CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18322-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso da se medesimo giusta delega in atti; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto di accoglimento n. cronol. 1142-2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Dalla narrativa del provvedimento impugnato, che parte ricorrente riproduce volgendola a sommaria esposizione dei fatti, ai sensi dell'art. 366, n. 3 c.p.c., si evince che «I) [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio innanzi a questa Corte per ottenere l'indennizzo previsto dalla legge n. 89/2001 per irragionevole durata di un procedimento per equa riparazione e del consequenziale procedimento esecutivo (ad esso dovendosi equiparare il giudizio di ottemperanza) iniziato a seguito di mancato pagamento di un decreto (depositato il 13/1/2010) col quale era stato ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di euro 5.400,00 per la irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi al giudice de/lavoro di Bari; 2) 1/atti riassunti in ricorso sono i seguenti: Ricorso per ottemperanza al giudicato, notificato al Ministero della Giustizia il 6/11/2013, depositato il 21/11/2013 presso il TAR Puglia, Sezione di Lecce; sentenza del TAR di accoglimento della domanda, depositata il 22/4/2014; nuovo ricorso per ottemperanza dinanzi al medesimo giudice amministrativo, notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; sentenza del TAR depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarativa di inammissibilità del ricorso; ricorso al Consiglio di Stato avverso tale decisione, depositato il 18/11/2015. Il giudice monocratico di questa Corte, con decreto n. 159/2020, depositato il 30/1/2020, ha rigettato la domanda monitoria, avendo rilevato che: _ il ricorso dinanzi alla Corte di Appello era stato depositato il 2/3/2009 ed era stato deciso il 23/4/2013, dopo dieci mesi e undici giorni; - il giudizio di ottemperanza era stato definito in cinque mesi e sedici giorni; - escluso l'intervallo di tempo tra il riconoscimento del diritto all'indennizzo e la proposizione del giudizio di ottemperanza (Cass. SU n. 19.883/19) l'intero procedimento aveva avuto durata di un anno, tre mesi e ventisette giorni, ben inferiore ai due anni di ragionevole durata riguardanti i procedimenti per equa riparazione; - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la fase esecutiva non può considerarsi ancora pendente, essendosi conclusa col giudizio di ottemperanza, definito con sentenza depositata il 24/4/2014, "non impugnata"; - infatti, l'inadempimento dello Stato all'obbligo di provvedere al pagamento può essere autonomamente fatto valere solo con ricorso diretto alla CEDU. Propone tempestiva opposizione la Debernardis, rilevando, in punto di fatto, che il giudice monocratico non ha tenuto conto della durata del primo e del secondo giudizio di ottemperanza, nonché dell'esito del secondo, a seguito di appello avverso la sentenza resa dal TAR dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]: si assume, e si documenta, che detta ultima sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato, con decisione depositata il 24/12/2019, che ha dichiarato ammissibile il ricorso, lo ha accolto ed ha disposto che il Ministero della Giustizia esegua la pronuncia della Corte di Appello di Lecce. 3.1) Con ulteriori motivi di opposizione si sostiene che, non essendo tenuto il creditore a promuovere un giudizio teso ad ottenere l'esecuzione dell'obbligo di pagamento, permane in capo allo Stato, senza alcuna soluzione di continuità, l'obbligo di pagamento, per cui: la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo va considerata unitariamente alla fase esecutiva, "senza la necessità che essa venga iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo tale termine dalla definitività della fase esecutiva; ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo, la fase esecutiva, eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato, inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddi,slizione del credito indennitario; il computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come il tempo del processo quello intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva; il termine di 120 giorni di cui al decreto legge numero 669 del 96, articolo 14, non produce alcun effètto ai fini della ragionevole durata del processo esecutivo; il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo; il termine di 120 giorni di cui al decreto legge 31 dicembre 1996, numero 669, pur potendosi in una prospettiva diversa rispetto alla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione, rispetto alle procedure di pagamento degli altri debiti della pubblica amministrazione, laddove impedisce prima del suo decorso l'azione esecutiva, potrà eventualmente rilevare come ritardo nell'esecuzione, dando luogo all'indennizzo autonomamente richiedibile innanzi alla Corte EDU 4) rileva questa Corte che, contrariamente a quanto affèrmato dal giudice della fàse monitoria, era stata allegata e documentata non solo la pendenza e la definizione del primo giudizio d'ottemperanza, ma era stata allegata anche quella del secondo giudizio di ottemperanza, ossia la proposizione del ricorso in appello avverso la decisione resa dal TAR nell'ambito di quest'ultimo. 5) E' poi da rilevare che l'unitarietà della fase di cognizione e di quella esecutiva, evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, impedisce di considerare come proponibili nei confronti di differenti amministrazioni i procedimenti per la liquidazione dell'indennizzo, che deve quindi correttamente ritenersi nei confronti del solo Ministero della Giustizia. 4.1) Solo dopo la proposizione della domanda monitoria vi è stata definizione del secondo giudizio di ottemperanza, con sentenza del Consiglio di Stato di accoglimento dell'appello, resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in fase di opposizione. 4.2) L'opponente, in sostanza, si limita a ritenere dovuto l'indennizzo assumendo che va calcolato nell'azione esecutiva (giudizio di ottemperanza), anche il tempo trascorso per la definizione del secondo giudizio di ottemperanza. 5) In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, poiché con il giudizio amministrativo di ottemperanza si realizza lo scopo di dare piena ed effettiva soddisfazione al medesimo interesse sostanziale riconosciuto dalla sentenza da adempiere, con un provvedimento che spesso si palesa integrativo di tale sentenza e che comunque ne specifica il contenuto, si deve ritenere che, nell'ipotesi in cui venga esperito tale strumento di tutela, il momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva", considerato, ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, va identificato con il compimento dell'attività sostitutiva di quella dell'amministrazione, vale a dire con la statuizione della misura attuativa del giudicato, fermo restando che il dies a quo va identificato con la data di proposizione del ricorso introduitivo del giudizio conclusosi con la sentenza da adempiere. 6) Agli anni uno, mesi tre e giorni ventisette va aggiunto il periodo intercorso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 24/12/2019, ossia quattro anni, sette mesi e tredici giorni. 6.1) La durata complessiva del processo presupposto è stata quindi di complessivi cinque anni, undici mesi e dieci giorni. Quindi, che la durata del processo presupposto è stata di tre anni, undici mesi e dieci giorni superiore al dovuto (euro 1600,00). In assenza di allegazioni sulla entità del pregiudizio va liquidata la somma di quattrocento euro per anno e frazione di anno superiore a sei mesi. 7) E' poi da rilevare che l'unitarietà della fase di cognizione e di quella esecutiva, evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, impedisce di considerare come proponibili nei confronti differenti amministrazioni i procedimenti per la liquidazione dell'indennizzo. 7.2) La domanda deve quindi correttamente indirizzata nei confronti del solo Ministero della Giustizia. 8) Nulla per gli interessi sul capitale, che non sono stati richiesti. 9) Spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione di cui in premessa, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1.600,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; condanna l'amministrazione predetta al pagamento, a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario, delle spese per la fase monitoria, liquidate in complessivi euro 250,00 e delle spese della fase di opposizione oltre accessori come per legge e tariffa e spese generali nella misura del 15%». Avverso tale decreto propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e il suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo di ricorso espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., nonché l'omesso esame ed omessa decisione sulla domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale parte del giudizio. Si deduce, al riguardo, che nel giudizio presupposto, instaurato sempre a norma della legge n. 89/01, in favore della Debernardis era stata liquidata la somma di € 5.400,00, più le spese, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Questi, stante il mancato pagamento, aveva proposto ricorso in ottemperanza insieme con la cliente. Quindi, come difensore di lei e anche in proprio, egli aveva, poi, domandato l'equa riparazione per la durata eccedente del predetto giudizio presupposto e della relativa fase d'ottemperanza, e presentato, infine, sempre in entrambe le qualità, l'opposizione ex art. 5-ter. 1.1. - Il motivo è infondato. Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (n. 2313/10; conformi, nn. 21257/14, 16171/17 e 9693/18). 1.1.1. - Nella specie, è vero che dall'esame degli atti, cui questa Corte accede trattandosi di vizio in procedendo, emerge che tanto il ricorso, quanto l'opposizione ex art. 5-ter erano stati proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed "in proprio". Ed è vero, altresì, che il decreto impugnato non abbia operato menzione alcuna della presenza di detto avvocato anche in difesa di se stesso, oltre che della cliente, né deciso alcunché sulla pretesa di lui. Non di meno, questa Corte ha già avuto modo di osservare che nel delibare la sussistenza del diritto del difensore distrattario, anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto giudizio, occorre tener conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'an che nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale" (così, la sentenza n. 16608/12, con la quale questa Corte ha confermato la sentenza di merito che, nell'escludere la spettanza dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001 in capo al difensore distrattario nel giudizio presupposto, aveva fatto leva anche sull'argomento della aleatorietà della prestazione professionale "avvertita come tale dal suo autore"). La pronuncia sulla distrazione è accessoria ad altra statuizione, quella che regola le spese di lite, a sua volta del pari accessoria e dipendente in toto dai tempi e dal contenuto della pronuncia di merito, tanto dall'aver indotto le S.U. di questa Corte (v. sentenza n. 16037/10) ad escludere la legittimazione del difensore antistatario ad impugnare l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione.Accessorietà e dipendenza che non vengono meno allorché - come nel caso che qui ne occupa - l'omessa pronuncia abbia ad oggetto (non un motivo d'impugnazione, ma) la stessa domanda di equa riparazione che il difensore distrattario abbia formulato per la durata irragionevole del giudizio d'ottemperanza nel quale, valendosi, appunto, della concessa distrazione delle spese, egli abbia agito a latere della parte patrocinata per ottenere il pagamento. Infatti, sebbene l'art. 86 c.p.c. abiliti l'avvocato alla difesa personale in giudizio, una cosa è l'agire a tutela d'un proprio diritto, altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria e di carattere dipendente. L'art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il -suo" processo, non quello altrui al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto. Oltre a ciò, depone in senso altrettanto decisivo per la carenza di legittimazione attiva del difensore distrattario in sede di equa riparazione, la circostanza che la censura dell'avvocato distrattario, il quale lamenti i tempi del processo, deve essere «assistita quantomeno da allegazioni sulla effettiva incapienza del cliente nel soddisfare il credito, donde la sofferenza per la dilatazione irragionevole dei tempi del giudizio presupposto (sebbene pur sempre dettati dallo scrutinio relativo alla domanda principale)» (così, in motivazione, la sentenza n. 16608/12, sopra citata). Allegazioni, nella specie, del tutto mancanti. 2. - Il secondo mezzo di ricorso denuncia, in rapporto al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 89/01 per l'erroneo computo del processo presupposto. Il motivo così argomenta: «Con il Decreto impugnato, la Corte di Appello di Lecce, pur accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha erroneamente quantificato ( da pag.4 ): "la durata complessiva del processo presupposto" in "complessivi cinque anni, undici mesi e dieci giorni" la Corte territoriale, infatti, avrebbe dovuto quantificare "la durata complessiva del processo presupposto", applicando i principi affermati dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite, con la sentenza nr.19883/2019, ossia avrebbe dovuto accertare in anni dieci e mesi undici, la durata del processo presupposto, computando tale durata dal "dies a quo", costituito dal "ricorso dinanzi alla Corte di Appello depositato il 2/3/2009" e dal "dies ad quem" costituito dalla data di deposito del ricorso per equa riparazione, ossia "in data 06.02.2020" (e non "24.12.2019"), detraendosi soltanto il "tempo relativo all'inerzia che il creditore ha mantenuto fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del procedimento esecutivo" (par. "9.36" sent.n.19883/2019 cit.), ossia il tempo intercorso tra la definitività del Decreto V.G.n.152/2009 ("13/7/2010" e non "13/01/2010") ed il ricorso per ottemperanza al giudicato, notificato il 6/11/2013 e depositato il 21/11/2013, ossia anni 3 e mesi 4, determinando pertanto una durata complessiva di anni sette e mesi cinque, con conseguente "risarcibilità di un periodo di anni cinque e mesi cinque superiore al dovuto" e non di "tre anni, undici mesi e dieci giorni superiore al dovuto"; B) Sentenza Corte di Cassazione — Sezioni Unite n.19883/2019. Il diverso computo della durata del processo unitario, come risultante dal Decreto impugnato e come risultante dall'applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 19883/19 citata, è conseguenza della diversa interpretazione data dalla Corte territoriale, rispetto alla Corte di legittimità, dell'espressione "fase esecutiva"; infatti, mentre la Corte di Appello di Lecce quantifica la durata del procedimento unitari sommando il periodo relativo al giudizio di cognizione, con i distinti periodi de due gradi del giudizio per l'ottemperanza, la Corte di Cassazione, nella sentenza 19883/2019, si esprime diversamente in merito alla definizione di "fase esecutiva" e della necessità che "la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerato unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa n confronti dello Stato" ; nella sentenza citata, infatti, si legge: 1) Ai fì della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione d ricorso ai sensi della L.n.89 del 2001, art.4, nel testo modificato dal D.L.n.83 del 2012, art.55, conv. Nella L.n.134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.88/2018, la fase cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva. 2. Ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell'indennizzo previsto dalla L.n.89 del 2001, art.2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato- debitore inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario. 3. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo L. n.89 del 2001, ex art.2, non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva E' evidente, pertanto, che per effetto dell'avvio di una procedura esecutiva o di ottemperanza: a) "la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva b) "la fase esecutiva inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario"; c) "nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva"; è vero, pertanto, che avviata la procedura esecutiva o di ottemperanza, nessun rilievo avranno le vicende processuali della avviata procedura esecutiva, in quanto "la fase esecutiva [ ] inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario", detraendosi soltanto il "tempo del processo" intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva. Con tali principi affermati dalle Sezioni Unite, <<9.34 Si viene in tal modo a realizzare quella confluenza fra gli orientamenti delle giurisdizioni nazionali e sovranazionali che proprio la Corte Costituzionale ha di recente auspicato quando vengono in gioco valori fondamentali che traggono linfa da plurime fonti normative — cfr. Corte Cost. n.25/2019, cit., p.8 dei cons. in diritto 9.35 Ciò in un'ottica di pieno contemperamento e bilanciamento degli interessi gioco e degli obblighi gravanti su ciascuna delle parti, non potendo ipotizzare alcun effetto preclusivo in danno del creditore finchè non sia stata piena soddisfazione del diritto da parte dello Stat debitore>>; ed è sempre la Corte di Cassazione, con la citata sentenza, che precisa ulteriormente che: <<ai fini della ragionevole durata processo, il soggetto-creditore nei confronti dello Stato non de ritenersi gravato dall'onere di promuovere un giudizio volto i ottenere l'esecuzione dell'obbligo di pagamento nei confronti del Stato, permanendo in capo allo Stato stesso, senza alcuna soluzione di continuità, l'obbligo di adempiere il pagamento dell'indennizzo Pinto anche oltre il termine che la giurisprudenza convenzionale individua come ragionevole per tale esecuzione>>; ed ancora che, il creditore dell'indennizzo Pinto che abbia promosso una azione esecutiva nei confronti dello Stato ottenere la soddisfazione del proprio credito potrà pretendere riconoscimento del diritto alla ragionevole durata del processo unitariamente considerato fino a quando non sarà divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale che ha pienamente realizzato l'interesse del creditore>>; ed è per tali motivi che la Decisione della Corte di Appello di Lecce, impugnata con l'odierno ricorso dovrà essere parzialmente cassata in relazione all'erroneo computo del durata complessiva del processo presupposto e della conseguente risarcibilità di un periodo di quattro anni e non di tre anni». 2.1. - Il motivo è fondato. Con sentenza n. 19883/19 le S.U. di questa Corte hanno affermato che la fase cognitiva di cui alla legge n. 89/01 va considerata unitariamente rispetto a quella esecutiva, escludendo dal tempo del processo solo l'intervallo che intercorre tra la fine della prima e l'inizio della seconda; sicché l'una fase e l'altra si saldano tra loro allorché il procedimento d'equa riparazione costituisca esso stesso il giudizio presupposto di un'ulteriore domanda di equa riparazione. In particolare, la citata pronuncia chiarisce, altresì: a) che la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario; e b) che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla legge n. 89/2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. Ora, mentre il processo di esecuzione, sebbene articolato a sua volta in più subprocedimenti (cfr. il fondamentale arresto di S.U. n. 1178/95), si dipana — di regola — senza soluzione di continuità, il giudizio d'ottemperanza presenta dal punto di vista strutturale le cadenze proprie del processo dichiarativo (si pensi al gravame innanzi al Consiglio di Stato e all'impugnabilità autonoma dei provvedimenti resi dal commissario ad acta) e gli aspetti tipici dell'esecuzione, con estensione della giurisdizione al merito (art. 134, lett. a c.p.a.).Piuttosto, è la predicata assimilazione anche funzionale, in materia, all'esecuzione civile che conduce a ritenere che il seguito attuativo svoltosi nelle forme dell'ottemperanza, non diversamente dall'esecuzione che principia col pignoramento, si debba considerare ultimato quoad effectum, vale a dire col soddisfacimento della pretesa coattiva. Fino a tale momento, né la singola pronuncia d'ottemperanza né le stasi intermedie tra questa e i provvedimenti del commissario ad acta valgono a concludere o interrompere l'esecuzione, né ad inciderne altrimenti il carattere unitario. 2.2. - Nel caso che ne occupa, le molteplici fasi del giudizio d'ottemperanza formano un unicum che, in applicazione dei superiori principi, si somma senza distinzione con la fase cognitiva, di guisa che, tra la proposizione del ricorso per l'equa riparazione e il soddisfacimento della pretesa che sia stata accolta, l'unico tempo del processo il cui decorso si sottrae all'istanza nazionale ex lege n. 89/01 è, come s'è detto, quello che intercorre tra l'emissione del provvedimento definitivo d'accoglimento e l'inizio dell'esecuzione civile o del giudizio d'ottemperanza. La Corte distrettuale, pur premettendo tale principio, ha finito per operarne una falsa applicazione lì dove, nel calcolare l'ulteriore periodo indermizzabile per effetto della protrazione del giudizio d'ottemperanza, non ha considerato il lasso di tempo di circa un anno compreso tra la prima fase, chiusa con sentenza del 24.4.2014, e la seconda, iniziata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. - L'accoglimento del suddetto motivo assorbe l'esame del terzo mezzo — col quale è censurato il capo del decreto impugnato relativo alle spese — in virtù dell'effetto espansivo interno, di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c. 4. - Il decreto impugnato va, dunque, cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà pure sulle spese di cassazione tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero della Giustizia. 5. - Le spese del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di lui verso il Ministero della Giustizia. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso Debernardis, respinto il primo motivo ed assorbito il terzo, e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione tra la ricorrente ed il Ministero della Giustizia; ri