CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 26522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10246- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Napoli , presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentat a e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -intimato - avverso il decreto n. cron ol . 3301 / 2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicatoil 2/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2023 n.10246 sez. S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 2 - lettala memori a dell a ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 3 L. 24/3/2001 n. 89 del 22/3/2022, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla Corte di Appello di Napoli l’indennizzoper la irragionevole durata del procedimento di equa riparazione, da considerarsi unitariamente, svoltosi, quanto alla fase di cognizione, innanzi alla stessa Corte di Napoli, dal7/10/2016, data di deposito del ricorso,al 21/10/2016, data di deposito del decreto monocratico e, poi, quanto alla fase di ottemperanza d innanzi al TAR Campania, sede di Napoli, dal20/6/2018, data della notifica del ricorso per l’ottemperanza algiudicato, al 27/7/2021, data di deposito della sentenza. 2. Il Consigliere delegato, in accoglimento della domanda, in applicazione dei principi stabiliti nella sentenza n. 19883/2019 delle Sezioni Unitedi questa Corte, esclusa la necessità del raccordo fra fase di cognizione ed esecutiva per essere soggetto debitore lo Stato e riconosciuta, perciò, l’unitarietà incondizionata fra le fasi di cognizione e di esecuzione ai finidella individuazione dell’irragionevole durata del processo,sebbene il giudizio di ottemperanza fosse stato proposto oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto monocratico che aveva riconosciuto l’equo indennizzo, stabilita in un anno la durata ragionevole della fase di merito, non essendosi svolto il giudizio di legittimità e in un anno ulteriore la fase esecutiva /di ottemperanza, sottratto il tempo relativo all’inerzia che il creditore aveva mantenuto fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio del procedimento esecutivo, quantificò la durata irragionevole in un anno, un mese e 21 giorni e liquidò, pertanto, un indennizzo di Euro 450,00, oltre interessi al tasso legale previsto dall’articolo 1284, comma I cod. civ., oltre spese di procedura;condannò il solo Ministero della Giustizia, sebbene la domanda fosse stata proposta anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze. Ric. 2023 n.10246 sez. S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 3 - 3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione e x art. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89,lamentando che erroneamente la durata ragionevole del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) fosse stata stabilita indue anni anziché in soli cinque mesi o, al più, in un anno e la durata irragionevole fosse stata stabilita in un solo annoinvece che indue anni, otto mesi e ventuno giorni o, in via gradata in due anni, unmese e ventuno giorni ; contestò altresì come incongrua la misura dell’indennizzo. Costituendosi,il Ministero della Giustizia eccepì l’inammissibilità del ricorso per mancato esperimento , nel giudizio presupposto di ottemperanza,del rimedio preventivo dell’istanza di prelievo. 4. In accoglimento di questa eccezione, con decreto collegiale n. cronol. 3301/2022, la Corte d’appello di Napolidichiarò inammissibile il ricorso per equo indennizzo ex art. 2 e 1 ter l. 89/2001 e revoc ò il d.i. opposto,condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese. 5. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo, illustrato da successiva memoria; il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1 bis, comma 2, dell’art. 1 ter, commi 3 e 7, dell’art. 2, commi 1 e 2 bis, della legge24/3/2001 n. 89, nonché degli art. 12e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, degli art. 3, 10, 24, 111, commi Ie II e 117 della Costituzione e dell’art. 6, paragrafo 1 e 13 della Convenzione EDU , dell’art. 47, commi 1 e 2, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea e dell’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuta necessaria, al fine dell’ammissibilità della domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio Ric. 2023 n.10246 sez. S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 4 - di ottemperanza, la proposizione di un’istanza di prelievo ex art. 1 ter comma 3 l. 89/2001, sebbene le caratteristiche di questo giudizio e, cioè, la decisione in camera di consiglio e la decisione con sentenza semplificata, già assicurino lo scopo cui tende il rimedio acceleratorio ex art. 71 comma 2 cod. proc. amm. Con un secondo profilo, la ricorrente ha sostenuto che l’applicazione dell’art. 1 ter l. 89/2001 ai cosiddetti procedimenti di «Pinto su Pinto», cioè alle domande di equa riparazione per violazione della ragionevole durata di un procedimento per equa riparazione, sarebbe preclusadalla inapplicabilità in radice, a tali procedimenti, dei termini di durata ragionevole come stabiliti dall’art. 2 comma 2 bis della stessa legge. 1.1. Il primo profilo di censura è fondato, con assorbimento del secondo profilo. Occorre brevemente premettere che la Corte Costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 1 ter l. 89/2001 nella parte in cui prevede la necessità, ai fini dell’ammissibilità della domanda di equo indennizzo, del deposito dell’istanza di prelievo, ha chiarito che questa istanza, presentata successivamente a quella di fissazione dell'udienza di discussione e con cui la parte chiede che il ricorso venga trattato tempestivamente, ha la finalità di ottenere una deroga al criterio cronologico che regola l'ordine di fissazione della trattazione dei ricorsi e, aseguito della novella del 2005, il possibile e nuovo effetto costituito dalla definizionedel giudizio in camera di consiglio, sentite le parti, con sentenza in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] ha perciò rimarcato –e ciò ha fatto anche nel respingere parzialmente la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell’art. 1 ter, che l’istanza di prelievonon ha più una funzione puramente dichiarativa, in quanto può portare alla definizione Ric. 2023 n.10246 sez. S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 5 - celere del giudizio attraverso l'utilizzo di un modello procedimentale alternativo, sicché costituisce uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio; non rileva, a tal fine, in senso contrario che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell'istruttoria. Si attua così –ha stabilito la Corte Costituzionale - il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte EDU e l'esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo. Ciò precisato, deve allora considerarsi che, secondo l’art. 71 bis cod. proc. amm., a seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata: pertanto, sono la definizione in camera di consiglio e la forma semplificata della decisione gli effetti dell’istanza di prelievo che consentono realmente la più rapida definizione del giudizio. Ilgiudizio di ottemperanza , tuttavia, già è disciplinato tenendo conto dell’esigenza di rapida e agile definizione del giudizio ed è già caratterizzato dai due strumenti che la attuano:l’art. 87, comma 2 lett. d) cod. proc. amm. prevede , infatti, per tali giudizi , la trattazione in camera di consiglio e il successivo comma 3 dispone che l a camera di consiglio sia fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate; l’art. 114, comma 3, cod. proc. amm., quindi, prevede che nei giudizi di ottemperanza il giudice decida sempre con sentenza in forma semplificata. Ric. 2023 n.10246 sez. S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 6 - Risulta evidente, allora, che per sue caratteristiche strutturali il giudizio di ottemperanza non riceverebbe, dalla proposizione dell’istanza di prelievo ex art. 71 comma 2 e 71 bis cod. proc. amm. , alcuna effettiva e diversa accelerazione e che, pertanto, l’art. 1 ter comma 3 della l. 89/2001 non può ritenersi applicabile a tali giudizi amministrativi. Ugualmente, in considerazione delle caratteristiche strutturali del procedimento come stabilite dal legislatore, questa Corte ha escluso sia prescritta a pena di inammissibilità, nei giudizi di equa riparazione per durata irragionevole di un procedimento presupposto assoggettato a rito del lavoro, la proposizione di un rimedio acceleratorio ex art. 1 ter comma 1: l'art. 429, comma 1, cod. proc. civ., infatti,già prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., sicché, già assicura un modello agile e veloce di decisione(Cass. Sez. 2, n. 16741 del 24/05/2022). 2. Il ricorso è,perciò, accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in conformità al seguente principio di diritto: «in tema di equa riparazione, non rientra nell’ambito di operatività dell'art. 1 ter, comma 3, il giudizio di ottemperanza, perché gli articoli87, comma 2 lett. d) e comma 3 e 114, comma 3 del cod. proc. amm. di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendo che questo giudizio sia definito con sentenza in forma semplificata e in camera di consiglio, fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate, già assicurano gli effetti dell'istanza di prelievo di cui Ric. 2023 n.10246 sez. S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 7 - all'articolo 71, comma 2 e 71 bis dello stesso codice , sicché non è configurabile alcuna iniziativa acceleratoria». 3. Il giudizio deve svolgersi anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei cui confronti era pure stata proposta la domanda, poiché, nonostante il carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) è necessario che il Giudice, ove ritenga fondata la pretesa in riferimento a ciascuna delle due fasi, deve determinare distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). 4. Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvi a alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizio