CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30142/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ito ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25282/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- BERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- BERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SIMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e di- fende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 363/2022 de- positatoil 08/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragione- vole di un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»). Il pro- cesso presupposto è definito nella sua fase di cognizione da Cass.17673/2015, che liquida € 6.500 a ciascun ricorrente. Omesso il pa- gamento, sono instaurate procedure esecutive, definite con ordi- nanze di assegnazione, rimaste inattuate. Il giudizio di ottemperanza è promosso il 7/2/19 e si conclude il 9/8/2019. Il commissario ad acta rimane inadempiente. Il reclamo ex art. 114 co. 6 c.p.a. per contestare tale inerzia si conclude con ordinanza 24/9/2021 che or- dina al commissario di depositare entro 30 giorni l’attestazione del pagamento. Ciò è avvenuto. Il 17/6/22 è instaurato il processo at- tuale. La domanda è accolta in sede monocratica, dichiarata inam- missibile per tardività in sede di opposizione con la seguente moti- vazione: «il ricorso è stato depositato il 17/6/2022, ben oltre il ter- mine semestrale dalla definitività della sentenza di ottemperanza (29/11/2019). Invero, la procedura di ottemperanza azionata si è definitivamente conclusa, trascorso il termine lungo di tre mesi, il 29/11/2019, in assenza di appello avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A nulla rileva il reclamo proposto avverso gli atti del commissario ad acta che non impedisce la formazione del giudicato sull’ottemperanza, nonché l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emanata in detto procedimento ove è espressamente affermato il contenuto meramente interlocutorio del provvedimento, insuscetti- bile di passare in giudicato. In ogni caso la procedura di ottempe- ranza azionata si è definitivamente conclusa con la soddisfazione del credito indennitario, avvenuta con ordinativi di pagamento del giu- gno/luglio 2021, cosicché il ricorso ex lege Pinto avrebbe dovuto es- sere proposto entro il mese di febbraio 2022». Ricorrono i privati con un unico motivo, illustrato da memoria. Re- siste il Ministero della giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –L’unico motivo censura che la Corte di appello abbia ritenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto promuovere il ricorso per equa ri- parazione entro il termine di 6 mesi dalla soddisfazione del credito, avvenuto con gli ordinativi di pagamento emessi nei mesi di giu- gno/luglio 2021». Si deduce violazione degli artt. 4 l. 89/2001, 6 Cedu, 111 co 2, 117 Cost.Nella memoria i ricorrenti invocano Cass. 17611/2024 ove si so- stiene: «emanata un’ordinanza di assegnazione al termine del pro- cesso esecutivo, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decorrere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per la pro- posizione del ricorso per l’equo indennizzo, se l’amministrazione cor- risponde il pagamento. Altrimenti, se la parte privata instaura il giu- dizio di ottemperanza per essere soddisfatta della sua pretesa credi- toria, come la durata del processo dinanzi al giudice amministrativo rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole, così dalla definitività del giudizio di ottemperanza decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti neces- sario ricorrere al processo giurisdizionale (amministrativo) per otte- nere l’effettivo soddisfacimento del credito, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023)». Pertanto - sostiene il ricorrente - sia che la «definitività» debba determinarsi in relazione alla data di deposito dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (decisione sul reclamoex art. 114 co. 6 c.p.a), sia che debba invece determinarsi in relazione alla data in cui il Com- missario ad acta ha dato ad essa esecuzione e relazionato in merito (25/10/2021), il successivo avvio in data 17/6/2022 del giudizio ex l. 89/2001 avrebbe dovuto comunque essere ritenuto tempestivo. Infatti, l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo stata impugnata dalle parti entro il termine (dimezzato ex art. 87 co. 2 e 3 c.p.a.) di tre mesi, è divenuta inoppugnabile soltanto il 24/12/2021; gli atti e la relazione depositati dal Commissario ad acta del 25/10/2021 non hanno formato oggetto di ulteriore reclamo nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 114 co. 6 c.p.a., scaduto il 24/12/2021. Conse- guentemente nell’uno come nell’altro caso il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 ha preso a decorrere unicamente dal 24/12/2021 e quindi è venuto a scadenza il 24/06/2022, il che implica la tempesti- vità dell’attuale domanda. 2. -Il ricorso è infondato. I ricorrenti avrebbero dovuto promuovere il ricorso per equa ripa- razione entro il termine ultimo di sei mesi dalla rispettiva soddisfa- zione del loro credito, che nel caso attuale è avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2021 con l’emissione degli ordini amministrativi di pagamento. Da tale momento decorre il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 per proporre domanda di equa riparazione. Ciò in ap- plicazione dell’orientamento espresso da Cass. 18577/2022(p. 12) secondo cui «il seguito attuativo svoltosi nelle forme dell'ottempe- ranza, non diversamente dall'esecuzione che principia col pignora- mento, si [deve] considerare ultimato quoad effectum, vale a dire col soddisfacimento della pretesa coattiva». Nel caso attuale, al 17/6/2022, il termine ex art. 4 l. 89/2001 era già scaduto. Soddi- sfatto il credito, non acquisisce rilevanza il seguito processuale cui fanno riferimento i ricorrenti nel tentativo di posticipare il dies a quo del termine ex art. 4 l. 89/2001. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liqui- dano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese