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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 26590/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1451/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio tecnico legale STRIP- POLI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’Av- vocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 9 12 /202 1 depositatoil 27 /0 9 /202 1 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Presuppostoè un processo in materia di responsabilità sanitaria.

Nel grado di merito del giudizio di equa riparazione sono stati liquidati € 6.440di indennizzo, in esito all’accoglimento di opposizione.

Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustiziaha notificato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Schema: ( 2) sintesi dei cinque motivi di ricorso, che investono tutti la liquidazione delle spese di lite; (3) parte del provvedimento essenzialmente censurata; (4-5) valutazione; (6) esito.

2. -Con il primo motivo si censura la liquidazione de i compensi della fase ingiuntiva e della fase collegiale, per vizi della motivazione (man- canza, apparenza, perplessità, incomprensibilità).

Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.Con il secondo motivo si censura la liquidazione dei compensi in re- lazione alla fase ingiuntiva, per inosservanza dell’effetto espansivo in- terno e del divieto di reformatio in peiusdella pronuncia in sede ingiun- tiva.

Si deduce violazione degli artt. 5ter l. 89/2001; 91, 112, 329, 333, 334, 336 e 342 c.p.c.; 3Cost.Con il terzo motivo, subordinato al rigetto del secondo e/o del primo, si censura la liquidazione dei compensi in relazione alla fase monitoria, per violazione degli artt. 10, 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., 24 co. 1 l. 794/1942, 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4 d.m. 55/2014 e tabelle n. 8 e n. 12 allegatea quest’ultimo.

Con il quarto e quinto motivo si censura l’omessa liquidazione della maggiorazione dei compensi per manifesta fondatezza degli argomenti dell’opponente per: (a) omessa pronuncia (quarto motivo, ex art. 112 c.p.c.); (b) violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012; 4 co. 8 d.m. 55/2014 (quinto motivo). 3di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

3. – P arte censurata del provvedimento è essenzialmente la se- guente: accolta l’opposizione, «ritiene la Corte che sia le spese del pro- cedimento monitorio sia quelle del presente giudizio di opposizione debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in importi vicini ai minimi delle rispettive tabelle (nn. 8 e 12 d.m. 55/2014), in conside- razione della somma riconosciuta a titolo di indennizzo e della natura delle questioni giuridiche affrontate, con l'aumento previsto dall'art. 4 co. 1bis per tecniche informatiche (30% dei compensi). […] A titolo di spese vive della fase di opposizione possono essere riconosciuti € 30, in considerazione della natura camerale del giudizio oltre alle spese documentate e generali».

Nel p.q.m.: «condanna il Ministerodella giu- stizia al pagamento delle spese […] che liquida, in relazione alla fase monitoria, in complessivi € 483, di cui € 28 per spese vive e € 455 € per compensi […]; in relazione alla fase di opposizione, in complessivi € 2.660, di cui € 60 € per spesevive e € 2.600 per compensi […]».

4. –Ciascun motivo è da respingere.

Il ricorso è da rigettare.

Quanto al primo motivo(cfr. paragrafo n. 2), la motivazione esiste, non è apparente, non è insanabilmente contraddittoria, non è per- plessa, è comprensibile (la si legga al paragrafoprecedente ).

Il primo motivo è rigettato.

Quantoal secondo motivo, in caso di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione, le «spese […] devono essere […] regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, […] mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. […] In caso di accoglimento dell'opposizione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposi- zione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale)». [OSCURATO:PERSONA]. 26851/2016.In altre parole, il motivo di ricorso presuppone che 4di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l'opposizione ex art. 5ter l. 89/2001 introduca un autonomo grado di impugnazione, ma essa è seconda fase (a contraddittorio pieno) di un unico grado (di merito), cui può far seguito un secondo grado di legit- timità (il presente).

Ove – come nel caso di specie - venga accolta l’opposizione della parte privata, sono da liquida re le spese dell’intero procedimento in base al criterio della soccombenza (cfr. anche Cass.10860/2023).

La Corte di appello diNapoli ha applicato correttamente questi criteri, compiendo una nuova liquidazione integraledelle spese.

Il secondo motivo è rigettato.

Quanto al terzo motivo(cfr. paragrafo n. 2), dalla regola della liqui- dazione complessiva e indivisibile delle spese(in caso di accoglimento dell’opposizione), insita nell’unicità del grado di merito del processo di equa riparazione, segue il corollario della incensurabilità in sede di giu- dizio di legittimità di una la liquidazione delle spese superiore nel suo complesso ai minimi(tenuto conto dello scaglione di valore della con- troversia).

Nel caso di specie, la liquidazione complessiva compiuta dalla corte territoriale è superiore ai minimi.

Pertanto, essa non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (cfr. anche Cass.6702/2023) e così nemmeno a quelle articolate nella specie dal ricor- rente.

5. - Tra le censure del ricorrente, merita una distinta discussione quella che invoca un indirizzo della giurisprudenza di legittimità relativo all’allegazionedi una nota specifica dei compensi ad opera della parte vittoriosa.

Nella sua formulazione più diffusa, l’orientamento è il se- guente: «In presenza […] specifica prodotta dalla parte vittoriosa, [il giudice] non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, 5di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto ri- sulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il com- penso tra il minimo ed il massimo delle tariffe».

Così, Cass. 4689/2018, tra le molte, nonché 727/2023, tra le più recenti.

Tuttavia, questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla di- sciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione.

Si applicano le disposizioni generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 co. 6 Cost.

Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronunciain modo conciso ovvero succinto, ove l’oggetto di quest’ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.).

Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è –niente di meno, ma neanche niente di più – la domanda di liquidazione nel suo complesso, alla quale si deve rispondere applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m. 55/2014), tenuto conto del valore della controversa determinato (art. 5 d.m. 55/2014).

Non è compatibile con questa cornice spingere«l'onere di dare ade- guata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella nota specifica fino a cogliervi il dovere di rispondere esplicita- mente, pedissequamente, punto per punto (per così dire: uno ad uno) ad ogni singola indicazione.

Inteso in tal modo, l’onere motivazionale sulle spese eccederebbe in modo paradossale quello che grava sul giu- dice in punto di pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacificamente che, nell’esternare le ragioni del proprio convincimento, il giudice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola dedu- zione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione 6di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. controversa.

Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motiva- zione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie: ciò che qui, in tema di spese, è puntualmente accaduto.

Inconclusione, il terzo motivo è rigettato.

Quanto al quarto e al quinto motivo (cfr. paragrafo n. 2), essi sono da esaminarsi congiuntamente e da respingere.

Quanto alla censura (a), essa denuncia specificamente un error in procedendo.

Ciò consente un efficiente accesso agli atti di causa è una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale.

In effetti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omis- sione di pronuncia, è fondata e conduce ad una cassazione sostitutiva (della lacuna decisoria) conpronuncia nel merito che esclude la mag- giorazione controversa, della quale non si ravvedono gli estremi.

L’ac- coglimento condecisione nel merito della censura (a), determina l’as- sorbimento della censura (b), e quindi del quinto motivo.

In questi termini, il quarto e il quinto motivo sono respinti.

6. –Disatteso ogni motivo, rigettato è il ricorso, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1451/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio tecnico legale STRIP- POLI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’Av- vocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 9 12 /202 1 depositatoil 27 /0 9 /202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Presuppostoè un processo in materia di responsabilità sanitaria. Nel grado di merito del giudizio di equa riparazione sono stati liquidati € 6.440di indennizzo, in esito all’accoglimento di opposizione. Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi, illustrati da memoria. Il Ministero della Giustiziaha notificato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Schema: ( 2) sintesi dei cinque motivi di ricorso, che investono tutti la liquidazione delle spese di lite; (3) parte del provvedimento essenzialmente censurata; (4-5) valutazione; (6) esito. 2. -Con il primo motivo si censura la liquidazione de i compensi della fase ingiuntiva e della fase collegiale, per vizi della motivazione (man- canza, apparenza, perplessità, incomprensibilità). Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.Con il secondo motivo si censura la liquidazione dei compensi in re- lazione alla fase ingiuntiva, per inosservanza dell’effetto espansivo in- terno e del divieto di reformatio in peiusdella pronuncia in sede ingiun- tiva. Si deduce violazione degli artt. 5ter l. 89/2001; 91, 112, 329, 333, 334, 336 e 342 c.p.c.; 3Cost.Con il terzo motivo, subordinato al rigetto del secondo e/o del primo, si censura la liquidazione dei compensi in relazione alla fase monitoria, per violazione degli artt. 10, 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., 24 co. 1 l. 794/1942, 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4 d.m. 55/2014 e tabelle n. 8 e n. 12 allegatea quest’ultimo. Con il quarto e quinto motivo si censura l’omessa liquidazione della maggiorazione dei compensi per manifesta fondatezza degli argomenti dell’opponente per: (a) omessa pronuncia (quarto motivo, ex art. 112 c.p.c.); (b) violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012; 4 co. 8 d.m. 55/2014 (quinto motivo). 3di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. – P arte censurata del provvedimento è essenzialmente la se- guente: accolta l’opposizione, «ritiene la Corte che sia le spese del pro- cedimento monitorio sia quelle del presente giudizio di opposizione debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in importi vicini ai minimi delle rispettive tabelle (nn. 8 e 12 d.m. 55/2014), in conside- razione della somma riconosciuta a titolo di indennizzo e della natura delle questioni giuridiche affrontate, con l'aumento previsto dall'art. 4 co. 1bis per tecniche informatiche (30% dei compensi). […] A titolo di spese vive della fase di opposizione possono essere riconosciuti € 30, in considerazione della natura camerale del giudizio oltre alle spese documentate e generali». Nel p.q.m.: «condanna il Ministerodella giu- stizia al pagamento delle spese […] che liquida, in relazione alla fase monitoria, in complessivi € 483, di cui € 28 per spese vive e € 455 € per compensi […]; in relazione alla fase di opposizione, in complessivi € 2.660, di cui € 60 € per spesevive e € 2.600 per compensi […]». 4. –Ciascun motivo è da respingere. Il ricorso è da rigettare. Quanto al primo motivo(cfr. paragrafo n. 2), la motivazione esiste, non è apparente, non è insanabilmente contraddittoria, non è per- plessa, è comprensibile (la si legga al paragrafoprecedente ). Il primo motivo è rigettato. Quantoal secondo motivo, in caso di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione, le «spese […] devono essere […] regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, […] mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. […] In caso di accoglimento dell'opposizione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposi- zione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale)». [OSCURATO:PERSONA]. 26851/2016.In altre parole, il motivo di ricorso presuppone che 4di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l'opposizione ex art. 5ter l. 89/2001 introduca un autonomo grado di impugnazione, ma essa è seconda fase (a contraddittorio pieno) di un unico grado (di merito), cui può far seguito un secondo grado di legit- timità (il presente). Ove – come nel caso di specie - venga accolta l’opposizione della parte privata, sono da liquida re le spese dell’intero procedimento in base al criterio della soccombenza (cfr. anche Cass.10860/2023). La Corte di appello diNapoli ha applicato correttamente questi criteri, compiendo una nuova liquidazione integraledelle spese. Il secondo motivo è rigettato. Quanto al terzo motivo(cfr. paragrafo n. 2), dalla regola della liqui- dazione complessiva e indivisibile delle spese(in caso di accoglimento dell’opposizione), insita nell’unicità del grado di merito del processo di equa riparazione, segue il corollario della incensurabilità in sede di giu- dizio di legittimità di una la liquidazione delle spese superiore nel suo complesso ai minimi(tenuto conto dello scaglione di valore della con- troversia). Nel caso di specie, la liquidazione complessiva compiuta dalla corte territoriale è superiore ai minimi. Pertanto, essa non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (cfr. anche Cass.6702/2023) e così nemmeno a quelle articolate nella specie dal ricor- rente. 5. - Tra le censure del ricorrente, merita una distinta discussione quella che invoca un indirizzo della giurisprudenza di legittimità relativo all’allegazionedi una nota specifica dei compensi ad opera della parte vittoriosa. Nella sua formulazione più diffusa, l’orientamento è il se- guente: «In presenza […] specifica prodotta dalla parte vittoriosa, [il giudice] non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, 5di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto ri- sulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il com- penso tra il minimo ed il massimo delle tariffe». Così, Cass. 4689/2018, tra le molte, nonché 727/2023, tra le più recenti. Tuttavia, questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla di- sciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione. Si applicano le disposizioni generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 co. 6 Cost. Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronunciain modo conciso ovvero succinto, ove l’oggetto di quest’ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.). Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è –niente di meno, ma neanche niente di più – la domanda di liquidazione nel suo complesso, alla quale si deve rispondere applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m. 55/2014), tenuto conto del valore della controversa determinato (art. 5 d.m. 55/2014). Non è compatibile con questa cornice spingere«l'onere di dare ade- guata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella nota specifica fino a cogliervi il dovere di rispondere esplicita- mente, pedissequamente, punto per punto (per così dire: uno ad uno) ad ogni singola indicazione. Inteso in tal modo, l’onere motivazionale sulle spese eccederebbe in modo paradossale quello che grava sul giu- dice in punto di pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacificamente che, nell’esternare le ragioni del proprio convincimento, il giudice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola dedu- zione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione 6di 6 – RG 1451 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. controversa. Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motiva- zione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie: ciò che qui, in tema di spese, è puntualmente accaduto. Inconclusione, il terzo motivo è rigettato. Quanto al quarto e al quinto motivo (cfr. paragrafo n. 2), essi sono da esaminarsi congiuntamente e da respingere. Quanto alla censura (a), essa denuncia specificamente un error in procedendo. Ciò consente un efficiente accesso agli atti di causa è una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale. In effetti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omis- sione di pronuncia, è fondata e conduce ad una cassazione sostitutiva (della lacuna decisoria) conpronuncia nel merito che esclude la mag- giorazione controversa, della quale non si ravvedono gli estremi. L’ac- coglimento condecisione nel merito della censura (a), determina l’as- sorbimento della censura (b), e quindi del quinto motivo. In questi termini, il quarto e il quinto motivo sono respinti. 6. –Disatteso ogni motivo, rigettato è il ricorso, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La C
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