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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13762/2026

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TO, presso cui è domiciliato in Roma, via deiPortoghesi 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoBRUNO FORTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocatoMARIA CUOZZO in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 20-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUTTARIADELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CAPOROSSINumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026ROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO PERUGIA n. cronol. 132/2023- RG n. 257/2023 - Repert. n. 1000/2023 depositato il 25/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con decreto depositato in data 11.05.2023, il magistrato designato dellaCorte d’appello di Perugia ha ingiunto al Ministero della Giustizia ilpagamento senza dilazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeAngelo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 1.600,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla data delladomanda al saldo, nonché il pagamento senza dilazione in favore diMaurizio Averardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniCrisafulli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SimonePallottini, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 2.000,00 ciascuno,oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, il tutto a titolo diequa riparazione per l’irragionevole durata di un processo presuppostoavente ad oggetto sempre l’indennizzo ex lege n. 89/2001 ed all’esito delquale era stato proposto un giudizio di ottemperanza dinanzi al TARUmbria, quest’ultimo conclusosi con sentenza n. 658/2019 pubblicata indata 10.12.2019.A seguito di opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, la Corted’appello, con decreto n. cronol. 132/2023 - RG n. 257/2023 - Repert. n.1000/2023 depositato in data 25.10.2023, ha confermato l’ingiunzione edha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali.Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito ha disattesol’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’Amministrazione ex art. 4l. n. 89/2001, osservando che il termine di cui alla norma da ultimo citatadecorreva non già dalla data del passaggio in giudicato della sentenzapronunciata dal TAR, bensì da quella - successiva - in cui si era datacompleta esecuzione al giudicato da ottemperare, con l’effettivarealizzazione del diritto e, in particolare, con l’emissione dei mandati dipagamento a seguito dell’intervento del commissario ad acta.Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso ilpredetto decreto della Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo del ricorso, il Ministero della Giustizia lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1, dellaConvenzione europea dei diritti dell’uomo.In particolare, l’Amministrazione sostiene che la domanda di equariparazione era tardiva, in quanto il termine di cui al predetto art. 4 l. n.89/2001 avrebbe dovuto considerarsi decorrente non già dall’emissionedei mandati di pagamento dell’indennizzo in favore dei beneficiari, bensìdalla data in cui la pronuncia del TAR dell’Umbria era divenuta definitivacon il suo passaggio in giudicato.Ciò, secondo l’assunto del Ministero, deve ritenersi coerente sia con laformulazione letterale della previsione normativa in esame, sia con la ratiodella norma stessa, da individuarsi «nella volontà di porre rimedioall’irragionevole durata del giudizio, non anche al ritardo con il quale èNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026stata ottenuta la res controversa nel giudizio della cui irragionevole duratasi tratta».Il motivo è fondato.2.

L’art. 4 della legge n. 89 del 2001 fa decorrere il termine semestrale didecadenza per proporre la domanda di riparazione «dal momento in cui ladecisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva».Detta previsione, laddove si faccia riferimento alla fase esecutiva, richiededi essere precisata al fine di individuare, in tal caso, l’atto al quale possaessere attribuita la qualità di «decisione che conclude il procedimento».3.

A tal fine, occorre considerare, in generale, che l’interpretazionegiurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte ha «fin dall'inizioavuto come obiettivo la conformazione di un sistema di protezione deldiritto alla ragionevole durata del processo destinato progressivamente adarmonizzarsi con la disciplina concretamente declinata dall'art. 6 CEDU edal diritto vivente della Corte edu, bastando a tal proposito ricordarel'affermazione ivi espressa secondo la quale «la giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] s'impone ai giudici italiani per quanto riguarda l'applicazionedella legge n. 89/2001».

Ciò pur senza sottovalutare o consideraresempre subalterne e recessive le caratteristiche e peculiarità del rimediointerno, adottato nell'ambito del margine di apprezzamento riservato alloStato che decida di approntare un rimedio di ordine generale voltoall'eliminazione di una violazione convenzionale di natura strutturale - v.,infatti, Cass., S.U., 9142/2016, p.

VI della motivazione -.

Margine diapprezzamento che, tuttavia, non può mai andare a detrimentodell'effettività del rimedio - cfr.

Corte cost. n. 30/2014 p. 4.1 del cons. indiritto» (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 19883/2019).Peraltro, le stesse Sezioni Unite, quanto al tempo relativo all'inerzia che ilcreditore ha mantenuto fra la definitività della fase di cognizione e l'iniziodel procedimento esecutivo, hanno altresì osservato quanto segue: «chetale lasso di tempo non possa risultare rilevante ai fini della ragionevoleNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026durata del processo si evince indiscutibilmente dalla circostanza che ilpregiudizio correlato alla tutela apprestata dalla legge n. 89/2001 è quellorelativo al processo svolto davanti ad un giudice, non quello che attiene adun ritardo attribuibile allo Stato amministrazione, come si è dettoautonomamente risarcibile»; la coerenza del sistema, «d'altra parte, vieneulteriormente confermata dalla previsione di cui all'art. 2 quater della l. n.89/2001, che esclude dalla somma delle due fasi (come già affermatodalle sentenze delle S.U. del 2014) i periodi intermedi» (cfr.: Cass., Sez.Un. n. 19883/2019).Ciò implica che nell’ambito della tutela apprestata dalla legge n. 89/2001rientri non già ogni ritardo, ma soltanto quello relativo al processo svoltodavanti ad un giudice.Un ultimo, ma non per questo secondario, aspetto che deve essereconsiderato riguarda il fatto che la previsione di un termine a pena didecadenza sottende un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.Al riguardo, questa Corte, con riferimento ad un’ipotesi concernente unaprocedura concorsuale, nell’escludere che, ai fini della decorrenza deltermine di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, il provvedimentoconclusivo del giudizio presupposto possa identificarsi nella data delriparto finale anziché in quella di definitività del decreto di chiusura delfallimento, ha specificato che il termine in questione ha valore processualee viene in rilievo per accertare la tempestività della domanda, mentre ladata di integrale soddisfacimento del creditore rileva sul piano sostanziale,per stabilire la durata irragionevole della procedura fallimentare e l’entitàdel danno indennizzabile, osservando che non rileva, ai fini dello scrutiniodi tempestività della domanda, che il credito della parte insinuata alpassivo sia stato precedentemente soddisfatto a seguito di riparto totale oparziale (cfr.: Cass. n. 4601/2024, nonché Cass. n. 24174/2022, Cass. n.8055/2019 e Cass. n. 1551/2020, ivi richiamate).Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026La decadenza - che implica, nella specie, la perdita della possibilità dicompiere un atto processuale a causa del mancato rispetto di un termineperentorio stabilito dalla legge - presuppone, infatti, necessariamente, ilprincipio di certezza, poiché mira a garantire la stabilità e la prevedibilitàdei rapporti giuridici, evitando che le situazioni processuali restinoindefinite nel tempo.

In tal senso, allora, l’esplicito e inequivocoriferimento dell’art. 4 al «momento in cui la decisione che conclude ilprocedimento è divenuta definitiva» non consente, nelle procedurefallimentari di cui si lamenti la durata irragionevole, l’individuazione di undies a quo differente dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimentonon sia più soggetto a reclamo, da individuarsi caso per caso inriferimento a un evento non prestabilito (cfr.: Cass. n. 22402/2025).4.

I principi sopra menzionati vanno rapportati all’ipotesi dell’avvenutaproposizione, dopo il provvedimento conclusivo della fase di cognizione,dell’azione di ottemperanza, visto che detto giudizio, promosso all'esitodella decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cuialla l. n. 89 del 2001, deve considerarsi sul piano funzionale e strutturalepienamente equiparabile al procedimento esecutivo e deve essereconsiderato unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il dirittoall'indennizzo (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 19883/2019).Detto giudizio, ai sensi dell’art. 114, commi 3 e 4, c.p.a., è destinato aconcludersi, in caso di accoglimento del ricorso, con l’emissione di unasentenza (o un’ordinanza nel caso di cui al comma 5) con cui il giudice:«a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anchemediante la determinazione del contenuto del provvedimentoamministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; c)nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altriprovvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gliNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026conto degli effetti che ne derivano; d) nomina, ove occorra, uncommissario ad acta; e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se nonsussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma didenaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanzasuccessiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; talestatuizione costituisce titolo esecutivo».Sul punto, la Corte d’appello di Perugia, nel rigettare l’eccezione didecadenza formulata dal Ministero, ha dato rilievo al fatto «che gliinteressati, anche dopo il pronunciamento del TAR, possono tornare arivolgersi al medesimo ufficio di giustizia amministrativa per chiederecorrettivi e/o chiarimenti, così che l’ufficio giudiziario possa sovrintenderee intervenire su tutte le necessità derivanti dalla attività materiale (sitratta, come detto, di un giudizio di merito che può implicare il ricorso alcommissario ad acta) sia per gli aspetti giuridici, sempre in riferimento algiudicato di cui si lamenta l’inadempimento» ed ha osservato che «nonpuò dubitarsi che detta attività della giustizia amministrativa trovi la sua“definitività” di intervento con la completa esecuzione del giudicato daottemperare e quindi con la effettiva realizzazione del diritto che nel casodi specie si è concretizzato con la emissione dei mandati di pagamento aseguito dell’intervento del commissario ad acta».Le considerazioni in questione, tuttavia, non assumono valore decisivo aifini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine in esame.5.

Come innanzi si è visto, il provvedimento giurisdizionale conclusivodell’azione di ottemperanza, in caso di accoglimento del ricorso, ai sensidell’art. 114, commi 3 e 4, c.p.a., è una sentenza (o un’ordinanza nel casodi cui al comma 5).Ai sensi del comma 6 dello stesso art. 114, sopra citato, «il giudiceconosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le partinei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti delcommissario ad acta».Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026Il medesimo comma prevede altresì che «avverso gli atti del commissarioad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudicedell'ottemperanza, reclamo» e che «gli atti emanati dal giudicedell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei algiudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario».Trattasi, tuttavia, di rimedi meramente eventuali.Al riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema di equa riparazioneper violazione del termine ragionevole del processo, ai fini del computodella durata, il giudizio di ottemperanza (secondo la disciplina di cui all'art.27, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nella specie applicabile) inquanto fase esecutiva diretta ad attuare il principio di effettività dellatutela giurisdizionale, non va inteso come limitato al segmentoprocessuale che intercorre tra il relativo ricorso e la nomina di uncommissario "ad acta", ma comprende anche le eventuali impugnazionidelle determinazioni amministrative poste in essere dallo stessocommissario, quali rimedi cognitivi interni all'ottemperanza e funzionali adessa, di cui costituiscono parti integranti.

Ciò a perfetta somiglianza delleopposizioni esecutive, che nella giurisprudenza di questo S.C. in materia diL. n. 89 del 2001 sono pacificamente considerate parti integranti delmedesimo processo di esecuzione cui ineriscono, la cui durata ècomputata non autonomamente ma nell'ambito di quella complessivadell'esecuzione stessa (cfr. Cass. n. 9141/2015 e Cass. n. 28858/2011, ivirichiamata).Pertanto, le fasi relative ai reclami proposti avverso gli atti delcommissario possono rilevare soltanto se effettivamente avvenute, vistoche, in mancanza, non vi è un intervento del giudice in relazione al qualepossa porsi un problema di durata.Per quanto riguarda la figura del commissario ad acta e la sua attività,l’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8/2021, haaffermato che egli svolge compiti ausiliari del giudice "dopo" la decisione,Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026laddove questi, nell'ambito della propria giurisdizione, "deve sostituirsiall'amministrazione".Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, detta figura è funzionaleall'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittiminei confronti della pubblica amministrazione, in attuazione degli artt. 24 e113 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.Nella stessa sede è stato ulteriormente affermato che:a) il potere dell'amministrazione e quello del commissario ad acta sonopoteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dareprovvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall'ordinanza cautelarefintanto che l'altro soggetto non abbia concretamente provveduto;b) gli atti emanati dall'amministrazione, pur in presenza della nomina edell'insediamento del commissario ad acta, non possono essere consideratidi per sé affetti da nullità, in quanto gli stessi sono adottati da un soggettonella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina ol'insediamento del commissario;c) gli atti adottati dal commissario ad acta non sono annullabilidall'amministrazione nell'esercizio del proprio potere di autotutela, nésono da questa impugnabili davanti al giudice della cognizione, ma sonoesclusivamente reclamabili, a seconda dei casi, innanzi al giudicedell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., ovvero innanzial giudice del giudizio sul silenzio, ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a.;d) gli atti adottati dal commissario ad acta dopo che l'amministrazioneabbia già provveduto a dare attuazione alla decisione, ovvero quelli chel'amministrazione abbia adottato dopo che il commissario ad acta abbiaprovveduto, sono da considerare inefficaci e, ove necessario, la lororimozione può essere richiesta da chi vi abbia interesse, a seconda deicasi, al giudice dell'ottemperanza o al giudice del giudizio sul silenzio.Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026Da quanto precede, risulta evidente che, ove si ancorasse la decorrenzadel termine di decadenza non già alla data del passaggio in giudicato dellasentenza emessa all’esito dell’azione di ottemperanza, bensì a quelladell’effettivo pagamento del dovuto in favore dell’avente diritto, in primoluogo si darebbe rilievo alla durata dell’attività di un soggetto che, se daun lato è un ausiliario del giudice, da un altro lato, tuttavia, non siidentifica con il giudice stesso, e, in secondo luogo, si creerebbe unasituazione di incertezza amplificata dalla concorrente possibilità che lasentenza di ottemperanza venga eseguita dal commissario ad acta ovverodalla stessa amministrazione debitrice.Quanto, poi, all’ulteriore eventualità del ricorso di cui all’art. 112, comma5, c.p.a., richiamata in atti dal controricorrente, come rilevato dalleSezioni Unite di questa Corte, la giurisprudenza amministrativa haosservato che esso «non presenta caratteristiche che consentano diricondurlo, in senso sostanziale, al novero delle azioni di ottemperanza,trattandosi di un ricorso che ha natura giuridica diversa tanto dall'azionefinalizzata all'attuazione del comando giudiziale (art. 112, comma 2),quanto dall'azione esecutiva in senso stretto (art. 112, comma 3), e chepresuppone dubbi o incertezze sull'esatta portata del comando giuridicooggetto dell'obbligo conformativo.

E neppure può essergli attribuita lanatura di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 7,ponendosi esso dal punto di vista logico-sistematico al di fuori del vero eproprio giudizio di ottemperanza» (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 21762/2021).Alla luce di quanto sopra osservato in ordine alla natura processuale deltermine di decadenza ed all’esigenza di certezza sottesa alla suaprevisione, deve ritenersi che, nell’ipotesi in cui al processo di cognizionesia seguita l’azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., la nozione di“sentenza definitiva”, a cui l'art. 4 della legge n. 89/2001 correla iltermine di decadenza per la proposizione della domanda di equariparazione, deve riferirsi non già all’emissione dei mandati di pagamentoNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026da parte del commissario ad acta, bensì alla formazione del giudicato sullasentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza, da considerarsisatisfattiva dell’interesse processuale del creditore.Deve rilevarsi che, coerentemente con quanto precede, anche in altrepronunce di questa Corte, pur non affrontandosi la specifica questione inesame nella presente sede, si è fatto riferimento, in concreto, alla data didefinitività della sentenza che conclude il giudizio di ottemperanza qualedies a quo di decorrenza del termine semestrale di decadenza ex art. 4 l.n. 89/2001 (cfr.: Cass. n. 21706/2024; Cass. n. 17978/2024; Cass. n.23853/2023; Cass. n. 2/2023; Cass. n. 33764/2022).6.

Quanto innanzi affermato non preclude né limita in manierairragionevole la possibilità di instaurare il procedimento di equariparazione e pertanto non risulta in contrasto né con le disposizionicostituzionali in tema di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti nécon quelle della CEDU.Sotto altro angolo visuale, si osserva che, secondo quanto rilevato dalleSezioni Unite di questa Corte, non tutti i pregiudizi protetti dall'art. 6, par.1 CEDU rientrano necessariamente nell’ambito di tutela della c.d. leggePinto.In particolare, ancora con riferimento all’aspetto concernente il temporelativo all'inerzia che il creditore ha mantenuto fra la definitività dellafase di cognizione e l'inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unitehanno ammesso la possibile sussistenza di «un autonomo pregiudizio che,pur risultando protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, riguarda il ritardonell'esecuzione della decisione favorevole eccedente lo spatium adimplendidi mesi sei e giorni 5 e che è estraneo alla tutela approntata dal rimediointerno introdotto dalla legge c.d.

Pinto, indirizzata inequivocabilmente ariconoscere un indennizzo per i tempi del processo, siano essi collegati alprotrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, manon idoneo, in assenza di un apposito rimedio interno, ad offrire tutela perNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardonell'esecuzione della decisione favorevole», sottolineando che«sull'esistenza e sulla risarcibilità di tale pregiudizio si è, del resto,stratificata la giurisprudenza convenzionale, come risulta dalla sentenzaGaglione e a. c.

Italia - Corte dir. uomo, 21 dicembre 2010 - che ne hariconosciuto la ricorribilità immediata innanzi alla Corte di Strasburgo,senza dovere proporre un autonomo giudizio in ambito interno (cfr. anchesent.

Simaldone c.

Italia, p. 44) per ottenere il relativo indennizzo,riconoscendolo peraltro in modo forfetario e predeterminato nella misuradi euro 200,00, così dimostrando la diversa natura rispetto a quellarelativa al pregiudizio connesso alla non ragionevole durata del processo»;nella stessa sede si è altresì osservato che «la diversa natura dei duepregiudizi viene in rilievo anche innanzi alla Corte edu che ha proceduto aliquidare entrambi i pregiudizi solo quando la parte aveva contestualmenterichiesto l'indennizzo sia per la non ragionevole durata del processo cheper il ritardo nell'esecuzione […] con ciò ancora una volta confermandol'autonomia delle singole voci di danno» (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.19883/2019).È dunque manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale ravvisata dal controricorrente.7.

Una volta risolta la questione giuridica prospettata dal Ministeroricorrente, deve rilevarsi che la causa in esame può essere decisa nelmerito senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384,comma secondo, ultima parte, c.p.c.A tale proposito, risulta pacifico che il giudizio di ottemperanza instauratodagli odierni controricorrente ed intimati dinanzi al TAR Umbria sia statodefinito con sentenza pubblicata in data 10.12.2019 e passata in giudicatoil 10.03.2020, circa due anni e mezzo prima della data di proposizionedella domanda di equa riparazione in esame (21.10.2022).Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026Inoltre, nessuna delle parti ha dedotto che, successivamente alla sentenzain questione, siano avvenuti ulteriori incidenti di esecuzione.Ne deriva che, dovendosi attribuire alla sentenza di ottemperanza - e non,invece, alla successiva emissione dei mandati di pagamento - la qualificadi «decisione che conclude il procedimento» ai sensi e per gli effettidell’art. 4 della legge n. 89/2001, deve considerarsi maturata ladecadenza prevista da quest’ultima norma, con conseguenteinammissibilità del ricorso originariamente presentato dagli odiernicontroricorrente ed intimati.8.

Alla luce di quanto precede, il ricorso del Ministero va accolto.Il decreto impugnato va dunque cassato, con declaratoria diinammissibilità dell’originario ricorso presentato ex lege n. 89/2001.Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra leparti delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, attesa lanovità della questione controversa.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nelmerito, dichiara inammissibile l’originario ricorso ex lege n. 89/2001 perintervenuta decadenza; compensa tra le parti le spese del giudizio dimerito e di quello di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO, presso cui è domiciliato in Roma, via deiPortoghesi 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoBRUNO FORTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocatoMARIA CUOZZO in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 20-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUTTARIADELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CAPOROSSINumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026ROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO PERUGIA n. cronol. 132/2023- RG n. 257/2023 - Repert. n. 1000/2023 depositato il 25/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con decreto depositato in data 11.05.2023, il magistrato designato dellaCorte d’appello di Perugia ha ingiunto al Ministero della Giustizia ilpagamento senza dilazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeAngelo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 1.600,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla data delladomanda al saldo, nonché il pagamento senza dilazione in favore diMaurizio Averardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniCrisafulli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SimonePallottini, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 2.000,00 ciascuno,oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, il tutto a titolo diequa riparazione per l’irragionevole durata di un processo presuppostoavente ad oggetto sempre l’indennizzo ex lege n. 89/2001 ed all’esito delquale era stato proposto un giudizio di ottemperanza dinanzi al TARUmbria, quest’ultimo conclusosi con sentenza n. 658/2019 pubblicata indata 10.12.2019.A seguito di opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, la Corted’appello, con decreto n. cronol. 132/2023 - RG n. 257/2023 - Repert. n.1000/2023 depositato in data 25.10.2023, ha confermato l’ingiunzione edha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali.Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito ha disattesol’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’Amministrazione ex art. 4l. n. 89/2001, osservando che il termine di cui alla norma da ultimo citatadecorreva non già dalla data del passaggio in giudicato della sentenzapronunciata dal TAR, bensì da quella - successiva - in cui si era datacompleta esecuzione al giudicato da ottemperare, con l’effettivarealizzazione del diritto e, in particolare, con l’emissione dei mandati dipagamento a seguito dell’intervento del commissario ad acta.Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso ilpredetto decreto della Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso, il Ministero della Giustizia lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1, dellaConvenzione europea dei diritti dell’uomo.In particolare, l’Amministrazione sostiene che la domanda di equariparazione era tardiva, in quanto il termine di cui al predetto art. 4 l. n.89/2001 avrebbe dovuto considerarsi decorrente non già dall’emissionedei mandati di pagamento dell’indennizzo in favore dei beneficiari, bensìdalla data in cui la pronuncia del TAR dell’Umbria era divenuta definitivacon il suo passaggio in giudicato.Ciò, secondo l’assunto del Ministero, deve ritenersi coerente sia con laformulazione letterale della previsione normativa in esame, sia con la ratiodella norma stessa, da individuarsi «nella volontà di porre rimedioall’irragionevole durata del giudizio, non anche al ritardo con il quale èNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026stata ottenuta la res controversa nel giudizio della cui irragionevole duratasi tratta».Il motivo è fondato.2. L’art. 4 della legge n. 89 del 2001 fa decorrere il termine semestrale didecadenza per proporre la domanda di riparazione «dal momento in cui ladecisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva».Detta previsione, laddove si faccia riferimento alla fase esecutiva, richiededi essere precisata al fine di individuare, in tal caso, l’atto al quale possaessere attribuita la qualità di «decisione che conclude il procedimento».3. A tal fine, occorre considerare, in generale, che l’interpretazionegiurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte ha «fin dall'inizioavuto come obiettivo la conformazione di un sistema di protezione deldiritto alla ragionevole durata del processo destinato progressivamente adarmonizzarsi con la disciplina concretamente declinata dall'art. 6 CEDU edal diritto vivente della Corte edu, bastando a tal proposito ricordarel'affermazione ivi espressa secondo la quale «la giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] s'impone ai giudici italiani per quanto riguarda l'applicazionedella legge n. 89/2001». Ciò pur senza sottovalutare o consideraresempre subalterne e recessive le caratteristiche e peculiarità del rimediointerno, adottato nell'ambito del margine di apprezzamento riservato alloStato che decida di approntare un rimedio di ordine generale voltoall'eliminazione di una violazione convenzionale di natura strutturale - v.,infatti, Cass., S.U., 9142/2016, p. VI della motivazione -. Margine diapprezzamento che, tuttavia, non può mai andare a detrimentodell'effettività del rimedio - cfr. Corte cost. n. 30/2014 p. 4.1 del cons. indiritto» (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 19883/2019).Peraltro, le stesse Sezioni Unite, quanto al tempo relativo all'inerzia che ilcreditore ha mantenuto fra la definitività della fase di cognizione e l'iniziodel procedimento esecutivo, hanno altresì osservato quanto segue: «chetale lasso di tempo non possa risultare rilevante ai fini della ragionevoleNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026durata del processo si evince indiscutibilmente dalla circostanza che ilpregiudizio correlato alla tutela apprestata dalla legge n. 89/2001 è quellorelativo al processo svolto davanti ad un giudice, non quello che attiene adun ritardo attribuibile allo Stato amministrazione, come si è dettoautonomamente risarcibile»; la coerenza del sistema, «d'altra parte, vieneulteriormente confermata dalla previsione di cui all'art. 2 quater della l. n.89/2001, che esclude dalla somma delle due fasi (come già affermatodalle sentenze delle S.U. del 2014) i periodi intermedi» (cfr.: Cass., Sez.Un. n. 19883/2019).Ciò implica che nell’ambito della tutela apprestata dalla legge n. 89/2001rientri non già ogni ritardo, ma soltanto quello relativo al processo svoltodavanti ad un giudice.Un ultimo, ma non per questo secondario, aspetto che deve essereconsiderato riguarda il fatto che la previsione di un termine a pena didecadenza sottende un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.Al riguardo, questa Corte, con riferimento ad un’ipotesi concernente unaprocedura concorsuale, nell’escludere che, ai fini della decorrenza deltermine di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, il provvedimentoconclusivo del giudizio presupposto possa identificarsi nella data delriparto finale anziché in quella di definitività del decreto di chiusura delfallimento, ha specificato che il termine in questione ha valore processualee viene in rilievo per accertare la tempestività della domanda, mentre ladata di integrale soddisfacimento del creditore rileva sul piano sostanziale,per stabilire la durata irragionevole della procedura fallimentare e l’entitàdel danno indennizzabile, osservando che non rileva, ai fini dello scrutiniodi tempestività della domanda, che il credito della parte insinuata alpassivo sia stato precedentemente soddisfatto a seguito di riparto totale oparziale (cfr.: Cass. n. 4601/2024, nonché Cass. n. 24174/2022, Cass. n.8055/2019 e Cass. n. 1551/2020, ivi richiamate).Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026La decadenza - che implica, nella specie, la perdita della possibilità dicompiere un atto processuale a causa del mancato rispetto di un termineperentorio stabilito dalla legge - presuppone, infatti, necessariamente, ilprincipio di certezza, poiché mira a garantire la stabilità e la prevedibilitàdei rapporti giuridici, evitando che le situazioni processuali restinoindefinite nel tempo. In tal senso, allora, l’esplicito e inequivocoriferimento dell’art. 4 al «momento in cui la decisione che conclude ilprocedimento è divenuta definitiva» non consente, nelle procedurefallimentari di cui si lamenti la durata irragionevole, l’individuazione di undies a quo differente dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimentonon sia più soggetto a reclamo, da individuarsi caso per caso inriferimento a un evento non prestabilito (cfr.: Cass. n. 22402/2025).4. I principi sopra menzionati vanno rapportati all’ipotesi dell’avvenutaproposizione, dopo il provvedimento conclusivo della fase di cognizione,dell’azione di ottemperanza, visto che detto giudizio, promosso all'esitodella decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cuialla l. n. 89 del 2001, deve considerarsi sul piano funzionale e strutturalepienamente equiparabile al procedimento esecutivo e deve essereconsiderato unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il dirittoall'indennizzo (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 19883/2019).Detto giudizio, ai sensi dell’art. 114, commi 3 e 4, c.p.a., è destinato aconcludersi, in caso di accoglimento del ricorso, con l’emissione di unasentenza (o un’ordinanza nel caso di cui al comma 5) con cui il giudice:«a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anchemediante la determinazione del contenuto del provvedimentoamministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; c)nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altriprovvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gliNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026conto degli effetti che ne derivano; d) nomina, ove occorra, uncommissario ad acta; e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se nonsussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma didenaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanzasuccessiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; talestatuizione costituisce titolo esecutivo».Sul punto, la Corte d’appello di Perugia, nel rigettare l’eccezione didecadenza formulata dal Ministero, ha dato rilievo al fatto «che gliinteressati, anche dopo il pronunciamento del TAR, possono tornare arivolgersi al medesimo ufficio di giustizia amministrativa per chiederecorrettivi e/o chiarimenti, così che l’ufficio giudiziario possa sovrintenderee intervenire su tutte le necessità derivanti dalla attività materiale (sitratta, come detto, di un giudizio di merito che può implicare il ricorso alcommissario ad acta) sia per gli aspetti giuridici, sempre in riferimento algiudicato di cui si lamenta l’inadempimento» ed ha osservato che «nonpuò dubitarsi che detta attività della giustizia amministrativa trovi la sua“definitività” di intervento con la completa esecuzione del giudicato daottemperare e quindi con la effettiva realizzazione del diritto che nel casodi specie si è concretizzato con la emissione dei mandati di pagamento aseguito dell’intervento del commissario ad acta».Le considerazioni in questione, tuttavia, non assumono valore decisivo aifini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine in esame.5. Come innanzi si è visto, il provvedimento giurisdizionale conclusivodell’azione di ottemperanza, in caso di accoglimento del ricorso, ai sensidell’art. 114, commi 3 e 4, c.p.a., è una sentenza (o un’ordinanza nel casodi cui al comma 5).Ai sensi del comma 6 dello stesso art. 114, sopra citato, «il giudiceconosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le partinei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti delcommissario ad acta».Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026Il medesimo comma prevede altresì che «avverso gli atti del commissarioad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudicedell'ottemperanza, reclamo» e che «gli atti emanati dal giudicedell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei algiudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario».Trattasi, tuttavia, di rimedi meramente eventuali.Al riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema di equa riparazioneper violazione del termine ragionevole del processo, ai fini del computodella durata, il giudizio di ottemperanza (secondo la disciplina di cui all'art.27, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nella specie applicabile) inquanto fase esecutiva diretta ad attuare il principio di effettività dellatutela giurisdizionale, non va inteso come limitato al segmentoprocessuale che intercorre tra il relativo ricorso e la nomina di uncommissario "ad acta", ma comprende anche le eventuali impugnazionidelle determinazioni amministrative poste in essere dallo stessocommissario, quali rimedi cognitivi interni all'ottemperanza e funzionali adessa, di cui costituiscono parti integranti. Ciò a perfetta somiglianza delleopposizioni esecutive, che nella giurisprudenza di questo S.C. in materia diL. n. 89 del 2001 sono pacificamente considerate parti integranti delmedesimo processo di esecuzione cui ineriscono, la cui durata ècomputata non autonomamente ma nell'ambito di quella complessivadell'esecuzione stessa (cfr. Cass. n. 9141/2015 e Cass. n. 28858/2011, ivirichiamata).Pertanto, le fasi relative ai reclami proposti avverso gli atti delcommissario possono rilevare soltanto se effettivamente avvenute, vistoche, in mancanza, non vi è un intervento del giudice in relazione al qualepossa porsi un problema di durata.Per quanto riguarda la figura del commissario ad acta e la sua attività,l’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8/2021, haaffermato che egli svolge compiti ausiliari del giudice "dopo" la decisione,Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026laddove questi, nell'ambito della propria giurisdizione, "deve sostituirsiall'amministrazione".Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, detta figura è funzionaleall'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittiminei confronti della pubblica amministrazione, in attuazione degli artt. 24 e113 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.Nella stessa sede è stato ulteriormente affermato che:a) il potere dell'amministrazione e quello del commissario ad acta sonopoteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dareprovvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall'ordinanza cautelarefintanto che l'altro soggetto non abbia concretamente provveduto;b) gli atti emanati dall'amministrazione, pur in presenza della nomina edell'insediamento del commissario ad acta, non possono essere consideratidi per sé affetti da nullità, in quanto gli stessi sono adottati da un soggettonella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina ol'insediamento del commissario;c) gli atti adottati dal commissario ad acta non sono annullabilidall'amministrazione nell'esercizio del proprio potere di autotutela, nésono da questa impugnabili davanti al giudice della cognizione, ma sonoesclusivamente reclamabili, a seconda dei casi, innanzi al giudicedell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., ovvero innanzial giudice del giudizio sul silenzio, ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a.;d) gli atti adottati dal commissario ad acta dopo che l'amministrazioneabbia già provveduto a dare attuazione alla decisione, ovvero quelli chel'amministrazione abbia adottato dopo che il commissario ad acta abbiaprovveduto, sono da considerare inefficaci e, ove necessario, la lororimozione può essere richiesta da chi vi abbia interesse, a seconda deicasi, al giudice dell'ottemperanza o al giudice del giudizio sul silenzio.Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026Da quanto precede, risulta evidente che, ove si ancorasse la decorrenzadel termine di decadenza non già alla data del passaggio in giudicato dellasentenza emessa all’esito dell’azione di ottemperanza, bensì a quelladell’effettivo pagamento del dovuto in favore dell’avente diritto, in primoluogo si darebbe rilievo alla durata dell’attività di un soggetto che, se daun lato è un ausiliario del giudice, da un altro lato, tuttavia, non siidentifica con il giudice stesso, e, in secondo luogo, si creerebbe unasituazione di incertezza amplificata dalla concorrente possibilità che lasentenza di ottemperanza venga eseguita dal commissario ad acta ovverodalla stessa amministrazione debitrice.Quanto, poi, all’ulteriore eventualità del ricorso di cui all’art. 112, comma5, c.p.a., richiamata in atti dal controricorrente, come rilevato dalleSezioni Unite di questa Corte, la giurisprudenza amministrativa haosservato che esso «non presenta caratteristiche che consentano diricondurlo, in senso sostanziale, al novero delle azioni di ottemperanza,trattandosi di un ricorso che ha natura giuridica diversa tanto dall'azionefinalizzata all'attuazione del comando giudiziale (art. 112, comma 2),quanto dall'azione esecutiva in senso stretto (art. 112, comma 3), e chepresuppone dubbi o incertezze sull'esatta portata del comando giuridicooggetto dell'obbligo conformativo. E neppure può essergli attribuita lanatura di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 7,ponendosi esso dal punto di vista logico-sistematico al di fuori del vero eproprio giudizio di ottemperanza» (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21762/2021).Alla luce di quanto sopra osservato in ordine alla natura processuale deltermine di decadenza ed all’esigenza di certezza sottesa alla suaprevisione, deve ritenersi che, nell’ipotesi in cui al processo di cognizionesia seguita l’azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., la nozione di“sentenza definitiva”, a cui l'art. 4 della legge n. 89/2001 correla iltermine di decadenza per la proposizione della domanda di equariparazione, deve riferirsi non già all’emissione dei mandati di pagamentoNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026da parte del commissario ad acta, bensì alla formazione del giudicato sullasentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza, da considerarsisatisfattiva dell’interesse processuale del creditore.Deve rilevarsi che, coerentemente con quanto precede, anche in altrepronunce di questa Corte, pur non affrontandosi la specifica questione inesame nella presente sede, si è fatto riferimento, in concreto, alla data didefinitività della sentenza che conclude il giudizio di ottemperanza qualedies a quo di decorrenza del termine semestrale di decadenza ex art. 4 l.n. 89/2001 (cfr.: Cass. n. 21706/2024; Cass. n. 17978/2024; Cass. n.23853/2023; Cass. n. 2/2023; Cass. n. 33764/2022).6. Quanto innanzi affermato non preclude né limita in manierairragionevole la possibilità di instaurare il procedimento di equariparazione e pertanto non risulta in contrasto né con le disposizionicostituzionali in tema di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti nécon quelle della CEDU.Sotto altro angolo visuale, si osserva che, secondo quanto rilevato dalleSezioni Unite di questa Corte, non tutti i pregiudizi protetti dall'art. 6, par.1 CEDU rientrano necessariamente nell’ambito di tutela della c.d. leggePinto.In particolare, ancora con riferimento all’aspetto concernente il temporelativo all'inerzia che il creditore ha mantenuto fra la definitività dellafase di cognizione e l'inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unitehanno ammesso la possibile sussistenza di «un autonomo pregiudizio che,pur risultando protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, riguarda il ritardonell'esecuzione della decisione favorevole eccedente lo spatium adimplendidi mesi sei e giorni 5 e che è estraneo alla tutela approntata dal rimediointerno introdotto dalla legge c.d. Pinto, indirizzata inequivocabilmente ariconoscere un indennizzo per i tempi del processo, siano essi collegati alprotrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, manon idoneo, in assenza di un apposito rimedio interno, ad offrire tutela perNumero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardonell'esecuzione della decisione favorevole», sottolineando che«sull'esistenza e sulla risarcibilità di tale pregiudizio si è, del resto,stratificata la giurisprudenza convenzionale, come risulta dalla sentenzaGaglione e a. c. Italia - Corte dir. uomo, 21 dicembre 2010 - che ne hariconosciuto la ricorribilità immediata innanzi alla Corte di Strasburgo,senza dovere proporre un autonomo giudizio in ambito interno (cfr. anchesent. Simaldone c. Italia, p. 44) per ottenere il relativo indennizzo,riconoscendolo peraltro in modo forfetario e predeterminato nella misuradi euro 200,00, così dimostrando la diversa natura rispetto a quellarelativa al pregiudizio connesso alla non ragionevole durata del processo»;nella stessa sede si è altresì osservato che «la diversa natura dei duepregiudizi viene in rilievo anche innanzi alla Corte edu che ha proceduto aliquidare entrambi i pregiudizi solo quando la parte aveva contestualmenterichiesto l'indennizzo sia per la non ragionevole durata del processo cheper il ritardo nell'esecuzione […] con ciò ancora una volta confermandol'autonomia delle singole voci di danno» (cfr.: Cass., Sez. Un., n.19883/2019).È dunque manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale ravvisata dal controricorrente.7. Una volta risolta la questione giuridica prospettata dal Ministeroricorrente, deve rilevarsi che la causa in esame può essere decisa nelmerito senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384,comma secondo, ultima parte, c.p.c.A tale proposito, risulta pacifico che il giudizio di ottemperanza instauratodagli odierni controricorrente ed intimati dinanzi al TAR Umbria sia statodefinito con sentenza pubblicata in data 10.12.2019 e passata in giudicatoil 10.03.2020, circa due anni e mezzo prima della data di proposizionedella domanda di equa riparazione in esame (21.10.2022).Numero registro generale 9635/2024Numero sezionale 2719/2025Numero di raccolta generale 13762/2026Data pubblicazione 11/05/2026Inoltre, nessuna delle parti ha dedotto che, successivamente alla sentenzain questione, siano avvenuti ulteriori incidenti di esecuzione.Ne deriva che, dovendosi attribuire alla sentenza di ottemperanza - e non,invece, alla successiva emissione dei mandati di pagamento - la qualificadi «decisione che conclude il procedimento» ai sensi e per gli effettidell’art. 4 della legge n. 89/2001, deve considerarsi maturata ladecadenza prevista da quest’ultima norma, con conseguenteinammissibilità del ricorso originariamente presentato dagli odiernicontroricorrente ed intimati.8. Alla luce di quanto precede, il ricorso del Ministero va accolto.Il decreto impugnato va dunque cassato, con declaratoria diinammissibilità dell’originario ricorso presentato ex lege n. 89/2001.Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra leparti delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, attesa lanovità della questione controversa. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nelmerito, dichiara inammissibile l’originario ricorso ex lege n. 89/2001 perintervenuta decadenza; compensa tra le parti le spese del giudizio dimerito e di quello di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI