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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 24633/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22445/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procure speciali allegate al ricorso e all’istanza di decisione ex art.380 bis c.p.c. -ricorrente- contro MINISTRO DELL'INTERNO -intimato- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI R.G. n. 36031/2023depositato i l 18/09/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che non ha svolto difese, affermando di impugnare il decreto di convalida del decreto di espulsione del 18.09.2023, emesso dal Giudice di Pace di Napoli r. g. 36031/2023 relativo al provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Napoli, prot.161 notificato il 14.09.2023.

2. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: “Rilevato che: la ricorrente, cittadina cinese, impugna il provvedimento del giudice di pace di Napoli che ha rigettato l’opposizione all’espulsione, per mancata traduzione del provvedimento di espulsione in lingua cinese; - la ricorrente denuncia due motivi: 1.Violazione e falsa applicazione degli art.13, comma 7, TUI e dell’art 12, paragrafo 3, direttiva n.2008/115CE, all'uopo richiamandosi un principio espresso e consolidato dalla S.C. nelle ordinanze n.24148/16, n.22405 (17 e n.2865/18); 2.la violazione dell’art. 6 co. 3° lett.

A) della convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con L. 4.8.1955 n. 848 nonché dell’art. 14 co. 3° lett.

A) del patto internazionale relativo i diritti civili e politici recepito dalla L. 25.10.77 n. 881; la ricorrente lamenta che, a fronte della mancata traduzione, il giudice del merito si è limitato a ritenere non menomato il diritto di difesa, per avere il ricorrente contattato un legale e predisposto le sue difese, argomento del tutto incongruente ed anzi in collisione con il principio sopra riportato; Ritenuto che: -il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art.369, comma 2, n. 2 c.p.c., mancando il provvedimento impugnato , essendo stato depositato solo il provvedimento del gdp di convalida della misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto) (Cass. 8768/2020); - inoltre, trattandosi di ricorso avverso il provvedimento del gdp che ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione, il ricorso è inammissibile perché non proposto nei confronti della prefettura che ha emesso il decreto ma nei confronti del Ministero dell’Interno, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale "il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato" (Cass. n. 27555/2022; 22694/2021; non massimate: Cass.2809/2023 e Cass. 4853/2023), propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.”.

4. Ritiene il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c..

Con la richiesta di decisione la ricorrente ribadisce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli art.13, comma 7, TUI e dell’ art. 12, paragrafo 3, direttiva n.2008/115CE, all'uopo richiamandosi un principio espresso e consolidato dalla S.C. nelle ordinanze n.24148/16, n.22405/17 e n.2865/18), in quanto deve considerarsi illegittima l’espulsione del cittadino straniero per omessa traduzione dell’atto espulsivo.

Nel caso di specie i cittadini cinesi erano destinatari di un decreto di espulsione con la successiva convalida tradotto nella sola lingua inglese e non era comprensibile il contenuto dell’atto limitativo della sfera giuridica e personale della ricorrente che, invece, era in grado di leggere la sola lingua cinese.

Rileva che il provvedimento di espulsione è illegittimo anche per la violazione dell’art. 6 co. 3° lett.

A) della convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con L. 4.8.1955 n. 848 nonché dell’art. 14 co. 3° lett.

A) del patto internazionale relativo i diritti civili e politici recepito dalla L. 25.10.77 n. 881.

Nell’istanza di decisione si ribadisce che l’oggetto del ricorso per cassazione è “ l'annullamento del provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Napoli, notificato il 14.09.2023 e del conseguente provvedimento di convalida del 18.09.2023 ai sensi dell'art. 13, CO.2 e 5.2 civile del D.lgs.n286/1998”.

Le deduzioni difensive svolte con l’istanza di decisione e anche con la memoria illustrativa concernono solo la censura di illegittimità del decreto espulsivo per mancata traduzione in lingua comprensibile all’odierna ricorrente e non si confrontano minimamente con i rilievi formulati nella proposta di definizione, concernenti l’improcedibilità del ricorso ex art.369 c.p.c. per omesso deposito del provvedimento impugnato, poiché risulta invece depositato solo il provvedimento del giudice di pace di convalida della misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto).

Nella proposta di definizione si rileva anche un profilo di inammissibilità del ricorso, perché proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e non nei confronti della Prefettura.

Ciò posto, osserva il Collegio che effettivamente dal fascicolo telematico risulta solo la produzione del provvedimento del giudice di pace di convalida della misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto) emesso ai sensi dell’art.14 comma 1 bis d. lgs. n.286/1998, mentre l’impugnazione, secondo quanto si legge nel ricorso per cassazione, non riguarderebbe dett o provvedimento, i n relazione a l quale, peraltro, non risultano espresse specifiche censure.

Né è dato rinvenire nelle successive difese svolte dalla ricorrente alcuna spiegazione o chiarimento sul punto, poiché, come si è detto, le doglianze sono esclusivamente incentrate sull’illegittimità del decreto espulsivo per mancata traduzione in lingua comprensibile all’odierna ricorrente.

5. In conclusione, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di rituale attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, consistita nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata per le ragioni suindicate, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez.

Un.

N. 32001/2022).

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22445/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procure speciali allegate al ricorso e all’istanza di decisione ex art.380 bis c.p.c. -ricorrente- contro MINISTRO DELL'INTERNO -intimato- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI R.G. n. 36031/2023depositato i l 18/09/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che non ha svolto difese, affermando di impugnare il decreto di convalida del decreto di espulsione del 18.09.2023, emesso dal Giudice di Pace di Napoli r. g. 36031/2023 relativo al provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Napoli, prot.161 notificato il 14.09.2023. 2. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: “Rilevato che: la ricorrente, cittadina cinese, impugna il provvedimento del giudice di pace di Napoli che ha rigettato l’opposizione all’espulsione, per mancata traduzione del provvedimento di espulsione in lingua cinese; - la ricorrente denuncia due motivi: 1.Violazione e falsa applicazione degli art.13, comma 7, TUI e dell’art 12, paragrafo 3, direttiva n.2008/115CE, all'uopo richiamandosi un principio espresso e consolidato dalla S.C. nelle ordinanze n.24148/16, n.22405 (17 e n.2865/18); 2.la violazione dell’art. 6 co. 3° lett. A) della convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con L. 4.8.1955 n. 848 nonché dell’art. 14 co. 3° lett. A) del patto internazionale relativo i diritti civili e politici recepito dalla L. 25.10.77 n. 881; la ricorrente lamenta che, a fronte della mancata traduzione, il giudice del merito si è limitato a ritenere non menomato il diritto di difesa, per avere il ricorrente contattato un legale e predisposto le sue difese, argomento del tutto incongruente ed anzi in collisione con il principio sopra riportato; Ritenuto che: -il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art.369, comma 2, n. 2 c.p.c., mancando il provvedimento impugnato , essendo stato depositato solo il provvedimento del gdp di convalida della misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto) (Cass. 8768/2020); - inoltre, trattandosi di ricorso avverso il provvedimento del gdp che ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione, il ricorso è inammissibile perché non proposto nei confronti della prefettura che ha emesso il decreto ma nei confronti del Ministero dell’Interno, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale "il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato" (Cass. n. 27555/2022; 22694/2021; non massimate: Cass.2809/2023 e Cass. 4853/2023), propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.”. 4. Ritiene il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c.. Con la richiesta di decisione la ricorrente ribadisce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli art.13, comma 7, TUI e dell’ art. 12, paragrafo 3, direttiva n.2008/115CE, all'uopo richiamandosi un principio espresso e consolidato dalla S.C. nelle ordinanze n.24148/16, n.22405/17 e n.2865/18), in quanto deve considerarsi illegittima l’espulsione del cittadino straniero per omessa traduzione dell’atto espulsivo. Nel caso di specie i cittadini cinesi erano destinatari di un decreto di espulsione con la successiva convalida tradotto nella sola lingua inglese e non era comprensibile il contenuto dell’atto limitativo della sfera giuridica e personale della ricorrente che, invece, era in grado di leggere la sola lingua cinese. Rileva che il provvedimento di espulsione è illegittimo anche per la violazione dell’art. 6 co. 3° lett. A) della convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con L. 4.8.1955 n. 848 nonché dell’art. 14 co. 3° lett. A) del patto internazionale relativo i diritti civili e politici recepito dalla L. 25.10.77 n. 881. Nell’istanza di decisione si ribadisce che l’oggetto del ricorso per cassazione è “ l'annullamento del provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Napoli, notificato il 14.09.2023 e del conseguente provvedimento di convalida del 18.09.2023 ai sensi dell'art. 13, CO.2 e 5.2 civile del D.lgs.n286/1998”. Le deduzioni difensive svolte con l’istanza di decisione e anche con la memoria illustrativa concernono solo la censura di illegittimità del decreto espulsivo per mancata traduzione in lingua comprensibile all’odierna ricorrente e non si confrontano minimamente con i rilievi formulati nella proposta di definizione, concernenti l’improcedibilità del ricorso ex art.369 c.p.c. per omesso deposito del provvedimento impugnato, poiché risulta invece depositato solo il provvedimento del giudice di pace di convalida della misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto). Nella proposta di definizione si rileva anche un profilo di inammissibilità del ricorso, perché proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e non nei confronti della Prefettura. Ciò posto, osserva il Collegio che effettivamente dal fascicolo telematico risulta solo la produzione del provvedimento del giudice di pace di convalida della misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto) emesso ai sensi dell’art.14 comma 1 bis d. lgs. n.286/1998, mentre l’impugnazione, secondo quanto si legge nel ricorso per cassazione, non riguarderebbe dett o provvedimento, i n relazione a l quale, peraltro, non risultano espresse specifiche censure. Né è dato rinvenire nelle successive difese svolte dalla ricorrente alcuna spiegazione o chiarimento sul punto, poiché, come si è detto, le doglianze sono esclusivamente incentrate sull’illegittimità del decreto espulsivo per mancata traduzione in lingua comprensibile all’odierna ricorrente. 5. In conclusione, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di rituale attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, consistita nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata per le ragioni suindicate, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. N. 32001/2022). Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovut
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