CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 20013/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15259/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (TP), rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -Intimati – Avverso il decreto del Tribunale di Trapani n. RG 545/2024 depositato il 28/05/2024. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 4 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’intestata comunione ha proposto ricorso ex art. 42 c.p.c. avverso il decreto del Tribunale di Trapani, depositato il 28 maggio 2024,che ha respinto la domanda d i ingiunzione della ricorrente per il Regolamento di competenza pagamento pro quota degli oneri condominiali di straordinaria amministrazione nei confronti Filippo e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], partecipante alla multiproprietà, titolare delle quote di complesso turistico alberghiero sito in [OSCURATO:PERSONA] (TP), sul presupposto che, nella specie, la competenza per territorio inderogabile appartiene al Tribunale di Roma, luogo di residenza dei debitori, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del d.lgs. n. 206 del 2005. Ad avviso della ricorrente, per l’ingiunzione è competente il tribunale siciliano poiché gli oneri di manutenzione straordinaria , derivanti dal diritto di nuda proprietà del partecipante alla comunione, attengono a beni in comproprietà che si trovano nel comune di Trapani; 2. il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; 3. rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile. Va fatta applicazione del principio secondo cui il decreto con il quale il giudice rigetta la domanda d i ingiunzione, non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell’art. 640 c.p.c. consente la riproponibilità della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non è suscettibile di passare in cosa giudicata. Del resto, la parte - anziché riproporre la domanda al medesimo giudice - potrà proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta di ingiunzione; in questo caso, il giudice adito non si troverà di fronte a una pronuncia declinatoria della competenza del primo giudice, cosicché (anche) il regolamento di competenza eventualmente proposto d’ufficio dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 19130/ 20 05 ; Cass. Sez. U.n. 9216/2010, Cass. nn. 18526/2016, 17884/2020); 4. nulla si deve disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale gli intimati non hanno partecipato; 5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della