Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08734/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pposizione a decreto di espulsione Ud.21/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13923/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] H'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Aosta n. 107/2022 depositata il19/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal ConsigliereAlberto Pazzi.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto di espulsione emesso dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta in data 9 novembre 2022, che disponeva la sua espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Aosta, una volta fatto richiamo all’ordinanza del Tribunale di Torino emessa in data 29 novembre 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 5, d. lgs. 142/2015, riteneva che il contenuto di tale provvedimento fosse di per sé idoneo a rendere superfluo l’esame dei vizi denunciati dall’opponente.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza, pubblicata in data 19 dicembre 2022, prospettando un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese.

Considerato che:

3. Occorre preliminarmente rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. 3549/2023, Cass.27555/2022, Cass. 22694/2021, Cass. 12665/2019, Cass.16178/2015, Cass. 825/2010, Cass. 14293/2006, Cass.28869/2005, Cass. 10991/2004, Cass. 1395/2004, Cass., Sez.

U., 15141/2001, Cass. n. 5537/2001, Cass. 9078/2000).

Il ricorso in esame individua (a pag. 1) quali controparti del giudizio di legittimità il Questore della Provincia di Torino e il Ministero dell’Interno piuttosto che l’autorità che in origine ha emanato il provvedimento impugnato, la quale nel caso di specie era costituita dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Né vale a superare questa inequivoca ed errata indicazione il fatto che la relata di notifica indichi come destinatario della stessa, oltre al Ministero dell’Interno, anche il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, in quanto l’indicazione delle parti rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso è soltanto quella risultante dal ricorso stesso e non dalla relata di notifica, che è atto autonomo oggettivamente distinto dal ricorso (Cass. 19286/2009, Cass.18512/2007, Cass. 27207/2006, Cass. 26385/2005, Cass.17873/2004).

L'odierno ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, poiché l'amministrazione intimata non ha svolto difese.

4. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pposizione a decreto di espulsione Ud.21/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13923/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] H'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Aosta n. 107/2022 depositata il19/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal ConsigliereAlberto Pazzi. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto di espulsione emesso dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta in data 9 novembre 2022, che disponeva la sua espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Aosta, una volta fatto richiamo all’ordinanza del Tribunale di Torino emessa in data 29 novembre 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 5, d. lgs. 142/2015, riteneva che il contenuto di tale provvedimento fosse di per sé idoneo a rendere superfluo l’esame dei vizi denunciati dall’opponente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza, pubblicata in data 19 dicembre 2022, prospettando un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Considerato che: 3. Occorre preliminarmente rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. 3549/2023, Cass.27555/2022, Cass. 22694/2021, Cass. 12665/2019, Cass.16178/2015, Cass. 825/2010, Cass. 14293/2006, Cass.28869/2005, Cass. 10991/2004, Cass. 1395/2004, Cass., Sez. U., 15141/2001, Cass. n. 5537/2001, Cass. 9078/2000). Il ricorso in esame individua (a pag. 1) quali controparti del giudizio di legittimità il Questore della Provincia di Torino e il Ministero dell’Interno piuttosto che l’autorità che in origine ha emanato il provvedimento impugnato, la quale nel caso di specie era costituita dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta. Né vale a superare questa inequivoca ed errata indicazione il fatto che la relata di notifica indichi come destinatario della stessa, oltre al Ministero dell’Interno, anche il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, in quanto l’indicazione delle parti rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso è soltanto quella risultante dal ricorso stesso e non dalla relata di notifica, che è atto autonomo oggettivamente distinto dal ricorso (Cass. 19286/2009, Cass.18512/2007, Cass. 27207/2006, Cass. 26385/2005, Cass.17873/2004). L'odierno ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, poiché l'amministrazione intimata non ha svolto difese. 4. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M.
Decreto Cassazione n. 08734/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris