CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 25179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32069/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale èdomiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo -Sezione staccata di Pescara n. 571/06/18, depositata il 5 giugno 2018 e notificata il 28 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Legittimazione attiva - Questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 571/06/18 del 05/06/2018 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo - Sezione staccata di Pescara (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 540/01/16 della Commissione tributaria provinciale di Pescara (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.coop.r.l. (oggi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di seguito COVAT) avverso il diniego di rimborso delle accise relative all’annualità 2004. 1.1. Il diniego di rimborso era motivato in ragione della maturata decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA). 1.1. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di ADM evidenziando che il rimborso delle accise indebitamente pagate era soggetto al termine biennale di decadenza decorrente dalla data del pagamento. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivie depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso COVAT deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 56 del TUA e dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR erroneamente applicato il termine decadenziale previsto dal comma 2 dell’art. 14 sopra menzionato, non applicabile ai crediti derivanti da conguagli dichiarativi. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso COVAT deduce, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del TUA, per non avere la CTR considerato che, in ogni caso, il termine di decadenza previsto dalla norma menzionata opererebbe unicamente allorquando il meccanismo compensativo non sia più applicabile, per cessazione dell’attività ovvero per il sopraggiungere di una causa di esenzione totale dal pagamento dell’imposta. 2. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione. Il primo motivo è infondato, mentre è fondato il secondo motivo nei limiti che seguono. 2.1. Secondo l’ormai pacifico orientamento di questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, «In tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrente dall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo» (Cass. n. 11813 del 18/06/2020; si vedano, altresì: Cass. n. 19770 del 22/09/2020; Cass. n. 5808 del 03/03/2020; Cass. n. 27290 del 24/10/2019; Cass. n. 16261 del 18/06/2019; Cass. n. 9283 del 17/04/2013). 2.2. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, va evidenziato che la CTR, pur avendo correttamente ritenuto l’applicabilità del termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, del TUA (con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso), ha erroneamente ritenuto che detto termine biennale decorresse dalla data dei singoli pagamenti e non già dalla data dell’ultima dichiarazione annuale, così come avrebbe dovuto. 2.3. Inoltre, il giudice di appello non ha nemmeno esaminato nel merito l’ulteriore questione concernente il diritto di COVAT a chiedere il rimborso in ragione della cessazione del rapporto conseguente alla fornitura di energia in esenzione da accise da parte della società contribuente. 2.4. In altri termini, ai fini della legittimità del chiesto rimborso il giudice del rinvio è chiamato ad accertare (in ordine logico): a) se COVAT avesse diritto a chiedere il rimborso in ragione della fornitura di energia in esenzione da accise, con conseguente verificarsi di una situazione eventualmente equiparabile alla chiusura del rapporto di imposta; b) se alla data dell’ultima dichiarazione annuale, presentata in data 26 marzo 2008, fosse comunque maturato il termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, del TUA. 3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr