CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 25456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4635/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso il [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 406/2021,depositato i l 13/07/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Perugia 13 luglio 2021, n. 406, che ha rigettato l’opposizione da esso proposta avverso il decreto della medesima Corte d’appello che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministero a pagare euro 800 quale indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo”: stante il concetto di definitività del al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dal richiamato art. 4, la Corte d’appello ha errato a individuare il dies a quoper il calcolo dei sei mesi nella decisione del Consiglio di Stato che ha chiuso il giudizio di ottemperanza. Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della legge n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, secondo un'interpretazione conforme ai principi sovranazionali, decorre, ove siano stati esperiti, successivamente al processo di cognizione, prima il giudizio di esecuzione e dopo il giudizio di ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo dei procedimenti instaurati (nella specie, dalla definitività della pronuncia di ottemperanza) al fine di conseguire l'adempimento della prestazione dovuta” (così Cass. n. 2/2023; cfr. pure negli stessi termini Cass. n. 1201/2023 e Cass. n. 33764/2022). 2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 340 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiarati antistatari. Così deciso in Roma, ne