CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16289/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti-contro-già controricorrente-avverso il decreto n. 12315/2025 del Consigliere delegato della Corte dicassazione depositato il 09/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Liohanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1600/2024Numero registro generale 24930/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 16289/2026Data pubblicazione 26/05/2026della Corte d’appello di Catania, pubblicata in data 02.11.2024, sulla basedi tre motivi;- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;- a seguito di proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. del Consiglieredelegato, non essendo pervenuta richiesta di decisione del ricorso neltermine di quaranta giorni dalla sua comunicazione, è stata dichiaratal’estinzione del giudizio di cassazione con decreto n. 12315/2025pubblicato in data 09.05.2025;- con detto decreto si è provveduto sulle spese del giudizio di legittimità;- con istanza in data 13.06.2025, la controricorrente ha domandatoprovvedersi anche sulla richiesta di liquidazione delle spese delprocedimento di sospensione della sentenza impugnata, già presentata indata 11.04.2025;- la fissazione dell’adunanza camerale è stata comunicata alle parti e ladifesa dei ricorrenti, con memoria depositata in data 30.04.2026, si èopposta all’accoglimento dell’istanza, formulando le sue controdeduzionisul punto, nel rispetto del diritto al contraddittorio.Considerato che:- nel caso di specie, la controricorrente ha depositato in data 11.04.2025una specifica richiesta di liquidazione delle spese del procedimento disospensione della sentenza impugnata, con allegati i relativi atti edocumenti; non essendo stata fissata l’udienza o l’adunanza per latrattazione del ricorso ed essendo avvenuto il deposito della richiestaprima del decorso del termine previsto per l’istanza di decisione, essorisulta tempestivo;- quanto all’omessa liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373c.p.c. con il decreto di estinzione, deve rilevarsi che, in generale, laprocedura di correzione di errore materiale è stata ritenuta esperibile perrimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali, qualoral'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, maNumero registro generale 24930/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 16289/2026Data pubblicazione 26/05/2026solo una dimenticanza dell'estensore (cfr.: Cass., Sez. Un., n.16415/2018; Cass., Sez. Un., n. 19137/2023);- l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. dispone che, allorché il ricorso siintende rinunciato, la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;- sebbene tale ultima norma non imponga un obbligo di condanna allespese a carico della parte che vi ha dato causa, ma assegni un meropotere discrezionale in tal senso (“può condannare”), nel caso concretotale potere è stato esercitato, quanto alle spese del giudizio di legittimità,emergendo dal provvedimento la volontà di porle a carico dei ricorrenti (sivedano al riguardo ancora: Cass., Sez. Un., n. 16415/2018; Cass., Sez.Un., n. 19137/2023);- la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per losvolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza,ai sensi dell'art. 373 c.p.c., può essere chiesta alla Corte di cassazione,previa specifica e documentata istanza depositata nei termini di cui all'art.372 c.p.c., anche in caso di definizione del giudizio di legittimità condecreto ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c. (cfr.: Cass. n.29567/2024; Cass. n. 12104/2025);- le spese in oggetto vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardoal valore della controversia, indicato nella sentenza impugnata comecompreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, oltre allespese relative alla perizia giurata prodotta nella procedura di sospensionee utilizzata dalla Corte d’appello ai fini della decisione. P.Q.MLa Corte, a integrazione del decreto n. 12315/2025 pubblicato in data09.05.2025, condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore della controricorrente, altresì delle spese relative alla procedura disospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art.373 c.p.c., spese che liquida in euro 438,00 per esborsi ed euro 1.752,00Numero registro generale 24930/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 16289/2026Data pubblicazione 26/05/2026per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quintocomma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa