CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19510/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26729/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:PERSONA] e per essa, quale mandataria, doBank [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli, n.74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata – avverso la sentenza n. 5238/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26729/2017 Numero sezionale 1188/2022 Numero di raccolta generale 19510/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Su istanza della Banca di Roma (ora [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito delle varie operazioni di fusione e cessione di crediti elencate da pag. 3 a pag. 8 del ricorso per cassazione), il Tribunale di Roma ingiungeva alla debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., nonché ai fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di lire 478.531.993, a titolo di scoperto di conto corrente e titoli cambiari scontati e protestati. 1.1. – Proponevano opposizione i suddetti fideiussori, esponendo di essersi limitati a costituire in pegno alcuni titoli, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - poi fallita - senza mai prestare, peraltro, fideiussione personale. 1.2. – Nel costituirsi, la Banca insisteva nella propria domanda e depositava copia di una lettera di fideiussione sottoscritta dagli opponenti, in relazione a tutte le obbligazioni, anche future, assunte dalla società. 1.3. – Alla prima udienza, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] disconosceva la propria sottoscrizione e la Banca formulava istanza di verificazione. 1.4. – Con sentenza 11/06/2003 il Tribunale di Roma, ritenuta inammissibile l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., in quanto proposta senza indicazione dei mezzi di prova e di scritture di comparazione, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. – La Corte d'appello di Roma con sentenza 11/09/2008 confermava la decisione sia pure per una diversa motivazione, ritenendo inammissibile il procedimento di verificazione su mere copie, essendo ormai preclusa la produzione degli originali delle F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26729/2017 Numero sezionale 1188/2022 Numero di raccolta generale 19510/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 lettere di fideiussione offerta dalla Banca in grado di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. 1.6. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il tramite della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponeva ricorso per cassazione in un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 216 c.p.c. e vizio di motivazione sulla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di verificazione. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e memoria. 1.7. – Con sentenza n. 1366/2016 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, osservando che, pur essendo esatti i principi di diritto enunciati dalla corte territoriale – secondo cui, da un lato, il subprocedimento di verificazione non può svolgersi sulla base di una mera fotocopia del documento disconosciuto e, dall'altro, è inammissibile la produzione in grado d'appello di nuove prove, pur se documentali (Cass., sez. unite, 20 aprile 2005 n.8203) – tuttavia, non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente in atti, sia pure in fotocopia, trattandosi in tal caso della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio; tanto più che la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile l'istanza di verificazione per una ragione diversa – consistente nella carenza di scritture di comparazione – e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la propria firma, senza però contestare la conformità della copia all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c. 1.8. – In sede di rinvio, doBank ha chiesto ammettersi «la verificazione giudiziale della firma apposta in calce all’atto di assunzione della garanzia personale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in data 14-[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 30/1/1995, indicando come scrittura di comparazione l’atto di costituzione di pegno sottoscritto in data 18/2/1999».F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26729/2017 Numero sezionale 1188/2022 Numero di raccolta generale 19510/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 1.9. – La Corte d’appello di Roma, premesso che l’oggetto del giudizio di rinvio era «limitato a stabilire l’ammissibilità dell’istanza di verificazione», ai fini della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ha rigettato l’appello proposto dalla banca, osservando che: i) il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione «preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova qualora la parte che l'ha prodotto ne chieda la verificazione e la relativa procedura abbia esito sfavorevole per l'istante»; ii) nel chiedere la verificazione, la parte «deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c. comma 1), per dar modo al giudice di stabilire il termine per il deposito in cancelleria delle scritture e poi determinare quelle che debbono servire di comparazione» e ciò «costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. 22078/2014)»; iii) in primo grado la Banca, a fronte del disconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle «firme apposte sulle copie delle lettere fideiussorie», «si limitò a formulare in via subordinata istanza di verificazione giudiziale della firma»; iv) con l’atto di appello, la Banca «affermò, per giustificare la mancata indicazione dei mezzi di prova, che all'interno del fascicolo monitorio risultava depositata la copia dell'atto di costituzione del pegno dei titoli; cosicché il giudice avrebbe potuto “disporre la verificazione concedendo alla difesa un termine per la produzione degli originali”; ma solo con l'atto di riassunzione ha espressamente indicato nell'atto prodotto in copia nel fascicolo monitorio una possibile scrittura di comparazione ai fini della verificazione della firma»; v) pur essendo ammissibile la produzione delle lettere di originale nel giudizio di appello, doveva essere confermata la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di verificazione in quanto «non assistita dalla contestuale indicazione delle scritture di comparazione»; vi) «l'inammissibilità dunque deriva dalla non rituale proposizione dell'istanza e non, come F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26729/2017 Numero sezionale 1188/2022 Numero di raccolta generale 19510/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 ha già rilevato la S.C., dalla mancata produzione dell'originale delle lettere di fideiussione nel primo grado di giudizio». 2. – Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi. L’intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo – rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215. 216 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., nonché violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. – si deduce: a) che la Corte d’appello non si sarebbe avveduta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto a verbale di udienza le «lettere di fideiussione del 14- 25/9/1987 e 30/1/1995» mentre in realtà una lettera era datata 14/09/1989 e quindi non era stata correttamente disconosciuta; b) che, potendo dell’istanza di verificazione proporsi anche in forma implicita, erroneamente era stata ritenuta ostativa la mancanza di contestualità della indicazione delle scritture comparative, avendo la banca già depositato nel fascicolo del procedimento monitorio la copia della costituzione di pegno del 18/02/1999, utilizzabile come scrittura di comparazione. 2.2. – Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 217 c.p.c., poiché i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio, se avessero «correttamente valutato la sussistenza in atti di documenti idonei ad essere individuati come scritture di comparazione» avrebbero dovuto concedere alla Banca un termine per indicare le scritture di comparazione già prodotte in atti. 3. – I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei termini che si vanno a precisare. 3.1. – Ai sensi dell'art. 216, comma 1, c.p.c., la parte che proponga istanza di verificazione di una scrittura privata F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26729/2017 Numero sezionale 1188/2022 Numero di raccolta generale 19510/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 disconosciuta ha l’onere sia di proporre i mezzi di prova ritenuti utili, sia di – alternativamente – «produrre o indicare» le scritture di comparazione. 3.2. – Tale disposizione è stata sempre interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte senza eccessivi formalismi (cfr. Cass.16915/2011). In particolare, si è detto che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere addirittura implicita (come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento) e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass.16383/2017, 8272/2012). 3.3. – E’ stato altresì precisato che il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta, onde consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito – cui spetta il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione (Cass. 29542/2019) – non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell'autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione. 3.4. – Di conseguenza, l’eventuale inidoneità della scrittura di comparazione a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, ma si riflette sul suo esito (Cass.6460/2019, che ha ritenuto utilizzabili quali scritture di comparazione i documenti prodotti dalla parte convenuta, nonostante la parte F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26729/2017 Numero sezionale 1188/2022 Numero di raccolta generale 19510/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 attrice, che aveva avanzato l'istanza di verificazione, si fosse opposta al loro impiego; conf. Cass. 17794/2005). 3.5. – Deve allora concludersi che l’istanza di verificazione sia ammissibile anche quando non accompagnata da una formale e contestuale indicazione delle scritture di comparazione da utilizzare, laddove, al momento della proposizione dell’istanza, tali scritture siano state già ritualmente prodotte e acquisite agli atti del giudizio, divenendo perciò utilizzabili, secondo le prescrizioni del giudice (cfr. Cass. 25508/202, 887/2018, 22078/2014, 19279/2014). 3.6. – Ebbene, nel caso di specie è pacifico che il documento utilizzabile come scrittura di comparazione – ferma restando la ritualità della produzione dell’originale in sede di appello, affermata da questa Corte nel primo giudizio di cassazione – era stato già prodotto in copia dalla Banca nel momento in cui è stata presentata l’istanza di verificazione, cui dovrà pertanto darsi corso in sede di rinvio. 4. – Con il terzo motivo, rubricato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2909 c.c. (violazione del principio del ne bis in idem), si deduce: i) che, essendo il ricorso fondato, le spese devono gravare sulla controparte; ii) che la Corte d’appello si sarebbe discostata dai medi tariffari senza motivare; iii) che in sede di rinvio sarebbero state ri-liquidate le spese del primo giudizio di appello in misura inferiore a quella originaria, senza che il relativo capo fosse stato impugnato. 4.1. – Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due, essendo appena il caso di osservare che il primo profilo sarebbe comunque inammissibile come autonoma censura, il secondo ridonda in valutazioni di competenza del giudice di merito ed il terzo resta superato dal rilievo per cui la prima sentenza d’appello, essendo stata cassata, non poteva conservare effetto vincolante quanto al capo dipendente delle spese.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26729/2017 Numero sezionale 1188/2022 Numero di raccolta generale 19510/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05/04/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7