CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29620/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e di fes a d a gli avvocat i FERDI- [OSCURATO:PERSONA] ABBATEe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 494/2020 depositatoil 11/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In un processo di equa riparazione , riassunto in sede di rinvio presso la Corte di Appello di Perugia, la parte privata domandaval’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo, parimenti ex l. 89/2001. Infase ingiuntiva venivano liquidati € 2.000. Rigettat a poi -2 - 29620/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (27) – [OSCURATO:PERSONA]. l’opposizione del Ministero della Giustizia venivano liquidate le spese della fase di opposizione in € 640,50. Ricorre in cassazione la parte privata con un solo motivo, illustrato da memoria. Resiste il Ministero con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi, al quale la parte privata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia l’ esclusione del compenso per la fase istruttorianella liquidazione de lle spese ex dd.mm.55/2014 e 37/2018 per la fase di opposizione. S i censura che la liquidazione sia inferiore ai minimi previsti ex tabella n. 12 d.m. 55/2014 relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello(si deduce vio- lazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c.). Con il primo motivo del ricorso incidentalesi denuncia la tardività ex art. 4 l. 89/2001della domanda di equo indennizzo. A tal fine si allega che il processo presupposto si era concluso nel 2015, mentre la do- manda ex art. 3 l. 89/2001 è stata proposta nel dicembre 2019: un divario temporale non giustificato dal giudizio di ottemperanza durato un anno e quattro mesi.Se ne fa segu ire la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, poiché la domanda è tempestiva solo con riferimento all’ottemperanza, rispetto alla quale legittimato passivo è il Ministero dell’Economia. Con il secondo motivodel ricorso incidentale , in via subordinata, si denuncia la motivazione perplessa o apparente sulla durata ragione- vole di 4 anni (riferita al processo presupposto) e 6 mesi (riferiti al processo esecutivo e alle due fasi dell’ottemperanza). Si lamenta poi che il provvedimento impugnato non abbia riconosciuto l’abusodel pro- cessonel proporre tante procedure esecutive quanti erano i ricor renti (130persone ) , dopo un processo di cognizione cumulato con identità -3 - 29620/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (27) – [OSCURATO:PERSONA]. di posizione difensiva. Si censura che non si sia proceduto almeno allo scomputo di sei mesiper il tempo necessario alla riunione. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, in via subordinata, si de- nuncia violazione del l’art. 2 - bis co. 3 l. 89/2001, poiché l’entità dell’equo indennizzo supera l’importo riconosciuto al termine del pro- cesso presupposto (€ 1.150). 2. -È da esaminare dapprima il ricorso incidentale, poiché contesta parzialmente la stessa ammissibilità della domanda indennitaria e l’in- dividuazione del legittimato passivo, mentre il ricorso principale conte- sta la quantificazione delle spese di lite. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato parzialmente, cioè sotto il profilo dell’onere di chiamare in causa il Ministero dell’ Econo- mia, mentre corretto è il ritenere, sulla scortadi Cass. SU 19883/2019, che il termine di decadenza semestrale ex art. 4 l. 89/2001 per la pro- posizione della domanda di equo indennizzo decorr a dalla definitività della fase esecutiva. Infatti, quest’ultima va considerata come seconda componente di una sequenza funzionalmente unitaria (cioè,diretta nel suo complesso a realizzare il diritto all’equa riparazione per la durata non ragionevole del processo) e strutturalmente bifasica, ove la prima fase è quella cognitiva, di accertamento del diritto all’indennizzo . La strutturaa due fasi è connotata da flessibilità temporale, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro sei mesi dalla defini zione della fasedi cognizione. D’altra parte, fa da contrappeso a tale flessi- bilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di accertamento e l’inizio della fase esecutiva non è compu- tato nella durata della sequenza cognitivo - esecutiva, poiché non è tempo del processo(cfr. Cass. 33764/2022 , fra le altre ) . 3. – Nondimeno , dal carattere funzionalmente unitario di tale se- quenza non deriva che il Ministero della Giustizia sidebba fare carico -4 - 29620/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (27) – [OSCURATO:PERSONA]. della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del pro- cesso svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosic- ché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia . Infatti, ove ri- tenga fondata la domanda in riferimento a ciascun a delle due fasi , il giudice determineràdistintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del rit ardo imputabile ri- spettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. sempre Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile ( per via d ell’ applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale , ad istanza dell’Avvo- catura dello Stato,di un termine per l’integrazione del c ontraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo al dicastero chiamato in causa(argomentazione tratta da Cass. 8049/2019 , che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un ricorso da notificare al Ministero della Giustizia). Ne segue che è accolto, sotto tale profilo,il primo motivo del ricorso incidentale ed è cassa to il provvedime nto impugnato con rinvio alla Corte di appello, affinché , previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia, siano determin ate le l’entità dell’indennizzoeventualmente dovut e da ll’uno e dall’altro Ministero, in proporzioneagli accertati ritardi distintamente ascrivibili a l giudice or- dinario e al giudice amministrativo. -5 - 29620/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (27) – [OSCURATO:PERSONA]. 4. -L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, nei ter- mini precisati nel precedente paragrafo n. 3, determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale, nonché l’assorbimento del ricorso principale. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al profilo accolto del primo motivo del ricorso incidentale; la causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui è demandataaltresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa il provvedi- mento impugnato in relazione al profilo accolto del primo motivo del ricorso incidentale; rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda al