1298 c.c., devepresumersi che le quote fossero uguali”.Si tratta di motivazione apparente perché si limita a spiegare in astratto ilmeccanismo con cui opera l’art. 1298 c.c., senza dare conto delle ragioniper le quali non era stata superata la presunzione di contitolarità, ovveroche le somme sul conto comune erano di esclusiva pertinenza di uno deicorrentisti, sulla base delle allegazioni e delle prove addotte dalle parti.Numero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/2026A fronte della decisione del primo giudice, che aveva rigettato la domandariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], del motivo d’appello della predetta,contrastato da [OSCURATO:PERSONA] e delle ragioni dedotte da entrambe leparti sull’esistenza di molteplici rapporti di debito e credito nel corso dellalunga convivenza, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che non erastata superata la presunzione di contitolarità stabilita dall’art.1298 c.c.Sebbene sia corretto il principio di diritto secondo cui l’onere di superare lapresunzione di contitolarità era posto a carico di [OSCURATO:PERSONA], chesosteneva di aver alimentato il conto, la sentenza non spiega affatto leragioni per le quali difettasse tale prova, attraverso le risultanze istruttorieed i dati contabili relativi all’alimentazione del conto ed alla costituzionedella provvista.

In particolare, la motivazione nulla ha spiegato, in realtà,dei singoli spostamenti di denaro indicati dall’odierno ricorrente a sostegnodelle proprie ragioni.4.3.

Come affermato da questa Corte, sebbene, in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sia piùdeducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo dimotivazione, previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e,nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione e, in tal caso,si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass., n.22598/2018; Cass. n.8053/2014).La sentenza impugnata non è, dunque, idonea, sotto il profilo dellamotivazione, a giustificare le conclusioni ed a rendere intellegibile l’iterdecisorio, consentendo il controllo, in sede di legittimità, della plausibilitàNumero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/2026del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delleconseguenze.L’applicazione del principio di diritto sulla contitolarità delle somme presentisul conto corrente cointestato non può prescindere dall’esame della prova,presuntiva e/o documentale, relativa alle ragioni poste dal ricorrente inordine al superamento della presunzione.5.

L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determina l’assorbimentodei motivi quarto, quinto, sesto e settimo.6.

La sentenza impugnata, pertanto, è cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Firenze, in diversa composizione personale, che tornerà a pronunciarsisul merito dell’appello e motiverà in ordine al superamento o meno, da partedi [OSCURATO:PERSONA], della presunzione di contitolarità delle sommepresenti sul conto corrente cointestato.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –Avverso la sentenza n. 2875/2019 emessa dalla Corte d’appello di Firenze,pubblicata il 29.11.2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di ArezzoElisabetta Ciampini per chiedere lo scioglimento della comunione di alcuniimmobili e la restituzione di somme di denaro concesse a titolo di mutuo nelcorso della convivenza con la convenuta, che era cessata.[OSCURATO:PERSONA] si costituì, non si oppose allo scioglimento della comunione e,in via riconvenzionale, chiese la restituzione della somma di € 117.235,00per prestiti effettuati al convivente, oltre alla somma di 47.808, pari al 50%delle di cui al conto corrente cointestato, sostenendo di aver effettuato ungiroconto dal conto cointestato ad entrambi al conto corrente di FortunatoIl Tribunale dispose lo scioglimento della comunione degli immobili e, perquel che ancora rileva in questa sede, rigettò la domanda riconvenzionaleproposta da [OSCURATO:PERSONA] per carenza di prova del prestito effettuatoin favore del convivente, affermando che la disposizione di un giroconto dalconto comune a quello esclusivo non costituiva di per sé elemento decisivodel contratto di mutuo, potendo trattarsi di precedenti ragioni di credito.2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso detta statuizione,sostenendo che, a fronte degli estratti conto da cui risultava un girocontoeuro 92.570,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA], questi avrebbe dovutodimostrare che gli importi versati fossero di sua esclusiva proprietà peraverli versati sul conto corrente cointestato, in applicazione dell’art. 1298,comma 2, c.c.La Corte d’appello, con sentenza del 29.11.2019, accolse tale motivo e,dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in relazione all’art.1298c.c., giunse alla conclusione che, per superare la presunzione di parità diquote, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che le somme oggettodel giroconto erano frutto del suo precedente accredito di somme personalisul conto cointestato.Numero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corted’appello sulla base di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoIl ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Le parti hanno depositato memorie illustrative.Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del quinto e settimo motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost e dell’art.1298 c.c., in relazione all’art.360, comma 1,n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerato il fatto storico,decisivo per il giudizio, costituito dai versamenti effettuati dal ricorrente sulconto cointestato, che consentirebbe di superare la presunzione dicomproprietà delle somme presenti sul conto corrente.Il ricorrente ricostruisce i passaggi della somma di £200.000.000. dal suoconto corrente n. 2673,18 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena a quellointestato ad [OSCURATO:PERSONA] avente n. 2600.44, accesso sempre pressoMPS; successivamente, la somma di £ 266.558,494, comprensiva anche deldenaro della convenuta, sarebbe stata oggetto di giroconto sul conto n.2732.90 cointestato ad entrambi.Da tali operazioni bancarie, sarebbe stato agevole rilevare che la somma di£ 266.558,494, pur provenendo dal conto esclusivo di [OSCURATO:PERSONA],per l’importo di £ 200.000.000, era di proprietà esclusiva di FortunatoSecondo la ricostruzione del ricorrente, su detto conto vi furono altreoperazioni fino all’accordo di suddividere le somme esistenti sulla base dellerispettive provviste, come risulterebbe dalla documentazione versata in atticon le memorie istruttorie.La Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare tale documentazione, cheproverebbe l’accredito delle somme di proprietà esclusiva di FortunatoNumero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/2026idonea a superare la presunzione di comproprietà.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c., 2729, comma 1, c.c., 1298,comma 2, c.c., 116 c.p.c., 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che la prova dellacomproprietà delle somme presenti sul conto corrente cointestato potesseessere superata attraverso le presunzioni semplici, purché gravi, precise econcordanti. Nel caso di specie, vi sarebbe la prova della titolarità dellamaggior parte delle somme depositate sul conto comune in capo alricorrente, come risulterebbe dalla documentazione versata in atti edall’ammissione della stessa [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dato attodella divisione in parti disuguali delle somme presenti sul conto correntecointestato, confermando la diversa entità delle rimesse sul conto comune.In definitiva, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai contestato laricostruzione del ricorrente in ordine alla sua esclusiva proprietà dellesomme rinvenute sul conto cointestato, anche in considerazione della suaingente disponibilità di denaro.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art.115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., sotto ilprofilo del travisamento della prova, con riferimento all’esistenza di attidecisivi per il giudizio, non contestati dalla convenuta, idonei a dimostrarela proprietà esclusiva, in capo al ricorrente, delle somme depositate sulconto corrente cointestato.4. I primi tre motivi di ricorso, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono fondati, con assorbimento dei restanti.4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lacointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascunintestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., lacontitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva laNumero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/2026prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno deicorrentisti (Cass. n. 27069/2022; Cass. n. 77/2018).Trattasi di una presunzione legale juris tantum che dà luogo soltantoall’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraversopresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n.1087/2000) volte a dimostrare non già che la materiale operazione diversamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che lastessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di unodei contitolari.Tanto avviene nell’ipotesi in cui il saldo attivo discenda dal versamento disomme di pertinenza di uno solo dei correntisti, il che esclude che l’altropossa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (Cass. n.29324/2021).4.2. La sentenza della Corte d’appello, in sostanza, dopo aver affermato cheera onere di [OSCURATO:PERSONA] provare l’accredito di somme personali sulconto comune, al fine di superare la presunzione di contitolarità, nulla hadetto in ordine alla valutazione degli elementi istruttori che nonconsentivano il superamento della presunzione.La sentenza impugnata, pur richiamando correttamente i principi relativiall’operatività dell’art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidalesi dividono in parti uguali “se non risulti diversamente”, ha affermato che“era onere del Fognani dimostrare che le somme oggetto del girocontoerano frutto di un precedente accredito di somme personali del contestato”,ribadendo che “in difetto di prova, a norma dell’art. 1298 c.c., devepresumersi che le quote fossero uguali”.Si tratta di motivazione apparente perché si limita a spiegare in astratto ilmeccanismo con cui opera l’art. 1298 c.c., senza dare conto delle ragioniper le quali non era stata superata la presunzione di contitolarità, ovveroche le somme sul conto comune erano di esclusiva pertinenza di uno deicorrentisti, sulla base delle allegazioni e delle prove addotte dalle parti.Numero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/2026A fronte della decisione del primo giudice, che aveva rigettato la domandariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], del motivo d’appello della predetta,contrastato da [OSCURATO:PERSONA] e delle ragioni dedotte da entrambe leparti sull’esistenza di molteplici rapporti di debito e credito nel corso dellalunga convivenza, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che non erastata superata la presunzione di contitolarità stabilita dall’art.1298 c.c.Sebbene sia corretto il principio di diritto secondo cui l’onere di superare lapresunzione di contitolarità era posto a carico di [OSCURATO:PERSONA], chesosteneva di aver alimentato il conto, la sentenza non spiega affatto leragioni per le quali difettasse tale prova, attraverso le risultanze istruttorieed i dati contabili relativi all’alimentazione del conto ed alla costituzionedella provvista. In particolare, la motivazione nulla ha spiegato, in realtà,dei singoli spostamenti di denaro indicati dall’odierno ricorrente a sostegnodelle proprie ragioni.4.3. Come affermato da questa Corte, sebbene, in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sia piùdeducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo dimotivazione, previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e,nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione e, in tal caso,si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass., n.22598/2018; Cass. n.8053/2014).La sentenza impugnata non è, dunque, idonea, sotto il profilo dellamotivazione, a giustificare le conclusioni ed a rendere intellegibile l’iterdecisorio, consentendo il controllo, in sede di legittimità, della plausibilitàNumero registro generale 17432/2020Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 24818/2026Data pubblicazione 27/08/2026del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delleconseguenze.L’applicazione del principio di diritto sulla contitolarità delle somme presentisul conto corrente cointestato non può prescindere dall’esame della prova,presuntiva e/o documentale, relativa alle ragioni poste dal ricorrente inordine al superamento della presunzione.5. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determina l’assorbimentodei motivi quarto, quinto, sesto e settimo.6. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Firenze, in diversa composizione personale, che tornerà a pronunciarsisul merito dell’appello e motiverà in ordine al superamento o meno, da partedi [OSCURATO:PERSONA], della presunzione di contitolarità delle sommepresenti sul conto corrente cointestato.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.Il Presidente
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