CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 00246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 AULA 'B' 5046 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 10381- 2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. cronologico 1951/2025 del 06/05/2025 R.G.N. 2016/2024, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Grosseto ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio in relazione alla domanda con la quale il dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna della Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10381/2025 Cron. Rep. Ud. 03/12/2025 Numero registro generale 10381/2025 Numero sezionale 5046/2025 Numero di raccolta generale 246/2026 Data pubblicazione 05/01/2026 AUSL al pagamento della somma di € 535,00, a suo dire dovuta ai sensi dell’art. 33 del CCNL per la dirigenza dell’area sanità [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto l’azienda aveva revocato, per esigenze di servizio, ferie in precedenza concesse con conseguente rientro anticipato in servizio che aveva determinato una spesa pari all’esborso effettuato per la locazione di un appartamento del quale il dirigente non aveva potuto godere. 2. Il Tribunale di Grosseto, adito con ricorso per decreto ingiuntivo, con decreto del 10 novembre 2023 aveva ritenuto di non essere competente e, pertanto, il Franci aveva proposto ricorso al Giudice di Pace ex artt. 311 e 702 bis c.p.c.. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il regolamento è inammissibile. Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18526 del 21/09/2016) il principio secondo cui l'art. 45 c.p.c., pur nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, richiede comunque una decisione declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile, non ravvisabile nel caso di rigetto della richiesta di ingiunzione (che non dà luogo ad una pronuncia definitiva e non è suscettibile di passare in cosa giudicata) motivata dal giudice adito sul rilievo della propria incompetenza, sicché l'[OSCURATO:PERSONA] indicata come competente in quel provvedimento, ove investita di una nuova richiesta monitoria, non può proporre, pena l'inammissibilità dello stesso, il regolamento di competenza di ufficio.(negli stessi sensi Cass. 17884/2020 e più di recente Cass. 20013/2025). 2. Va, pertanto, fatta applicazione del principio secondo cui il decreto con il quale il giudice rigetta la domanda di ingiunzione, Numero registro generale 10381/2025 Numero sezionale 5046/2025 Numero di raccolta generale 246/2026 Data pubblicazione 05/01/2026 non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non è suscettibile di passare in cosa giudicata. Del resto, la parte - anziché riproporre la domanda al medesimo giudice - potrà proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta di ingiunzione; in questo caso, il giudice adito non si troverà di fronte a una pronuncia declinatoria della competenza del primo giudice, cosicché (anche) il regolamento di competenza eventualmente proposto d’ufficio dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 19130/2005; Cass. Sez. U. n. 9216/2010, Cass. nn. 18526/2016, 17884/2020). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione lavoro della Corte di Cassazione in data 3 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 10381/2025 Numero sezionale 5046/2025 Numero di raccolta generale 246/2026 Data pubblicazione 05/01/2026 Numero registro generale 10381/2025 Numero sezionale 5046/2025 Numero di raccolta generale 246/2026 Data pubblicazione 05/01/2026