CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 25452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28503/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 229 /202 1 depositatoi l 27/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Perugia 27 aprile 2021, n. 229, che ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dal Ministero della giustizia, condannandolo a pagare la minore somma di euro 720 quale indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, compensando per un terzo le spese di lite. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, che propone ricorso incidentale. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminare all’esame del ricorso principale è l’esame del primo motivo del ricorso incidentale che contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, lamentando la tardività della proposizione della domanda, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra la data del deposito della decisione che ha definito il giudizio presupposto, la procedura esecutiva e il giudizio di ottemperanza, nonché il difetto di legittimazione passiva della amministrazione della giustizia rispetto alla richiesta indennitaria relativa al giudizio di ottemperanza, essendo legittimato passivamente il Ministero dell’economia e delle finanze. La prima parte del motivo è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della legge n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, secondo un'interpretazione conforme ai principi sovranazionali, decorre, ove siano stati esperiti, successivamente al processo di cognizione, prima il giudizio di esecuzione e dopo il giudizio di ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo dei procedimenti instaurati (nella specie, dalla definitività della pronuncia di ottemperanza) al fine di conseguire l'adempimento della prestazione dovuta” (così Cass. n. 2/2023; cfr. pure negli stessi termini Cass. n. 1201/2023 e Cass. n. 33764/2022). È invece fondata la seconda parte del motivo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza secondo cui “la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi debba convenire in giudizio sia il Ministero della giustizia che il Ministero dell’economia e delle finanze, non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro” (si vedano in tal senso, da ultimo, Cass. n. 1201/2023 e Cass. n. 2/2023). Il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà pertanto determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (cfr. Cass. n. 15603/2006). Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente necessaria rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, principi che vanno estensi anche all’ipotesi in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell’obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità. Si deve quindi concludere – in presenza, come nel caso in esame, della tempestiva eccezione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, da parte dell’Avvocatura – per la cassazione della decisione gravata, dove ndo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche del Ministero dell’economia e delle finanze, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione alla parte del motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto sopra ricordati, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie la seconda parte del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale, cassa il provvedimento impugnato in relazione alla parte di motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, la causa alla Corte d’appello di Perugia, in