CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 26626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24620/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] isola F, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 50778/2023 depositatoi l 13/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»), nelle fasi di cognizione e di ottemperanza. Accolta parzialmente la domanda in sede monocratica, essa è rigettata in sede collegiale. Accolto il ricorso per cassazione sulla quantificazione della irragionevole durata, la domanda è accolta in sede di rinvio con liquidazione di un equo indennizzo di € 2.000 e delle spese di tutti i gradi di giudizio. Ricorre in cassazione la parte privata con quattro motivi in materia di spese, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo denuncia che la motivazione sui compensi del procedimento di opposizione è assente, oppure apparente,perplessa o incomprensibile. Ciò ècosì per la liquidazione al di sotto dei valori medi in presenza di nota spese. Si lamenta la mancata esplicitazione dei parametri professionali, l’indeterminatezza della riduzione applicata, il mancato rispetto dei minimi. Si richiama l’orientamento di questa Corte secondo cui, in presenza di una nota spese specifica, il giudice non può ridurre globalmente i compensi senza motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci. Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.Il secondo motivo denuncia la mancata liquidazione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di opposizione e la violazione dei minimi dei parametri professionali. Si deduce violazione degli artt. 10, 14, 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4 co. 1 e 5, 5 co. 1 e 3 d.m. 55/2014; 6, 7 co. 1 d.m. 147/2022; nuova (e vecchia) tabella 12 d.m. 55/2014. Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione sulla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. Si critica la mancata indicazione dei parametri professionali utilizzati e dei dettagli su quali voci della tabella siano state utilizzate e in che misura i compensi siano stati ridotti rispetto ai valori medi. Si richiama di nuovo l’orientamento di questa Corte secondo cui, in presenza di una nota spese specifica, il giudice non può ridurre globalmente i compensi senza motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci. Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.Il quarto motivo denuncia la mancata liquidazione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di rinvio e la violazione dei minimi dei parametri professionali. Il ricorrente critica la Corte di appello per aver liquidato somme che considera simboliche, ossia non adeguate al decoro della professione legale. Tale liquidazione, secondo il ricorrente, non rispetta il principio del giusto compenso e non tiene conto dell’importanza e della complessità del lavoro svolto dagli avvocati. Si deduce violazione degli artt. 10, 14, 91 c.p.c.; 2233 co.2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co.1, 4 co. 1 e 5, 5 co. 1 e 3 d.m. 55/2014; 6, 7 co. 1 d.m. 147/2022; nuova tabella 12 d.m. 55/2014. 2. –Si esaminano preliminarmente il primo ed il terzo motivo nel loro profilocomune, relativo alla nota spese . Tale profilo è rigettato . Esso si incentra su un indirizzo della giurisprudenza di legittimità relativo all’allegazionedi una nota specifica dei compensi ad opera della parte vittoriosa. Nella sua formulazione più diffusa, l’orientamento è il seguente: «In presenza di nota […] specifica prodotta dalla parte vittoriosa, [il giudice] non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe». [OSCURATO:PERSONA]. 4689/2018, tra le molte, nonché Cass. 727/2023, tra le più recenti. Tuttavia, questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla disciplinache il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione. Si applicano le disposizioni generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 co. 6 Cost. Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporrein modo conciso ovvero succinto le ragioni di fatto e diritto della pronuncia, ove l’oggetto di quest’ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.). Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è –niente di meno, ma neanche niente di più –la domanda di liquidazione nel suo complesso , alla quale si deve rispondere applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m. 55/2014), tenuto conto del valore della controversia (art. 5 d.m. 55/2014). Non è compatibile con questa cornice sospingere «l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella nota specifica fino al punto di cogliervi il dovere di rispondere esplicitamente, pedissequamente, punto per punto (per così dire: uno ad uno) ad ogni singola indicazionedi voce di spesa. Inteso in tal modo, l’onere motivazionale sulle spese eccederebbe in modo paradossale quello che grava sul giudiceper la pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacificamente che, nell’esternare le ragioni del proprio convincimento, il giudice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione controversa. Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie(cfr. Cass. 26590/2023). Il primo ed il terzo motivo nel loro profilo comune relativo alla nota spesesono rigettati. 3. - Gli altri profili del primo e del terzo motivo possono essere esaminati contestualmente al secondo e al quartomotivo. Le censure si incentrano sulla liquidazione delle spese processuali così articolata: a) fase monitoria, € 390 per compensi, € 28 per esborsi, oltre accessori; b) giudizio di opposizione, € 1.300 per compensi, € 28 per esborsi, € 10 per spese non documentabili, oltre accessori; c) giudizio di legittimità, € 1.300 per compensi, € 28 per esborsi, € 10 per spese non documentabili, oltre accessori; d) giudizio di rinvio, € 1.300 per compensi, € 28 per esborsi, € 10 per spese non documentabili, oltre accessori. Quanto ai parametri decisori, i compensi sono liquidati nella misura inferiore alla media, tenuto conto del grado di complessità della controversia, della sua natura e valore, delle questioni trattate;è esclusa la fase istruttoria non svolta;è applicata la maggiorazione del 30% ex art. 4 co. 1 - bis d.m. 55/14 per redazione con modalitàdigitali idonee ad agevolare la consultazione; sono disattese le ulteriori richieste di maggiorazione ex art. 4 co. 8 (per manifesta fondatezza) e 10- quater (per deposito di memoria nel giudizio di cassazione) d.m. 55/14. 4. – I l primo motivo , il terzo motivo (ne i loro profili ulteriori rispetto a quello rigettatonel paragrafo n . 2 ), il secondo motivo e il quarto motivo sono accolti sotto il profilo dell’erronea mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria , che è invece ineludibilein ciascuna delle fasi processuali oggetto delle censure del ricorrente. Infatti, la fase istruttoria si svolge già per il solo fatto dell’esame di scritti o documenti prodotti da altre parti: cfr. art. 4 co. 5 lett. c) d.m. 55/2014, nonché Cass. 2023/25801, 164/2022, tra le altre. 5. – N el promuovere il giudizio di rinvio si provvederà altresì a sanare il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia in relazione alla fase di ottemperanza del processo presupposto, riassumendo la causa anche nei suoi confronti. A tal fine è da applicare l’art. 4 l. 260/1958, così come interpretato da Cass. SU 8516/2012, secondo cui esso copre anche l’ipotesi in cui l'errore d'identificazione ( della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio è da notificare) riguardi « distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato» (nel caso attuale: i due Ministeri della Giustizia e dell’Economia).Peraltro, l e Sezioni Unite hanno limitato l’operatività dell’art. 4 l. 260/1958 , quanto agli effetti, al solo profilo della rimessione in termini(quindi ai commi terzo e quarto, con esclusione del secondo, che dispone la preclusione dell’eccepibilità dell’errore). Il che significa, con le parole delle Sezioni Unite, che è esclusa«ogni possibilità di ‘stabilizzazione’ nei confronti del reale destinatario […] degli effetti» d egli atti giudiziari notificat i in precedenza all’altro soggetto. In un caso analogo al caso attuale, diquesto principio si è avvalsa Cass. 8049/2019, che si è pronunciata appunto per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia ilricorso da notificare invece al Ministero della Giustizia). In sostanza, si è disposto che sia da chiamare in causa il Ministero legittimato,con rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale del contraddittorio (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero già presente in giudizio non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro Ministerochiamato in causa solo successivamente. Cass. 33764/2022 ha poi provveduto ad applicare l’art. 4 cit. al caso identico a quello attuale, accogliendo un motivo in cui era stato censurato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia in relazione all’ irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Infatti, dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della Giustizia si debba fare carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (così, sempre Cass.33764/2022, seguita poi da Cass. 21710/2023 e da Cass.17982/2024). In sostanza, quando il processo ex l. 89/2001 presupposto si è articolato anche in una fase di ottemperanza, devono partecipare al processo entrambi i Ministeri: quello della Giustizia (legittimato passivo per la fase di cognizione) e quello dell’Economia (legittimato passivo per la fase di ottemperanza), pur attraverso la comune difesa ad opera dell’Avvocatura dello Stato. In tuttiquesti casi la questione era stata portata all’attenzione di questa Corte attraverso un motivo di ricorso. Successivamente, il collegio giudicante a ll’udienza pubblica del 9 gennaio 2024 ha ritenuto di dover rilevare d’ufficiotale vizio (relativo alla mancata partecipazione al processo del Ministero dell'Economia con riguardo alla fase di ottemperanza), trattandosi appunto di un difetto di legittimazione (passiva), che in quanto tale è rilevabile d’ufficio(cfr. Cass. n. 3023/2024). In continuità con tale ultimo indirizzo, si dispone che al giudizio di rinvio debba essere chiamato a partecipare anche il Ministero dell’Economia, con gli effetti già indicati. 4. - In sintesi , i l primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono accolti sotto il profilo dell’erronea mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione alprofilo accolto d i tali motivi . In sede di giudizio di rinvio ( cui dovrà esserechiamato a partecipare anche il Ministero dell’Economia) si dovrà procedere ad una nuova liquidazione delle spese tenendo conto di ciò , oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il Ministero dell’Economia; accoglie ogni motivo di ricorso per quanto di ragione ( esposta al paragrafo n. 4) , cassa il provvedime