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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 33764/2022

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30427-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -2- GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente principale; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Perugi a con decreto n. 326 del 25 maggio 2021 ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto emesso dal Consigliere designato della stessa Corte d’Appello con il quale era stata liquidata a titolo di equo indennizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.150,00 in ragione della durata irragionevole di un giudizio di equo indennizzo a seguito della precedente proposizione di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

La Corte d’Appello, in primo luogo disattendeva l’eccezione di tardiva proposizione della domanda di equa riparazione rilevando che la domanda era stata avanzata nel termine di sei mesi decorrente dalla definizione della procedura esecutiva, intrapresa dall’opposta al fine di dare attuazione alla condanna disposta a suo favore.

Le Sezioni Unite avevano ribadito la necessità di considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione e nella fattispecie occorreva far riferimento alla definizione del Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -3- giudizio di ottemperanza, che è pienamente equivalente sul piano della tutela del creditore, al giudizio di esecuzione, ancorché si tratti di giudizio introdotto successivamente alla definizione del giudizio di esecuzione parimenti intrapreso dall’opposta.

Tuttavia, stante l’unitarietà tra giudizio di equo indennizzo e successivo giudizio di esecuzione e di ottemperanza, la legittimazione passiva doveva intendersi attribuita al solo Ministero della Giustizia.

Avuto riguardo poi al termine di durata irragionevole del processo, individuato in complessivi anni tre, la Corte distrettuale riteneva corretta la quantificazione dell’indennizzo nell’importo liquidato nel provvedimento opposto.

Né poteva invocarsi la pretesa riduzione dell’indennizzo, e ciò sia in ragione della discrezionalità del corrispondente esercizio, sia in ragione del fatto che il processo aveva avuto una sua autonomia, anche in relazione alle parti nella successiva fase esecutiva, essendo quindi venuta meno la iniziale comunanza di soggetti che aveva interessato la fase della cognizione.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -4- 2.Ritiene la Corte che l’ordine logico delle questioni imponga la previa disamina dei motivi di ricorso incidentale che pongono in discussione lastessa ammissibilità della domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato, questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone invece in discussione solo il quantum delle spese di lite liquidate, ma sul presupposto della sussistenza dell’obbligazione indennitaria nei termini accertati nel decreto impugnato.

Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6 §1 della CEDU, quanto alla tardiva proposizione della domanda di equa riparazione.

Si deduce che già in sede di opposizione si era lamentato che la domanda della ricorrente principale fosse stata tardivamente proposta, in quanto la partenza del termine decadenziale di cui al citato art. 4 deve farsi decorrere dalla data di adozione dell’ordinanza di assegnazione che la stessa ricorrente aveva conseguito all’esito del giudizio di esecuzione.

La Corte d’Appello ha invece ritenuto che il termine andasse fatto decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza intentato dinanzi al giudice amministrativo, successivamente all’adozione dell’ordinanza de qua.

Trattasi però di soluzione erronea in quanto non tiene conto del carattere definitivo del provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione, non trovando alcuna logica giustificazione la Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -5- decisione di percorrere anche la strada del giudizio di ottemperanza, che non potrebbe offrire alcuna ulteriore utilità.

Il motivo è infondato.

Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass.

S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).

Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -6- Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.

La questione che presenta il motivo in esame investe quindi non già la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto già risolta dall’intervento delle Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l‘adempimento della prestazione dovuta.

Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c.

Italia Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -7- del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che ".... il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti.

L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 (si veda anche Bourdov c.

Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)".

In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria.

Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme, nella specie ex art. 530 c.p.c., non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -8- ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte Edu che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento.

In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza).

Trattasi di conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale delle norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scaturenti dall’applicazione della legge n. 89/2001 (art. 5 quinquies), che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall’art. 3 co. 2 della stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (commi 7, 8 ed 11 del citato art. 5 sexies), il concorso tra i rimedi dell’esecuzione e dell’ottemperanza.

Dalle norme de quibus deve quindi ritenersi che, fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria, tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore, anche l’esaurimento della procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -9- veda Cass.

S.U. n. 7632/1993, Cass.

S.U. n. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari, Cass. n. 31856/2021).

Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo che, nella sua più autorevole composizione (Consiglio di Stato Ad.

Pl. n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un’ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva, ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l’ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c. (così Consiglio di Stato n. 3539/2019, emessa proprio nell’ambito del contenzioso tra le parti del presente giudizio, e successivamente Consiglio di Stato n. 3625/2019).

Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e che nella specie la presentazione della domanda fosse rispettosa dello stesso termine.

3. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 89/2001 quanto alla carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.

Si deduce che, pur ritenendo la natura unitaria del processo per il quale è stato richiesto l’indennizzo, tuttavia, il ritardo risulta ascrivibile alla condotta di organi appartenenti a diversi Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -10- plessi giurisdizionali, e per i quali la responsabilità sul piano indennitario va ascritta a differenti dicasteri (quello della Giustizia per i ritardi del giudice ordinario, quello dell’Economia e delle Finanze per i ritardi del giudice amministrativo).

Ne deriva che il Ministero della Giustizia non può essere tenuto a far fronte all’obbligazione indennitaria anche riconducibile all’inerzia del giudice amministrativo, essendo quindi erronea la conclusione del giudice di merito che ha invece fatto leva sul carattere unitario del giudizio per individuare nel solo ricorrente incidentale il soggetto debitore.

Il motivo è fondato.

Reputa la Corte che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -11- disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass.n. 15603/2006).

Nella specie, peraltro la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto.

Appare al Collegio che in tal caso possa farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.

Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte".

Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -12- indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022).

Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).

Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso, a fronte delle tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, e che anche in tal caso debba Ric. 2021 n. 30427 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -13- pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento.

4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale, con il quale la ricorrente si duole della erronea liquidazione delle spese di lite, in quanto avvenuta al di sotto dei minimi tariffari e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, essendo riservata al giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la liquidazione delle spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e della precedente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30427-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -2- GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente principale; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. La Corte d'appello di Perugi a con decreto n. 326 del 25 maggio 2021 ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto emesso dal Consigliere designato della stessa Corte d’Appello con il quale era stata liquidata a titolo di equo indennizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.150,00 in ragione della durata irragionevole di un giudizio di equo indennizzo a seguito della precedente proposizione di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo. La Corte d’Appello, in primo luogo disattendeva l’eccezione di tardiva proposizione della domanda di equa riparazione rilevando che la domanda era stata avanzata nel termine di sei mesi decorrente dalla definizione della procedura esecutiva, intrapresa dall’opposta al fine di dare attuazione alla condanna disposta a suo favore. Le Sezioni Unite avevano ribadito la necessità di considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione e nella fattispecie occorreva far riferimento alla definizione del Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -3- giudizio di ottemperanza, che è pienamente equivalente sul piano della tutela del creditore, al giudizio di esecuzione, ancorché si tratti di giudizio introdotto successivamente alla definizione del giudizio di esecuzione parimenti intrapreso dall’opposta. Tuttavia, stante l’unitarietà tra giudizio di equo indennizzo e successivo giudizio di esecuzione e di ottemperanza, la legittimazione passiva doveva intendersi attribuita al solo Ministero della Giustizia. Avuto riguardo poi al termine di durata irragionevole del processo, individuato in complessivi anni tre, la Corte distrettuale riteneva corretta la quantificazione dell’indennizzo nell’importo liquidato nel provvedimento opposto. Né poteva invocarsi la pretesa riduzione dell’indennizzo, e ciò sia in ragione della discrezionalità del corrispondente esercizio, sia in ragione del fatto che il processo aveva avuto una sua autonomia, anche in relazione alle parti nella successiva fase esecutiva, essendo quindi venuta meno la iniziale comunanza di soggetti che aveva interessato la fase della cognizione. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -4- 2.Ritiene la Corte che l’ordine logico delle questioni imponga la previa disamina dei motivi di ricorso incidentale che pongono in discussione lastessa ammissibilità della domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato, questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone invece in discussione solo il quantum delle spese di lite liquidate, ma sul presupposto della sussistenza dell’obbligazione indennitaria nei termini accertati nel decreto impugnato. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6 §1 della CEDU, quanto alla tardiva proposizione della domanda di equa riparazione. Si deduce che già in sede di opposizione si era lamentato che la domanda della ricorrente principale fosse stata tardivamente proposta, in quanto la partenza del termine decadenziale di cui al citato art. 4 deve farsi decorrere dalla data di adozione dell’ordinanza di assegnazione che la stessa ricorrente aveva conseguito all’esito del giudizio di esecuzione. La Corte d’Appello ha invece ritenuto che il termine andasse fatto decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza intentato dinanzi al giudice amministrativo, successivamente all’adozione dell’ordinanza de qua. Trattasi però di soluzione erronea in quanto non tiene conto del carattere definitivo del provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione, non trovando alcuna logica giustificazione la Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -5- decisione di percorrere anche la strada del giudizio di ottemperanza, che non potrebbe offrire alcuna ulteriore utilità. Il motivo è infondato. Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo). Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -6- Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame investe quindi non già la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto già risolta dall’intervento delle Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l‘adempimento della prestazione dovuta. Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -7- del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che ".... il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 (si veda anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)". In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme, nella specie ex art. 530 c.p.c., non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -8- ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte Edu che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento. In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza). Trattasi di conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale delle norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scaturenti dall’applicazione della legge n. 89/2001 (art. 5 quinquies), che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall’art. 3 co. 2 della stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (commi 7, 8 ed 11 del citato art. 5 sexies), il concorso tra i rimedi dell’esecuzione e dell’ottemperanza. Dalle norme de quibus deve quindi ritenersi che, fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria, tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore, anche l’esaurimento della procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -9- veda Cass. S.U. n. 7632/1993, Cass. S.U. n. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari, Cass. n. 31856/2021). Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo che, nella sua più autorevole composizione (Consiglio di Stato Ad. Pl. n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un’ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva, ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l’ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c. (così Consiglio di Stato n. 3539/2019, emessa proprio nell’ambito del contenzioso tra le parti del presente giudizio, e successivamente Consiglio di Stato n. 3625/2019). Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e che nella specie la presentazione della domanda fosse rispettosa dello stesso termine. 3. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 89/2001 quanto alla carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Si deduce che, pur ritenendo la natura unitaria del processo per il quale è stato richiesto l’indennizzo, tuttavia, il ritardo risulta ascrivibile alla condotta di organi appartenenti a diversi Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -10- plessi giurisdizionali, e per i quali la responsabilità sul piano indennitario va ascritta a differenti dicasteri (quello della Giustizia per i ritardi del giudice ordinario, quello dell’Economia e delle Finanze per i ritardi del giudice amministrativo). Ne deriva che il Ministero della Giustizia non può essere tenuto a far fronte all’obbligazione indennitaria anche riconducibile all’inerzia del giudice amministrativo, essendo quindi erronea la conclusione del giudice di merito che ha invece fatto leva sul carattere unitario del giudizio per individuare nel solo ricorrente incidentale il soggetto debitore. Il motivo è fondato. Reputa la Corte che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -11- disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass.n. 15603/2006). Nella specie, peraltro la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto. Appare al Collegio che in tal caso possa farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte". Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -12- indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso, a fronte delle tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, e che anche in tal caso debba Ric. 2021 n. 30427 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -13- pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale, con il quale la ricorrente si duole della erronea liquidazione delle spese di lite, in quanto avvenuta al di sotto dei minimi tariffari e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, essendo riservata al giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la liquidazione delle spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e della precedente