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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12104/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2343/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] erappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2379/2023 depositata il 23/11/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del presente giudizio di cassazione; rilevato che in data 18.10.2024 la parte controricorrente ha depositato “istanza liquidazione spese e deposito documenti ex art.372 c.p.c.”, chiedendo anche la liquidazione delle spese inerenti al giudizio cautelare, tenutosi dinanzi alla Corte di appello di Firenze, e depositando all’uopo idonea documentazione, nel rispetto del novellato art. 372 c.p.c.; ritenuto che occorre provvedere in questa sede anche sulle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. (v.

Cass. 6792/24 e 29567/24), che, come quelle inerenti strettamente a questo giudizio di legittimità, vanno liquidate come in dispositivo, evidenziandosi che nulla è stato chiesto nelle note spese depositate a titolo di esborsie che si è tenuto conto dei valori della causa indicati dalla parte controricorrente in tali note, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in euro 2.608,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2343/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] erappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2379/2023 depositata il 23/11/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del presente giudizio di cassazione; rilevato che in data 18.10.2024 la parte controricorrente ha depositato “istanza liquidazione spese e deposito documenti ex art.372 c.p.c.”, chiedendo anche la liquidazione delle spese inerenti al giudizio cautelare, tenutosi dinanzi alla Corte di appello di Firenze, e depositando all’uopo idonea documentazione, nel rispetto del novellato art. 372 c.p.c.; ritenuto che occorre provvedere in questa sede anche sulle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. (v. Cass. 6792/24 e 29567/24), che, come quelle inerenti strettamente a questo giudizio di legittimità, vanno liquidate come in dispositivo, evidenziandosi che nulla è stato chiesto nelle note spese depositate a titolo di esborsie che si è tenuto conto dei valori della causa indicati dalla parte controricorrente in tali note, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in euro 2.608,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5
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