CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22225-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio STRIPPOLI, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22225/2021 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10182/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto n. 557/2021 della Corte d’appello di Roma, del 14 aprile 2021. 2. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 3. Con ricorso del 16 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] adì la Corte d’appello di Roma per ottenere l’indennità da equa riparazione in relazione alla irragionevole durata di precedente processo sempre per equa riparazione svoltosi innanzi alla stessa Corte d’appello e protrattosi dal 26 aprile 2012 (data del deposito del ricorso ex art. 3 L. 89/2001) al 26 maggio 2017 (data di deposito del decreto collegiale conclusivo (n. 5036/2017), investendo così un arco temporale complessivamente pari a cinque anni ed un mese; col medesimo ricorso venne altresì fatta valere l’irragionevole durata del conseguente giudizio di ottemperanza, iniziato il 4 giugno 2019 (data di notifica del ricorso) e terminato il 17 gennaio 2020, per un totale di sette mesi e tredici giorni. Complessivamente, dunque, il giudizio per cui si chiede l’equa riparazione ha investito un arco temporale di cinque anni, otto mesi e tredici giorni. Il magistrato designato della Corte d’appello di Roma, con decreto del 23 dicembre 2020 ritenne che il giudizio presupposto (equa riparazione e ottemperanza) avesse avuto una durata irragionevole di due anni e riconobbe alla ricorrente un’indennità pari ad € 1.000,00, oltre interessi dalla domanda, liquidando la somma di € 627,00 a titolo di spese, oltre maggiorazioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione lamentando che il giudice monocratico avesse erroneamente quantificato in un anno e sei mesi la ragionevole durata del processo presupposto, anziché in un anno, nonché il mancato riconoscimento di un incremento del 20% per ogni anno di ritardo successivo al terzo, l’incongruità della liquidazione degli esborsi, l’omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione di una somma a titolo di compensi maggiorata in ragione della redazione degli atti depositati mediante F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22225/2021 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10182/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione ed, infine, l’errata distrazione dei compensi del procedimento monitorio anche in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva fatto richiesta. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto il primo motivo di opposizione ed ha ritenuto che il giudizio presupposto avesse avuto una durata irragionevole di quattro anni, due mesi e tredici giorni, liquidando così in favore della ricorrente l’importo di € 2.000,00, oltre interessi. I giudici dell’opposizione hanno affermato che al periodo di un anno di ragionevole durata del procedimento per l’equa riparazione doveva aggiungersi il termine dilatorio semestrale previsto in favore dell’autorità statale per predisporre ed erogare il pagamento, negando, invece, – contrariamente a quanto affermato dal giudice designato – che fosse da imputare alla inerzia della ricorrente un periodo di ritardo di due anni. Il decreto impugnato ha poi respinto la richiesta maggiorazione del 20% per gli anni di ritardo successivi al terzo, argomentando che un procedimento “Pinto bis” non consente di ritenere sussistente un patema d’animo tale da necessitare di ulteriore ristoro. È stato altresì escluso l’errore del primo giudice circa la liquidazione degli esborsi (€ 27,00 anziché € 28,00) sul rilievo che costituisce mera facoltà del ricorrente corrispondere la spesa viva relativa alla marca da bollo tramite servizio bancario (al costo di un euro di commissione), essendo rimborsabile solo l’importo della marca da bollo stessa (€ 27,00). [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione ha infine ritenuto che l’accoglimento del primo motivo determinasse l’assorbimento della richiesta di maggiorazione del compenso per le particolari modalità informatiche di redazione degli atti, procedendo alla nuova liquidazione delle spese in base alla tabella 12 del D.M. 55/2014. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22225/2021 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10182/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 5.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fa valere la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2 co. 2-bis e 2-quater L.89/2001, degli articoli 111 e 117 Cost. e dell’art. 6 C.E.D.U. La ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il termine di ragionevole durata del processo presupposto debba ritenersi equivalente ad un anno e sei mesi anziché ad un anno. Il motivo richiama la sentenza n. 36/2016 della Corte costituzionale e contesta l’applicazione data dalla Corte d’appello di Roma al principio enunciato dalla sentenza n. 19883/2019 delle Sezioni Unite di questa Corte. Il secondo motivo ha ad oggetto la nullità del decreto e del procedimento per la “anomalia motivazionale – in relazione alla mancata liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo successivi al terzo- per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione tautologica; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile”: si allega la violazione dell’articolo 132 co.2 n.4 c.p.c., dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. e dell’articolo 111 Cost. Il terzo motivo allega la violazione e/o falsa applicazione “in relazione alla liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio” dell’articolo 91 co.1 c.p.c., dell’articolo 30 co.1 D.P.R. 115/2002, dell’articolo 13 co.10 L. 247/2012, dell’articolo 2 co.2 del D.M. 55/2014, dell’articolo 221 co.3 del D.L. 34/2020 (conv. con modificazioni in L. 77/2020). La ricorrente si duole della liquidazione degli esborsi effettuata dal giudice dell’opposizione, che ha riconosciuto spese vive per € 27,00, quando invece le stesse sarebbero ammontate ad € 28,00. Espone la ricorrente che in base all’articolo 221 co.3 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche e l’anticipazione forfettaria deve essere assolta esclusivamente mediante sistemi telematici F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22225/2021 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10182/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 di pagamento cosicché avrebbero dovuto liquidarsi € 28,00 a titolo di esborsi, di cui € 27,00 per la marca da bollo ed € 1,00 per la commissione bancaria. 6. Il primo motivo di ricorso è fondato nei sensi di seguito indicati. La sentenza n. 36/2016 della Corte Costituzionale ha riaffermato il principio di diritto consolidato nelle giurisprudenza europea, secondo cui “lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse, e che, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell’amministrazione della giustizia”. Nel dichiarare, perciò, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui comportava l’applicabilità dello stesso alla durata del processo di equa riparazione di primo grado, la Corte Costituzionale ha fatto riferimento alla giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo, che, nell’interpretare l’art. 6 della CEDU, determina il termine ragionevole, per il caso di procedimento svoltosi in entrambi i gradi previsti, in due anni. In base poi ai principi enunciati da Cass. Sez. U, 23/07/2019, n. 19883, ai fini dell’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato - debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato. Il giudizio di ottemperanza promosso (come nella specie) all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89/2001 (decisione di per sé idonea ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del ricorso per ottemperanza) è sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi perciò anch’esso considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22225/2021 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10182/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Come affermato anche nella sentenza della Corte EDU 14 settembre 2017, Bozza c. Italia, la fase processuale di cognizione e quella di esecuzione, ai fini del calcolo della durata del procedimento, hanno natura unitaria rispetto alla parte che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennizzo nei confronti dello Stato per l'irragionevole durata del processo. Non ha rilievo, nel caso in esame, il termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, giacché previsto per le sole procedure esecutive e non per il giudizio di ottemperanza, mentre alcun termine è stabilito per consentire all'Amministrazione di adempiere al giudicato. Nel computo della durata del processo di cognizione e di ottemperanza, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art. 2 l. n. 89/2001, non va comunque considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del giudizio di ottemperanza. Si tratta, come già ampiamente chiarito da Cass. Sez. U, 19/03/2014, n. 6312 (e dalle altre sei sentenze del 19 marzo 2014 da n. 6313 a n. 6318), di un autonomo pregiudizio che riguarda il ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole eccedente lo spatium adimplendi di mesi sei e giorni 5 e che è estraneo alla tutela approntata dal rimedio interno introdotto dalla legge c.d. Pinto, indirizzata inequivocabilmente a riconoscere un indennizzo per i tempi del processo, siano essi collegati al protrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, ma non idoneo, in assenza di un apposito rimedio interno, ad offrire tutela per il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole. Il lasso di tempo intercorso fra la definitività della fase di cognizione (nel caso in esame ravvisata alla data del 26 maggio 2017) e l'inizio del procedimento di ottemperanza (nel caso in esame accertato nella data del 4 giugno 2019) non può risultare rilevante ai fini della ragionevole durata del processo, in quanto il pregiudizio correlato alla tutela apprestata dalla F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22225/2021 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10182/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 legge n. 89/2001 è quello relativo al processo svolto davanti ad un giudice, non quello che attiene ad un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione. Ciò si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2 quater della l. n. 89/2001. Ne consegue che la durata del processo di cognizione e di ottemperanza intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] è stata di complessivi cinque anni, otto mesi e tredici giorni, cui va detratto il termine ragionevole di un anno applicabile al processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001, in conseguenza della sentenza n. 36/2016 della Corte Costituzionale, dovendosi pertanto liquidare a titolo di equa riparazione per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che ecceda tale termine ragionevole. 7. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, attenendo l’uno alla motivazione della richiesta maggiorazione del 20% per gli anni di ritardo successivi al terzo, l’altro al rimborso delle spese vive, e dunque a statuizioni dipendenti o accessorie, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo. 7. Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione del decreto impugnato nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame e procederà ad nuovo accertamento sul computo della durata non ragionevole del processo uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa nei limiti della censura accolta il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22225/2021 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10182/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c