CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11404/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso l’ORDINANZA delGIUDICE [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNA n. 13/2021 depositata il16-3-2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Ravenna ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 2-2-2021; l’intimato Ministero dell’interno non ha svolto difese. Considerato che: il ricorso è inammissibile, giacché questa Corte ha affermato, con orientamento che qui si condivide e al quale devesi dare ulteriore continuità, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato, e va notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile quello proposto contro il Ministero dell'interno e a esso notificato presso l'avvocatura generale dello Stato (Cass. Sez. 1n. 27555-22, Cass. Sez. 6-1 n. 22694 - 21 ) ; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Deciso in Roma, nella camera