CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 23947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4041/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F4, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso. -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente con atto di costituzione – [OSCURATO:PERSONA] Avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 2084/2022 depositato il 28/07/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ex art. 3, legge n. 89 del 2001, depositato il 9/05/2022, emesso dal magistrato designato dello stesso ufficio, che condannava l’Amministrazione a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] euro 432,03, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata (quantificata in un anno, 2 mesi e 10 giorni) di un precedente giudizio di equa riparazione, durato complessivamente 2 anni, 8 mesi e 10 giorni, ai sensi della medesima legge, svoltosi dinanzi alla Corte partenopea, definito con decreto di accoglimento pubblicato il 29/07/2018, seguìto dal giudizio di ottemperanza, definito con sentenza del TAR Campania, in data 29/09/2021 (c.d. “Pinto su Pinto” o “Pinto bis”); 2. la Corte di Napoli -sulla premessa che il giudizio presupposto è durato due anni, 8 mesi e 10 giorni – richiamati i princìpi enunciati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 23/07/2019, n. 19883), ha determinato la durata ragionevole in un anno e 6 mesi; pertanto, sommate tra loro la fase di cognizione (monitoria e di opposizione) e quella di ottemperanza, ha condiviso la decisione del consigliere designato di indennizzare un solo anno di durata irragionevole del giudizio presupposto (come detto, protrattosi complessivamente per 2 anni, 8 mesi e 10 giorni), dato che l’eccedenza residua era inferiore a sei mesi; 3. la Corte di Napoli ha altresì disatteso il secondo motivo di opposizione con il quale si lamentava la distrazione, operata dal primo giudice, della metà dei compensi professionali in favore del avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore (insieme con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) della parte vittoriosa, sul rilievo che, con riguardo ai compensi nei confronti del soccombente, i difensori della parte vittoriosa non sono creditori in solido, sicché, ove non vi sia istanza di distrazione in favore di tutti, ciascun difensore può chiederla in proprio favore soltanto pro quota(e le quote, in mancanza di diversa specificazione, si presumono uguali). Pertanto, a giudizio del Collegio dell’opposizione, correttamente, nel decreto monocratico, la distrazione del compenso è stata concessa pro quota in favore dell’unico richiedente, ossia dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - quest’ultimo, unicamente in relazione al secondo motivo - ricorrono, con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d’appello diNapoli; il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata ragionevole (e irragionevole) del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) e alla conseguente liquidazione del danno non patrimoniale – delle norme ex artt. 2, commi 2 e 2 bis, 3, comma 4, 5 ter, comma 5, l. 24/3/2001 n. 89, 46, comma 1, 75, comma 1, 87, commi 2 lett. d) e 3, 114, comma 3, d.lgs. 2/7/2010 n. 104, 111, 117 Cost., 6 Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], [OSCURATO:PERSONA], delineato il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza, di legittimità, costituzionale ed europea, in tema di equa riparazione, censura il decreto della Corte di Napoli per avere trascurato che il giudizio presupposto, comprensivo della fase di merito (monitoria e di opposizione) e della fase di esecuzione (o di ottemperanza), che è durato due anni, 8 mesi e 7 giorni, ha superato la durata ragionevole - pari, gradatamente: a nove mesi; a un anno – in ogni caso di due anni in quanto, ai fini dell’indennizzo, ogni frazione di anno (nella specie si tratta, in via principale, di un anno, 11 mesi e 7 giorni; in via gradata, di un anno, 8 mesi e 7 giorni) superiore a 6 mesi è pari a un anno (art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001); 2. il secondo motivo lamenta: «Nullità del decreto collegiale e del procedimento: violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla distrazione di solo la metà dei compensi del procedimento monitorio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – delle norme ex artt. 83, 93, 112 c.p.c., 1716, 2697, 2727 e 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Tale motivo viene proposto in via principale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore distrattario e, solo in via gradata e subordinata all’eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte sua ovvero del motivo di ricorso, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]»; 3. il primo motivo è fondato e il secondo motivo, in tema di spese, è assorbito; 3.1. va data continuità al condivisibile indirizzo sezionale (Cass.26/01/2023, n. 2469, in connessione con Cass. 30/03/2022, n. 10182; in termini, Cass. n. 18577/2022) per il quale «[i]l giudizio presupposto, articolato in una fase di cognizione ed una successiva fase esecutiva, dev’essere considerato nella sua unitarietà (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19883 del 23/07/2019, Rv. 654838), con una durata ragionevole complessiva pari ad un anno, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2016»; 3.2. i termini di durata ragionevole, riferiti, comunque, alle sole procedure giudiziarie, e non anche ai tempi occorrenti allo Stato- debitore per adempiere, ovvero ai periodi correnti tra la conclusione della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva, risultano dagli atti. In particolare (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione), la ricorrente specifica che il giudizio presupposto monitorio ex art. 3, legge n. 89 del 2001, è durato 30 giorni (dal 14/03/2018 al 13/04/2018), il giudizio presupposto di opposizione, ai sensi dell’articolo 5-ter della stessa legge, è durato 2 mesi e 23 giorni (dal 27/04/2018 al 20/07/2018), e che quello di ottemperanza dinanzi al TAR Campania è durato due anni, 4 mesi e 14 giorni (dal 15/05/2019 al 29/09/2019). La sommatoria dei tre periodi è di due anni, 8 mesi e 7 giorni, da cui va detratto il termine ragionevole di un anno. Si perviene, pertanto, ad un’eccedenza rispetto alla ragionevole durata del giudizio di equa riparazione - di cognizione e di esecuzione, unitariamente intesi –pari a un anno, 8 mesi e 7 giorni, che dà diritto all’indennizzo per due anni, in applicazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001, secondo cui il giudice liquida una somma a titolo di equa riparazione anche per ciascuna frazione di anno (nella specie, 8 mesi e 7 giorni) superiore a sei mesi; 3.3. non è conforme a diritto, pertanto, la statuizione del Collegio dell’opposizione, secondo cui la durata ragionevole del giudizio presupposto (sommate tra loro fase di cognizione e fase di ottemperanza) sarebbe pari a un anno e 6 mesi, con un’eccedenza indennizzabile pari a un anno, non dovendosi considerare, ai fini dell’indennizzo, la durata ulteriore, perché inferiore a 6 mesi; 4. ne consegue che, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia