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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14112/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4835/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA n. 862/2021depositata il 30/12/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 30-12-2021 il Giudice di Pace di Bologna ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Bologna del 26-2-2019, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino stranieroai sensi dell’art.13, comma 2,lett. b).

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: «

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. - difetto assoluto di motivazione in quanto inferiore al minimo costituzionale;

II. Violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 7 d.lgs. 286/98 per non essere il decreto di espulsione stato tradotto in una lingua conosciuta dal ricorrente;

III. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla questione relativa al presupposto legittimante la disposta espulsione; Violazione dell’art.122 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace ha mancato di statuire in ordine la sussistenza di almeno una delle ipotesi di divieto all’espulsione di cui all’art. 19 d.lgs. 286/98».

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.».

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).

3. Il ricorso èinammissibile perché è stato evocato in giudizio solo il Ministero dell’Interno, che non è legittimato passivo.

Secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. 27555/2022; Cass. 22694/2021 ; Cass.12665/2019).

4. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4835/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA n. 862/2021depositata il 30/12/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 30-12-2021 il Giudice di Pace di Bologna ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Bologna del 26-2-2019, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino stranieroai sensi dell’art.13, comma 2,lett. b). 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. - difetto assoluto di motivazione in quanto inferiore al minimo costituzionale; II. Violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 7 d.lgs. 286/98 per non essere il decreto di espulsione stato tradotto in una lingua conosciuta dal ricorrente; III. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla questione relativa al presupposto legittimante la disposta espulsione; Violazione dell’art.122 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace ha mancato di statuire in ordine la sussistenza di almeno una delle ipotesi di divieto all’espulsione di cui all’art. 19 d.lgs. 286/98». 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. Il ricorso èinammissibile perché è stato evocato in giudizio solo il Ministero dell’Interno, che non è legittimato passivo. Secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. 27555/2022; Cass. 22694/2021 ; Cass.12665/2019). 4. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così decis
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