CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30728/2021) proposto da: Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37B42 F693C), ROMEO Irene (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L63 H501D), CUCCOMINO Stefano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L21 H501T), CANUTI Laura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60H56 H501T), BUFI Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A02 F284W), POETA Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M13 H501O) e SALERA Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55M08 H501A), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, hanno eletto domicilio; Equa riparazione –Liquidazione compenso R.G.N. 30728/21 C.C.28/11/2022 -controricorrenti - avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia cron. n. 257/2021, pubblicato in data 11 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dai controricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con separati ricorsi ritualmente depositati, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (contro cui non è stato proposto l’odierno ricorso di legittimità), adivano la Corte d’appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti avente ad oggetto l’equa riparazione, incardinato davanti alla Corte d’appello di Perugia nel giugno 2011 e definito nel maggio 2019. 2.–Con decreto n. 150/2020, depositato il 5 agosto 2020, il Giudice monocratico designato, previa riunione dei procedimenti, ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di euro 1.200,00, oltre interessi e spese, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. 3.– Proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-terdella legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia, il quale deduceva: la violazione del dovere di buona fede, in ragione della proposizione di separate domande di equa riparazione al solo fine di ottenere plurime liquidazioni delle spese di lite; la tardività della domanda per superamento del termine semestrale di decadenza, che avrebbe dovuto decorrere dalla definitività dell’ordinanza di assegnazione in fase esecutiva; l’inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, con riferimento alla fase dell’ottemperanza; l’errato computo della durata del procedimento e dell’indennizzo, anche in ragione dell’omessa valutazione della complessità del procedimento; l’abuso dei poteri processuali da cui era derivato l’ingiustificato allungamento dei tempi; l’errata quantificazione dell’indennizzo; la riduzione del quantum dovuto nel limite determinato dal valore della causa. La Corte d’appello di Perugia, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva l’opposizione limitatamente al quantum spettante a titolo di equo indennizzo, che era ridotto ad euro 1.150,00 per ciascuno dei ricorrenti (e ad euro 1.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]). Per il resto, confermava il provvedimento monocratico opposto. A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava che la ricostruzione delle varie fasi del giudizio effettuata dal Giudice monocratico era corretta, così come corretta era la quantificazione della durata irragionevole ai fini della liquidazione dell’indennizzo, tenuto conto sia del procedimento di cognizione svolto davanti alla Corte d’appello di Perugia, sia del giudizio di legittimità, sia della fase esecutiva davanti al giudice ordinario, sia del giudizio di ottemperanza svoltosi davanti al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di Stato – conclusosi con sentenza n. 3538/2019 – , in ragione della persistenza dell’inadempimento dell’Amministrazione debitrice. In conseguenza, rilevava che il termine semestrale di decadenza avrebbe dovuto decorrere dalla definizione del procedimento di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, la cui instaurazione si era resa necessaria alla stregua dell’insolvenza persistita al provvedimento di assegnazione pronunciato dal Tribunale. Esponeva, ancora, che ricorreva la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, attesa l’unitarietà delle fasi di svolgimento del procedimento gli equa riparazione, sia con riferimento alla cognizione, sia con riguardo all’esecuzione e all’ottemperanza. Quanto alla denunciata frammentazione dei ricorsi, osservava che ciascun provvedimento, da collegarsi al giudizio presupposto, aveva la sua singolarità, in rapporto alla distinta procedura esecutiva introdotta in via autonoma, sicché doveva essere esclusa l’identità oggettiva delle rispettive posizioni, così come sussisteva una differenziazione soggettiva, essendo l’identità degli interessi venuta meno a seguito della prima fase di cognizione. 4.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Ministero della Giustizia. Hanno proposto controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.–I controricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per avere la Corte di merito escluso la tardività della domanda di equa riparazione, nonostante l’espressa eccezione sollevata sul punto. Secondo il Ministero, il termine semestrale di decadenza, decorrente dalla decisione definitiva, sarebbe maturato al tempo del deposito degli atti introduttivi dell’azione di equa riparazione, dovendo computarsi dal deposito dell’ordinanza di assegnazione non opposta, che aveva chiuso la fase esecutiva e soddisfatto pienamente l’interesse processuale del creditore, e non già dalla successiva sentenza resa in sede di ottemperanza. A dire del ricorrente, una volta ottenuta l’ordinanza di assegnazione delle somme, già direttamente pignorate, presenti nei capitoli di contabilità speciale, il creditore non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità ulteriore dal sistema processuale a mezzo di un giudizio di ottemperanza, ma semplicemente ottenere la duplicazione di un ordine di pagamento già emesso e addirittura assistito dal vincolo del pignoramento mobiliare, così aprendo la strada a fenomeni di abuso del processo. In questa logica, non avrebbe dovuto condividersi l’orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato, secondo cui il procedimento di esecuzione civile e il procedimento di ottemperanza non sarebbero alternativi ma concorrenziali rispetto ad un decreto della Corte d’appello, in quanto il secondo sarebbe comunque idoneo ad attribuire alla parte un’utilità ulteriore rispetto al già ottenuto pignoramento delle somme dovute a titolo di equa riparazione. 1.1.–La censura è infondata. L’impugnato decreto della Corte d’appello di Perugia ha, infatti, rigettato, sul punto, l’opposizione spiegata dal Ministero della Giustizia in materia di equa riparazione contro il decreto del Giudice monocratico, che aveva riconosciuto alle parti private l’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio “Pinto” presupposto, negando la decadenza per decorso del termine semestrale. In particolare, il giudizio presupposto si era svolto sia nella fase di cognizione, sia nella fase di esecuzione. Quest’ultima si era snodata nella proposizione, prima, di un pignoramento presso terzi in sede civile, definito con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, e successivamente, in mancanza di adempimento (recte della produzione dell’effetto satisfattivo), di un giudizio di ottemperanza (definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3538/2019). Lo stesso ricorrente riconosce, nell’articolare la doglianza, che gli istanti non hanno ricevuto le somme pignorate e assegnate, rimaste accantonate in appositi capitoli di contabilità speciale. Per l’effetto, è stata intrapresa la via del giudizio di ottemperanza, volto ad ottenere, attraverso la nomina di un commissario ad acta, l’effettiva distribuzione delle somme accantonate. E non già privo a priori di alcuna utilità integrativa, come affermato dal Ministero. Ora, questa Corte ha affermato che il giudizio di ottemperanza promosso contro lo Stato-debitore per ottenere il pagamento dell’equo indennizzo è equiparabile, sul piano funzionale e strutturale, al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19883 del 23/07/2019; così anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022). Ne consegue che, in assenza di adempimento, la semplice emissione dell’ordinanza di assegnazione in sede civile non può dirsi satisfattiva del credito degli aventi diritto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33764 del 16/11/2022). Pertanto, in ragione dell’unitarietà della fase di cognizione e della fase esecutiva, la domanda di equa riparazione presentata entro il termine semestrale dalla definizione del giudizio di ottemperanza risultava tempestiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21755 del 29/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 17453 del 20/08/2020). 2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per avere la Corte distrettuale negato la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Ad avviso del Ministero, questi non poteva ritenersi il titolare del rapporto relativamente alla durata del giudizio di ottemperanza, dovendosi rintracciare il legittimato passivo nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive. A fronte di tale eccezione di carenza di legittimazione passiva, la Corte d’appello avrebbe disatteso il rilievo, senza motivare alcunché sul punto. 2.1.–La critica è fondata. E ciò dando continuità alla propria giurisprudenza, che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia sia la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33764 del 16/11/2022; Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006; contra Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34288 del 22/11/2022). Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al Ministero ricorrente, aveva costituito specifico motivo di opposizione ed era stata, quindi, portata all’attenzione del Giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto. Per l’effetto, in tale fattispecie, può farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale “l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte”. Pertanto, l’erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice – a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice – fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260/1958, purché l’Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019) che l’art. 4 della l. n. 260/1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di dirittopubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Nondimeno, in forza del principio dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). Ora, detti principi possono estendersi anche all’ipotesi in esame, in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso l’estensione del contraddittorio, a fronte della tempestiva deduzione con l’indicazione del soggetto ritenuto, invece, passivamente legittimato. Sicché anche in detta evenienza deve pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto la Corte di merito a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata in ordine allo scomputo della durata del giudizio di cognizione derivante dalla parcellizzazione del credito e del giudizio di ottemperanza, in ragione dell’abuso dei poteri processuali. 3.1.–La doglianza è infondata. Infatti, la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata sul punto. In specie, ha affermato che non sussiste l’abuso del processo in ragione della denunciata frammentazione dei ricorsi. E tanto perché ciascun provvedimento, da collegarsi al giudizio presupposto, aveva la sua singolarità, in rapporto alla distinta procedura esecutiva introdotta in via autonoma, sicché doveva essere esclusa l’identità oggettiva delle rispettive posizioni, così come sussisteva una differenziazione soggettiva, essendo l’identità degli interessi venuta meno a seguito della prima fase di cognizione. 4.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei rimanenti motivi del ricorso. Il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo mot