CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 29567/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20593/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 395, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di NAPOLI n. 3325/2023depositata in data 11/07/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorsoed anzi detta parte ha depositato,in data 18.4.2024 , un atto intitolato “ risposta ex art.380 bis c.p.c.” con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del presente giudizio di cassazione; rilevato che in data 17.4.2024 la parte controricorrente ha depositato istanza di liquidazione dei compensi e delle spese relative al procedimento ex art. 373 c.p.c. , conclusosi con declaratoria della Corte di merito di non luogo a provvedere sull’inibitoria, stante la rinuncia alla relativa istanza manifestata da [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato prima dell’udienza fissata per la decisione su tale istanza, e senza alcuna statuizione sulle spese di quel procedimento, avendo ritenuto quella Corte, richiamando precedenti di legittimità, che la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. spetti a questa Corte nell’ambito del giudizio di legittimità,cui è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione, oppure in ipotesi, al giudice del rinvio (26966/18 e Cass. 3341/09, ex aliis); ritenuto che la predetta istanza è stata depositata corredata da idonea documentazione nel rispetto del novellato art. 372 c.p.c.;ritenuto di aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla Corte territoriale, ribadito , per la parte che qui rileva, da ultimo da Cass. 6792/24 , e che, pertanto, occorre provvedere in questa sede anche sulle spese del procedimento ex art. 37 3 c.p.c. , le quali, alla luce del comportamento processuale ivi tenuto dalla parte istante in quella sede e qui ricorrente, ben possono essere compensate per intero tra le parti, mentre vanno poste a carico del ricorrente le spese inerenti strettamente a questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra le parti per intero le spese del procedimento ex art.373 c.p.c. e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i