CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08926/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aratasi amministratore delegato, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte n. 702/2024 depositata il 24/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13884/2025Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 8926/2026Data pubblicazione 09/04/20261. Dalla sentenza d’appello e dagli atti delle parti risulta che la EstenergyS.p.A., distributore di gas ai consumatori finali, con istanza del 9/4/2020,chiedeva il trasferimento contabile del credito per accise pari ad €10.458,75, risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2014 presentatail [OSCURATO:DATA_NASCITA], maturato nella provincia di Cuneo, nella quale aveva cessatol’attività, onde poterlo utilizzare in detrazione in altre province.L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’istanza, ritenendo maturato il terminedi decadenza biennale.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso.2. L’Amministrazione proponeva appello al quale resisteva la società.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte accoglieval’appello, osservando che il soggetto che svolge la propria attività in piùprovince assume, in ciascuna di esse, «la veste di distinto ed autonomosoggetto obbligato con propria autonomia gestionale». La cessazionedell’attività, ai fini del decorso del termine di decadenza, andava quindiriferita a ciascun ambito provinciale; «benché la società abbia continuatoad operare in altre province, continuando a presentare le relativedichiarazioni annuali, non è pertanto giustificata la richiesta dicompensazione oltre il termine espressamente previsto dalla legge,rispetto ad un credito maturato in altra provincia in cui la stessa hacessato l’attività».3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 13884/2025Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 8926/2026Data pubblicazione 09/04/202614, commi 2 e 3, e 26, comma 13, d.lgs. 504/1995. Dopo aver descritto ilmeccanismo previsto dall’art. 26 d.lgs. 504/1995, relativo alledichiarazioni ed alle modalità di versamento dell’imposta, la ricorrente haevidenziato che, finché sussiste il rapporto, l’unico modo attraverso ilquale può procedersi alla liquidazione dell’accisa è quello delle“compensazioni mensili”, sicché il credito maturato, quando non vienedetratto dai successivi acconti, si «rinnova di anno in anno in sede didichiarazione»; per tale motivo, il termine di decadenza può decorrereesclusivamente al termine del rapporto tributario. Ha quindi rilevato che,nel caso di specie, al momento della richiesta di trasferimento, il rapportotributario era ancora in corso, in quanto l’attività era cessata solo nellaprovincia di Cuneo; la ripartizione in ambiti provinciali era solo formale elegata ad esigenze contabili, non potendo dubitarsi della sostanzialeunicità del rapporto facente capo sempre allo stesso soggetto. Harichiamato la sentenza n. 33292/2024 emessa da questa Corte tra lestesse parti, con la quale è stato riconosciuto il diritto al trasferimento delcredito.1.2 Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.Con riguardo alle accise sull’energia elettrica ed il gas sono ormaiconsolidati i seguenti principi: «In tema di accise sui prodotti energetici,nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza deiversamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportatonelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura delrapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del creditostesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c)è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, iltrasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimocontribuente. Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato pereccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispettoal quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile delNumero registro generale 13884/2025Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 8926/2026Data pubblicazione 09/04/2026credito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenzadecorrente dall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo» (Cass. n.11813/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 25179/2023; Cass. n.19770/2020; Cass. n. 5808/2020; Cass. n. 27290/2019; Cass. n.16261/2019).Nella prima pronuncia citata di questa Corte, in ordine alla possibilità ditrasferimento contabile del credito, si osserva: «merita altresì specificaconsiderazione l'ipotesi - pur qui non rilevante - in cui il contribuenteabbia, invece di chiedere il rimborso, formulato istanza per il trasferimentocontabile del credito ad altra posizione contestualmente gestita in forzadell'art. 26 (o 56) TUA. L'art. 6, comma 3, d.m. n. 689 del 12/12/1996,infatti, contempla l'ipotesi del "rimborso per accredito" (in corrispondenzaa quanto previsto dall'art. 14, comma 4, TUA), con possibilità perl'operatore di trasferire il credito ad altro impianto presso cui opera. È ilcaso, di maggiore frequenza, in cui il medesimo operatore svolga la suad'imposta, sorgono, per le modalità di gestione, separate posizionicontabili (debitorie/creditorie) per le singole ripartizioni territoriali.Orbene, si deve ritenere che il trasferimento contabile del credito, cheriguarda pur sempre il medesimo soggetto e il rapporto complessivo traesso e l'erario, non sia impedito dall'esser il rapporto ancora in corsopoiché realizza una modalità solo integrativa (quale forma autorizzata di"compensazione esterna" ma pur sempre in una prospettiva di "riporto"dell'eccedenza) del meccanismo operativo previsto dall'art. 26 cit., chenon solo non altera la struttura del procedimento ma, anzi, ne determinala razionalizzazione e la sua riconduzione ai parametri previsti dallegislatore. Ne deriva che la richiesta di trasferimento contabile del creditoassume lo stesso rilievo - e resta soggetta alle medesime condizioni edisciplina - del riporto dell'eccedenza alla dichiarazione successiva per loscomputo dalle rate successive. Ciò non significa, va sottolineato, che laNumero registro generale 13884/2025Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 8926/2026Data pubblicazione 09/04/2026parte possa, di iniziativa, procedere ad una autonoma compensazione(invocando i principi generali in tema di compensazione od anche l'art. 8 l.n. 212 del 2000) poiché il meccanismo normativo individua lacompensazione come riferita alla specifica gestione e dichiarazioneannuale di consumo, sicché una modalità di compensazione "esterna" puòavvenire solo a fronte di specifica istanza, il cui eventuale diniego èsuscettibile di autonoma impugnazione.6.4. È appena il caso di rilevare, infine, che deve essere escluso che lamera indicazione del credito nella dichiarazione annuale di consumointegri, di per sé, (anche) una istanza di rimborso. Infatti, la possibilità -considerata dalla norma come modalità ordinaria di soddisfacimento delcredito - di operare la detrazione delle eccedenze dalle rate successiveosta a ritenere una tale indicazione come mirata (anche) a chiedere ilrimborso. Da ciò deriva altresì che l'istanza con cui si chiede il rimborso(che ha carattere residuale ed eventuale) e quella intesa ad ottenere iltrasferimento contabile del credito nel corso del rapporto (diretta asoddisfare le medesime esigenze del meccanismo di detrazione) non sonotra loro mutualmente rilevanti ma rispondono a criteri e presupposti difatto separati ed autonomi, per cui l'una non implica l'altra, né viceversa».1.3 Il meccanismo delineato può tuttavia operare solo se il credito vieneriportato con continuità nelle dichiarazioni annuali. Nella stessa sentenzaappena richiamata (Cass. n. 11813/2018, parr. 5.1 e 5.2) si distinguel’indebito in senso proprio – quale quello derivante da un pagamentoeseguito in misura eccessiva rispetto al dovuto - da quello cd. “dadichiarazione” - che non viene considerato indebito vero e proprio - in cuiil pagamento in misura superiore al dovuto è conseguenza del sistemain acconto e dalla determinazione dell’imposta totale a consuntivo.Nel secondo caso – al quale soltanto possono trovare applicazione irichiamati principi – un indebito vero e proprio si realizza solo quandoNumero registro generale 13884/2025Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 8926/2026Data pubblicazione 09/04/2026permane un credito alla fine del rapporto tributario, risultante dall’ultima edefinitiva dichiarazione (cfr., in senso analogo Cass. 21372/2020).Quanto alla necessità che il credito risulti con continuità dalle dichiarazioniannuali, questa Corte ha avuto modo di precisare che: «Deve infattiritenersi che la continuità dichiarativa, se non preclude l’esistenza delcredito che resta tale in quanto maturato secondo il sopra descrittomeccanismo, nondimeno risulta adempimento non meramente formale lacui violazione provoca conseguenze sostanziali sul rapporto tributario.Dalla complessiva lettura della disciplina e della giurisprudenza della Cortedinanzi descritta, difatti, deriva – come si è illustrato sopra - che ilcontribuente, a fronte di una eccedenza nei versamenti diretti, puòriportare il credito all'annualità successiva o, in alternativa, chiedere ilrimborso. La prima opzione comporta una sostanziale rimessione a nuovodel credito e, quindi, in caso di incapienza dell'imposta rispetto al credito,una nuova alternativa tra riporto all'anno ancora successivo e istanza dirimborso, i cui termini ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 decorrono, inquesto caso, non dall'originario versamento ma dal nuovo saldo. Talepossibilità, tuttavia, è ancorata alla corretta osservanza degli adempimentiimposti dal legislatore per la regolare fruizione del meccanismo di riportodelle eccedenze; in assenza il credito mantiene la sua dimensioneoriginaria e può essere sì richiesto a rimborso, quale seconda opzioneprevista per il suo soddisfacimento, ma con termine per l'istanza chedecorre dal momento dell'originario versamento.La disposizione di cui all’art. 14 TUA delinea invero un sistema in cui larinnovazione del credito come di pertinenza della annualità successiva aquella in cui è originariamente insorto è vincolata al puntuale e correttoadempimento degli obblighi di dichiarazione, in mancanza dei quali ilcredito finisce per cristallizzarsi. Ne deriva che, se la dichiarazione non èpresentata il contribuente può solo chiedere il rimborso del tributo inNumero registro generale 13884/2025Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 8926/2026Data pubblicazione 09/04/2026argomento nel rispetto dei termini previsti che decorrono dall’originariomomento di insorgenza del credito (in argomento Cass. n. 4369 del23/02/2011; v. anche Cass. n. 4776 del 28/2/2011, che, ai fini dellaregolarità della dichiarazione successiva e, dunque, della possibilità delriporto “a nuovo” dell’eccedenza, evidenzia la possibilità del ricorso ad unadichiarazione emendativa, con ciò sottolineando la centralità enecessarietà della dichiarazione). La corretta osservanza degliadempimenti imposti dal legislatore per la regolare fruizione delmeccanismo di riporto delle eccedenze include e garantisce la necessità digarantire che il credito mantenga – ove tale adempimento venga meno -la sua dimensione originaria e possa essere sì richiesto pur sempre arimborso ma con termine per l’istanza che decorre dal momentodell’originario versamento (in argomento Cass. n. 11813/2020 che riportala giurisprudenza appena sopra citata)» (Cass. n. 22862/2025).1.4 Nel caso di specie, quindi, è irrilevante la cessazione dell’attività didistribuzione di gas ai consumatori in un ambito provinciale; ciò che contaè l’indicazione del credito nelle dichiarazioni periodiche, sicché fin quandoil credito viene dichiarato ed il soggetto continua ad operare, sia pure inambiti provinciali diversi, non può decorrere il termine di decadenza.Ciò che va verificato in concreto, quindi, è la continuità dell’indicazione delcredito nelle dichiarazioni – che la CGT di secondo grado sembra escluderein base alla sola circostanza della cessazione dell’attività nella provincia diCuneo (cfr. sentenza impugnata pag. 4) - giacché va ribadito che, finquando lo stesso compare nelle dichiarazioni ed il soggetto continua adoperare in altre province, non può decorrere il termine di decadenza. Alcontrario, se il credito non viene più dichiarato o le dichiarazioni non sonopresentate, comincia a decorrere il predetto termine.2. Il motivo va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che dovrà compiereNumero registro generale 13884/2025Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 8926/2026Data pubblicazione 09/04/2026l’accertamento in fatto in ordine alla continuità dell’indicazione del creditonelle dichiarazioni, nonché provvedere sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che dovràprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]