CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 30044/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20896/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 48/2023 depositatoi l 20/0 4 /2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»). Il processo presupposto si conclude il 14/4/2016 (dopo un passaggio in sede di legittimità) con decreto monocratico non impugnato che determina un’irragionevole durata del giudizio amministrativo presupposto pari ad anni 11 e mesi 1, fissa in € 500 per anno il parametro indennitario e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare a ciascun ricorrente la somma di € 5.541. Il Ministero rimane inadempiente. Il 26/11/19 è avviato il giudizio di ottemperanza che si conclude il 26/07/2021 con fissazione di un termine di 90 giorni per il pagamento e, per il caso di ulteriore inadempimento, di un termine di ulteriori 90 giorni a disposizione del commissario ad acta per l'esecuzione in via sostitutiva. Rimasto inadempiente anche quest'ultimo, il 5/9/2022 è adito di nuovo il Tar con reclamo ex art. 114 co. 6 c.p.a., a seguito del quale il Ministero dell’Economia effettua i pagamenti agli aventi diritto. Con sentenza del 12/1/2023, il Tar dichiara così la cessazione della materia del contendere. Nell’attuale processo, promosso il 24/5/2022 la domanda di indennizzo di € 1.200 pro capite per 3 anni di irragionevole durata è accolta parzialmente (nell’entità di € 800) con decreto monocratico del 7/06/2022, mentre il decreto collegiale riforma con riduzione dell'indennizzo ad € 400. In particolare, la Corte di appello (p. 3) ritiene che: «il decreto opposto merita censura laddove ha detratto come termine di durata ragionevole solamente 3 anni (tenendo conto della fase della Corte di appello di Perugia, della fase di legittimità e del giudizio di rinvio) omettendo di considerare e detrarre il periodo ragionevole di 6 mesi e 5 giorni relativo alla procedura di ottemperanza».Ricorrono in cassazione le parti private con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della Giustiziacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sugli argomenti proposti in sede di memoria di costituzione nel giudizio di opposizione con cui si è fatto valere che nel computo della durata del processo deve essere considerato il tempo in cui la pretesa rimane insoddisfatta, calcolato fino al 6/9/2022, data della memoria di costituzione in appello. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis co. 1 e 1- bis l. 89/01, 6 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost. (p. 13)e fa valere che il c.d. spatium adimplendi (concesso alla p.a.) di mesi 6 e giorni 5 ex art. 5-sexies co. 5 l. 89/01non può essere detratto come lasso di durata ragionevole dalla durata della procedura esecutiva, in quanto viene temporalmente a situarsi e a consumarsi per intero a monte della stessa e quindi è scontato a carico della parte privata al di fuori della procedura esecutiva. 2. –Il primo motivo è rigett ato , poic hé la struttura monitoria del processo di equa riparazione impedisce di far valere un lasso di durata irragionevole del processo presupposto ulteriore rispetto a quello posto a fondamento della domanda introduttiva, maturato medio tempore(se del caso, tale lasso potrà essere tratto ad oggetto di un distinto processo). Il secondo motivo è accolto. Si dà così continuità tra le altre a Cass. 3023/2024. Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione. D’altra parte, fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fasi) e superi pure il limite minimo di non ragionevole durata indennizzabile (sei mesi), entro il termine di ex art. 4 l. 89/2001 (sei mesi, decorrenti dalla definitività della fase esecutiva) si può agire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del processo presupposto ex l. 89/2001. Ne segue che è corretta la censura posta a fondamento del secondo motivo di ricorso.Il c.d. spatium adimplendi (concesso alla p.a.) di mesi 6 e giorni 5 non è da detrarre come lasso di durata ragionevole dalla durata del processo presupposto ex l. 89/2001 ai fini del computo dell’equo indennizzo. 3. – Nel promuovere il giudizio di rinvio si provvederà altresì a sanare il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia in relazione alla fase di ottemperanza del processo presupposto, riassumendo la causa anche nei suoi confronti. A tal fine è da applicare l’art. 4 l. 260/1958, così come interpretato da Cass. SU 8516/2012, secondo cui esso copre anche l’ipotesi in cui l'errore d'identificazione (della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio è da notificare) riguardi «distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato» (nel caso attuale: i due Ministeri della Giustizia e dell’Economia). Peraltro, le Sezioni Unite hanno limitato l’operatività dell’art. 4 l. 260/1958, quanto agli effetti, al solo profilo della rimessione in termini (quindi ai commi terzo e quarto, con esclusione del secondo, che dispone la preclusione dell’eccepibilità dell’errore). Il che significa, con le parole delle Sezioni Unite, che è esclusa «ogni possibilità di ‘stabilizzazione’ nei confronti del reale destinatario […] degli effetti» degli atti giudiziari notificati in precedenza all’altro soggetto. In un caso analogo al caso attuale, di questo principio si è avvalsa Cass. 8049/2019, che si è pronunciata appunto per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia il ricorso da notificare invece al Ministero della Giustizia). In sostanza, si è disposto che sia da chiamare in causa il Ministero legittimato, con rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale del contraddittorio (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero già presente in giudizio non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro Ministero chiamato in causa solo successivamente. Cass. 33764/2022 ha poi provveduto ad applicare l’art. 4 cit. al caso identico a quello attuale, accogliendo un motivo in cui era stato censurato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia in relazione all’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Infatti, dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della Giustizia si debba fare carico della responsabilità indennitaria perla durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (così, sempre Cass.33764/2022, seguita poi da Cass. 21710/2023 e da Cass.17982/2024). In sostanza, quando il processo ex l. 89/2001 presupposto si è articolato anche in una fase di ottemperanza, devono partecipare al processo entrambi i Ministeri: quello della Giustizia (legittimato passivo per la fase di cognizione) e quello dell’Economia (legittimato passivo per la fase di ottemperanza), pur attraverso la comune difesa ad opera dell’Avvocatura dello Stato. In tutti questi casi la questione era stata portata all’attenzione di questa Corte attraverso un motivo di ricorso. Successivamente, il collegio giudicante all’udienza pubblica del 9 gennaio 2024 ha ritenuto di dover rilevare d’ufficio tale vizio (relativo alla mancata partecipazione al processo del Ministero dell'Economia con riguardo alla fase di ottemperanza), trattandosi appunto di un difetto di legittimazione (passiva), che in quanto tale è rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. n. 3023/2024, già citata). In continuità con tale ultimo indirizzo, si dispone che al giudizio di rinvio debba essere chiamato a partecipare anche il Ministero dell’Economia, con gli effetti già indicati. 4. – In sintesi, l a Corte dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il Ministero dell’Economia, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il Ministero dell’Economia, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al