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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17611/2024

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4 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.398/2022, proposto da: Ministero della Giustizia, difeso dall' Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difese dagli avvo- cati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso il decreto della Corte di app ello di Perugia n. 320 / 202 1 de l 25/5/2021.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ascoltato il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto del primo.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e altre persone (a seguito di 130 provvedimenti di riunione di cause) ricorrevanodinanzi alla Corte di appello di Perugia il contro Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’equo indennizzo da 2di 6 – 398/2022 – 2 – 1 3 / 0 2 /202 4 ( 12 ) – [OSCURATO:PERSONA]. irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al Tar del Lazio.

La fase dicognizione di merito si concludeva nel marzo 2013 con la liquidazione di un indennizzo di € 1.150 a persona.

In sede di legittimità, Cass. 4409/2015 accoglieva il solo motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite.

Nel frattempo, nel dicembre 2014, era promossa un’ azione esecutiva dinanzi al Tribunale di Roma, che nel settembre 2015 assegnava la somma di € 1.150 a persona.

Nel giugno 2018 era promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], con domanda dapprima dichiaratainammissibile e poi accolta nel luglio 2019 a seguito di ricorso al Consiglio di Stato.

Con riferimento a tale processo, le parti private proponevano separati ricorsi ex art. 3 l. 89/2001 depositati nello stesso arco di tempo nel corso del 2019.

Nella fase monitoria, calcolata la durata complessiva in 8 anni, 1 mese e quella ragionevole in 2 anni, 6 mesi e 5 giorni veniva liquidato un in- dennizzo pari a € 800 a persona.

L’opposizione del Ministero della Giu- stizia è stata rigettata.

Ricorre in cassazione il Ministero della Giustizia con due motivi, illu- strati da memoria.

Resistono le parti private con controricorso illustrato da memorie.

L’interlocutoria n. 28963/2022 pronunciata dal Collegio della sesta sezione harimesso la trattazione del ricorso all’udienza pub- blica per difetto di evidenza decisoria. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato anche conclusioni scritte.

Ragioni della decisione

1. -Con il primo motivo il Ministero della Giustizia denuncia la viola- zione dell'art. 4 l. 89/2001 e dell'art. 6 para. 1 Cedu, in considerazione della tardività della domanda di equa riparazione.

Denuncia il Ministero che la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare tardivala domanda, depositata dalle parti private nel dicembre 2019, a distanza di quasi cinque anni dalla decisione definitiva che concludeva il 3di 6 – 398/2022 – 2 – 1 3 / 0 2 /202 4 ( 12 ) – [OSCURATO:PERSONA]. processo di esecuzione, cioè dall’ordinanza di assegnazione del giugno 2015, satisfattiva dell'interesse delle parti private, senza attribuire ri- levanza al giudizio di ottemperanza, avviato successivamente.

La Corte di appello ha sostenuto che il concetto di decisione definitiva allaquale si aggancia il termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 è da riferire alla definitività della decisione che conclude la fase di esecu- zione eventualmente azionata dal creditore senza che rilevi la sua iner- zia tra la fine della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva.

Il Ministero osserva che, nel caso di specie, le parti private avevano già attivato un processo esecutivo che si era concluso con un’ordinanza di assegnazione e che è dalla data di quest’ultima e non di quella del provvedimento che conclude il successivo giudizio di ottemperanza che deve essere agganciata la decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001.L’argomento è il seguente: il mancato pagamento nono- stante l’avvenuta emanazione dell’ordinanza di assegnazione del set- tembre 2015 lede (non già il diritto alla tempestiva conclusione del giudizio, così concluso, ma) il diritto aconseguire effettivamenteil bene controverso, cioè, nella specie, la somma di denaro a titolo di equo indennizzo parte dell’amministrazione .

Ciò, tuttavia, non incide sulla individuazione del dies a quodi decorrenza del termine di proposizione della domanda ex art. 3 l. 89/2001.

Con il secondo motivo il Ministero della Giustizia denuncia la viola- zione dell'art. 3 l. 89/2001, in considerazione della carenza di legitti- mazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.

Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle de- cisioni interne esecutive, la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della 4di 6 – 398/2022 – 2 – 1 3 / 0 2 /202 4 ( 12 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Giustizia in relazione alla pretesa irragionevole durata del giudizio svol- tosi dinanzi al giudice amministrativo.

2. –Il primo motivo è infondato.

Una cosa è dire che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non conta per il calcolo (interno) della durata irra- gionevole del processo.

A ltra cosa è dire che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione è irrilevante ai fini della decor- renza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001.

In altre parole: emanataun’ordinanza di assegnazione al termine del processo esecu- tivo, essaha carattere definitivo , idoneo a far decorrer e il termine se- mestrale di decadenzaex art. 4 l. 89/2001 per la proposizione del ri- corso per l’equo indennizzo, se l’amministrazione corrisponde il paga- mento.

Altrimenti, se la parte privata i nstaura il giudizio di ottempe- ranza per essere soddisfatta nella sua pretesa creditoria, come la du- rata del processo dinanzi al giudice amministrativo rileva ai fini del cal- colo del termine ragionevole, così dalla definitività del giudizio di ot- temperanza decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001.In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricorrere al pro- cesso giurisdizionale (amministrativo)per ottenere l’effettivo soddisfa- cimento del credito, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedusulla durata ragionevole del processo ( in questo senso, cfr. tra le altreCass. 2/2023).

Il primo motivo è rigettato.

3. -Il secondo motivo è fondato.

Dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-ese- cutiva(che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Mi- nistero della Giustizia si debba fare carico della responsabilità indenni- taria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa 5di 6 – 398/2022 – 2 – 1 3 / 0 2 /202 4 ( 12 ) – [OSCURATO:PERSONA]. il Ministero dell’Economia.

Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distinta- mente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in re- lazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordi- nario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022).

Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’in- tegrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente rimessione in termini.

Infatti, per garanzia costituzio- nale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, nonpuò essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chiamato in causa (argomenta- zione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un ricorso da notifi- care al Ministero della Giustizia).

In questo senso, cfr. Cass.21710/2023.

4. –È accolto il secondo motivo, è rigettato il primo motivo, è cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil secondo motivo, rigett a il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.398/2022, proposto da: Ministero della Giustizia, difeso dall' Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difese dagli avvo- cati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso il decreto della Corte di app ello di Perugia n. 320 / 202 1 de l 25/5/2021. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ascoltato il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto del primo. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e altre persone (a seguito di 130 provvedimenti di riunione di cause) ricorrevanodinanzi alla Corte di appello di Perugia il contro Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’equo indennizzo da 2di 6 – 398/2022 – 2 – 1 3 / 0 2 /202 4 ( 12 ) – [OSCURATO:PERSONA]. irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al Tar del Lazio. La fase dicognizione di merito si concludeva nel marzo 2013 con la liquidazione di un indennizzo di € 1.150 a persona. In sede di legittimità, Cass. 4409/2015 accoglieva il solo motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite. Nel frattempo, nel dicembre 2014, era promossa un’ azione esecutiva dinanzi al Tribunale di Roma, che nel settembre 2015 assegnava la somma di € 1.150 a persona. Nel giugno 2018 era promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], con domanda dapprima dichiaratainammissibile e poi accolta nel luglio 2019 a seguito di ricorso al Consiglio di Stato. Con riferimento a tale processo, le parti private proponevano separati ricorsi ex art. 3 l. 89/2001 depositati nello stesso arco di tempo nel corso del 2019. Nella fase monitoria, calcolata la durata complessiva in 8 anni, 1 mese e quella ragionevole in 2 anni, 6 mesi e 5 giorni veniva liquidato un in- dennizzo pari a € 800 a persona. L’opposizione del Ministero della Giu- stizia è stata rigettata. Ricorre in cassazione il Ministero della Giustizia con due motivi, illu- strati da memoria. Resistono le parti private con controricorso illustrato da memorie. L’interlocutoria n. 28963/2022 pronunciata dal Collegio della sesta sezione harimesso la trattazione del ricorso all’udienza pub- blica per difetto di evidenza decisoria. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato anche conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. -Con il primo motivo il Ministero della Giustizia denuncia la viola- zione dell'art. 4 l. 89/2001 e dell'art. 6 para. 1 Cedu, in considerazione della tardività della domanda di equa riparazione. Denuncia il Ministero che la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare tardivala domanda, depositata dalle parti private nel dicembre 2019, a distanza di quasi cinque anni dalla decisione definitiva che concludeva il 3di 6 – 398/2022 – 2 – 1 3 / 0 2 /202 4 ( 12 ) – [OSCURATO:PERSONA]. processo di esecuzione, cioè dall’ordinanza di assegnazione del giugno 2015, satisfattiva dell'interesse delle parti private, senza attribuire ri- levanza al giudizio di ottemperanza, avviato successivamente. La Corte di appello ha sostenuto che il concetto di decisione definitiva allaquale si aggancia il termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 è da riferire alla definitività della decisione che conclude la fase di esecu- zione eventualmente azionata dal creditore senza che rilevi la sua iner- zia tra la fine della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva. Il Ministero osserva che, nel caso di specie, le parti private avevano già attivato un processo esecutivo che si era concluso con un’ordinanza di assegnazione e che è dalla data di quest’ultima e non di quella del provvedimento che conclude il successivo giudizio di ottemperanza che deve essere agganciata la decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001.L’argomento è il seguente: il mancato pagamento nono- stante l’avvenuta emanazione dell’ordinanza di assegnazione del set- tembre 2015 lede (non già il diritto alla tempestiva conclusione del giudizio, così concluso, ma) il diritto aconseguire effettivamenteil bene controverso, cioè, nella specie, la somma di denaro a titolo di equo indennizzo parte dell’amministrazione . Ciò, tuttavia, non incide sulla individuazione del dies a quodi decorrenza del termine di proposizione della domanda ex art. 3 l. 89/2001. Con il secondo motivo il Ministero della Giustizia denuncia la viola- zione dell'art. 3 l. 89/2001, in considerazione della carenza di legitti- mazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle de- cisioni interne esecutive, la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della 4di 6 – 398/2022 – 2 – 1 3 / 0 2 /202 4 ( 12 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Giustizia in relazione alla pretesa irragionevole durata del giudizio svol- tosi dinanzi al giudice amministrativo. 2. –Il primo motivo è infondato. Una cosa è dire che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non conta per il calcolo (interno) della durata irra- gionevole del processo. A ltra cosa è dire che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione è irrilevante ai fini della decor- renza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001. In altre parole: emanataun’ordinanza di assegnazione al termine del processo esecu- tivo, essaha carattere definitivo , idoneo a far decorrer e il termine se- mestrale di decadenzaex art. 4 l. 89/2001 per la proposizione del ri- corso per l’equo indennizzo, se l’amministrazione corrisponde il paga- mento. Altrimenti, se la parte privata i nstaura il giudizio di ottempe- ranza per essere soddisfatta nella sua pretesa creditoria, come la du- rata del processo dinanzi al giudice amministrativo rileva ai fini del cal- colo del termine ragionevole, così dalla definitività del giudizio di ot- temperanza decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001.In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricorrere al pro- cesso giurisdizionale (amministrativo)per ottenere l’effettivo soddisfa- cimento del credito, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedusulla durata ragionevole del processo ( in questo senso, cfr. tra le altreCass. 2/2023). Il primo motivo è rigettato. 3. -Il secondo motivo è fondato. Dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-ese- cutiva(che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Mi- nistero della Giustizia si debba fare carico della responsabilità indenni- taria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa 5di 6 – 398/2022 – 2 – 1 3 / 0 2 /202 4 ( 12 ) – [OSCURATO:PERSONA]. il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distinta- mente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in re- lazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordi- nario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’in- tegrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzio- nale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, nonpuò essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chiamato in causa (argomenta- zione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un ricorso da notifi- care al Ministero della Giustizia). In questo senso, cfr. Cass.21710/2023. 4. –È accolto il secondo motivo, è rigettato il primo motivo, è cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil secondo motivo, rigett a il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidaz
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