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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27555/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25207/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Parma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l'Associazione professionale "[OSCURATO:PERSONA] & Associati". - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. - intimato - avverso l'ordinanza, n. 77/2020, del [OSCURATO:PERSONA] di PARMA depositata il giorno 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16/18 giugno 2020 il Giudice di pace di Parma ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Parma il 23 marzo 2020 e notificato in pari data.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione rivolto contro il «Ministero dell'Interno - Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Parma, sita in Parma, alla Strada della Repubblica n. 39, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata difesa dall'Avvocatura dello Stato, Distretto di Bologna» e notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna il 21 settembre 2020, svolgendo due motivi.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio stante l'erronea valutazione delle circostanze relative al contesto sociale e religioso in cui viveva il ricorrente»; II) «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove ha omesso di delineare /Iter logico e la ratio decidendi posti a fondamento della propria decisione».

2. In via pregiudiziale rispetto all'esame delle appena descritte doglianze, rileva il Collegio che, secondo giurisprudenza per lungo tempo assolutamente granitica di questa Corte, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (cfr. Cass. n. 22694 del 2021; Cass. n. 9078 del 2000; Cass.n. 5537 del 2001; Cass., SU, n. 15141 del 2001; Cass. n. 1395 del 2004; Cass.n. 10991 del 2004; Cass. n. 28869 del 2005; Cass. n. 14293 del 2006; Cass. n. 825 del 2010; Cass. n. 16178 del 2015).

2.1. Non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione in sanatoria, ex art. 291 cod. proc. civ. disposta dall'ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 12665 del 2019 in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e, pertanto, in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis ed alla sua vocatio in ius, ma solo della sua notificazione.

2.2. Nella specie, il ricorso deve intendersi stato rivolto al Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

2.3. Recentemente, tuttavia, Cass. n. 24582 del 2020 ha affermato che, nel giudizio di cassazione avverso la convalida del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno, anziché al Prefetto, atteso che la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione, che non esclude l'evocazione diretta del Ministero medesimo nel giudizio di legittimità, purché la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

2.3.1. Tale decisione si è richiamata all'autorità di altro precedente, Cass.n. 27692 del 2018, reso, per vero, in tema di impugnazione della convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento, ma argomentato con riferimento alle stesse norme che governano l'impugnazione dei provvedimenti prefettizi di espulsione.

Secondo tale pronuncia il contraddittorio, con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, poiché la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall'altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto ex lege in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

2.3.2. Nella menzionata Cass. n. 27692 del 2018 si legge, in particolare: «la legittimazione diretta degli organi periferici del Ministero, deve essere configurata come uno strumento di semplificazione della partecipazione in giudizio, in particolare nei gradi di merito, dell'Autorità statuale, in funzione della valorizzazione del principio di prossimità e di conseguente conoscenza della situazione da rappresentare e sostenere nel processo, oltre che dell'esigenza di non gravare l'Avvocatura distrettuale dello Stato della partecipazione necessaria a procedimenti che possono essere dislocati anche molto lontano dal capoluogo di regione.

Si tratta, pertanto, di una facoltà, concessa, agli organi periferici del Ministero dell'Interno, di stare in giudizio con propri funzionari delegati ma senza escludere, da un lato, la possibilità della partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, e dall'altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto ex lege, con riferimento a tale fase processuale, soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, peraltro senza che dall'errore [...] consegua alcun impedimento preclusivo della prosecuzione del giudizio, potendo procedersi alla rinnovazione, in funzione sanante, della notificazione (ex multis, Cass. n. 27767 del 2013).

In conclusione, deve escludersi, nella specie, il difetto di legittimazione passiva del Ministero evocato in giudizio e precisarsi che, anche qualora si ravvisasse erronea l'individuazione come soggetto legittimato del Ministero (o dell'organo periferico che ne costituisce articolazione organizzativa) si tratterebbe di un vizio di mera nullità senz'altro sanabile con la rinnovazione della notificazione.

Tra l'organo periferico ed il Ministero, dotato ex lege di legittimazione e rappresentanza esterna, ricorre una relazione gerarchica di sotto ordinazione che esclude comunque la ricorrenza di un effettivo errore identificativo, incidente sulla legittimazione processuale e sostanziale della parte resistente».

2.3.3. Vi è da dire, peraltro, che la formulazione dell'art. 13-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (abrogato dall'art. 34, comma 19, lettera c], del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), secondo il quale «L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati», è stato riprodotto, pressoché pedissequamente, nell'art. 8, comma 6, del cd.

«decreto semplificazione dei riti» (d.lgs. n. 150 del 2011), a tenore del quale «L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati».

2.4. Questi due precedenti divergenti non paiono in grado di infrangere l'orientamento più antico, non solo ben più numeroso, ma anche avallato da una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 15141 del 2001), resa con riferimento alla pressoché identica precedente formulazione normativa in tema di giudizio di opposizione all'espulsione prefettizia, il che corrobora il predetto indirizzo con la particolare efficacia di cui all'art. 374, comma 3, cod. proc. civ..

2.4.1. Il predetto orientamento è stato riaffermato, inoltre, - anche dopo le due decisioni divergenti - da varie pronunce, come l'ordinanza resa da Cass. n. 29968 del 2020 e quelle pronunciate da Cass. nn. 9810, 9814 e 9815 del 14 aprile 2021 nonché n. 22694 dell'Il agosto 2021, che hanno ribadito l'esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il diverso problema della corretta notificazione dell'impugnazione a tale organo periferico dell'Amministrazione statale, nella stessa logica della citata ordinanza n. 12665 del 13/05/2019.

3. L'odierno ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

3.1. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25207/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Parma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l'Associazione professionale "[OSCURATO:PERSONA] & Associati". - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. - intimato - avverso l'ordinanza, n. 77/2020, del [OSCURATO:PERSONA] di PARMA depositata il giorno 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16/18 giugno 2020 il Giudice di pace di Parma ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Parma il 23 marzo 2020 e notificato in pari data. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione rivolto contro il «Ministero dell'Interno - Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Parma, sita in Parma, alla Strada della Repubblica n. 39, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata difesa dall'Avvocatura dello Stato, Distretto di Bologna» e notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna il 21 settembre 2020, svolgendo due motivi. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio stante l'erronea valutazione delle circostanze relative al contesto sociale e religioso in cui viveva il ricorrente»; II) «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove ha omesso di delineare /Iter logico e la ratio decidendi posti a fondamento della propria decisione». 2. In via pregiudiziale rispetto all'esame delle appena descritte doglianze, rileva il Collegio che, secondo giurisprudenza per lungo tempo assolutamente granitica di questa Corte, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (cfr. Cass. n. 22694 del 2021; Cass. n. 9078 del 2000; Cass.n. 5537 del 2001; Cass., SU, n. 15141 del 2001; Cass. n. 1395 del 2004; Cass.n. 10991 del 2004; Cass. n. 28869 del 2005; Cass. n. 14293 del 2006; Cass. n. 825 del 2010; Cass. n. 16178 del 2015). 2.1. Non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione in sanatoria, ex art. 291 cod. proc. civ. disposta dall'ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 12665 del 2019 in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e, pertanto, in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis ed alla sua vocatio in ius, ma solo della sua notificazione. 2.2. Nella specie, il ricorso deve intendersi stato rivolto al Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna. 2.3. Recentemente, tuttavia, Cass. n. 24582 del 2020 ha affermato che, nel giudizio di cassazione avverso la convalida del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno, anziché al Prefetto, atteso che la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione, che non esclude l'evocazione diretta del Ministero medesimo nel giudizio di legittimità, purché la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato. 2.3.1. Tale decisione si è richiamata all'autorità di altro precedente, Cass.n. 27692 del 2018, reso, per vero, in tema di impugnazione della convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento, ma argomentato con riferimento alle stesse norme che governano l'impugnazione dei provvedimenti prefettizi di espulsione. Secondo tale pronuncia il contraddittorio, con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, poiché la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall'altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto ex lege in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato. 2.3.2. Nella menzionata Cass. n. 27692 del 2018 si legge, in particolare: «la legittimazione diretta degli organi periferici del Ministero, deve essere configurata come uno strumento di semplificazione della partecipazione in giudizio, in particolare nei gradi di merito, dell'Autorità statuale, in funzione della valorizzazione del principio di prossimità e di conseguente conoscenza della situazione da rappresentare e sostenere nel processo, oltre che dell'esigenza di non gravare l'Avvocatura distrettuale dello Stato della partecipazione necessaria a procedimenti che possono essere dislocati anche molto lontano dal capoluogo di regione. Si tratta, pertanto, di una facoltà, concessa, agli organi periferici del Ministero dell'Interno, di stare in giudizio con propri funzionari delegati ma senza escludere, da un lato, la possibilità della partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, e dall'altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto ex lege, con riferimento a tale fase processuale, soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, peraltro senza che dall'errore [...] consegua alcun impedimento preclusivo della prosecuzione del giudizio, potendo procedersi alla rinnovazione, in funzione sanante, della notificazione (ex multis, Cass. n. 27767 del 2013). In conclusione, deve escludersi, nella specie, il difetto di legittimazione passiva del Ministero evocato in giudizio e precisarsi che, anche qualora si ravvisasse erronea l'individuazione come soggetto legittimato del Ministero (o dell'organo periferico che ne costituisce articolazione organizzativa) si tratterebbe di un vizio di mera nullità senz'altro sanabile con la rinnovazione della notificazione. Tra l'organo periferico ed il Ministero, dotato ex lege di legittimazione e rappresentanza esterna, ricorre una relazione gerarchica di sotto ordinazione che esclude comunque la ricorrenza di un effettivo errore identificativo, incidente sulla legittimazione processuale e sostanziale della parte resistente». 2.3.3. Vi è da dire, peraltro, che la formulazione dell'art. 13-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (abrogato dall'art. 34, comma 19, lettera c], del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), secondo il quale «L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati», è stato riprodotto, pressoché pedissequamente, nell'art. 8, comma 6, del cd. «decreto semplificazione dei riti» (d.lgs. n. 150 del 2011), a tenore del quale «L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati». 2.4. Questi due precedenti divergenti non paiono in grado di infrangere l'orientamento più antico, non solo ben più numeroso, ma anche avallato da una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 15141 del 2001), resa con riferimento alla pressoché identica precedente formulazione normativa in tema di giudizio di opposizione all'espulsione prefettizia, il che corrobora il predetto indirizzo con la particolare efficacia di cui all'art. 374, comma 3, cod. proc. civ.. 2.4.1. Il predetto orientamento è stato riaffermato, inoltre, - anche dopo le due decisioni divergenti - da varie pronunce, come l'ordinanza resa da Cass. n. 29968 del 2020 e quelle pronunciate da Cass. nn. 9810, 9814 e 9815 del 14 aprile 2021 nonché n. 22694 dell'Il agosto 2021, che hanno ribadito l'esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il diverso problema della corretta notificazione dell'impugnazione a tale organo periferico dell'Amministrazione statale, nella stessa logica della citata ordinanza n. 12665 del 13/05/2019. 3. L'odierno ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese. 3.1. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio