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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 17978/2024

Testo disponibile della fonte

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4/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.327/2022 proposto da: Ministero della giustizia, difesodall'Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avversoil decreto della Corte di appello di Perugia n. 533/2020 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti motivi.

Fatti di causa Nel 2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte di appello di Perugia nei confronti del Ministero della Giustizia – assieme ad altri ricor- renti -domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata d i un processo 2di 5 – 327/2022 – 2 – 11 / 4 /202 4 ( 1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di equa riparazione («Pinto su Pinto»),instaurato dinanzi alla stessa Corte di appello e protrattosi nella fase di merito dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19/3/2013 , mentre la fase di legittimità si era conclusa con sentenza n. 4409/2015del 4/3/2015.

Instaurato il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con pignoramento del 9/4/2015, esso si è conclu so con ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma del 2/2/2016.

Instaurato i l 12/6/2018 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di ottemperanza, esso è stato definito con pronuncia d e l Consiglio di Stato de l 9/7/2019, con l’assegnazioneall'amministrazione pubblica di un termine di novanta giorni per il pagamento e la nomina di un commissario ad acta.

Laparte ha fa tto valere una durata ingiustificata di un anno e dieci mesi e ha chie sto un indennizzo di €

1.000. In sede monocratica è stata rilevata una durata irragionevole di due anni e liquidata la cifra di €

800. È stata rigettata l’opposizione del Ministero della Giustizia.

Ricorre in cassazione il Ministero con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste la parte privata con controricorso.

L’ interlocutoria n. 32895/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica, per difetto di evidenza decisoria.

Ragioni della decisione

1. -Il primo motivo (p. 5 del ricorso ) denuncia la violazione degli artt. 4 l. 89/2001 e 6 Cedu per la tardività della domanda di equo indennizzo, pro- posta oltre il termine semestrale dalla definitività dell’ordinanza di assegna- zione.

Il Ministero osserva che è dalla data della definitività diquest’ultima e non da quella successiva della definitività del provvedimento reso sul giudizio di ottemperanza che decorre il termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001.

L’argomento è sostanzialmente il seguente: il mancato pagamento successivamente all’ordinanza di assegnazione lede il diritto a conseguire il bene controverso, cioè la somma di denaro di equo indennizzo, non già il diritto alla durata ragionevole del processo e pertanto non 3di 5 – 327/2022 – 2 – 11 / 4 /202 4 ( 1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. posticipa il dies a quo di decorrenza del termine ex art. 4 l. 89/2001 per proporre ladomanda di equo indennizzo.

Il secondo motivo (p. 15del ricorso ) denuncia la violazione degli artt. 3 l. 89/2001 per la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giu- stizia in relazione alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza.

Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in relazione alla irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo.

Il terzo motivo (p. 17 del ricorso ) denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sullo scomputo della durata imputabile ad abuso degli strumenti processuali.

Si fa valere la frammentazione del credito in diverse iniziative processuali, che ha determinato una dilazione ingiustificata dei tempi e la duplicazione delle iniziative esecutive con la promozione del giudizio di ottemperanza, quando l’ordinanza di assegnazione era già satisfattiva dell’interesse.

2. –In linea con le conclusioni del P.M., il primo motivo è infondato.

Una cosa è rilevare che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare nonrileva per il calcolo della durata irragionevole del processo (secondo il diritto nazionale), a ltra cosa è concludere da ciò che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione sia irrilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo.

La conclusione non sequiturdal rilievo iniziale.

In altre parole:conclusosi il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con ordinanza di assegnazione, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decor- rere il termine semestrale di decadenzaex art. 4 l. 89/2001, se l’ammini- strazione corrisponde l’equo indennizzo.

Altrimenti, se la parte privata in- staura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta in tale sua pretesa creditoria, rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole anche la durata 4di 5 – 327/2022 – 2 – 11 / 4 /202 4 ( 1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. del processo dinanzi al giudice amministrativo, cosicché è dalla definitività del giudizio di ottemperanza che decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001.

In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricor- rere al processo giurisdizionale (amministrativo) per ottenere ilsoddisfaci- mento effettivo del credito all’equo indennizzo, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023, cui si rinvia per ulteriori indicazioni, nonché più recentemente Cass. 33361/2023 e 8938/2024).Il primo motivo è rigettato.

In linea con le conclusioni del P.M., il secondo motivo è fondato.

Dal ca- rattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della Giu- stizia si debba fare carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia ammini- strativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia.

Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettiva- mente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass.33764/2022).Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del con- traddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente ri- messione in termini.

Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, nonpuò essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chia- mato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un pro- cesso ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un 5di 5 – 327/2022 – 2 – 11 / 4 /202 4 ( 1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ricorso da notificare al Ministero della Giustizia).

In questo senso, cfr. Cass.21710/2023.Il secondo motivo è accolto (integralmente, poiché il Ministero della Giustizia ha congegnato il motivo nel senso che esso è privo di legitti- mazione passiva in relazione al solo giudizio di ottemperanza, non già del tutto).

Il terzo motivo è da dichiararsiassorbito.

3. – È accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbito il terzo, cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, dichiara as- sorbito il terzo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.327/2022 proposto da: Ministero della giustizia, difesodall'Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avversoil decreto della Corte di appello di Perugia n. 533/2020 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti motivi. Fatti di causa Nel 2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte di appello di Perugia nei confronti del Ministero della Giustizia – assieme ad altri ricor- renti -domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata d i un processo 2di 5 – 327/2022 – 2 – 11 / 4 /202 4 ( 1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di equa riparazione («Pinto su Pinto»),instaurato dinanzi alla stessa Corte di appello e protrattosi nella fase di merito dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19/3/2013 , mentre la fase di legittimità si era conclusa con sentenza n. 4409/2015del 4/3/2015. Instaurato il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con pignoramento del 9/4/2015, esso si è conclu so con ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma del 2/2/2016. Instaurato i l 12/6/2018 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di ottemperanza, esso è stato definito con pronuncia d e l Consiglio di Stato de l 9/7/2019, con l’assegnazioneall'amministrazione pubblica di un termine di novanta giorni per il pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Laparte ha fa tto valere una durata ingiustificata di un anno e dieci mesi e ha chie sto un indennizzo di € 1.000. In sede monocratica è stata rilevata una durata irragionevole di due anni e liquidata la cifra di € 800. È stata rigettata l’opposizione del Ministero della Giustizia. Ricorre in cassazione il Ministero con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte privata con controricorso. L’ interlocutoria n. 32895/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica, per difetto di evidenza decisoria. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p. 5 del ricorso ) denuncia la violazione degli artt. 4 l. 89/2001 e 6 Cedu per la tardività della domanda di equo indennizzo, pro- posta oltre il termine semestrale dalla definitività dell’ordinanza di assegna- zione. Il Ministero osserva che è dalla data della definitività diquest’ultima e non da quella successiva della definitività del provvedimento reso sul giudizio di ottemperanza che decorre il termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001. L’argomento è sostanzialmente il seguente: il mancato pagamento successivamente all’ordinanza di assegnazione lede il diritto a conseguire il bene controverso, cioè la somma di denaro di equo indennizzo, non già il diritto alla durata ragionevole del processo e pertanto non 3di 5 – 327/2022 – 2 – 11 / 4 /202 4 ( 1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. posticipa il dies a quo di decorrenza del termine ex art. 4 l. 89/2001 per proporre ladomanda di equo indennizzo. Il secondo motivo (p. 15del ricorso ) denuncia la violazione degli artt. 3 l. 89/2001 per la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giu- stizia in relazione alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza. Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in relazione alla irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo. Il terzo motivo (p. 17 del ricorso ) denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sullo scomputo della durata imputabile ad abuso degli strumenti processuali. Si fa valere la frammentazione del credito in diverse iniziative processuali, che ha determinato una dilazione ingiustificata dei tempi e la duplicazione delle iniziative esecutive con la promozione del giudizio di ottemperanza, quando l’ordinanza di assegnazione era già satisfattiva dell’interesse. 2. –In linea con le conclusioni del P.M., il primo motivo è infondato. Una cosa è rilevare che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare nonrileva per il calcolo della durata irragionevole del processo (secondo il diritto nazionale), a ltra cosa è concludere da ciò che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione sia irrilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo. La conclusione non sequiturdal rilievo iniziale. In altre parole:conclusosi il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con ordinanza di assegnazione, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decor- rere il termine semestrale di decadenzaex art. 4 l. 89/2001, se l’ammini- strazione corrisponde l’equo indennizzo. Altrimenti, se la parte privata in- staura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta in tale sua pretesa creditoria, rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole anche la durata 4di 5 – 327/2022 – 2 – 11 / 4 /202 4 ( 1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. del processo dinanzi al giudice amministrativo, cosicché è dalla definitività del giudizio di ottemperanza che decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricor- rere al processo giurisdizionale (amministrativo) per ottenere ilsoddisfaci- mento effettivo del credito all’equo indennizzo, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023, cui si rinvia per ulteriori indicazioni, nonché più recentemente Cass. 33361/2023 e 8938/2024).Il primo motivo è rigettato. In linea con le conclusioni del P.M., il secondo motivo è fondato. Dal ca- rattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della Giu- stizia si debba fare carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia ammini- strativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettiva- mente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass.33764/2022).Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del con- traddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente ri- messione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, nonpuò essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chia- mato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un pro- cesso ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un 5di 5 – 327/2022 – 2 – 11 / 4 /202 4 ( 1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ricorso da notificare al Ministero della Giustizia). In questo senso, cfr. Cass.21710/2023.Il secondo motivo è accolto (integralmente, poiché il Ministero della Giustizia ha congegnato il motivo nel senso che esso è privo di legitti- mazione passiva in relazione al solo giudizio di ottemperanza, non già del tutto). Il terzo motivo è da dichiararsiassorbito. 3. – È accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbito il terzo, cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, dichiara as- sorbito il terzo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudi
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