CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30428/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) rappresentat a e difesadagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatiin Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587 ] , in persona delMinistro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia , n. 256 /202 1 , depositatoin data 11 maggio 2021. R.G.N. 30428/2021 Cron. Ud. 08/11/2022CC Rep. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] R.G. 30428/2021 Pagina nr.2 di 11 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 11 maggio 2021 la Corte d’Appello di Perugia, decidendo sull’opposizione del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ha disatteso i motivi di opposizione, confermando il riconoscimento in favore dell’odierna ricorrente dell’importo di €2.150,00 a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento -sempre per equa riparazione- protrattosi , compresa la fase del giudizio di ottemperanza,per un totale di nove anni e sei mesi. La Corte territoriale ha liquidato altresì in favore della ricorrente la somma complessiva, a titolo di spese di lite, di € 640,50 per compensi, oltre accessori, ritenendo di applicare i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e di escludere il riconoscimento dei compensi per la fase di istruzione/trattazione. 2. Avverso detto provvedimento propone ora ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorsoe ricorso incidentale il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma2, e 380 bis.1, c.p.c. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato ad un solo motivo col quale si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 , secondo comma, c.c., e dei D.M. n. 55/2014, e n. 37/2018. Lamenta cumulativamente il ricorso che la Corte d’appello di Perugia: R.G. 30428/2021 Pagina nr.3 di 11 a) a bbia operato una la liquidazione delle spese di lite violando i minimi inderogabili di legge; b) a bbia negato il riconoscimento dei compensi per la fase di istruttoria/trattazione. 2. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001, 6, par. 1, Conv. EDU. Il ricorrente incidentale si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell’eccezione di tardività del ricorso ex L. 89/2001. Sottolinea il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che la ricorrente, dopo aver già ottenuto una ordinanza di assegnazione delle somme in sede esecutiva, aveva poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Il ricorrente incidentale, quindi, argomenta che il termine semestrale ex art. 4, L. 89/2001 avrebbe dovuto essere calcolato con riferimento all’ordinanza di assegnazione in data 13 aprile 2016 (a fronte di un’istanza di equa riparazione depositata nel 2020) e non con riferimento al successivo giudizio di ottemperanza, il quale si sarebbe tradotto in un’attività del tutto superflua ai fini della tutela del diritto dell’odierna ricorrente, dovendosi ritenere che quest’ultimo fosse stato integralmente soddisfatto con l’adozione dell’ordinanza di assegnazione in sede esecutiva. Il ricorso incidentale, pertanto, dopo una ricostruzione dell’orientamento progressivamente formatosi in questa Corte in ordine ai rapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini dell’applicazione dell’art. 4, L. 89/2001, ribadisce la necessità di ancorare il concetto di definitività al primo provvedimento di assegnazione in sede esecutiva ordinaria, deduce ndo che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte la possibilità R.G. 30428/2021 Pagina nr.4 di 11 di procrastinare indefinitamente il decorso del termine ex art. 4, L. 89/2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi -anche se superflui-procedimenti esecutivi o di ottemperanza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, L. 89/2001. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deduce il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio), rammentandoche il giudizio presupposto (a propria volta instaurato per conseguire la liquidazione di un’equa riparazione ) si è articolato in una fase di cognizione (ex L. 89/2001) ed una fase di esecuzione innanzi al giudice ordinario, e di una fase di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Argomenta, quindi, che, in relazione a tale ultima fase, soggetto titolare del lato passivo dell’obbligazione ex L. 89/2001 debba ritenersi il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 3. Ritiene la Corte che l’ordine logico delle questioni imponga la previa disamina dei motivi di ricorso incidentale che pongono in discussione la stessa ammissibilità della domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato, questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone invece in discussione solo il quantum delle sp ese di lite liquidate, ma sul presupposto della sussistenza dell’obbligazione indennitaria nei termini accertati nel decreto impugnato. 4. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato. Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hannoaffermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte R.G. 30428/2021 Pagina nr.5 di 11 costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo). Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame investe quindi non già la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto già risolta dall’intervento delle Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla R.G. 30428/2021 Pagina nr.6 di 11 definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l‘adempimento della prestazione dovuta. Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che "(…) il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 (si veda anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)". In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento. R.G. 30428/2021 Pagina nr.7 di 11 In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza). Trattasi di conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale delle norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scaturenti dall’applicazione della legge n. 89/2001 (art. 5-quinquies), che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall’art. 3 co. 2 della stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (commi 7, 8 ed 11 del citato art. 5-sexies), il concorso tra i rimedi dell’esecuzione e dell’ottemperanza. Dalle norme de quibussi deve quindi evincere che - fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore-anche l’esaurimento della procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si veda Cass. S.U. n. 7632/1993, Cass. S.U. n. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari, Cass. n. 31856/2021). Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo che, nella sua più autorevole composizione (Consiglio di Stato Ad. Pl. n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un’ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva, ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l’ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c. (così R.G. 30428/2021 Pagina nr.8 di 11 Consiglio di Stato n. 3539/2019, emessa proprio nell’ambito del contenzioso tra le parti del presente giudizio, e successivamente Consiglio di Stato n. 3625/2019). Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e che nella specie la presentazione della domanda fosse rispettosa dello stesso termine. 5. Il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato. Reputa la Corte che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro.In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006). Nella specie, peraltro la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto. R.G. 30428/2021 Pagina nr.9 di 11 Appare al Collegio che in tal caso possa farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte". Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice -a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice- fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero R.G. 30428/2021 Pagina nr.10 di 11 della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell’obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità Anche in tal caso, quindi, si deve concludere che- in presenza della ineludibile condizionedella tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato- risulti invitabile pervenire alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantumdovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 6. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale, con il quale la ricorrente si duole della erronea liquidazione delle spese di lite, in quanto avvenuta al di sotto dei minimi tariffari e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, essendo riservata al giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la liquidazione delle spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e della precedente fase di merito. P. Q. M. accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale ed assorbito il r