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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08762/2026

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goli, dichiaratasi amministratore delegato,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche n. 19/2024 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza d’appello e dagli atti delle parti risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. (nel corso del giudizio incorporata dalla Hera CommS.r.l.) che svolgeva l’attività di grossista di energia elettrica e gas metano,impugnava, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona,l’atto con il quale l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta ditrasferire il credito di € 50.667,88, risultante dalla dichiarazione relativaall’anno 2012 per la Provincia di Ancona, sui capitoli di accise delleprovince di Bologna (per € 7.000), Chieti (per € 38.500) e Ferrara (per €3.799,32).L’Amministrazione, infatti, aveva osservato che il credito, individuatonell’importo di € 43.519,92, andava utilizzato entro il termine didecadenza biennale previsto dall’art. 14 d.lgs. 504/1995, che nel caso dispecie era scaduto, e per questo motivo aveva acquisito l’importo.La CTP rigettava il ricorso, osservando che la dichiarazione di consumo perl’anno 2012 era stata presentata in data 26/3/2013, mentre l’istanza ditrasferimento del credito era del 13/4/2015.2.

La società proponeva appello al quale resisteva l’Amministrazione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche rigettaval’impugnazione.3.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.L’Amministrazione ha depositato controricorso con il quale ha dato atto delrecente orientamento giurisprudenziale in senso contrario all’applicabilitàdel termine di decadenza all’istanza oggetto del presente giudizio ed haconcluso chiedendo di «procedersi secondo giustizia».La società ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Numero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 14 e 56 d.lgs. 504/1995.

Ha rappresentato che le due normevanno interpretate nel senso che il termine di decadenza biennale siapplica solo nel caso in cui è stato richiesto il rimborso a seguito dellacessazione dell’attività e non anche quando il contribuente richieda iltrasferimento del credito di accise di altre province, come del restoriconosciuto anche in numerose pronunce di questa Corte.1.2 Il motivo è fondato.Costituisce ormai orientamento consolidato – dal quale non v’è motivo didiscostarsi - quello secondo il quale «In tema di accise sui prodottienergetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza deiversamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportatonelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura delrapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del creditostesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c)è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, iltrasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimocontribuente.

Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato pereccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispettoal quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile delcredito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenzadecorrente dall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo» (Cass. n.11813/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 25179/2023; Cass. n.19770/2020; Cass. n. 5808/2020; Cass. n. 27290/2019; Cass. n.16261/2019).Da tali principi discende che, nel caso in cui vi sia una stabile eccedenza acredito dell’imposta originariamente versata risultante dalla dichiarazioneNumero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026di consumo, non può farsi luogo al rimborso, diversamente da quantoavviene, ad esempio, per l’IVA, qualora il soggetto di imposta risultistrutturalmente a credito (art. 30, comma 3°, lett. a) e b) d.P.R.633/1972), ovvero in caso di situazioni contingenti legate a determinatiperiodi di imposta (art. 30, comma 4°, d.P.R. 633/1972).

Tale disciplina inmateria di rimborso, tuttavia, non si pone in contrasto con il dirittodell’Unione che lascia gli Stati membri liberi di applicare le modalitàprocedurali previste dal loro ordinamento giuridico interno, fatto salvo ilrispetto dei principi di equivalenza e di effettività (CGUE, 19 dicembre2019, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, C-360/18, punto 47; CGUE, 8 settembre2011, Q-Beef e Bosschaert, C-89/10 e C-96/10, punto 34, CGUE, 20dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-500/16, punto 37); ilprincipio di equivalenza va riferito ai regimi che disciplinano altre impostedel diritto interno; quello di effettività richiede, invece, la valutazione dinon impossibilità di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridicodell’Unione (CGUE, C-360/18, cit., punto 48; CGUE, 27 settembre 2012,[OSCURATO:PERSONA] e a., C-113/10, C-147/10 e C-234/10, punto 61).Nella prima pronuncia citata di questa Corte, con riguardo alla possibilitàdi trasferimento contabile del credito, si osserva: «merita altresì specificaconsiderazione l'ipotesi - pur qui non rilevante - in cui il contribuenteabbia, invece di chiedere il rimborso, formulato istanza per il trasferimentocontabile del credito ad altra posizione contestualmente gestita in forzadell'art. 26 (o 56) TUA.

L'art. 6, comma 3, d.m. n. 689 del 12/12/1996,infatti, contempla l'ipotesi del "rimborso per accredito" (in corrispondenzaa quanto previsto dall'art. 14, comma 4, TUA), con possibilità perl'operatore di trasferire il credito ad altro impianto presso cui opera.

È ilcaso, di maggiore frequenza, in cui il medesimo operatore svolga la suad'imposta, sorgono, per le modalità di gestione, separate posizionicontabili (debitorie/creditorie) per le singole ripartizioni territoriali.Numero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026Orbene, si deve ritenere che il trasferimento contabile del credito, cheriguarda pur sempre il medesimo soggetto e il rapporto complessivo traesso e l'erario, non sia impedito dall'esser il rapporto ancora in corsopoiché realizza una modalità solo integrativa (quale forma autorizzata di"compensazione esterna" ma pur sempre in una prospettiva di "riporto"dell'eccedenza) del meccanismo operativo previsto dall'art. 26 cit., chenon solo non altera la struttura del procedimento ma, anzi, ne determinala razionalizzazione e la sua riconduzione ai parametri previsti dallegislatore.

Ne deriva che la richiesta di trasferimento contabile del creditoassume lo stesso rilievo - e resta soggetta alle medesime condizioni edisciplina - del riporto dell'eccedenza alla dichiarazione successiva per loscomputo dalle rate successive.

Ciò non significa, va sottolineato, che laparte possa, di iniziativa, procedere ad una autonoma compensazione(invocando i principi generali in tema di compensazione od anche l'art. 8 l.n. 212 del 2000) poiché il meccanismo normativo individua lacompensazione come riferita alla specifica gestione e dichiarazioneannuale di consumo, sicché una modalità di compensazione "esterna" puòavvenire solo a fronte di specifica istanza, il cui eventuale diniego èsuscettibile di autonoma impugnazione.6.4.

È appena il caso di rilevare, infine, che deve essere escluso che lamera indicazione del credito nella dichiarazione annuale di consumointegri, di per sé, (anche) una istanza di rimborso.

Infatti, la possibilità -considerata dalla norma come modalità ordinaria di soddisfacimento delcredito - di operare la detrazione delle eccedenze dalle rate successiveosta a ritenere una tale indicazione come mirata (anche) a chiedere ilrimborso.

Da ciò deriva altresì che l'istanza con cui si chiede il rimborso(che ha carattere residuale ed eventuale) e quella intesa ad ottenere iltrasferimento contabile del credito nel corso del rapporto (diretta asoddisfare le medesime esigenze del meccanismo di detrazione) non sonoNumero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026tra loro mutualmente rilevanti ma rispondono a criteri e presupposti difatto separati ed autonomi, per cui l'una non implica l'altra, né viceversa».Nel caso di specie, quindi – nel quale non risultano accertate irregolaritànelle dichiarazioni - il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto chepotesse operare il termine di decadenza biennale.1.3 Il motivo va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche che,in diversa composizione, accerterà l’entità dell’importo a credito eprovvederà anche alla regolazione delle spese.

P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
goli, dichiaratasi amministratore delegato,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche n. 19/2024 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza d’appello e dagli atti delle parti risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. (nel corso del giudizio incorporata dalla Hera CommS.r.l.) che svolgeva l’attività di grossista di energia elettrica e gas metano,impugnava, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona,l’atto con il quale l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta ditrasferire il credito di € 50.667,88, risultante dalla dichiarazione relativaall’anno 2012 per la Provincia di Ancona, sui capitoli di accise delleprovince di Bologna (per € 7.000), Chieti (per € 38.500) e Ferrara (per €3.799,32).L’Amministrazione, infatti, aveva osservato che il credito, individuatonell’importo di € 43.519,92, andava utilizzato entro il termine didecadenza biennale previsto dall’art. 14 d.lgs. 504/1995, che nel caso dispecie era scaduto, e per questo motivo aveva acquisito l’importo.La CTP rigettava il ricorso, osservando che la dichiarazione di consumo perl’anno 2012 era stata presentata in data 26/3/2013, mentre l’istanza ditrasferimento del credito era del 13/4/2015.2. La società proponeva appello al quale resisteva l’Amministrazione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche rigettaval’impugnazione.3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.L’Amministrazione ha depositato controricorso con il quale ha dato atto delrecente orientamento giurisprudenziale in senso contrario all’applicabilitàdel termine di decadenza all’istanza oggetto del presente giudizio ed haconcluso chiedendo di «procedersi secondo giustizia».La società ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Numero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 14 e 56 d.lgs. 504/1995. Ha rappresentato che le due normevanno interpretate nel senso che il termine di decadenza biennale siapplica solo nel caso in cui è stato richiesto il rimborso a seguito dellacessazione dell’attività e non anche quando il contribuente richieda iltrasferimento del credito di accise di altre province, come del restoriconosciuto anche in numerose pronunce di questa Corte.1.2 Il motivo è fondato.Costituisce ormai orientamento consolidato – dal quale non v’è motivo didiscostarsi - quello secondo il quale «In tema di accise sui prodottienergetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza deiversamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportatonelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura delrapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del creditostesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c)è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, iltrasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimocontribuente. Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato pereccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispettoal quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile delcredito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenzadecorrente dall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo» (Cass. n.11813/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 25179/2023; Cass. n.19770/2020; Cass. n. 5808/2020; Cass. n. 27290/2019; Cass. n.16261/2019).Da tali principi discende che, nel caso in cui vi sia una stabile eccedenza acredito dell’imposta originariamente versata risultante dalla dichiarazioneNumero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026di consumo, non può farsi luogo al rimborso, diversamente da quantoavviene, ad esempio, per l’IVA, qualora il soggetto di imposta risultistrutturalmente a credito (art. 30, comma 3°, lett. a) e b) d.P.R.633/1972), ovvero in caso di situazioni contingenti legate a determinatiperiodi di imposta (art. 30, comma 4°, d.P.R. 633/1972). Tale disciplina inmateria di rimborso, tuttavia, non si pone in contrasto con il dirittodell’Unione che lascia gli Stati membri liberi di applicare le modalitàprocedurali previste dal loro ordinamento giuridico interno, fatto salvo ilrispetto dei principi di equivalenza e di effettività (CGUE, 19 dicembre2019, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, C-360/18, punto 47; CGUE, 8 settembre2011, Q-Beef e Bosschaert, C-89/10 e C-96/10, punto 34, CGUE, 20dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-500/16, punto 37); ilprincipio di equivalenza va riferito ai regimi che disciplinano altre impostedel diritto interno; quello di effettività richiede, invece, la valutazione dinon impossibilità di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridicodell’Unione (CGUE, C-360/18, cit., punto 48; CGUE, 27 settembre 2012,[OSCURATO:PERSONA] e a., C-113/10, C-147/10 e C-234/10, punto 61).Nella prima pronuncia citata di questa Corte, con riguardo alla possibilitàdi trasferimento contabile del credito, si osserva: «merita altresì specificaconsiderazione l'ipotesi - pur qui non rilevante - in cui il contribuenteabbia, invece di chiedere il rimborso, formulato istanza per il trasferimentocontabile del credito ad altra posizione contestualmente gestita in forzadell'art. 26 (o 56) TUA. L'art. 6, comma 3, d.m. n. 689 del 12/12/1996,infatti, contempla l'ipotesi del "rimborso per accredito" (in corrispondenzaa quanto previsto dall'art. 14, comma 4, TUA), con possibilità perl'operatore di trasferire il credito ad altro impianto presso cui opera. È ilcaso, di maggiore frequenza, in cui il medesimo operatore svolga la suad'imposta, sorgono, per le modalità di gestione, separate posizionicontabili (debitorie/creditorie) per le singole ripartizioni territoriali.Numero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026Orbene, si deve ritenere che il trasferimento contabile del credito, cheriguarda pur sempre il medesimo soggetto e il rapporto complessivo traesso e l'erario, non sia impedito dall'esser il rapporto ancora in corsopoiché realizza una modalità solo integrativa (quale forma autorizzata di"compensazione esterna" ma pur sempre in una prospettiva di "riporto"dell'eccedenza) del meccanismo operativo previsto dall'art. 26 cit., chenon solo non altera la struttura del procedimento ma, anzi, ne determinala razionalizzazione e la sua riconduzione ai parametri previsti dallegislatore. Ne deriva che la richiesta di trasferimento contabile del creditoassume lo stesso rilievo - e resta soggetta alle medesime condizioni edisciplina - del riporto dell'eccedenza alla dichiarazione successiva per loscomputo dalle rate successive. Ciò non significa, va sottolineato, che laparte possa, di iniziativa, procedere ad una autonoma compensazione(invocando i principi generali in tema di compensazione od anche l'art. 8 l.n. 212 del 2000) poiché il meccanismo normativo individua lacompensazione come riferita alla specifica gestione e dichiarazioneannuale di consumo, sicché una modalità di compensazione "esterna" puòavvenire solo a fronte di specifica istanza, il cui eventuale diniego èsuscettibile di autonoma impugnazione.6.4. È appena il caso di rilevare, infine, che deve essere escluso che lamera indicazione del credito nella dichiarazione annuale di consumointegri, di per sé, (anche) una istanza di rimborso. Infatti, la possibilità -considerata dalla norma come modalità ordinaria di soddisfacimento delcredito - di operare la detrazione delle eccedenze dalle rate successiveosta a ritenere una tale indicazione come mirata (anche) a chiedere ilrimborso. Da ciò deriva altresì che l'istanza con cui si chiede il rimborso(che ha carattere residuale ed eventuale) e quella intesa ad ottenere iltrasferimento contabile del credito nel corso del rapporto (diretta asoddisfare le medesime esigenze del meccanismo di detrazione) non sonoNumero registro generale 15707/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 8762/2026Data pubblicazione 08/04/2026tra loro mutualmente rilevanti ma rispondono a criteri e presupposti difatto separati ed autonomi, per cui l'una non implica l'altra, né viceversa».Nel caso di specie, quindi – nel quale non risultano accertate irregolaritànelle dichiarazioni - il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto chepotesse operare il termine di decadenza biennale.1.3 Il motivo va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche che,in diversa composizione, accerterà l’entità dell’importo a credito eprovvederà anche alla regolazione delle spese. P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08762/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris