CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04601/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23564/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 1. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –CONTRORICORRENTE– avverso il decreto della Corte d’appello di Milano n. 976/2022, pubblicato in data 25.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 976/2022 , la Corte d’appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui era stata dichiarata tardiva la domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali creditori insinuati al Oggetto: equa riparazione passivo di una procedura fallimentare, nel corso della quale ottenuto il soddisfacimento dei rispettivi credito a seguito di riparto. La Corte di merito ha ritenuto che il termine semestrale fissato dall’art. 4 L. 89/2001 a pena di decadenza decorresse non dal momento in cui era divenuto definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale, ma dal riparto dell’attivo, termine che era integralmente decorso al momento del deposito del ricor so monitorio. Per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 4 L. 89/2001, 6 CEDU, 1 del protocollo addizionale e degli artt. 111 e 117 Cost., 327 c.p.c., 119 R.D. 267/1942, 58 della L. 69/2009, 150, comma primo, d.lgs. 5/2006, per aver la Corte di merito erroneamente calcolato il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione dalla data del riparto finale e dal soddisfacimento del credito e non dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento. Il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 2 L. 89/2001, 6, par. 1, CEDU, 1 del protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., per aver la Corte di merito respinto la domanda anche nel merito, pur avendo dichiarato la tardività della domanda di equo indennizzo. 2.1.Il primo motivo è fondato. E’ insegnamento consolidato di questa Corte che in tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello - ovvero, per le procedure soggette alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, da quello del definitivo rigetto del reclamo, ove esperito - quale momento in cui detto decreto acquista carattere di definitività (Cass. 221/2017; Cass. 1551/2020, Cass. 22368/2023). Non rileva – a tal fine – che il credito della parte , che si sia insinuata al passivo e che abbia subito un pregiudizio dall’irragionevole durata della procedura, sia stato precedentemente soddisfatto a seguito di riparto totale o parziale. Il dies a quo ex art. 4 ha valore processuale e viene in rilievo per accertare la tempestività della domanda, mentre la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, rileva solo per stabilire la durata della procedura fallimentare e l’entità del danno indennizzabile (Cass. 24174/2022 ; Cass.8055/2019; Cass. 1551/2020). In conclusione, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che non può identificarsi nel riparto, quand’anche integralmente satisfattivo per il creditore che poi agisca per l’equo indennizzo ex lege n. 89/2001. 3. Il secondo motivo è inammissibile, avendo la Corte di merito definito in rito il processo, sicché la dichiarata infondatezza della richiesta di indennizzo è mera argoment a zione aggiuntiva, insuscettibile di passare in giudicato e che le parti non hanno interesse a contestare (Cass. 27338/2022; Cass. 11675/2020; Cass. 16980/2023). Èaccolto il primo motivo ed è dichiarato inammissibile il secondo; il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile