CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 23948/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2454/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Intimati – Avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 1917/2022 depositato il 06/07/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. c on il decreto imp ugnato, la Corte d ’a ppello di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 5-ter, legge n. 89 del 2001, avverso il decreto del consigliere delegato del medesimo ufficio cheaveva rigettato la sua domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto, avente ad oggetto un ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001 ed il successivo giudizio di ottemperanza (c.d. “Pinto su Pinto”). Per quanto ancora rileva, sulla premessa che il processo presupposto di merito è durato un anno, 6 mesi e 23 giorni – considerate unitariamente la fase della cognizione (dal 17/12/2018 al 9/01/2019: 23 giorni) e la fase dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo (dal 29/01/2020 al 29/07/2021: un anno e 6 mesi) – il Collegio dell’opposizione ha negato l’indennizzo aderendo al decreto di rigetto del giudice monocratico (depositato il 13/04/2022), secondo l’intero giudizio non aveva superato di più di sei mesi il termine congruo di durata pari a un anno e 6 mesi; 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, illustrato da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli; il MEF e il Ministero della giustizia sono rimasti intimati; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata ragionevole (e irragionevole) del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) e al conseguente rigetto della domanda di equa riparazione –delle norme ex artt. 2, commi 2 e 2 bis, 3, comma 4, 5 ter, comma 5, l. 24/3/2001 n. 89, 46, comma 1, 75, comma 1, 87, commi 2 lett. d) e 3, 114, comma 3, d.lgs. 2/7/2010 n. 104, 111, 117 Cost., 6 Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], la ricorrente, delineato il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza, di legittimità, costituzionale ed europea, in tema di equa riparazione, censura il decreto della Corte distrettuale per avere trascurato che il giudizio presupposto, comprensivo della fase di merito e della fase di esecuzione (o di ottemperanza), ha superato la durata ragionevole -pari, gradatamente: a tre mesi; a cinque mesi; a un anno –rispettivamente: in via principale, in un anno, 3 mesi e 23 giorni; in via gradata, in un anno, 1 mese e 23 giorni; in via ulteriormente gradata, di 6 mesi e 23 giorni, arrotondabili a 1 anno in quanto, ai fini dell’indennizzo, ogni frazione di anno superiore a 6 mesi è pari a un anno (art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001); 1.1. il motivo non è fondato; 1.2. va data continuità al condivisibile indirizzo sezionale (Cass.26/01/2023, n. 2469, in connessione con Cass. 30/03/2022, n. 10182; in termini, Cass. n. 18577/2022) per il quale «[i]l giudizio presupposto, articolato in una fase di cognizione ed una successiva fase esecutiva, dev’essere considerato nella sua unitarietà (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19883 del 23/07/2019, Rv. 654838), con una durata ragionevole complessiva pari ad un anno, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2016»; 1.3. i termini di durata ragionevole, riferiti, comunque, alle sole procedure giudiziarie, e non anche ai tempi occorrenti allo Stato- debitore per adempiere, ovvero ai periodi correnti tra la conclusione della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva, nella specie sono stati indicati dalla ricorrente a pag. 2 del ricorso, ove si specifica che il giudizio di cognizione è durato 23 giorni (dal 17/12/2018 al 09/01/2019) e quello di ottemperanza dinanzi al TAR Campania è durato un anno e 8 mesi (dal 29/01/2020 al 29/07/2021). La somma dei due periodi ammonta a un anno, 6 mesi e 23 giorni. Da tale durata va detratta la durataragionevole di un anno, riferita all’intero giudizio (fase di cognizione e fase di ottemperanza). Detto che, ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, legge n. 89 del 2001, ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso, va operata l’ulteriore riduzione di 39 giorni, tenuto conto della sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/04/2020, come disposto dalla normativa emergenziale (art. 3, d.l. n. 11 del 2020, art. 84, d.l. 18 del 2020, art. 36, d.l. n. 23 del 2020, legge n. 27 del 2020). Si perviene, pertanto, ad un’eccedenza rispetto alla ragionevole durata del giudizio indennitario - di cognizione e di esecuzione, unitariamente intesi - , di cinque mesi e 14 giorni, termine che per essere inferiore a sei mesi non fa nascere il diritto all’indennità che, a norma dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001, spetta soltanto in caso di eccedenza pari (almeno) all’anno o alla frazione di anno superiore a sei mesi; 1.4. ne consegue che è conforme a diritto, sia pure per una ragione diversa da quella indicata nella motivazione del provvedimento impugnato – la cui motiva zione in parte qua va corretta, exart. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. – il dispositivo del decreto della Corte d’appello di Napoli, che ha respinto la domanda di equo indennizzo; 2. il ricorso è rigettato; 3. nulla si deve disporre sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale le Amministrazioni vittoriose sono rimaste inerti; 4. non sussistono le condizioni per dichiarare la ricorrente tenut a al versamento di un importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115del 2002,