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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 25457/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1069/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 369/2021,depositato i l 23/06/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Perugia 23 giugno 2021, n. 369, che ha rigettato l’opposizione da esso proposta avverso il decreto della medesima Corte d’appello che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministero a pagare euro 1.250 quale indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, sulla tardività della domanda di equa riparazione”: stante il concetto di definitività del al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dal richiamato art. 4, la Corte d’appello ha errato a individuare il dies a quo per il calcolo dei sei mesi nella decisione del Consiglio di Stato che ha chiuso il giudizio di ottemperanza.

Il motivo non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della legge n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, secondo un'interpretazione conforme ai principi sovranazionali, decorre, ove siano stati esperiti, successivamente al processo di cognizione, prima il giudizio di esecuzione e dopo il giudizio di ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo dei procedimenti instaurati (nella specie, dalla definitività della pronuncia di ottemperanza) al fine di conseguire l'adempimento della prestazione dovuta” (così Cass. n. 2/2023; cfr. pure negli stessi termini Cass. n. 1201/2023 e Cass. n. 33764/2022). 2) Il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 89/2001, sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza”.

Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza secondo cui “la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi debba convenire in giudizio sia il Ministero della giustizia che il Ministero dell’economia e delle finanze, non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro” (si vedano in tal senso, da ultimo, Cass. n. 1201/2023 e Cass. n. 2/2023).

Il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà pertanto determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (cfr. Cass. n. 15603/2006).

Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente necessaria rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, principi che vanno estensi anche all’ipotesi in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell’obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità.

Si deve quindi concludere – in presenza, come nel caso in esame, della tempestiva eccezione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, da parte dell’Avvocatura – per la cassazione della decisione gravata, dovendo il giudice di rinvio, previa evocazione in giudizio anche del Ministero dell’economia e delle finanze, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento.

II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto sopra ricordati, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, la causa alla Corte d’appello di Perugia, in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1069/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 369/2021,depositato i l 23/06/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Perugia 23 giugno 2021, n. 369, che ha rigettato l’opposizione da esso proposta avverso il decreto della medesima Corte d’appello che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministero a pagare euro 1.250 quale indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, sulla tardività della domanda di equa riparazione”: stante il concetto di definitività del al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dal richiamato art. 4, la Corte d’appello ha errato a individuare il dies a quo per il calcolo dei sei mesi nella decisione del Consiglio di Stato che ha chiuso il giudizio di ottemperanza. Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della legge n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, secondo un'interpretazione conforme ai principi sovranazionali, decorre, ove siano stati esperiti, successivamente al processo di cognizione, prima il giudizio di esecuzione e dopo il giudizio di ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo dei procedimenti instaurati (nella specie, dalla definitività della pronuncia di ottemperanza) al fine di conseguire l'adempimento della prestazione dovuta” (così Cass. n. 2/2023; cfr. pure negli stessi termini Cass. n. 1201/2023 e Cass. n. 33764/2022). 2) Il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 89/2001, sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza”. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza secondo cui “la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi debba convenire in giudizio sia il Ministero della giustizia che il Ministero dell’economia e delle finanze, non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro” (si vedano in tal senso, da ultimo, Cass. n. 1201/2023 e Cass. n. 2/2023). Il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà pertanto determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (cfr. Cass. n. 15603/2006). Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente necessaria rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, principi che vanno estensi anche all’ipotesi in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell’obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità. Si deve quindi concludere – in presenza, come nel caso in esame, della tempestiva eccezione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, da parte dell’Avvocatura – per la cassazione della decisione gravata, dovendo il giudice di rinvio, previa evocazione in giudizio anche del Ministero dell’economia e delle finanze, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto sopra ricordati, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, la causa alla Corte d’appello di Perugia, in dive
Decreto Cassazione n. 25457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris