CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 37266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16260/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al ricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1052/2018 depositata il15/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 2005 veniva concluso un accordo tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Belsole) e il [OSCURATO:PERSONA](di seguito Consorzio), per l’acquisto di quote consortili al prezzo di complessivi Euro 320.000,00 ( di cui 159.000,00 da corrispondere al Consorzio e 161.000,00 sotto forma di accollo di mutuo) da parte della Belsole, in subentr o alla s ocietà O - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esclusa dal Consorzio in quanto morosa. 1.1. – A seguito di contrasti tra le parti, a maggio 2007 la Belsole abbandonava i locali assegnati dal Consorzio, dopo che il Presidente, sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva sporto denuncia-querela ex art. 485 c.p. per falsa formazione e sottoscrizione di due dichiarazioni del 19/10/2006 a propria firma, recanti il riepilogo delle somme versate dalla Belsole al Consorzio. 1.2. – Il P.M., espletata una consulenza grafologica attestante l’autenticità della sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA], in termini di “ragionevolezza”, disponeva nel 2008 l’archiviazione del procedimento penale. 1.3. – Sulla bas e delle predette scritture, la Belsole otteneva nel 2009 decreto ingiuntivo di condanna del Consorzio alla restituzione della somma di Euro 191.171,10 (oltre interessi e spese) versata per l’acquisto, non perfezionatosi, delle suddette quote consortili. 1.4. – [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo disconoscendo la sottoscrizione apposta dal proprio Presidente sig. [OSCURATO:PERSONA] sul documento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e contestando (tra l’altro) l’irrilevanza probatoria della consulenza grafologica espletata nel corso delle indagini preliminari; la Belsole replicava sostenendo, tra l’altro, l’autenticità di detta sottoscrizione e richiamando a tal fine gli accertamenti disposti dal P.M. 1.5. – Il Tribunale di Roma, ritenendo utilizzabile il documento del 19/10/2006 nonostante il disconoscimento del Consorzio opponente – sul presupposto di un’implicita volontà di avvalersene da parte della società opposta – e valutando la non rilevanza delle richieste istruttorie formulate, accoglieva solo in parte l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Consorzio alla restituzione della somma di Euro 154.530,00 alla Belsole. 1.6. –La Corte d'appello di Roma, con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. della cui lettura integrale si è da to atto nel verbale di udienza 15/02/2018, ha accolto l'appello proposto dal Consorzio, rigettando integralmente la domanda della Belsole, sul rilievo (per quanto ancora rileva in questa sede) che, a fronte del disconoscimento, quest’ultima «avrebbe dovuto proporre l’istanza di verificazione, non certo affidarsi alla consulenza del p.m. già prodotta in sede monitoria» e dunque avrebbe dovuto, «nella prima difesa, dichiarare di volersi avvalere del documento e, poi, chiesta la verificazione, valutare se articolare ulteriori prove a fondamento dell’autenticità della sottoscrizione disconosciuta o accontentarsi degli esiti della consulenza del P.M.»; ha quindi aggiunto che, una volta «esclusa l’utilizzabilità della scrittura in questione», sarebbe «evidente come la pretesa restitutoria sia rimasta sfornita di prova» per una serie di ragioni (mancata produzione dei mezzi di pagamento, assegni o bonifici; ammissione di pagamenti in favore non del Consorzio, ma della società estr omessa; imputazione del versamento di euro 70.000,00 alla remunerazione per il godimento dei locali per circa due anni e rimborso dele spese di gestione). 1.7. – Avverso detta decisione la Belsole ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, notificato il 30-31/05/2018, cui il Consorzio ha resistito con controricorso. 1.8. –Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Preliminarmente va dato atto della tempestività del ricorso, in quanto la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura integrale attestata nel verbale di udienza, non esclude l’applicabilità del cd. termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., a decorrere dalla stessa data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c. (Cass. 17311/2015, 3394/2021; cfr. Cass. Sez. U, 28975/2022). 3. –Con il primo motivo si denuncia l’omesso rilievo officioso dell’inammissibilità dell’atto di appello, per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012. 3.1. – Il motivo è manifestamente infondato, poiché, come prontamente eccepito in controricorso (senza alcuna replica nella memoria di controparte), le norme invocate non sono applicabili ratione temporis, trattandosi di un atto di appello introdotto con atto di citazionenotificato il 25/07/2012, dunque prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 342 c.p.c. ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), come dispone la norma transitoria di cui all’art. 54, comma 2, d.l. 83/2012, convertito dalla l. 134/2012. 4. – Il secondo mezzo lamenta la vio lazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c., per avere la Belsole non solo contestato l’irritualità ex art. 214 c.p.c. del disconoscimento posto in essere dal procuratore del Consorzio (in quanto non verbalizzato in prima udienza di comparizione, né rassegnato nelle conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), ma anche dimostrato inequivocabilmente la propria intenzione di avvalersi della scrittura disconosciuta dal Consorzio, risultante sia dal verbale di udienza 22/01/2011 (doc. 3 delfascicolo di parte del primo grado, all. 2 del ricorso per cassazione) – in cui il difensore, invocando Cass.13258/2006, deduceva che l'istanza di verificazione della scrittura privata può essere anche implicita –sia dalle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (doc. 4 del fascicolo di parte del primo grado, all. 2 del ricorso per cassazione), dalle quali si evinceva chiaramente la volontà della Belsole di avvalersi della documentazione relativa al procedimento penale pendente nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del Consorzio, nonché della consulenza tecnica grafologica disposta dal P.M. per l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione in esame. 4.1. – Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avuto riguardo alla mancata considerazione della perizia grafologica disposta in sede penale, essendosi la Corte d’appello limitata ad affermare al riguardo che «la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre l'istanza di verificazione, non certo affidarsi alla consulenza del P.M. già prodotta in sede monitoria». 5. –Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo. 5.1. –La Corte territoriale ha trascurato di tener conto, ai fini della decisione, della consolidata giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede eccessivi formalismi (Cass. 16915/2011) e può essere addirittura formulata in modo implicito (come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento), non essendo richiesta né la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale complessiva siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. 19510/2022, 16383/2017, 8272/2012). 5.2. – E’ stato altresì precisato che il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta, onde consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito – cui spetta il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione (Cass. 29542/2019) – non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell'autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione (Cass.19510/2022). 5.3. –Di conseguenza, l’eventuale inidoneità della scrittura di comparazione a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, ma si riflette semmai sul suo esito (Cass. 6460/2019, 17794/2005). Pertanto, l’istanza di verificazione è ammissibile anche quando non accompagnata da una formale e contestuale indicazione delle scritture di comparazione da utilizzare, laddove, al momento della proposizione dell’istanza, tali scritture siano state già ritualmente prodotte e acquisite agli atti del giudizio, divenendo perciò utilizzabili, secondo le prescrizioni del giudice (cfr. Cass. 25508/2021, 887/2018, 22078/2014, 19279/2014). 5.4. –Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha spiegato perché il Tribunale avrebbe errato a ravvisare l’esistenza di una istanza di verificazione “implicita”, limitandosi ad escludere l’utilizzabilità del documento la cui firma è stata disconosciuta (con il conseguente difetto di prova, solo corroborato da ulteriori rilievi), senza nemmeno considerare le contestazioni mosse dalla Belsole sulla dedotta irritualità del disconoscimento medesimo, ex art. 214 c.p.c. 6. – La sentenza impugnata deve essere q uindi cassata con rinvio, per la valutazione della ricorrenza di un’istanza di verificazione implicita a fronte di un rituale disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c., come interpretati dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, con assorbimento del terzo, cassa la s