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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18310/2024

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2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 11146/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avversoil decreto della Corte di appello di Perugia 342/2022 del 6/12/2022 .

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causae ragioni d ella d ecisione Presupposto è un processo di equa riparazione, articolatosi in una fase di cognizione e in una fase esecutiva.

Proposta nel 2022 la domanda di equo indennizzo(«Pinto su Pinto»), accolta parzialmente l’opposizione principale, rigettata quella incidentale, è liquidato un equo indennizzo di € 1.200 ad [OSCURATO:PERSONA] e di € 800 ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrono le parti private con un motivo, illustrato da memoria.

Resiste il ministero con controricorso. 2di 3 – 11 1 4 6 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

L’unico motivo denuncia che la Corte di appello ha computato nel periodo di durata ragionevole del processo anche il lasso di mesi 6 e giorni 5 (ex art. 5-sexies co. 5 l. 89/2001), a disposizione del Ministero per pagare l’indennizzo, mentre esso non è tempo del processo.

Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001, 6 para. 1 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.Il motivo è accolto.

Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione).

Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un lasso di tempo determinato decorrente dalla definizione della fase di cognizione.

Fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass.

SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass.33764/2022).

La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (così, Cass. 10182/2022, 3023/2024).

Pertanto, la Corte di appello di Perugia ha errato nel computareil periodo di 6 mesi e 5 giornia titolo di durata ragionevole del grado di merito del processo presupposto, oltre ad un anno (il quale segue dal computo corretto). 3di 3 – 11 1 4 6 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cass a il provvedimento impugnato , rinvia la causaalla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 11146/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avversoil decreto della Corte di appello di Perugia 342/2022 del 6/12/2022 . Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione Presupposto è un processo di equa riparazione, articolatosi in una fase di cognizione e in una fase esecutiva. Proposta nel 2022 la domanda di equo indennizzo(«Pinto su Pinto»), accolta parzialmente l’opposizione principale, rigettata quella incidentale, è liquidato un equo indennizzo di € 1.200 ad [OSCURATO:PERSONA] e di € 800 ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrono le parti private con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il ministero con controricorso. 2di 3 – 11 1 4 6 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. L’unico motivo denuncia che la Corte di appello ha computato nel periodo di durata ragionevole del processo anche il lasso di mesi 6 e giorni 5 (ex art. 5-sexies co. 5 l. 89/2001), a disposizione del Ministero per pagare l’indennizzo, mentre esso non è tempo del processo. Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001, 6 para. 1 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.Il motivo è accolto. Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un lasso di tempo determinato decorrente dalla definizione della fase di cognizione. Fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass.33764/2022). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (così, Cass. 10182/2022, 3023/2024). Pertanto, la Corte di appello di Perugia ha errato nel computareil periodo di 6 mesi e 5 giornia titolo di durata ragionevole del grado di merito del processo presupposto, oltre ad un anno (il quale segue dal computo corretto). 3di 3 – 11 1 4 6 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cass a il provvedimento impugnato , rinvia la causaalla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese de