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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22368/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15552-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. [OSCURATO:PERSONA],N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - Ric. 2021 n. 15552 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 32/2021 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositatol’11.01 . 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli odierni ricorrenti chiedevano l'indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare aperta nel 1995 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata chiusa con decreto dello stesso Tribunale depositato il 20.03.2019, al cui passivo essi (o i loro danti causa) erano stati ammessi con decreto del giudice delegato depositato il 28.10.1996.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] della Corte d'Appello di Napoli rigettava la domanda, ritenendo che il periodo di tempo non potesse essere giudicato come ragionevolmente eccessivo, tenuto conto della presumibilmente notevole complessità delle attività occorse.

1.2. Avverso detto decreto proponevano opposizione gli odierni ricorrenticensurando la decisione sotto diversi profili.

2. La Corte d'Appello di Napoli, in composizione collegiale, rigettava l'opposizione.

A sostegno della sua decisione, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava la Corte che: - nel caso di specie, n on può certo ritenersi irragionevole una durata di sette anni, in luogo dei sei previsti dall'art. 2, comma 2-bis legge 24 marzo 2001, n. 89, considerando i parametri di cui all'art. 2, Ric. 2021 n. 15552 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - comma 2, della medesima legge, se solo si ha riguardo alla notevole complessità delle attività occorse per liquidare l'attivo oggetto dei riparti, proveniente dalla vendita dell'azienda sociale, dal recupero crediti, dal vittorioso esercizio di azioni revocatorie; nonché alla luce della giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha più volte evidenziato - con riguardo alla durata delle procedure fallimentari - che tale durata, in caso di procedure notevolmente complesse, non può ritenersi irragionevole, ove sia di 7 anni (Cass. n. 20508 del 29.09.2020; Cass. n. 23982 del 12.10.2017); - a fronte di tali risultanze sarebbe stato onere degli opponenti allegare e provare che la tempistica degli esperimenti di vendita dei beni è stata irragionevole, con riferimento a quanto previsto dalle norme della legge fallimentare in materia e da quelle del codice di rito concernenti le vendite coattive dei beni, ovvero che anche i numerosi giudizi instaurati per il recupero dei crediti e per azioni revocatorie abbiano avuto a loro volta una durata irragionevole; gli opponenti, viceversa, si sono limitati ad allegare genericamente le ragioni del mancato rispetto dei termini procedurali.

3. Avverso il predetto decreto ricorrono per cassazione gli odierni ricorrenti, conun unico motivo.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricor so contenente ricorso incidentale contrastato a sua volta dai ricorrenti con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso incidentale ha senza dubbio rilievo preliminare, sia logicamente siagiuridicamente.

I.R [OSCURATO:PERSONA]

2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 2, legge n. 89 del 2001 ( « legge Ric. 2021 n. 15552 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - Pinto»), nonché 75 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

L'Amministrazione osserva che è pacifica mente acquisita agli atti di causa la circostanza secondo cui gli istanti sono stati integralmente soddisfatti delle proprie ragioni creditorie con l'approvazione del secondo piano di riparto parziale datato

16.09.10. Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 2, n. 6081 del 04.03.2020), l'integrale pagamento dei crediti in corso di procedura comporta un'anticipazione del dies ad quem ai fini del computo della ragionevole durata, e implica anche una duplice conseguenza: da un lato, che al suddetto dies ad quem (16.09.10) debba essere ricollegato il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale semestrale, ex art. 4, legge n. 89 del 2001 , da cui consegue la relativa tardività della richiesta indennitaria di controparte in quanto formulata con atto depositato il 02.02.2020; dall'altro lato, la peculiarità della fattispecie sottoposta ad esame rende inoperante l'indicazione giurisprudenziale secondo cui il dies a quodel termine decadenziale ex art. 4 sia da individuare nella d ata di acquisita definitività della decisione conclusiva del procedimento presupposto.

2.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha di recente precisato che il termine di cui all’art. 4 l. 89/2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale; la data della integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna, infatti, per il creditore soddisfatto il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della legge n. 89 del 2001, ma Ric. 2021 n. 15552 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - non il dies a quo del termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo.

Diversamente argomentando, si confonde rebbe la questione, di natura sostanziale, relativa all’effettiva durata della procedura fallimentare rilevante ai fini della legge n. 89 del 2001 (durata che effettivamente termina con l’integrale soddisfazione del creditore procedente: Cass. n. 950/2011) con la diversa questione, di natura processuale, relativa alla decorrenza del termine di cui all’art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare; questione questa seconda, risolta da questa Corte con le pronunce n. 221 del 2017, n. 8055 del 2019, n. 1551 del 2020 e, più di recente: Cass. Sez. 2, n. 24174 del 04.08.2022; Cass .

Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022, alle quali questo Collegio intende dare conferma e séguito, che hanno chiarito che, ai fini della decorrenza del termine, di cui all’art. 4 legge n. 89 del 2001, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che non può identificarsi in un riparto parziale, quant’anche integralmente satisfattivo per il creditore che poi agisca per l’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

II.R ICORSO P RINCIPALE

3. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o mancata applicazione ed interpretazione dell'art. 2, comma 2-bis della legge 24.03.2001, n. 89 e dipendente violazione degli artt. 6, § 1 e 13 della CEDU, nonché dei principi/parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in ordine alla determinazione del periodo di ragionevole durata del processo del giudizio fallimentare presupposto, ex art. 360, comma 1, n . 3 , cod. proc. civ.

Iricorrenti affermano che la formulazione letterale dell'art . 2, comma 2-bis, legge Pinto, è tale da fugare ogni dubbio circa la chiara ed Ric. 2021 n. 15552 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 6 - inequivoca voluntas legislatoris di predeterminare in anni sei, non di più, la durata ragionevole dei procedimenti fallimentari.

Del resto, la considerazione dei parametri di cui al comma 2 della stessa disposizione, posta in teleologica coordinazione con il successivo comma 2-bis, lascia intendere inequivocabilmente che il giudice deve valutare detti parametri nell'ambito della durata ragionevole normativamente prefissata, ossiaanni sei e non oltre.

I ricorrenti lamentano inoltre che, quanto alla complessità della causa, spetta al giudice valutare, e non al ricorrente dimostrare, sulla base del materiale documentale ed istruttorio prodotto in giudizio, se vi siano stati ritardi addebitabili agli organi della procedura anche nella conduzione dei sub procedimenti fallimentari, a fronte del fatto che parte opponente ha depositato tutti gli atti della presupposta procedura fallimentare (tra cui: l'indicazione della sua qualità di creditore ammesso alla procedura, la data in cui il fallimento è iniziato, la pendenza del fallimento, le relazioni del curatore e i piani di riparto).

Era, dunque, specifico onere del giudicante verificare che effettivamente i sub procedimenti avevano influ ito sulla complessità della causa determinando uno sforamento del termine di ragionevole durata legislativamente fissato dall'art.2, comma 2-bis, senza che alcuna responsabilità fosse addebitabile agli organi della procedura fallimentare.

Si è, in altri termini, in presenza di un vero e proprio deficitistruttorio e valutativo del giudice a quo.

3.1. Il ricorsoè fondato.

Al caso di specie trova senz’altro applicazione l’art. 2, comma 2- bisin vigore dal 12.08.2012 (introdotto con decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e ss.mm.), nella parte in cui considera rispettato il termine ragionevole del procedimento concorsuale durato sei anni, posto che Ric. 2021 n. 15552 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 7 - il ricorso per equa riparazione è stato proposto dagli odierni ricorrenti in data 02.02.2020.

La Corte d’Appello ha impropriamente citato la giurisprudenza riferita a fattispecie insorte prima dell’entrata in vigore delle disposizioni citate, ove era stata valutata come ragionevole una durata fino a sette anni secondo standard ricavabili dalle pronunce della Corte EDU (Cass. Sez. 2, n. 20508 del 2020; Cass. n. 23982 del 12.10.2017; Cass. Sez. 6 - 2, n. 9141 del 06/05/2015 Rv. 635240 – 01).

Vigente la nuova normativa, l’accertamento in concreto della ragionevolezza della durata del procedimento concorsuale alla luce dei parametri dettati dal comma 2 della stessa norma costituisce questione rimessa al giudice del merito: nel caso di specie, tuttavia, la Corte d’Appello non ha proceduto alla puntuale verifica delle condizioni di ragionevolezza della durata del procedimento concorsuale di cui si discute, non avendo correttamente distribuito gli oneri probatori (v. sentenza p. 11, righi 7 ss.del 2° capoverso).

A tal proposito, trova, infatti, applicazione il principio per cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l'oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l'onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto (Cass. Sez. 2, n. 3335-2018; Cass. n. 16836 del 2010; Cass. n. 16367 del 2011): verifica, questa, che spetta alla Corte d’Appello effettuare.

4. In definitiva, la pronuncia merita di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché valuti nel caso concreto, alla luce dei criteri posti dal comma Ric. 2021 n. 15552 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 8 - 2 dell’art. 2 legge Pinto, la ragionevolezza della durata della procedura fallimentare presupposta.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso incidentale; in accoglimento del ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15552-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. [OSCURATO:PERSONA],N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - Ric. 2021 n. 15552 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 32/2021 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositatol’11.01 . 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli odierni ricorrenti chiedevano l'indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare aperta nel 1995 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata chiusa con decreto dello stesso Tribunale depositato il 20.03.2019, al cui passivo essi (o i loro danti causa) erano stati ammessi con decreto del giudice delegato depositato il 28.10.1996. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] della Corte d'Appello di Napoli rigettava la domanda, ritenendo che il periodo di tempo non potesse essere giudicato come ragionevolmente eccessivo, tenuto conto della presumibilmente notevole complessità delle attività occorse. 1.2. Avverso detto decreto proponevano opposizione gli odierni ricorrenticensurando la decisione sotto diversi profili. 2. La Corte d'Appello di Napoli, in composizione collegiale, rigettava l'opposizione. A sostegno della sua decisione, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava la Corte che: - nel caso di specie, n on può certo ritenersi irragionevole una durata di sette anni, in luogo dei sei previsti dall'art. 2, comma 2-bis legge 24 marzo 2001, n. 89, considerando i parametri di cui all'art. 2, Ric. 2021 n. 15552 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - comma 2, della medesima legge, se solo si ha riguardo alla notevole complessità delle attività occorse per liquidare l'attivo oggetto dei riparti, proveniente dalla vendita dell'azienda sociale, dal recupero crediti, dal vittorioso esercizio di azioni revocatorie; nonché alla luce della giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha più volte evidenziato - con riguardo alla durata delle procedure fallimentari - che tale durata, in caso di procedure notevolmente complesse, non può ritenersi irragionevole, ove sia di 7 anni (Cass. n. 20508 del 29.09.2020; Cass. n. 23982 del 12.10.2017); - a fronte di tali risultanze sarebbe stato onere degli opponenti allegare e provare che la tempistica degli esperimenti di vendita dei beni è stata irragionevole, con riferimento a quanto previsto dalle norme della legge fallimentare in materia e da quelle del codice di rito concernenti le vendite coattive dei beni, ovvero che anche i numerosi giudizi instaurati per il recupero dei crediti e per azioni revocatorie abbiano avuto a loro volta una durata irragionevole; gli opponenti, viceversa, si sono limitati ad allegare genericamente le ragioni del mancato rispetto dei termini procedurali. 3. Avverso il predetto decreto ricorrono per cassazione gli odierni ricorrenti, conun unico motivo. Il Ministero della Giustizia resiste con controricor so contenente ricorso incidentale contrastato a sua volta dai ricorrenti con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso incidentale ha senza dubbio rilievo preliminare, sia logicamente siagiuridicamente. I.R [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 2, legge n. 89 del 2001 ( « legge Ric. 2021 n. 15552 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - Pinto»), nonché 75 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. L'Amministrazione osserva che è pacifica mente acquisita agli atti di causa la circostanza secondo cui gli istanti sono stati integralmente soddisfatti delle proprie ragioni creditorie con l'approvazione del secondo piano di riparto parziale datato 16.09.10. Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 2, n. 6081 del 04.03.2020), l'integrale pagamento dei crediti in corso di procedura comporta un'anticipazione del dies ad quem ai fini del computo della ragionevole durata, e implica anche una duplice conseguenza: da un lato, che al suddetto dies ad quem (16.09.10) debba essere ricollegato il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale semestrale, ex art. 4, legge n. 89 del 2001 , da cui consegue la relativa tardività della richiesta indennitaria di controparte in quanto formulata con atto depositato il 02.02.2020; dall'altro lato, la peculiarità della fattispecie sottoposta ad esame rende inoperante l'indicazione giurisprudenziale secondo cui il dies a quodel termine decadenziale ex art. 4 sia da individuare nella d ata di acquisita definitività della decisione conclusiva del procedimento presupposto. 2.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha di recente precisato che il termine di cui all’art. 4 l. 89/2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale; la data della integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna, infatti, per il creditore soddisfatto il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della legge n. 89 del 2001, ma Ric. 2021 n. 15552 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - non il dies a quo del termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo. Diversamente argomentando, si confonde rebbe la questione, di natura sostanziale, relativa all’effettiva durata della procedura fallimentare rilevante ai fini della legge n. 89 del 2001 (durata che effettivamente termina con l’integrale soddisfazione del creditore procedente: Cass. n. 950/2011) con la diversa questione, di natura processuale, relativa alla decorrenza del termine di cui all’art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare; questione questa seconda, risolta da questa Corte con le pronunce n. 221 del 2017, n. 8055 del 2019, n. 1551 del 2020 e, più di recente: Cass. Sez. 2, n. 24174 del 04.08.2022; Cass . Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022, alle quali questo Collegio intende dare conferma e séguito, che hanno chiarito che, ai fini della decorrenza del termine, di cui all’art. 4 legge n. 89 del 2001, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che non può identificarsi in un riparto parziale, quant’anche integralmente satisfattivo per il creditore che poi agisca per l’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001. II.R ICORSO P RINCIPALE 3. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o mancata applicazione ed interpretazione dell'art. 2, comma 2-bis della legge 24.03.2001, n. 89 e dipendente violazione degli artt. 6, § 1 e 13 della CEDU, nonché dei principi/parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in ordine alla determinazione del periodo di ragionevole durata del processo del giudizio fallimentare presupposto, ex art. 360, comma 1, n . 3 , cod. proc. civ. Iricorrenti affermano che la formulazione letterale dell'art . 2, comma 2-bis, legge Pinto, è tale da fugare ogni dubbio circa la chiara ed Ric. 2021 n. 15552 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 6 - inequivoca voluntas legislatoris di predeterminare in anni sei, non di più, la durata ragionevole dei procedimenti fallimentari. Del resto, la considerazione dei parametri di cui al comma 2 della stessa disposizione, posta in teleologica coordinazione con il successivo comma 2-bis, lascia intendere inequivocabilmente che il giudice deve valutare detti parametri nell'ambito della durata ragionevole normativamente prefissata, ossiaanni sei e non oltre. I ricorrenti lamentano inoltre che, quanto alla complessità della causa, spetta al giudice valutare, e non al ricorrente dimostrare, sulla base del materiale documentale ed istruttorio prodotto in giudizio, se vi siano stati ritardi addebitabili agli organi della procedura anche nella conduzione dei sub procedimenti fallimentari, a fronte del fatto che parte opponente ha depositato tutti gli atti della presupposta procedura fallimentare (tra cui: l'indicazione della sua qualità di creditore ammesso alla procedura, la data in cui il fallimento è iniziato, la pendenza del fallimento, le relazioni del curatore e i piani di riparto). Era, dunque, specifico onere del giudicante verificare che effettivamente i sub procedimenti avevano influ ito sulla complessità della causa determinando uno sforamento del termine di ragionevole durata legislativamente fissato dall'art.2, comma 2-bis, senza che alcuna responsabilità fosse addebitabile agli organi della procedura fallimentare. Si è, in altri termini, in presenza di un vero e proprio deficitistruttorio e valutativo del giudice a quo. 3.1. Il ricorsoè fondato. Al caso di specie trova senz’altro applicazione l’art. 2, comma 2- bisin vigore dal 12.08.2012 (introdotto con decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e ss.mm.), nella parte in cui considera rispettato il termine ragionevole del procedimento concorsuale durato sei anni, posto che Ric. 2021 n. 15552 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 7 - il ricorso per equa riparazione è stato proposto dagli odierni ricorrenti in data 02.02.2020. La Corte d’Appello ha impropriamente citato la giurisprudenza riferita a fattispecie insorte prima dell’entrata in vigore delle disposizioni citate, ove era stata valutata come ragionevole una durata fino a sette anni secondo standard ricavabili dalle pronunce della Corte EDU (Cass. Sez. 2, n. 20508 del 2020; Cass. n. 23982 del 12.10.2017; Cass. Sez. 6 - 2, n. 9141 del 06/05/2015 Rv. 635240 – 01). Vigente la nuova normativa, l’accertamento in concreto della ragionevolezza della durata del procedimento concorsuale alla luce dei parametri dettati dal comma 2 della stessa norma costituisce questione rimessa al giudice del merito: nel caso di specie, tuttavia, la Corte d’Appello non ha proceduto alla puntuale verifica delle condizioni di ragionevolezza della durata del procedimento concorsuale di cui si discute, non avendo correttamente distribuito gli oneri probatori (v. sentenza p. 11, righi 7 ss.del 2° capoverso). A tal proposito, trova, infatti, applicazione il principio per cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l'oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l'onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto (Cass. Sez. 2, n. 3335-2018; Cass. n. 16836 del 2010; Cass. n. 16367 del 2011): verifica, questa, che spetta alla Corte d’Appello effettuare. 4. In definitiva, la pronuncia merita di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché valuti nel caso concreto, alla luce dei criteri posti dal comma Ric. 2021 n. 15552 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 8 - 2 dell’art. 2 legge Pinto, la ragionevolezza della durata della procedura fallimentare presupposta. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso incidentale; in accoglimento del ricorso principale,
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