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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08922/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Gusmitta, dichiaratosi liquidatore, rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e NicolaSalvarani (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte n. 68/2024 depositata il 22/2/2024.Numero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza d’appello e dagli atti delle parti risulta che la EnovaS.r.l., in data 23/12/2016, inviava una comunicazione all’Agenzia delleDogane, affermando di disporre di un credito per accise sul gas dicomplessivi € 142.885,01 formatosi, ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 504/1995,per effetto del versamento di rate in acconto in eccesso rispetto a quantodovuto al termine dell’anno; in particolare, il credito risultava dalla sommadi € 55.826,01 per l’anno d’imposta 2012 e di € 87.057,96 per il 2016.Chiedeva, quindi, «con lo scopo di procedere ad una quadratura contabile,il riscontro della coincidenza del suddetto ammontare con quantorisultante nella contabilità dell’Ufficio, al fine di poter decidere seprocedere all’eventuale riporto del credito, allo spostamento presso altraprovincia oppure al rimborso in denaro».L’Agenzia, con comunicazione prot.1508/RU del 6 febbraio 2017,disconosceva il credito relativo all’anno 2012, precisando che «l’istanza dirimborso, che deve seguire le forme e i requisiti di cui al D.M. 12 dicembre1996, n. 689 in relazione al sopraccitato credito residuo di €. 55.826,01,avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza, entro il terminedi due anni come stabilito dall’art. 14 del TUA, decorrente dalla data dipresentazione della dichiarazione annuale (che nel caso specifico risultaessere il 02.04.2013)».2.

La società impugnava, innanzi alla Commissione tributaria provinciale diVerbania, tale comunicazione, non potendo trovare applicazione, a suoavviso, la disciplina sulla decadenza prevista dall’art. 14 d.lgs. 504/1995.La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che l’atto non fosseimpugnabile in quanto di natura interlocutoria.Numero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello dellasocietà.3.

La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo riguardante l’impugnabilità dell’atto.Questa Corte, con ordinanza n. 30178/2021, accoglieva il ricorso,osservando che è possibile impugnare anche atti non espressamenteindicati nell’art. 19 d.lgs. 546/1992 - sebbene la mancata impugnazionedegli stessi non determini la cristallizzazione della relativa pretesa – ed inparticolare anche «la risposta negativa del fisco a un interpellodisapplicativo».4.

A seguito della riassunzione del processo, la Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Piemonte rigettava «il ricorso in riassunzione inquanto inammissibile».

Osservava, infatti, che «nessun apprezzabilevantaggio concreto potrebbe derivare alla ricorrente in riassunzione dauna pronuncia favorevole nel presente giudizio; infatti, l’atto impugnato,del quale si chiede l’annullamento, si configura come un mero attoamministrativo interlocutorio, così come qualificato dall’Ordinanza di rinviodella Corte di Cassazione, privo di valenza provvedimentale modificativadella situazione giuridica del destinatario; l’annullamento richiesto nondarebbe, di per sé, alcun diritto al rimborso del credito vantato, nonessendo mai stata presentata istanza di rimborso nei modi e nei terminiprevisti dalla legge e dai regolamenti e non essendo certo possibile oraper allora porre in essere una cosiffatta istanza».

Ha ritenuto, pertanto,che mancasse l’interesse ad agire.4.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.La società ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/20261.1 Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 14, comma 2°, d.lgs. 504/1995 «in riferimento alla dichiaratainammissibilità dell’atto di riassunzione per presunto mancato interesseall’annullamento dell’atto oggetto del ricorso stesso, per ritenutadecadenza dei termini per la richiesta di rimborso».

La ricorrente hadapprima osservato che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto chel’atto impugnato costituisse un mero atto interlocutorio, attribuendo talequalificazione alla Corte di cassazione - che invece aveva affermatotutt’altro – e violando in tal modo il dictum di quest’ultima; l’interesse adagire era dato proprio dalla posizione dell’Amministrazione in ordine alcredito relativo al 2012, manifestata con l’atto impugnato, che avrebbereso inutile ogni istanza di rimborso.

Ha quindi rilevato che non vi erastata inerzia da parte sua e che il termine di decadenza poteva decorreresolo una volta rimosso il provvedimento impugnato, giacché l’art. 14,comma 2°, d.lgs. 504/1992 fa riferimento, per l’inizio della decorrenza deltermine, al momento in cui il diritto può essere esercitato; in ogni caso, ilgiudice d’appello aveva preso in considerazione la prima dichiarazione incui il credito era stato indicato, mentre, secondo la più recentegiurisprudenza, il termine di decadenza decorre dal termine dipresentazione dell’ultima dichiarazione; solo in tale momento, infatti, ilcredito, in base al meccanismo dell’art. 26, comma 13, d.lgs. 504/1992,viene definitivamente determinato.1.2 Il motivo è fondato.Va in primo luogo osservato che la sentenza d’appello – la cui motivazionenon appare chiarissima - ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso inriassunzione per difetto di interesse sulla base di un duplice profilo.

Hadapprima affermato che il provvedimento impugnato sarebbe statoqualificato, nell’ordinanza che ha disposto il rinvio, come “mero attoamministrativo interlocutorio”, circostanza che sembrerebbe, a suo avviso,Numero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026escluderne in radice l’impugnabilità; ha quindi aggiunto che lacontribuente non potrebbe comunque ottenere alcun risultato a séfavorevole, non essendo stata presentata istanza di rimborso in tempoutile ed essendo decorso il relativo termine di decadenza.La ricorrente ha criticato entrambe le rationes decidendi, sicché nessunproblema si pone in ordine all’ammissibilità del ricorso (Cass. n.5102/2024; Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012).1.3 In ordine al primo profilo deve osservarsi che la questionedell’interesse (astratto) ad impugnare il provvedimento in questione èstata già affrontata e risolta con l’ordinanza di questa Corte – che,peraltro, neppure ha qualificato il provvedimento impugnato come “merorinvio, nella quale si legge che «contrariamente a quanto opinato dallaCTR, il disconoscimento di un credito manifestato dall'Ufficio in forma nonautoritativa ma in occasione di una risposta ad una richiesta delcontribuente di «quadratura contabile» si traduce nel riconoscimento di uninteresse specifico ed attuale del contribuente ad impugnarlo».La CGT di secondo grado non avrebbe potuto discostarsi da quantoaffermato in tale ordinanza, emessa in relazione al vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., che, essendo intervenuta per violazione di legge,produce effetti analoghi a quelli del giudicato (Cass. n. 12095/2007);pertanto non è consentito al giudice del rinvio ed alla stessa Corte dicassazione nell’eventuale giudizio di impugnazione della sentenza emessaall’esito del giudizio di rinvio (Cass. n. 23592/2024), di rimettere indiscussione l’interpretazione delle norme – persino ove sia nel frattempomutato l’orientamento (Cass. n. 27155/2017; Cass. n. 6086/2014) - ed ifatti che ne costituiscono il presupposto (Cass. n. 6707/2004; Cass. n.3368/1995) che hanno già formato oggetto della pronuncia di legittimità.L’unica differenza rispetto al giudicato è data dalla rilevanza dell’eventualeius superveniens (Cass. n. 12095/2007; Cass. n. 23169/2006) dellaNumero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma (Cass. n.18847/2008) o di sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. (Cass. n.19301/2014).

Non essendosi verificata alcuna di queste circostanze, ilgiudice d’appello avrebbe dovuto attenersi a quanto stabilito da questaCorte e riconoscere dunque l’impugnabilità dell’atto.Né è rilevante il fatto che, con riguardo a tale aspetto, si sarebbe dovutodenunciare un error in procedendo (Cass. n. 6344/2019; Cass. n.6462/2005), giacché è possibile per la Corte riqualificare i motivi di ricorsoriconducendoli alla corretta ipotesi tra quelle previste dall’art. 360 comma1° c.p.c., quando, come nel caso in esame, il tipo di vizio denunciato siachiaro in base al contenuto della doglianza.1.4 In ordine al secondo aspetto sul quale si fonda la decisione – cioèall’interesse in concreto ad impugnare il provvedimento - appare invececorretto il riferimento della ricorrente al vizio di cui al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c..Anche sotto tale profilo il motivo è fondato.In merito alla decadenza dal diritto al rimborso sono stati fissati dallagiurisprudenza di questa Corte i seguenti principi «In tema di accise suiprodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato pereccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza overegolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, finoalla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborsodel credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata dirimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcunadecadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestitadal medesimo contribuente.

Allorché il rapporto sia definito, il creditomaturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebitooggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o iltrasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro iltermine biennale di decadenza decorrente dall'ultima (e definitiva)Numero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiarazione di consumo» (Cass. n. 11813/2020; nello stesso senso, cfr.Cass. n. 25179/2023; Cass. n. 19770/2020; Cass. n. 5808/2020; Cass. n.27290/2019; Cass. n. 16261/2019).La CGT di secondo grado, quindi, avrebbe dovuto fare applicazione di taliprincipi e non affermare che era comunque decorso il termine biennale perla presentazione dell’istanza di rimborso, giacché tale termine, mentreperdura il rapporto e sempre che il credito venga riportato nelledichiarazioni, non può decorrere.2.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, dovrà decideresul ricorso della contribuente facendo applicazione dei principi indicati,nonché in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Gusmitta, dichiaratosi liquidatore, rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e NicolaSalvarani (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte n. 68/2024 depositata il 22/2/2024.Numero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza d’appello e dagli atti delle parti risulta che la EnovaS.r.l., in data 23/12/2016, inviava una comunicazione all’Agenzia delleDogane, affermando di disporre di un credito per accise sul gas dicomplessivi € 142.885,01 formatosi, ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 504/1995,per effetto del versamento di rate in acconto in eccesso rispetto a quantodovuto al termine dell’anno; in particolare, il credito risultava dalla sommadi € 55.826,01 per l’anno d’imposta 2012 e di € 87.057,96 per il 2016.Chiedeva, quindi, «con lo scopo di procedere ad una quadratura contabile,il riscontro della coincidenza del suddetto ammontare con quantorisultante nella contabilità dell’Ufficio, al fine di poter decidere seprocedere all’eventuale riporto del credito, allo spostamento presso altraprovincia oppure al rimborso in denaro».L’Agenzia, con comunicazione prot.1508/RU del 6 febbraio 2017,disconosceva il credito relativo all’anno 2012, precisando che «l’istanza dirimborso, che deve seguire le forme e i requisiti di cui al D.M. 12 dicembre1996, n. 689 in relazione al sopraccitato credito residuo di €. 55.826,01,avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza, entro il terminedi due anni come stabilito dall’art. 14 del TUA, decorrente dalla data dipresentazione della dichiarazione annuale (che nel caso specifico risultaessere il 02.04.2013)».2. La società impugnava, innanzi alla Commissione tributaria provinciale diVerbania, tale comunicazione, non potendo trovare applicazione, a suoavviso, la disciplina sulla decadenza prevista dall’art. 14 d.lgs. 504/1995.La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che l’atto non fosseimpugnabile in quanto di natura interlocutoria.Numero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello dellasocietà.3. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo riguardante l’impugnabilità dell’atto.Questa Corte, con ordinanza n. 30178/2021, accoglieva il ricorso,osservando che è possibile impugnare anche atti non espressamenteindicati nell’art. 19 d.lgs. 546/1992 - sebbene la mancata impugnazionedegli stessi non determini la cristallizzazione della relativa pretesa – ed inparticolare anche «la risposta negativa del fisco a un interpellodisapplicativo».4. A seguito della riassunzione del processo, la Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Piemonte rigettava «il ricorso in riassunzione inquanto inammissibile». Osservava, infatti, che «nessun apprezzabilevantaggio concreto potrebbe derivare alla ricorrente in riassunzione dauna pronuncia favorevole nel presente giudizio; infatti, l’atto impugnato,del quale si chiede l’annullamento, si configura come un mero attoamministrativo interlocutorio, così come qualificato dall’Ordinanza di rinviodella Corte di Cassazione, privo di valenza provvedimentale modificativadella situazione giuridica del destinatario; l’annullamento richiesto nondarebbe, di per sé, alcun diritto al rimborso del credito vantato, nonessendo mai stata presentata istanza di rimborso nei modi e nei terminiprevisti dalla legge e dai regolamenti e non essendo certo possibile oraper allora porre in essere una cosiffatta istanza». Ha ritenuto, pertanto,che mancasse l’interesse ad agire.4. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.La società ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/20261.1 Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 14, comma 2°, d.lgs. 504/1995 «in riferimento alla dichiaratainammissibilità dell’atto di riassunzione per presunto mancato interesseall’annullamento dell’atto oggetto del ricorso stesso, per ritenutadecadenza dei termini per la richiesta di rimborso». La ricorrente hadapprima osservato che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto chel’atto impugnato costituisse un mero atto interlocutorio, attribuendo talequalificazione alla Corte di cassazione - che invece aveva affermatotutt’altro – e violando in tal modo il dictum di quest’ultima; l’interesse adagire era dato proprio dalla posizione dell’Amministrazione in ordine alcredito relativo al 2012, manifestata con l’atto impugnato, che avrebbereso inutile ogni istanza di rimborso. Ha quindi rilevato che non vi erastata inerzia da parte sua e che il termine di decadenza poteva decorreresolo una volta rimosso il provvedimento impugnato, giacché l’art. 14,comma 2°, d.lgs. 504/1992 fa riferimento, per l’inizio della decorrenza deltermine, al momento in cui il diritto può essere esercitato; in ogni caso, ilgiudice d’appello aveva preso in considerazione la prima dichiarazione incui il credito era stato indicato, mentre, secondo la più recentegiurisprudenza, il termine di decadenza decorre dal termine dipresentazione dell’ultima dichiarazione; solo in tale momento, infatti, ilcredito, in base al meccanismo dell’art. 26, comma 13, d.lgs. 504/1992,viene definitivamente determinato.1.2 Il motivo è fondato.Va in primo luogo osservato che la sentenza d’appello – la cui motivazionenon appare chiarissima - ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso inriassunzione per difetto di interesse sulla base di un duplice profilo. Hadapprima affermato che il provvedimento impugnato sarebbe statoqualificato, nell’ordinanza che ha disposto il rinvio, come “mero attoamministrativo interlocutorio”, circostanza che sembrerebbe, a suo avviso,Numero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026escluderne in radice l’impugnabilità; ha quindi aggiunto che lacontribuente non potrebbe comunque ottenere alcun risultato a séfavorevole, non essendo stata presentata istanza di rimborso in tempoutile ed essendo decorso il relativo termine di decadenza.La ricorrente ha criticato entrambe le rationes decidendi, sicché nessunproblema si pone in ordine all’ammissibilità del ricorso (Cass. n.5102/2024; Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012).1.3 In ordine al primo profilo deve osservarsi che la questionedell’interesse (astratto) ad impugnare il provvedimento in questione èstata già affrontata e risolta con l’ordinanza di questa Corte – che,peraltro, neppure ha qualificato il provvedimento impugnato come “merorinvio, nella quale si legge che «contrariamente a quanto opinato dallaCTR, il disconoscimento di un credito manifestato dall'Ufficio in forma nonautoritativa ma in occasione di una risposta ad una richiesta delcontribuente di «quadratura contabile» si traduce nel riconoscimento di uninteresse specifico ed attuale del contribuente ad impugnarlo».La CGT di secondo grado non avrebbe potuto discostarsi da quantoaffermato in tale ordinanza, emessa in relazione al vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., che, essendo intervenuta per violazione di legge,produce effetti analoghi a quelli del giudicato (Cass. n. 12095/2007);pertanto non è consentito al giudice del rinvio ed alla stessa Corte dicassazione nell’eventuale giudizio di impugnazione della sentenza emessaall’esito del giudizio di rinvio (Cass. n. 23592/2024), di rimettere indiscussione l’interpretazione delle norme – persino ove sia nel frattempomutato l’orientamento (Cass. n. 27155/2017; Cass. n. 6086/2014) - ed ifatti che ne costituiscono il presupposto (Cass. n. 6707/2004; Cass. n.3368/1995) che hanno già formato oggetto della pronuncia di legittimità.L’unica differenza rispetto al giudicato è data dalla rilevanza dell’eventualeius superveniens (Cass. n. 12095/2007; Cass. n. 23169/2006) dellaNumero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma (Cass. n.18847/2008) o di sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. (Cass. n.19301/2014). Non essendosi verificata alcuna di queste circostanze, ilgiudice d’appello avrebbe dovuto attenersi a quanto stabilito da questaCorte e riconoscere dunque l’impugnabilità dell’atto.Né è rilevante il fatto che, con riguardo a tale aspetto, si sarebbe dovutodenunciare un error in procedendo (Cass. n. 6344/2019; Cass. n.6462/2005), giacché è possibile per la Corte riqualificare i motivi di ricorsoriconducendoli alla corretta ipotesi tra quelle previste dall’art. 360 comma1° c.p.c., quando, come nel caso in esame, il tipo di vizio denunciato siachiaro in base al contenuto della doglianza.1.4 In ordine al secondo aspetto sul quale si fonda la decisione – cioèall’interesse in concreto ad impugnare il provvedimento - appare invececorretto il riferimento della ricorrente al vizio di cui al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c..Anche sotto tale profilo il motivo è fondato.In merito alla decadenza dal diritto al rimborso sono stati fissati dallagiurisprudenza di questa Corte i seguenti principi «In tema di accise suiprodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato pereccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza overegolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, finoalla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborsodel credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata dirimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcunadecadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestitadal medesimo contribuente. Allorché il rapporto sia definito, il creditomaturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebitooggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o iltrasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro iltermine biennale di decadenza decorrente dall'ultima (e definitiva)Numero registro generale 17449/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 8922/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiarazione di consumo» (Cass. n. 11813/2020; nello stesso senso, cfr.Cass. n. 25179/2023; Cass. n. 19770/2020; Cass. n. 5808/2020; Cass. n.27290/2019; Cass. n. 16261/2019).La CGT di secondo grado, quindi, avrebbe dovuto fare applicazione di taliprincipi e non affermare che era comunque decorso il termine biennale perla presentazione dell’istanza di rimborso, giacché tale termine, mentreperdura il rapporto e sempre che il credito venga riportato nelledichiarazioni, non può decorrere.2. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, dovrà decideresul ricorso della contribuente facendo applicazione dei principi indicati,nonché in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]