CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 26311/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13624/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 411/2022 depositatoi l 16/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»). Il processo presupposto concerne a sua volta la durata non ragionevole di un giudizio amministrativo e si conclude il 21/06/2016, riconoscendo € 3.500 di equo indennizzo a ciascun ricorrente. Il 19/04/2019 è avviato il giudizio di ottemperanza, che si conclude il 9/6/2020. La p.a. e poi il commissario ad acta rimangono inerti. Il 5/2/2021 è proposto reclamo ex art. 111 co. 6 c.p.a., accolto il 13/9/2021 con ordine al commissario di adempiere. Tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 2021, il Ministero dell’Economia provvede a pagare. Nel frattempo, nel 2017 è accolta una domanda di equo indennizzo per l’irragionevole duratadella fase di cognizione di tale processo (di 5 o 6 anni a seconda dei ricorrenti con importi rispettivamente di € 1.200 e 1.440). L’attuale processo ha ad oggetto l’irragionevole durata della fase esecutiva, il cui protrarsi complessivo è calcolato dai ricorrenti dal 19/04/2019 (inizio del processo di ottemperanza) al 13/9/2021 (data dell’ordine al commissario di adempiere in seno a reclamo ex art. 111 co. 6 c.p.a.) (circa 2 anni e 5 mesi). In sede monocratica e poi di opposizione, la Corte di appello determina l’irragionevole durata indennizzabile in 1 anno, poiché detrae lo spatium adimplendi di 6 mesi e 5 giorni. Ricorrono le parti private con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’unico motivo censura che dall’entità della durata irragionevole della fase esecutiva sia stato scomputato lo spatium adimplendi di 6 mesi e 5 giorni. Si argomenta essenzialmente in questi termini: «Con l’introduzione nella legge n. 89/2001 dell’art.5 sexies, infatti, il legislatore ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l’avvio di qualunque tipo di procedura coattiva per l’esecuzione di condanne al pagamento di indennizzi accordati ex lege Pinto è differito di sei mesi, sul presuppost o che ‘l’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi’ dalla ricezione delle dichiarazioni previste. In tal modo, il c.d. spatium adimplendi, che la giurisprudenza nazionale, in coerenza con quella europea, aveva già riconosciuto allo Stato per eseguire il pagamento degli indennizzi, è stato recepito e fatto oggetto di un’espressa disposizione, con la parallela istituzione della preclusione per il creditore ex lege Pinto della possibilità di avviare l’azione esecutiva subito dopo la decisione definitiva di merito. Anche nel caso, gli odierni istanti, prima di poter avviare la fase esecutiva, hanno dovuto previamente inviare la prescritta dichiarazione ed attendere il decorso di sei mesi (v. all. 4). In questo mutato contesto, è di tutta evidenza che lo spatium adimplendi non può più incidere riduttivamente sulla durata della procedura esecutiva, in quanto viene ora temporalmente a situarsi e a consumarsi per intero a monte della stessa e quindi, è ‘scontato’ a carico del creditore Pinto al di fuori della procedura esecutiva. Diversamente ritenendo, del resto, si avrebbe che il creditore Pinto, dopo essersi visto precludere inutilmente per sei mesi l’avvio dell’esecuzione, si troverebbe a subire pure il pregiudizio di non essere indennizzato o indennizzato per intero (anche) per la durata della fase esecutiva che poi ha dovuto comunque avviare». Punto ribadito in memoria con aggiunta del riferimento a Cass. 18577/2022: le molteplici fasi del giudizio d'ottemperanza formano un unicum. Si chiedono€ 800 per due anni. Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis co. 1 e 1-bis l. 89/01, 6 para. 1 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.2. -Il ricorso è accolto. Si dà così continuità tra le altre a Cass. 3023/2024. Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione. D’altra parte, fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fasi) e superi pure il limite minimo di non ragionevole durata indennizzabile (sei mesi), entro il termine di ex art. 4 l. 89/2001 (sei mesi, decorrenti dalla definitività della fase esecutiva) si può agire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del processo presupposto ex l. 89/2001. Ne segue che è da accogliere la censura a fondamento delricorso. Il c.d. spatium adimplendi (concesso alla p.a.) di mesi 6 e giorni 5 non è da detrarre come lasso di durata ragionevole dalla durata del processo presupposto ex l. 89/2001 ai fini del computo dell’equo indennizzo. 3. –Si dà continuità (tra le altre) a Cass. 3023/2024 nel seguente altro senso: nel promuovere il giudizio di rinvio si provvederà altresì a sanare il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia in relazione alla fase di ottemperanza del processo presupposto, riassumendo la causa anche nei suoi confronti. A tal fine è da applicare l’art. 4 l. 260/1958, così come interpretato da Cass. SU 8516/2012, secondo cui esso copre anche l’ipotesi in cui l'errore d'identificazione (dellapersona alla quale l'atto introduttivo del giudizio è da notificare) riguardi «distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato» (nel caso attuale: i due Ministeri della Giustizia e dell’Economia). Peraltro, le Sezioni Unite hanno limitato l’operatività dell’art. 4 l. 260/1958, quanto agli effetti, al solo profilo della rimessione in termini (quindi ai commi terzo e quarto, con esclusione del secondo, che dispone la preclusione dell’eccepibilità dell’errore). Il che significa, con le parole delle Sezioni Unite, che è esclusa «ogni possibilità di ‘stabilizzazione’ nei confronti del reale destinatario […] degli effetti» degli atti giudiziari notificati in precedenza all’altro soggetto. In un caso analogo al caso attuale, di questo principio si è avvalsa Cass. 8049/2019, che si è pronunciata appunto per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia il ricorso da notificare invece al Ministero della Giustizia). In sostanza, si è disposto che sia da chiamare in causa il Ministero legittimato, con rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale del contraddittorio (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero già presente in giudizio non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro Ministero chiamato in causa solo successivamente. Cass. 33764/2022 ha poi provveduto ad applicare l’art. 4 cit. al caso identico a quello attuale, accogliendo un motivo in cui era stato censurato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia in relazione all’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Infatti, dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della Giustizia si debba fare carico della responsabilità indennitaria perla durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (così, sempre Cass.33764/2022, seguita poi da Cass. 21710/2023 e da Cass.17982/2024). In sostanza, quando il processo ex l. 89/2001 presupposto si è articolato anche in una fase di ottemperanza, devono partecipare al processo entrambi i Ministeri: quello della Giustizia (legittimato passivo per la fase di cognizione) e quello dell’Economia (legittimato passivo per la fase di ottemperanza), pur attraverso la comune difesa ad opera dell’Avvocatura dello Stato. In tutti questi casi la questione era stata portata all’attenzione di questa Corte attraverso un motivo di ricorso. Successivamente, il collegio giudicante all’udienza pubblica del 9 gennaio 2024 ha ritenuto di dover rilevare d’ufficio tale vizio (relativo alla mancata partecipazione al processo del Ministero dell'Economia con riguardo alla fase di ottemperanza), trattandosi appunto di un difetto di legittimazione (passiva), che in quanto tale è rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. n. 3023/2024). In continuità con tale ultimo indirizzo, si dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il Ministero dell’Economia, con gli effetti già indicati. 4. - In sintesi, la Corte dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il Ministero dell’Economia, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il Ministero dell’Economia, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato i